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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 10/07/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. ist. 39/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. Giovanni Trere' - Presidente dott. Massimo Vicini - giudice dott. Paolo Gilotta - giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nel procedimento ex artt. 268 e ss. CCII promosso da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...];
Con l'ausilio del Professionista dell'OCC dott. Persona_1
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice relatore;
rilevato, preliminarmente, che:
, sopra generalizzata, ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata Parte_1 del proprio patrimonio, deducendo, con il conforto dei dati reddituali e delle certificazioni relative alla propria posizione debitoria, una condizione di sovraindebitamento, nonché dando evidenza di non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale ex art. 2 c.1 lett. d) CCI.
In particolare, ad esito degli approfondimenti istruttori richiesti con decreto di integrazione in data 4.06.2025, si è definitivamente appurato che: a) la ricorrente riveste tuttora la qualifica di socio della società “Isola Coibentazioni s.r.l.” (C.F. ed ha ricoperto la carica di amministratore della P.IVA_1 medesima dal 21.11.2006 al 29.03.2010; la società, operante nell'ambito delle coibentazioni industriali, avrebbe cessato ogni attività da oltre un decennio, secondo la prospettazione del Gestore, non risultando depositati bilanci dall'annualità 2009. Durante la gestione della società, la debitrice ha garantito obbligazioni per il finanziamento dell'attività e stipulato un contratto di leasing finanziario per l'autoveicolo aziendale MERCEDES BENZ C220 Sportcoupè Elegance Sport, che costituisce pagina 1 di 4 pressoché l'unica posizione creditoria rilevata, esclusi i debiti professionali, attualmente in capo alla società b) la ricorrente è gravata, come detto, pure da debiti professionali – da Controparte_1 accertarsi in sede di verifica del passivo – sorti al fine di definire bonariamente, con accordi a saldo e stralcio, ulteriori esposizioni finanziarie contratte a favore della società; c) per dare esecuzione ad uno di tali accordi, la ricorrente ha contratto con la sorella un prestito chirografario infruttifero dell'importo di € 5.000,00; d) la debitrice risiede presso un immobile di proprietà del figlio concessole in locazione, come definitivamente chiarito dal gestore.
Atteso, quindi, che l'indebitamento è di prevalente derivazione dall'attività non consumeristica svolta in precedenza, la ricorrente deve qualificarsi alla stregua di “ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie” ex art. 2, co.1, lett. c), CCII;
Sussiste una condizione di sovraindebitamento, rilevabile dagli esiti della centrale rischi che documentano il passaggio a sofferenza di posizioni solo recentemente stralciate;
nonché dal raffronto proporzionale tra l'importo complessivo della debitoria scaduta riscontrata (€ 39.060,78) e l'attivo complessivamente disponibile nell'arco di durata presumibile della liquidazione, integralmente derivato dal reddito da lavoro dipendente della debitrice (€ 8.760,00).
La suddetta debitrice, presentando l'istanza anzidetta, ha per ciò stesso esercitato il proprio diritto di difesa, rendendo ultronea la sua convocazione in udienza ex art. 41 CCII, da ritenersi invero applicabile con il limite della compatibilità ex art. 270 c. 5 CCII;
nel merito, vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione e precisato che la formulazione della stessa in termini di
“proposta” appare un fuor d'opera, trattandosi in questa sede di una domanda a petitum vincolato, caratterizzata dall'integrale spossamento del debitore (salvo quanto necessario al mantenimento) e retta esclusivamente da regole di distribuzione verticale del valore;
vista la sussistenza, ad esito dell'integrazione alla relazione depositata dall'OCC in data 13.06.2025, di rituale attestazione ex art. 268 c. 3 CCII circa la sussistenza di attivo distribuibile;
ritenuto che
, pure, risultano divisati dall'OCC i profili attinenti alle cause del sovraindebitamento e alla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (cfr. art. 269 CCII) e salvo ogni più opportuno approfondimento circa l'effettivo utilizzo e l'attuale collocazione dell'auto di lusso acquistata in leasing; rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
precisato che la determinazione della quota di reddito e di patrimonio da lasciarsi nella disponibilità della debitrice per il mantenimento proprio e della famiglia, nonché per poter continuare l'esercizio della propria attività (cfr. art. 268 co. 4 lett. b) CCI), spetterà al G.D. successivamente all'apertura della liquidazione (arg. ex. art. 270 CCI in rapporto al “vecchio” art. 14 quinquies co. 2 lett. f) L. 3/2012); visto l'art. 270 CCII;
ritenuto potersi confermare nell'incarico di liquidatore il già individuato gestore dell'OCC e precisato che la liquidazione unitaria del compenso avverrà ad opera del G.D. ad esito della liquidazione;
P.Q.M.
pagina 2 di 4
1. Dichiara l'apertura della liquidazione controllata sui beni di (C.F. Parte_1
); C.F._1
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, il dott. Paolo Gilotta;
3. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, il dott.
[...]
Per_1
4. ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. assegna, ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
6. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
8. a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare il subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
9. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet del Tribunale;
10. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
11. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
12. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
13. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII.
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Ravenna, Camera di Consiglio del 30.06.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Paolo Gilotta dott. Giovanni Trerè
pagina 3 di 4 Ravenna, 01/07/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Paolo Gilotta dott.ssa Giovanni Trere'
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. Giovanni Trere' - Presidente dott. Massimo Vicini - giudice dott. Paolo Gilotta - giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nel procedimento ex artt. 268 e ss. CCII promosso da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...];
Con l'ausilio del Professionista dell'OCC dott. Persona_1
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice relatore;
rilevato, preliminarmente, che:
, sopra generalizzata, ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata Parte_1 del proprio patrimonio, deducendo, con il conforto dei dati reddituali e delle certificazioni relative alla propria posizione debitoria, una condizione di sovraindebitamento, nonché dando evidenza di non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale ex art. 2 c.1 lett. d) CCI.
In particolare, ad esito degli approfondimenti istruttori richiesti con decreto di integrazione in data 4.06.2025, si è definitivamente appurato che: a) la ricorrente riveste tuttora la qualifica di socio della società “Isola Coibentazioni s.r.l.” (C.F. ed ha ricoperto la carica di amministratore della P.IVA_1 medesima dal 21.11.2006 al 29.03.2010; la società, operante nell'ambito delle coibentazioni industriali, avrebbe cessato ogni attività da oltre un decennio, secondo la prospettazione del Gestore, non risultando depositati bilanci dall'annualità 2009. Durante la gestione della società, la debitrice ha garantito obbligazioni per il finanziamento dell'attività e stipulato un contratto di leasing finanziario per l'autoveicolo aziendale MERCEDES BENZ C220 Sportcoupè Elegance Sport, che costituisce pagina 1 di 4 pressoché l'unica posizione creditoria rilevata, esclusi i debiti professionali, attualmente in capo alla società b) la ricorrente è gravata, come detto, pure da debiti professionali – da Controparte_1 accertarsi in sede di verifica del passivo – sorti al fine di definire bonariamente, con accordi a saldo e stralcio, ulteriori esposizioni finanziarie contratte a favore della società; c) per dare esecuzione ad uno di tali accordi, la ricorrente ha contratto con la sorella un prestito chirografario infruttifero dell'importo di € 5.000,00; d) la debitrice risiede presso un immobile di proprietà del figlio concessole in locazione, come definitivamente chiarito dal gestore.
Atteso, quindi, che l'indebitamento è di prevalente derivazione dall'attività non consumeristica svolta in precedenza, la ricorrente deve qualificarsi alla stregua di “ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie” ex art. 2, co.1, lett. c), CCII;
Sussiste una condizione di sovraindebitamento, rilevabile dagli esiti della centrale rischi che documentano il passaggio a sofferenza di posizioni solo recentemente stralciate;
nonché dal raffronto proporzionale tra l'importo complessivo della debitoria scaduta riscontrata (€ 39.060,78) e l'attivo complessivamente disponibile nell'arco di durata presumibile della liquidazione, integralmente derivato dal reddito da lavoro dipendente della debitrice (€ 8.760,00).
La suddetta debitrice, presentando l'istanza anzidetta, ha per ciò stesso esercitato il proprio diritto di difesa, rendendo ultronea la sua convocazione in udienza ex art. 41 CCII, da ritenersi invero applicabile con il limite della compatibilità ex art. 270 c. 5 CCII;
nel merito, vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione e precisato che la formulazione della stessa in termini di
“proposta” appare un fuor d'opera, trattandosi in questa sede di una domanda a petitum vincolato, caratterizzata dall'integrale spossamento del debitore (salvo quanto necessario al mantenimento) e retta esclusivamente da regole di distribuzione verticale del valore;
vista la sussistenza, ad esito dell'integrazione alla relazione depositata dall'OCC in data 13.06.2025, di rituale attestazione ex art. 268 c. 3 CCII circa la sussistenza di attivo distribuibile;
ritenuto che
, pure, risultano divisati dall'OCC i profili attinenti alle cause del sovraindebitamento e alla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (cfr. art. 269 CCII) e salvo ogni più opportuno approfondimento circa l'effettivo utilizzo e l'attuale collocazione dell'auto di lusso acquistata in leasing; rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
precisato che la determinazione della quota di reddito e di patrimonio da lasciarsi nella disponibilità della debitrice per il mantenimento proprio e della famiglia, nonché per poter continuare l'esercizio della propria attività (cfr. art. 268 co. 4 lett. b) CCI), spetterà al G.D. successivamente all'apertura della liquidazione (arg. ex. art. 270 CCI in rapporto al “vecchio” art. 14 quinquies co. 2 lett. f) L. 3/2012); visto l'art. 270 CCII;
ritenuto potersi confermare nell'incarico di liquidatore il già individuato gestore dell'OCC e precisato che la liquidazione unitaria del compenso avverrà ad opera del G.D. ad esito della liquidazione;
P.Q.M.
pagina 2 di 4
1. Dichiara l'apertura della liquidazione controllata sui beni di (C.F. Parte_1
); C.F._1
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, il dott. Paolo Gilotta;
3. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, il dott.
[...]
Per_1
4. ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. assegna, ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
6. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
8. a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare il subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
9. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet del Tribunale;
10. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
11. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
12. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
13. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII.
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Ravenna, Camera di Consiglio del 30.06.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Paolo Gilotta dott. Giovanni Trerè
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Il Giudice est. Il Presidente dott. Paolo Gilotta dott.ssa Giovanni Trere'
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