Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 08/04/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE A SEGUITO DI DOMANDA
CUMULATIVA DI DIVORZIO CONGIUNTO
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 217 del 2025 del Ruolo Generale per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, RGVG avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili), instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF - nata Parte_1 C.F._1
a LAMEZIA TERME (CZ) in data 07/05/1980, residente in [...]. PASSO CERASO 88040 CONFLENTI, elettivamente domiciliata, agli effetti del presente atto, presso lo Studio Legale dell'Avv. MANSUETO
FRANCESCA - CF - che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in C.F._2 calce al ricorso e sig. - CF – nato a [...] ed in Controparte_1 C.F._3 data 24/11/1977, residente in [...]. PASSO CERASO 88040 CONFLENTI, rappresentato e difeso dall'avv.
ARTIBANI EGIDIO LEONE - CF - elettivamente domiciliato presso il di lui Studio legale, C.F._4 giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto e cumulativo in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, separatamente depositate in cancelleria dalle parti, ma ciascuna in data 3 aprile 2025”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 07/03/2025 – che in data 02.08.2003, i ricorrenti hanno contratto matrimonio in Conflenti
(CZ), con rito concordatario in regime di separazione dei beni, regolarmente trascritto nei Registri dello stato
civile del medesimo Comune al n. 5 – Parte II – Serie A, come da estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
– che dall'unione coniugale sono nati tre figli: (Lamezia Terme, 15.07.2004) di anni 20, Per_1 Per_2
(Lamezia Terme 08.04.2009) di anni 16, ( , 07.08.2013) di anni 11; Per_3 Parte_2
–attualmente , terminata la scuola secondaria di secondo grado, è alla ricerca di un impiego. Per_1
, frequenta l'Istituto Professionale – Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera “S. Per_2
Francesco” in Paola (Cs), ed alloggia presso il convitto scolastico, facendo rientro a casa nei fine settimana.
Viaggia in treno dalla stazione di Paola a quella di Lamezia Terme Centrale, dove la madre o il padre, a seconda della disponibilità, vanno a prenderlo. Frequenta la palestra ed attività sportive. frequenta la I^ classe Per_3 della Scuola secondaria di primo grado “P. Ardito” in . Frequenta la palestra e l'Oratorio, pure Parte_2
a Conflenti.
– che la dimora coniugale era stata fissata nel Comune di Conflenti (CZ) Loc. Passo Ceraso, di proprietà della
IG.ra ; Pt_1
– che negli ultimi anni si è dissolta l'affectio maritalis, al punto da rendere non proseguibile la convivenza.
Tanto premesso e considerato, i ricorrenti, come in epigrafe generalizzati, difesi e domiciliati, addivenuti alla determinazione di procedere alla separazione consensuale fra coniugi, nonché alla volontà di richiedere la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49) c.p.c., ricorrevano al
Presidente del Tribunale di Lamezia Terme, affinché volesse accogliere le seguenti conclusioni:
A) Dichiarare la separazione consensuale fra i coniugi e alle Parte_1 Controparte_1 conclusioni di seguito indicate:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il IG rimarrà a vivere nella casa coniugale di C. da Passo Ceraso, di proprietà della IG.r CP_1 Pt_1
e con il suo consenso, insieme al figlio maggiorenne , mentre la IG.ra ha stipulato contratto Per_1 Pt_1 di locazione di un immobile in Conflenti (CZ) – Via Nova n. 23, presso il quale trasferirà la propria residenza, unitamente ai figli minor;
Per_2 Per_3
3. I figli minori, sebbene collocati prevalentemente presso la madre, rimarranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e saranno liberi di frequentare il padre, di trascorrere il loro tempo libero o le feste con lui quando lo vorranno.
4. Il IG. corrisponderà alla IG.ra la somma mensile di € 200,00, a titolo di mantenimento CP_1 Pt_1 per i figli ed , mentre i coniugi, vicendevolmente contribuiranno al 50% delle spese Per_2 Per_3 straordinarie sostenute nell'interesse dei tre figli.
5. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione dell'assegno alimentare o di mantenimento, percependo redditi propri.
6. Il IG ha già rinunciato a percepire l'assegno unico per i figli, in favore della IG.r . CP_1 Pt_1
7. I coniugi si concedono vicendevolmente assenso per il rilascio dei passaporti e per l'espatrio, ove occorra.
B) Ordinare al Comune di Conflenti (CZ) l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
C) Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice Relatore designato, rimettere la causa sul ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R. - ovvero 3
autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti
– preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione, disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto tr celebrato in Conflenti Parte_1 Controparte_1
(CZ) il 02.08.2003 - trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, al n. 5 – Parte II – Serie A, alle medesime condizioni indicate per la separazione, salvo modifiche.
D) Ordinare al Comune di Conflenti (CZ) l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
I ricorrenti, inoltre, dichiaravano espressamente in rito, ex art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare.
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 217 del 2025 R.G. avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili), promosso congiuntamente e cumulativamente dai coniugi sig.ra - CF - elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo Studio Legale dell'Avv. MANSUETO FRANCESCA - CF - che la C.F._2 rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso in atti e sig. Controparte_1
- CF – a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. ARTIBANI EGIDIO LEONE - CF C.F._3
- elettivamente domiciliato presso il di lui Studio legale, giusta procura rilasciata in calce C.F._4 al ricorso congiunto e cumulativo in atti, il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e, con provvedimento emesso in data 10 marzo 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti sino al per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 08/04/2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che, all'interno del medesimo provvedimento, oltre agli adempimenti di natura processuale ivi descritti, era stato parimenti assegnato termine alle parti sino alla stessa data prevista per il deposito delle note scritte, per il deposito di dichiarazione sottoscritta dai coniugi separandi, con la quale gli stessi attestassero espressamente: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza; 2) di avere letto le condizioni della separazione e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per separazione consensuale;
3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi;
5) di rinunciare reciprocamente al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473.bis.51, comma 3°,
c.p.c.; 6) di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Le parti – inoltre - sin dal deposito del ricorso introduttivo, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'articolo 473-bis.51, comma terzo, c.p.c. 4
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Va sul punto precisato che il ricorso così come concepito – domanda congiunta e cumulativa di separazione consensuale e, successivamente, anche di divorzio congiunto – va senza dubbio ritenuto ammissibile, per i motivi meglio enunciato nel corpo della presente sentenza, prendendosi altresì atto del fatto che la Corte di
Cassazione, I sez. Civ., con la sentenza n. 28727 del 16 ottobre 2023, decidendo in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. introdotto dalla riforma Cartabia sulla base dell'ordinanza emessa in data
1° giugno 2023 dal Tribunale di Treviso, ha appunto ritenuto ammissibile il ricorso congiunto dei coniugi che cumula separazione e divorzio, così risolvendo il contrasto interpretativo sorto tra vari Tribunali di merito, a ciò aggiungendosi che il presente Tribunale era stato da sempre favorevole al cumulo di domande congiunte ed era stato citato, sia nel rinvio pregiudiziale del Tribunale trevigiano che nella sentenza della Corte di
Cassazione, pag. 11, tra i giudici di merito favorevoli all'ammissibilità del cumulo (“2. I diversi orientamenti che si sono espressi, a livello giurisprudenziale [con provvedimenti giurisdizionali o comunicazioni di carattere organizzativo da parte dei Presidenti degli uffici giudiziari: a) a favore dell'ammissibilità del cumulo, tra gli altri, i Tribunali di Genova, Milano, Vercelli, Lamezia Terme; b) in senso contrario, i Tribunali di Bari, Padova
e Firenze] e dottrinale, hanno utilizzato criteri letterali e sistematici di interpretazione;
cfr. sentenza citata).
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della prole;
2) che i coniugi - al fine di non arrecare turbamenti nello sviluppo armonico della sua crescita – avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della prole;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro ferma volontà di non riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, in forma cartacea, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 7 aprile 2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro ferma volontà di non più riconciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto - risalente ormai nel tempo e da ritenersi allo stato non reversibile - ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate. 5
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative o di ordine pubblico e non ostano all'interesse dei figli, specie se – come nel caso in esame – ancora anche in parte minorenni e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Deve inoltre prendersi atto del fatto che, con lo stesso ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'articolo 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno anche chiesto - unitamente alla separazione consensuale, sempre congiuntamente e cumulativamente - la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
sicché, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'articolo 3, n. 2, lett. B, della legge n. 898/70 e succ. mod., la causa deve dunque essere rimessa sul ruolo dello stesso giudice istruttore della presente controversia, da identificarsi nel dott. Giovanni GAROFALO, affinché questi – una volta trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, avvenuta in forma figurata ex art. 127 ter c.p.c., sostituiva dell'udienza, dunque dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, provvede ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto prevede l'articolo 2 della legge n. 898/1970.
Con le medesime note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e rendere le medesime dichiarazioni a sostegno già previste per la fase della separazione consensuale.
A tal proposito, il Collegio sin d'ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di dette condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'articolo 473-bis. 29, secondo comma, c.p.c.
In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui all'articolo 473-bis.51, comma secondo, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla data di definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 217 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili), instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF Parte_1
- nata a [...] in data [...], residente in [...]. PASSO CERASO C.F._1
88040 CONFLENTI, elettivamente domiciliata, agli effetti del presente atto, presso lo Studio Legale dell'Avv.
MANSUETO FRANCESCA - CF - che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura C.F._2 rilasciata in calce al ricorso e sig. - CF – nato a [...] Controparte_1 C.F._3
(CZ) ed in data 24/11/1977, residente in [...]. PASSO CERASO 88040 CONFLENTI, rappresentato e difeso dall'avv. ARTIBANI EGIDIO LEONE - CF - elettivamente domiciliato presso il di lui Studio C.F._4 legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto e cumulativo in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché 6
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig.ra Parte_1
- CF - nata a [...], in data [...], residente a [...].
[...] C.F._1
PASSO CERASO 88040 CONFLENTI, rappresentata e difesa dall'Avv. MANSUETO FRANCESCA - CF
- e sig. - CF - nato a [...] C.F._2 Controparte_1 C.F._3
(CZ), in data 24/11/1977, residente in [...]. PASSO CERASO 88040 CONFLENTI - a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. ARTIBANI EGIDIO LEONE - CF - giusta procura in atti e di cui al citato C.F._4 ricorso congiunto, alle seguenti e concordate condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il IG rimarrà a vivere nella casa coniugale di C. da Passo Ceraso, di proprietà della IG.r CP_1 Pt_1
e con il suo consenso, insieme al figlio maggiorenne , mentre la IG.ra ha stipulato contratto Per_1 Pt_1 di locazione di un immobile in Conflenti (CZ) – Via Nova n. 23, presso il quale trasferirà la propria residenza, unitamente ai figli minor . Per_2 Per_3
3. I figli minori, sebbene collocati prevalentemente presso la madre, rimarranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, e saranno liberi di frequentare il padre, di trascorrere il loro tempo libero o le feste con lui quando lo vorranno.
4. Il IG. corrisponderà alla IG.ra la somma mensile di € 200,00, a titolo di mantenimento CP_1 Pt_1 per i figli ed , mentre i coniugi, vicendevolmente contribuiranno al 50% delle spese Per_2 Per_3 straordinarie sostenute nell'interesse dei tre figli.
5. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione dell'assegno alimentare o di mantenimento, percependo redditi propri.
6. Il IG ha già rinunciato a percepire l'assegno unico per i figli, in favore della IG.r . CP_1 Pt_1
7. I coniugi si concedono vicendevolmente assenso per il rilascio dei passaporti e per l'espatrio ove occorra.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Conflenti (CZ) – atto n. 5, parte II, serie A, ano 2003 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n. 74;
PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, dott. Giovanni
GAROFALO;
DICHIARA che la regolamentazione delle spese di lite sia differita alla fase successiva di merito relativa alla decisione sul ricorso congiunto per divorzio.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio tenutasi in data 8 aprile 2025. 7
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)