Art. 2259-sexies. (Enti dipendenti dai comandi logistici di Forza armata). 1. Fino al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell' articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 , in deroga all'articolo 51 del presente codice, le dotazioni organiche di ciascuno degli enti dipendenti dai comandi logistici di Forza armata, di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c), sono stabilite con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 2259-ter, comma 2. In coerenza con i piani di riduzione graduale del personale, nonche' con gli obiettivi di efficienza e di gestione economica, da conseguire anche attraverso l'avvio di un processo di internalizzazione di servizi e lavori, per ciascun ente, in relazione alle esigenze connesse con i compiti istituzionali e con i programmi di lavoro, con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore di Forza armata per il tramite del Capo di stato maggiore della difesa, sentite le organizzazioni sindacali per le materie di competenza, si provvede alla ricognizione annuale dell'organico effettivo di personale militare e civile e ad apportare le coerenti modifiche ordinative, anche rimodulando la ripartizione interna di compiti e funzioni. Con il medesimo decreto puo' essere rideterminato il grado dell'ufficiale preposto a ricoprire la carica di direttore dell'ente ((, nonche', nei casi di perdurante vacanza di una o piu' cariche apicali, il personale, con i relativi requisiti di grado o qualifica, idoneo a ricoprire le cariche stesse in seno all'ente)) .
2. Allo scopo di razionalizzare l'attivita' produttiva degli enti di cui al comma 1, i Capi di stato maggiore di Forza armata, annualmente, adottano piani di ricognizione dei servizi e dei lavori esternalizzati, nonche' di analisi, individuazione e classificazione di settori di spesa improduttiva, volti, rispettivamente, alla definizione di quote crescenti di lavorazioni da effettuare con risorse interne e alla riqualificazione complessiva della spesa.
3. I risparmi derivanti dal processo di internalizzazione di servizi e lavori, realizzati ai sensi dei commi 1 e 2 e accertati secondo quanto previsto dall' articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244 , sono destinati al sostegno delle attivita' produttive e all'efficientamento degli enti di cui comma 1.
2. Allo scopo di razionalizzare l'attivita' produttiva degli enti di cui al comma 1, i Capi di stato maggiore di Forza armata, annualmente, adottano piani di ricognizione dei servizi e dei lavori esternalizzati, nonche' di analisi, individuazione e classificazione di settori di spesa improduttiva, volti, rispettivamente, alla definizione di quote crescenti di lavorazioni da effettuare con risorse interne e alla riqualificazione complessiva della spesa.
3. I risparmi derivanti dal processo di internalizzazione di servizi e lavori, realizzati ai sensi dei commi 1 e 2 e accertati secondo quanto previsto dall' articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244 , sono destinati al sostegno delle attivita' produttive e all'efficientamento degli enti di cui comma 1.