Accoglimento
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 17/09/2025, n. 7355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7355 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07355/2025REG.PROV.COLL.
N. 01502/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1502 del 2025, proposto dal Comune di Battipaglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sabato Criscuolo, Ennio De Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AN AO e AN IO EM (nella qualità di aventi causa del sig. AN GI e della sig.ra AN IS), ET GE (nella qualità di avente causa delle signore AN IS e AN UC), AN MA IA e TE RA (nella qualità di avente causa dei sigg.ri LO CO e LO ET), rappresentati e difesi dagli avvocati Marcello Fortunato, Pasquale Gargano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza resa in forma semplificata del T.a.r. Campania, sezione staccata di AL, Sez. II, 20 dicembre 2024 n. 2490, che ha accolto il ricorso n. 1927/2024 R.G. proposto per l’annullamento:
a) del provvedimento 9 settembre 2024 prot. n. 71189, conosciuto in data imprecisata, con cui il Dirigente del Settore tecnico e governo del territorio del Comune di Battipaglia ha respinto l’istanza 28 febbraio 2024 prot. n. 17716 presentata dai consorti AN per l’asserito rinnovo del permesso di costruire 27 ottobre 2009 n. 370, rilasciato a IS AN e altri per la realizzazione di un complesso di cinque edifici residenziali e sette villette singole per complessivi 43.778 mc sul terreno di proprietà sito in via Monsignor AN e distinto al catasto al foglio 25 particella 1863;
b) della nota 17 aprile 2024 prot. n.32080, di comunicazione dei motivi ostativi;
e degli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AN AO, AN IO EM, ET GE, AN MA IA e TE RA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2025 il consigliere AO Marotta e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti.
1. Il Comune di Battipaglia ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, resa in forma semplificata, con la quale il T.a.r. Campania – sezione staccata di AL, Sez. II, ha accolto il ricorso di primo grado proposto da AN AO, AN IO EM, ET GE, AN MA IA e TE RA e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento n. 15 - prot. n. 71189 del 9 settembre 2024, recante diniego di rinnovo del permesso di costruire n. 370/2009 per la realizzazione di un programma costruttivo di edilizia residenziale in località Belvedere di Sopra.
2. Il Comune di Battipaglia, dopo aver richiamato alcuni precedenti contenziosi relativi alla realizzazione del predetto intervento edilizio, evidenzia che in data 28 febbraio 2024 (prot. n. 17716) i sigg.ri AN hanno depositato istanza di rinnovo del permesso di costruire n. 370/2009, sulla base dell’originario progetto edilizio presentato nel 2002, invocando la previsione ai sensi dell’art. 15, comma 3, del T.U.E., che contempla l’ipotesi della “realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito”.
2.1. Con nota prot. n. 32080 del 17 aprile 2024, il Comune di Battipaglia ha comunicato preavviso di rigetto dell’istanza, con il quale, nel dare atto dell’intervenuta scadenza del permesso di costruire e della convenzione del 30 luglio 2010, le cui previsioni “ non hanno avuto concreta attuazione ”, ha formulato i motivi ostativi al rilascio del provvedimento richiesto, sinteticamente riportati di seguito:
a) l’incompatibilità urbanistica dell’intervento edilizio proposto con le previsioni di zona a verde, viabilità ed attrezzature, aventi caratteristiche di vincoli conformativi e quindi non soggette a decadenza;
b) la presenza nell’area in questione di opere abusive, rilevate in sede di accertamento tecnico (muro di recinzione, tettoie e box), non riportate nei grafici di progetto e oggetto di ordinanze di demolizione;
c) la difformità tra il progetto strutturale presentato al Genio Civile e il progetto architettonico, già rilevata dal Settore Provinciale del Genio Civile di AL, che, con provvedimento prot. n. 937310 del 09.12.2011, aveva sospeso l’autorizzazione sismica rilasciata n. 1546/2011; difformità (mai eliminate) tra le previsioni progettuali e lo stato dei luoghi;
d) l’obbligo di aggiornamento/adeguamento dei progetti alle disposizioni normative e regolamentari succedutesi negli ultimi 15 anni (espressamente elencate nel preavviso di rigetto).
Il Comune di Battipaglia assegnava alle parti private il termine di 10 giorni per la formulazione di osservazioni.
2.2. I sigg.ri AN hanno depositato in sede procedimentale una memoria (registrata al protocollo in data 1° luglio 2024 prot. n. 55007), con la quale hanno replicato ai rilievi della amministrazione.
2.3. Con provvedimento prot. n. 71189 del 9 settembre 2024, il dirigente del Settore tecnico del Comune di Battipaglia ha concluso il procedimento, respingendo l’istanza di rinnovo di p.d.c. presentata, sulla base delle seguenti motivazioni:
- la convenzione urbanistica del 2010 è scaduta ed è divenuta inefficace, per decorrenza del termine di validità (decennale); anche il permesso di costruire n. 370/2009, rilasciato dal Commissario ad acta , ha perso efficacia per la decorrenza dei termini previsti per l’esecuzione dei lavori (le istanze di proroga del predetto titolo edilizio sono state respinte con provvedimenti reputati legittimi dalla autorità giudiziaria);
- la decadenza del permesso di costruire n. 370/2009 comporta la necessità della rinnovazione della valutazione di ammissibilità dell’intervento edilizio proposto rispetto al regime giuridico dell’area, che ricade, sul piano urbanistico, in zona destinata a verde e ad attrezzature (destinazioni urbanistiche ritenute dalla amministrazione comunale incompatibili con l’utilizzazione dell’area a fini residenziali);
- nell’area in questione è stata accertata la presenza di opere edilizie abusive, in relazione alle quali sono state emanate due ordinanze di demolizione;
- la sussistenza di alcune problematiche relative all’autorizzazione sismica;
- la necessità di aggiornamento degli elaborati progettuali prodotti nel 2002 rispetto alla normativa sopravvenuta.
2.4. Avverso il provvedimento di diniego, i sigg.ri AN AO, AN IO EM, ET GE, AN MA IA e TE RA hanno proposto ricorso dinanzi al T.a.r. Campania – sezione staccata di AL (iscritto al numero di R.G. 1927/2024), asserendo che tutte le valutazioni compiute dal Comune di Battipaglia in ordine alla conformità urbanistica avrebbero dovuto essere considerate superate e assorbite dal giudicato amministrativo discendente dalle sentenze del T.a.r. Campania – sezione staccata di AL n. 1442/2020 e del Consiglio di Stato n. 4667/2021.
2.5. Con la sentenza n. 2498/2024, resa in forma semplificata il T.a.r. della Campania – sezione staccata di AL, II Sezione, ha accolto il ricorso, sulla base della considerazione che “ medio tempore ” non sarebbero intervenute modificazioni “ dei presupposti fattuali (in quanto l’area è la medesima) e giuridici (perché vige il medesimo strumento urbanistico) ” rispetto al titolo decaduto e tanto avrebbe valore “ assorbente rispetto alle ulteriori censure ricorsuali ”.
3. Tanto premesso, il Comune di Battipaglia ha contestato la sentenza di primo grado con quattro articolati motivi.
3.1. Con il primo motivo, deducono error in procedendo ed error in judicando , per errata percezione dei dai di fatto; violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma III, d.P.R. n. 380/2001; difetto ed erroneità della motivazione.
In estrema sintesi, il giudice di primo grado ha ritenuto che sussistessero i presupposti per il rinnovo del permesso di costruire atteso che medio tempore non era intervenuta alcuna modificazione dei presupposti fattuali (in quanto l’area è la medesima) e dei presupposti giuridici (perché vige il medesimo strumento urbanistico).
L’amministrazione appellante contesta i riferimenti normativi effettuati dal giudice di primo grado e il percorso motivazionale della sentenza impugnata.
Sostiene che, essendo il titolo edilizio precedente decaduto (in quanto l’esecuzione dell’intervento edilizio non è stata mai avviata), si sarebbe in presenza della istanza di rilascio di un nuovo titolo edilizio, con la conseguenza che l’amministrazione non è vincolata dal rilascio del precedente titolo edilizio (decaduto).
3.2. Con il secondo motivo di gravame, l’Amministrazione appellante deduce: error in procedendo ; error in judicando ; omissione di pronuncia e difetto di motivazione.
Il giudice di primo grado, richiamando i principi in materia di giudicato con riguardo alla legittimità del titolo edilizio precedentemente rilasciato, ha escluso che, in sede di “mero rinnovo” del titolo, il Comune potesse opporre un contrasto con la disciplina di zona del P.R.G. del Comune di Battipaglia.
L’appellante contesta le conclusioni del giudice di primo grado sotto diversi profili.
In primo luogo, nessuna sentenza avrebbe accertato la conformità urbanistico – edilizia dell’intervento edilizio e le effettive possibilità costruttive dell’area né la legittimità del permesso di costruire n. 370/2009 (con sentenza n. 6908/2002, il T.a.r. Campania – sezione staccata di AL ha dichiarato l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso promosso dai signori AN avverso il diniego di permesso di costruire opposto dal Comune; con sentenza n. 1442/2020 il T.a.r. Campania – sezione staccata di AL ha del pari definito improcedibile, per sopravvenuta carenza d’interesse, il ricorso proposto dal Comune di Battipaglia per l'annullamento del permesso di costruire n. 370/2009, assumendo che la stipula da parte del Comune della convenzione urbanistica del 2010 fosse una forma di manifestazione della rinuncia al contenzioso; con sentenza n. 4667/2021 il Consiglio di Stato ha confermato, anche se con diversa motivazione, la statuizione di improcedibilità).
In secondo luogo, non essendo le opere previste dal precedente permesso di costruire mai state avviate, non si sarebbe in presenza del mero rinnovo del titolo edilizio, ma del rilascio di un nuovo permesso di costruire, con la conseguenza che non sarebbe preclusa alla amministrazione la valutazione dei presupposti richiesti dalle norme urbanistiche ed edilizie per il rilascio del titolo.
In terzo luogo, il progetto a cui i ricorrenti in primo grado rimandano è quello utilizzato per il rilascio del permesso di costruire n. 370/2009 (si tratterebbe di un progetto la cui istanza è stata presentata in data 8 novembre 2002, prot. n. 4678), che, a giudizio della amministrazione, non sarebbe compatibile con le previsioni urbanistiche della zona.
3.3. Con il terzo motivo, l’appellante deduce: error in procedendo ; error in judicando ; omissione di pronuncia e difetto di motivazione.
Si contesta l’applicazione del principio dell’assorbimento dei motivi; venendo in rilievo un atto plurimotivato, il giudice di primo grado per poter accogliere la domanda di annullamento avrebbe dovuto esaminare tutti i motivi posti dalla amministrazione comunale alla base del provvedimento di diniego.
Nel caso di specie, il contrasto con lo strumento urbanistico sarebbe solo uno dei diversi elementi motivazionali posti alla base del diniego, come palesato in tale provvedimento che ha distinti i diversi ambiti motivazionali per singoli capi identificati alle lett. “A”, “B”, “C”, “D” ed “E” (il giudice di primo grado non avrebbe esaminato i motivi fondanti il rigetto della domanda di rilascio del nuovo titolo edilizio articolati sotto le lett. “C”, “D” ed “E”, attinenti alla difformità tra progetto strutturale presentato al Genio Civile e il progetto architettonico, per come già rilevato dal Settore Provinciale del Genio Civile di AL che, con provvedimento prot. n. 937310 del 9 dicembre 2011, aveva inibito l’autorizzazione sismica rilasciata n. 1546/2011; alla difformità tra le previsioni progettuali e lo stato dei luoghi; alla presenza di abusi edilizi sull’area in questione, in relazione ai quali (abusi) sono state adottate due ordinanze di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi; alle esigenze di aggiornamento/adeguamento dei progetti alle disposizioni normative e regolamentari succedutesi negli ultimi 15 anni, espressamente elencate nel provvedimento impugnato).
3.4. Con l’ultimo motivo di gravame, l’amministrazione appellante deduce: error in procedendo ; error in judicando ; omissione di pronuncia; difetto di motivazione.
L’amministrazione appellante contesta la tesi secondo la quale non rileverebbe, ai fini del rilascio del titolo edilizio, la presenza di opere abusive, essendo stata rappresentata (dai soggetti istanti) la disponibilità alla relativa rimozione.
Contesta anche la tesi secondo la quale sarebbe irrilevante la carenza dell’autorizzazione sismica.
A tale riguardo, l’amministrazione evidenzia che, con provvedimento prot. n. 937310 del 9 dicembre 2011, il Genio Civile di AL ha sospeso l’autorizzazione sismica per “ riscontrate difformità fra la progettazione strutturale (prodotta a questo Settore in data 13/07/2011 acquisita al protocollo generale col n. 550386 del 13/07/2011) e la progettazione architettonica (permesso di costruire - rilasciato dal Commissario ad Acta incaricato dal TAR di AL - n. 370 del 27/10/09) ”.
Infine, evidenzia la necessità di adeguare il progetto originario alle normative attuali, in quanto il precedente permesso di costruire è stato rilasciato sulla base di normativa ormai superata.
Con riguardo alla dedotta violazione dell’art. 10 - bis l. 241/90 per mancato completo riscontro alle osservazioni formulate, il Comune deduce di aver dato compiuto riscontro alle osservazioni formulate dal privato in sede procedimentale.
Il Comune contesta anche la formazione del titolo per TI in relazione al decorso del termine di 40 giorni dal deposito delle osservazioni partecipative, ai sensi dell’art. 20, commi 6 ed 8, sull’istanza di permesso di costruire.
Richiama l’orientamento giurisprudenziale, secondo il quale, ai sensi dell'art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001, il silenzio assenso previsto in tema di permesso di costruire non si forma per il solo fatto dell'inutile decorso del termine prefissato per la pronuncia espressa dell'amministrazione e dell'adempimento degli oneri documentali necessari per l'accoglimento della domanda, ma occorre altresì la prova della sussistenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi a cui è subordinato il rilascio del titolo edilizio, tra i quali rientra, dal punto di vista oggettivo, la conformità dell'intervento progettato alla normativa urbanistico edilizia.
Nel caso di specie il privato, abdicando esso stesso alla possibilità di far valere il silenzio, ha formulato le osservazioni partecipative due mesi e mezzo dopo rispetto al preavviso di rigetto.
4. Si sono costituiti per resistere i sigg.ri AN AO, AN IO EM, ET GE, AN MA IA e TE RA, riproponendo ai sensi dell’art. 101, comma 2 c.p.a., i motivi del ricorso di primo grado (asseritamente) non esaminati dal giudice di primo grado.
4.1. Violazione di legge (artt. 15 e 20 d.P.R. n. 380/2001; art. 2909 c.c.); eccesso di potere sotto diversi profili (difetto assoluto del presupposto; erroneità; sviamento; arbitrarietà; illogicità).
I ricorrenti in primo grado (odierni appellati) si soffermano sul concesso di giudicato, evidenziando la portata omnicomprensiva dell’istituto giuridico (giudicato esplicito e giudicato implicito).
Nel caso di specie, il giudicato implicito ed esplicito deriverebbe dalla sentenza del T.a.r. Campania – sez. staccata di AL. n. 1442/2020, e dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4667/2021.
Con un secondo ordine di censure, evidenziano che il programma costruttivo denominato “ Contratto di quartiere Belvedere ” è stato proposto dallo stesso Comune di Battipaglia e aveva ad oggetto la realizzazione, sulle aree dei deducenti di cui al p.d.c. n. 370/2009 e alla convenzione sottoscritta in data 30 luglio 2010, di un analogo intervento di edilizia residenziale.
4.2. Violazione di legge (art. 15 e 94 e ss. d.P.R. n. 380/2001; eccesso di potere sotto diversi profili (difetto assoluto di motivazione; difetto del presupposto; erroneità; sviamento; arbitrarietà; illogicità).
Evidenziano che il Comune di Battipaglia ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di costruire poiché nell’ambito dell’area dei ricorrenti vi sarebbero opere realizzate sine titulo .
A prescindere dal fatto che trattasi di opere minori (“tettoie, box”), i ricorrenti, già in sede di comunicazione dei motivi ostativi, avevano rappresentato la disponibilità alla relativa rimozione, previo superamento del motivo di diniego di cui sopra.
Evidenziano l’irrilevanza, ai fini del rilascio del rinnovo del p.d.c., della circostanza che l’autorizzazione sismica all’epoca rilasciata sarebbe stata sospesa per effetto del provvedimento n. 92842 del 16 novembre 2011, in quanto l’autorizzazione sismica è condizione necessaria per l’inizio dei lavori, non per il rilascio del titolo edilizio.
Evidenziano inoltre che è pacificamente ammessa la possibilità di rilasciare l’autorizzazione sismica anche in sanatoria.
Contestano la presunta carenza documentale, evidenziando che il p.d.c. n. 370/2009 è stato rilasciato dal Commissario ad acta all’esito di una puntuale e analitica istruttoria; detto titolo edilizio sarebbe stato ritenuto legittimo dal giudice amministrativo.
Non sarebbe quindi necessario il deposito di nuova documentazione. In riscontro alla comunicazione dei motivi ostativi, i ricorrenti avrebbero comunque manifestato la disponibilità a depositare eventuale documentazione aggiornata.
4.3. Violazione di legge (art. 10 – bis l. n. 241/1990 in relazione all’art. 20 d.P.R. n. 380/2001; eccesso di potere sotto diversi profili (difetto assoluto del presupposto; difetto di istruttoria; erroneità; travisamento; sviamento; arbitrarietà; illogicità; contraddittorietà).
Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 10 - bis della l. n. 241/1990. Nel caso di specie l’amministrazione comunale non avrebbe adeguatamente esaminato le osservazioni formulate dai ricorrenti a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della istanza.
Né varrebbe, in contrario, richiamare l’art 21 - octies comma 2 della l. n. 241/1990, in quanto quello impugnato non sarebbe un provvedimento a natura vincolata. In ogni caso, perché l’art. 21 octies, come previsto dal relativo comma 2, non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’art. 10 – bis l. n. 241/1990.
4.4. Violazione di legge (artt. 15 e 20 d.P.R. n. 380/2001); eccesso di potere sotto diversi profili (difetto assoluto di istruttoria; difetto del presupposto; erroneità sviamento; arbitrarietà; illogicità manifesta); violazione del giusto procedimento.
Richiamano l’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001, nel testo modificato dal d.l. n. 70/2011.
Nel caso di specie, la predetta norma sarebbe stata manifestamente disattesa.
In data 1° luglio 2024 (prot. n. 55007), i soggetti istanti hanno depositato le osservazioni alla comunicazione dei motivi ostativi. Nel successivo termine di 40 giorni, la p.a. non ha adottato alcun provvedimento. Il diniego impugnato, infatti, è stato adottato solo in data 9 settembre 2024 ovvero dopo 71 giorni dal deposito delle osservazioni. Sarebbe evidente la tardività dell’opposto diniego, intervenuto quando ormai sull’istanza si era già formato un provvedimento tacito di assenso.
Né varrebbe in contrario sostenere che non si sarebbe formato silenzio assenso, in quanto l’intervento edilizio non sarebbe conforme alla disciplina di zona.
Richiamano l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il silenzio assenso si forma anche nel caso di non conformità dell’intervento edilizio proposto all’ordinamento giuridico.
5. All’udienza camerale del 13 marzo 2025, il difensore del Comune di Battipaglia ha dichiarato a verbale di rinunciare alla istanza cautelare in vista di una sollecita fissazione dell’udienza di merito.
6. All’udienza pubblica del 17 luglio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. L’appello è fondato.
7.1. Il Comune di Battipaglia ha respinto la richiesta di rinnovo di un permesso di costruire sulle base di plurime motivazioni:
a) la decadenza della convenzione urbanistica stipulata nel 2010 e la perdita di efficacia del permesso di costruire n. 370/2009, rilasciato dal Commissario ad acta , per la mancata realizzazione dei lavori autorizzati (sono state legittimamente respinte dal Comune di Battipaglia le istanze di proroga del predetto titolo edilizio);
b) l’incompatibilità dell’intervento edilizio proposto con la disciplina urbanistica del suolo;
c) la presenza sull’area di opere abusive non sanate;
d) la sospensione degli effetti della autorizzazione sismica precedentemente rilasciata;
e) il fatto che l’istanza di rinnovo si riferisce ad elaborati progettuali e a documenti risalenti nel tempo (2002), non conformi, anche sotto il profilo formale, alle modifiche normative medio tempore intervenute.
7.2. Con sentenza resa in forma semplificata, il giudice di primo grado ha qualificato l’istanza presentata come di mero rinnovo e ha accolto il ricorso, ritenendo che non vi siano state modifiche a livello fattuale e/o della disciplina giuridica rispetto al titolo abilitativo precedentemente rilasciato.
7.3. Il Collegio deve rilevare che il provvedimento di diniego si fonda su plurime motivazioni che non sono state esaminate dal giudice di primo grado e che non sono superate dalle deduzioni delle parti ricorrenti in primo grado, riproposte in grado di appello.
7.4. In primo luogo, i soggetti istanti chiedono il rinnovo di un titolo edilizio (il permesso di costruire n. 370/2009) che è definitivamente scaduto.
Al rilascio del permesso di costruire n. 370/2009 da parte del Commissario ad acta è seguita una complessa attività amministrativa del Comune di Battipaglia e un articolato contenzioso, riassunti da questa Sezione nella sentenza 27 dicembre 2023 n. 11197, nella quale si è avuto modo di precisare quanto segue:
“ …3.3. In data 7 giugno 2011, gli interessati hanno comunicato l’inizio dei lavori.
3.3.1. In data 24 dicembre 2014, gli interessati hanno presentato una proposta di lottizzazione ad iniziativa privata.
3.3.2. Con il provvedimento prot. n. 23417 del 4 aprile 2016, l’istanza è stata respinta.
3.3.3. Con il ricorso introduttivo iscritto a n.r.g. 1352/2016, i proprietari hanno gravato il diniego innanzi al T.a.r. per la Campania, sezione staccata di AL.
3.3.4. Con la nota prot. 33357 del 13 maggio 2014, i proprietari hanno comunicato di voler usufruire della proroga di due anni, prevista ex lege dall’art. 30, comma 3, della legge n. 98/2013.
3.3.5. Con l’istanza prot. n. 11809 del 19 febbraio 2016, è stata domandata un’ulteriore proroga del permesso di costruire.
3.3.6. Con la nota prot. 81927 del 10 novembre 2016 è stato emesso il preavviso di diniego dell’istanza di proroga, in quanto il Comune ha ritenuto che non vi fossero validi motivi, oggettivi ed indipendenti dalla volontà dei titolari del permesso di costruire, per concederla.
3.3.7. Con il provvedimento prot. 91074 del 7 dicembre 2016, n. 40/2016, il Comune di Battipaglia ha poi emanato il diniego di proroga dell’efficacia del permesso di costruire.
3.3.8. Anche tale provvedimento veniva impugnato con ricorso al T.a.r., iscritto al n.r.g. 284/2017.
3.4. Con l’istanza prot. n. 33522 dell’11 maggio 2017, è stata chiesta la convocazione della conferenza di servizi preliminare sulla proposta di “IAno di lottizzazione ad iniziativa privata in Belvedere di Sopra”.
3.4.1. Con il provvedimento del 12 ottobre 2017, prot. n. 70676, il Comune ha concluso negativamente la suddetta conferenza di servizi.
3.4.2. Il provvedimento in questione è stato impugnato con motivi aggiunti nel procedimento n.r.g. 1352/2016.
3.4.3. Nel frattempo, con le istanze del 23 aprile 2018, prot. n. 33924, e del 28 novembre 2017, prot. n. 84447, i proprietari dell’area hanno richiesto il riesame del rigetto dell’istanza di proroga.
3.4.4. Con il provvedimento del 15 maggio 2018, prot. n. 39775, il Comune ha rigettato le suddette istanze.
3.4.5. Il provvedimento in questione è stato impugnato con motivi aggiunti nel procedimento n.r.g. 284/2017.
3.5. Con la sentenza n. 1597 del 1° luglio 2021, il T.a.r. ha dichiarato perenti i motivi aggiunti ai ricorsi iscritti a r.g. n. 1352/2016 e n. 284/2017, nonché, per l’effetto, ha dichiarato improcedibili i ricorsi introduttivi del relativo giudizio, in quanto ha ritenuto che gli atti impugnati con i motivi aggiunti fossero sostitutivi degli atti impugnati con i ricorsi principali.
3.5.1. I proprietari dell’area hanno proposto appello avverso la sentenza del T.a.r. n. 1597/2021.
3.6. Con la sentenza n. 7493 del 10 novembre 2021, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del T.a.r., disponendo la riassunzione dei processi innanzi al T.a.r. ai sensi dell’art. 105 c.p.a.
3.7. I giudizi sono stati ritualmente riassunti dagli interessati.
4. Con la sentenza n. 1770/2022, il T.a.r. ha riunito i ricorsi, ha respinto le domande proposte col ricorso iscritto a r.g. n.284/2017 e con i relativi motivi aggiunti, ha dichiarato improcedibili le domande ab origine proposte con il ricorso n.r.g. 1352/2016 e con i relativi aggiunti, e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
Segnatamente, il T.a.r.:
i. ha ritenuto di anteporre l’esame del ricorso e dei motivi aggiunti n.r.g. 284/2017, in quanto logicamente preliminari;
ii. ha ritenuto che il diniego di proroga dell’efficacia del permesso di costruire fosse legittima in quanto l’istanza di proroga non risultava giustificata da fatti oggettivi e indipendenti dalla volontà dei titolari del permesso;
iii. ha dichiarato l’improcedibilità delle censure dirette a contestare ogni ulteriore nucleo motivazionale del provvedimento di diniego della proroga;
iv. ha respinto le ulteriori censure basate sulla violazione dell’art. 10 bis legge n. 241/1990 e sulla non ritualità della dichiarazione di decadenza del permesso di costruire n. 370/2009, contenuta nel provvedimento di diniego n. 40/2016;
v. ha esaminato il ricorso e i motivi aggiunti n.r.g. 1352/2016, dichiarandone l’improcedibilità, in quanto “l’acclarata legittimità del rigetto dell’istanza di proroga e della dichiarazione di decadenza del PdC n. 370/2009 ha fatto venir meno il titolo edilizio presupposto al quale restano imprescindibilmente ancorate le istanze del 24 dicembre 2014, prot. n. 87808, e dell’11 maggio 2017, prot. n. 33522, siccome incontestabilmente integranti “varianti” di esso, tanto nella forma di eccentrica proposta di piano di lottizzazione ad iniziativa privata, accessiva al permesso di costruire ex ante rilasciato, quanto nella forma, irritualmente rivisitata nell’istanza diffida dell’8 febbraio 2016, prot. n. 8875, di domanda di permesso di costruire convenzionato ex art. 28 bis del d.p.r. n. 380/2001, parimenti accessivo al medesimo permesso di costruire ex ante rilasciato”;
vi. pur dando atto dell’assorbente declaratoria di improcedibilità, ha esaminato e respinto i motivi di censura formulati nel giudizio n.r.g. 1352/2016 ”.
Orbene, il Collegio deve rilevare che l’appello proposto dai sigg. AN avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sezione staccata di AL (Sezione Seconda) n. 1770 del 23 giugno 2022, è stato respinto con la sentenza di questa Sezione n. 11197/2023 e le relative statuizioni hanno acquisito quindi efficacia di cosa giudicata e, pertanto, non possono più essere messe in discussione.
Essendo stata legittimamente respinta l’istanza di proroga del permesso di costruire n. 370/2009, il predetto titolo edilizio deve considerarsi decaduto e l’istanza presentata dai ricorrenti (odierni appellati), oggetto del presente giudizio, non può essere qualificata come di mero rinnovo, ma come richiesta di rilascio di un nuovo permesso di costruire.
7.5. Non sussistendo i presupposti per procedere al mero rinnovo del titolo edilizio, legittimamente l’amministrazione comunale ha proceduto ad una nuova e autonoma verifica dei presupposti richiesti dalle norme urbanistiche vigenti al momento del rilascio del nuovo titolo edilizio.
Ne consegue che le sentenze cui i ricorrenti (odierni appellati) fanno riferimento non producono effetti sull’obbligo di rilasciare un nuovo permesso di costruire, dovendo l’amministrazione verificare all’attualità la sussistenza dei presupposti per il rilascio del nuovo titolo edilizio.
Questa Sezione ha avuto modo di affermare i seguenti principi:
“ … colui che intende completare il manufatto dopo la intervenuta decadenza di titolo edilizio, è tenuto a reiterare il procedimento volto alla acquisizione di una nuova autorizzazione, manifestando ex novo la sua volontà di procedere a costruzione.
Né può rilevare che le opere da realizzare corrispondono a quelle oggetto di una precedente richiesta di variante, sia in quanto quest’ultima presuppone un titolo edilizio per il quale è intervenuta decadenza, sia in quanto – in linea generale – un intervento oggetto di variante non può corrispondere a quella “parte dell’intervento non ultimata”, che la norma ritiene possibile realizzare, laddove formi oggetto di nuova richiesta di autorizzazione e di nuovo titolo edilizio.
Tale conclusione, che appare sorretta dalla lettera dell’art. 15 DPR n. 380/2001 ed appare altresì coerente con la temporaneità dell’effetto permissivo dei titoli edilizi e con la necessità di verificare l’attività edilizia con il decorso del tempo e le variazioni urbanistiche (eventualmente) determinatesi nel corso della costruzione, non appare comportare alcun (illegittimo) “aggravamento procedimentale”.
Ciò in quanto, l’effetto decadenziale del titolo edilizio è conseguenza di un comportamento non attivo del beneficiario del titolo, il quale non provvede a completare le opere assentite entro il termine di legge, e deve dunque imputare la decadenza al proprio comportamento ” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 aprile 2014 n. 1747).
7.6. I molteplici elementi individuati dalla amministrazione e posti alla base del provvedimento di diniego non sono efficacemente contestati dai ricorrenti in primo grado (odierni appellati), in particolare, non è adeguatamente contestata l’incompatibilità dell’intervento edilizio proposto con la disciplina urbanistica del suolo, la presenza sull’area di opere abusive non sanate e il fatto che l’istanza di rinnovo si riferisce ad elaborati progettuali e a documenti non conformi, anche sotto il profilo formale, alle modifiche normative medio tempore intervenute.
7.7. Né può ritenersi che il titolo edilizio richiesto si sia formato per TI , per effetto del decorso del tempo dalla presentazione della istanza.
In disparte la considerazione che anche le osservazioni del privato istante sono state prodotte fuori termine rispetto al termine assegnato nel preavviso di rigetto, costituisce jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale “ ai fini della operatività del dispositivo del silenzio assenso occorre che la domanda sia “quantomeno aderente al ‘modello normativo astratto’ prefigurato dal legislatore” pena la “inconfigurabilità giuridica” della stessa (così Cons. Stato, sez. VI, Cons. Stato, sez. VI, 16 dicembre 2022, n. 11034 e già 8 luglio 2022, n. 5746, alla cui ricostruzione generale dell’istituto si fa rinvio) il che significa che la domanda deve essere completa degli elementi essenziali (“minimali” secondo Cons. Stato, sez. IV, 27 dicembre 2023, n. 11217), a pena di inconfigurabilità della stessa (in questo senso si veda anche Cons. Stato, sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11203 su cui infra)…Il Collegio è dell’avviso che siffatti elementi siano solo quelli indicati dall’art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 a mente del quale “La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie alle norme relative all'efficienza energetica ” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 25 settembre 2024 n. 7768).
Orbene, nel provvedimento di diniego, l’amministrazione ha evidenziato molteplici carenze documentali (richiamate alla lett. E del provvedimento), anche di carattere formale, che non risultano essere state colmate dagli appellati (che hanno sostenuto la sufficienza degli elaborati presentati a suo tempo, manifestando solo una generica disponibilità a produrre la documentazione aggiornata).
7.8. Non vi è, infine, la lamentata violazione delle garanzie partecipative, in quanto l’adozione del provvedimento impugnato è stata preceduta dalla comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10 – bis della l. n. 241/1990, adottata con nota del 17 aprile 2024 prot. n. 17716; i soggetti istanti hanno avuto quindi la possibilità concretamente esercitata (sia pure tardivamente) di far valere le proprie osservazioni, che (diversamente da quanto rappresentato dagli appellati) sono state analiticamente esaminate dal Comune di Battipaglia nel provvedimento di diniego del 9 settembre 2024 prot. 71189.
8. In conclusione, per le ragioni sopra indicate, assorbita ogni altra censura, il ricorso in appello si rivela fondato e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado deve essere respinto.
9. Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate nel dispositivo in favore del Comune di Battipaglia, debbono essere poste a carico dei ricorrenti in primo grado (odierni appellati), secondo l’ordinario criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Condanna (in solido) i sigg.ri AN AO, AN IO EM, ET GE, AN MA IA e TE RA al pagamento in favore del Comune di Battipaglia delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 3.000,00 (tremila/00) per il giudizio di primo grado e in € 5.000,00 (cinquemila/00), per il grado di appello, oltre accessori di legge, nonché al rimborso in favore del Comune di Battipaglia del contributo unificato versato per la proposizione dell’atto di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Gambato Spisani, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
AO Marotta, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO Marotta | Francesco Gambato Spisani |
IL SEGRETARIO