Ordinanza cautelare 24 luglio 2024
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 18/06/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 01030/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00759/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 759 del 2024, proposto da
LL LO, rappresentata e difesa dagli avvocati Simone Bisacca e Maria Spanò, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
per la condanna, previa emanazione di ogni misura cautelare ritenuta utile,
del Ministero convenuto alla stipula di contratto di lavoro a tempo determinato con la ricorrente a decorrere dall’a.s. 2023/2024, preordinato alla successiva immissione in ruolo ai sensi della procedura ex art. 59 co. 2- bis d.l. n. 73/2021, per la classe di concorso A058 “Tecnica della danza contemporanea” nella provincia di Alessandria e ad ogni successivo incombente, con ogni conseguenza di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il dott. Giovanni Francesco Perilongo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, con ricorso in riassunzione notificato in data 02/07/2024, LL LO ha contestato la legittimità della decisione del Ministero convenuto di non provvedere allo scorrimento della graduatoria di merito della procedura straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune di cui all’art. 59, co 9- bis d.l. n. 73/2021, per la classe di concorso A058 “Tecnica della danza contemporanea” nella provincia di Alessandria, e ha chiesto che l’Amministrazione resistente fosse condannata alla stipula di contratto di lavoro a tempo determinato a decorrere dall’a.s. 2023/2024;
Osservato che il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente e ha ordinato all’Amministrazione convenuta di offrire la stipula del contratto di lavoro (ordinanza del 24/07/2024 n. 282, confermata in appello con ordinanza del Cons. Stato, Sez. VII, 11/10/2024 n. 3756);
Considerato che – per concorde prospettazione delle parti – la ricorrente ha infine sottoscritto un contratto di docenza a tempo determinato nella provincia di Alessandria, a decorrere dall’a.s. 2024/2025, finalizzato alla successiva immissione in ruolo;
Osservato pertanto che le istanze avanzate di LO in questo giudizio hanno trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, in quanto l’Amministrazione ha provveduto alla sua assunzione ex art. 59, co 9- bis d.l. n. 73/2021, così facendo venir meno la posizione di contrasto tra le parti, di talché il Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia ex art. 34, co. 5 c.p.a. (cfr. ex plurimis Cons. Stato., Sez. V, 07/05/2018, n. 2687; Id., Sez. III, 22/02/2018, n. 1135; Id., Sez IV, 22/01/2018, n. 383);
Ritenuto nondimeno che le spese di lite debbano essere comunque poste a carico dell’Amministrazione resistente in applicazione del principio del c.d. soccombenza virtuale (come chiesto dal procuratore attoreo nel corso dell’udienza pubblica del 06/05/2025), giacché, anche a trascurare le motivazioni offerte in sede cautelare da questo Tribunale e dal Consiglio di Stato in ordine all’illegittimità del mancato scorrimento della graduatoria concorsuale nel caso di specie, l’intervenuta sottoscrizione del contratto di lavoro da parte di LO si concreta nel riconoscimento della fondatezza del ricorso da parte dell’Amministrazione intimata;
Rilevato che liquidazione delle somme dovute a titolo di compensi professionali di avvocato in favore del procuratore attoreo deve avvenire sulla scorta dei parametri di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come aggiornati nel 2022, soggetti a dimidiazione a norma dell’art. 4 co. 1, del predetto DM, ferma la rifusione del contributo unificato alle condizioni di legge;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere ex art. 34, co. 5 c.p.a.;
- condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), a titolo di compenso professionale di avvocato, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario, nonché alla rifusione del contributo unificato eventualmente versato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario, Estensore
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Francesco Perilongo | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO