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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 20615 RG. 2024;
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Sezione lavoro e previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to F. E. De Siena
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dal funzionario G. Moretti
all'udienza del 14 gennaio 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Dichiara che la parte ricorrente si trova nella situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, c. 3, l. 104/92 con decorrenza dal 1.5.21;
Respinge per il resto;
Compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna l CP_1 al pagamento della restante parte che liquida in € 750,00, oltre spese, iva e cpa, con distrazione;
Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate CP_1 con separato decreto (RGN. 32037/23).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La CTU del procedimento di ATP ha ritenuto che la ricorrente non fosse nella condizione di incapacità assoluta a compiere gli atti quotidiani di vita, mentre ha riconosciuto sin dalla domanda amministrativa dell'aprile 2021 la condizione di handicap grave.
Ed invero il ricorrente presenta una pur depressione maggiore grave stabilizzata in corretto trattamento farmacologico e l'esame obiettivo neurologico non ha evidenziato deficit cognitivi, inoltre è risultato alla visita autonomo nella deambulazione e nei passaggi posturali.
La stessa valutazione psichiatrica del maggio 2024 evidenzia che non sono presenti segni di dispercezione e che il disturbo non esclude ma riduce gravemente il funzionamento personale del paziente.
Se ne deve escludere, allo stato attuale, quindi la sussistenza del requisito ai fini dell'indennità di accompagnamento.
Tuttavia, il quadro clinico necessita di controlli continui e quindi la necesità di un intervento quantomeno assistenziale permanente ex art. 3, c. 3, l. 104/92 e ciò a far data dalla domanda amministrativa dell'aprile 2021.
Le spese di C.T.U. liquidate con separato decreto (RGN. 32037/23), in via definitiva, debbono essere poste a carico dell' , mentre le spese CP_1 di lite vanno compensate nella misura del 50% in quanto l'accoglimento è parziale, la restante parte, liquidata come in dispositivo, è posta a carico della parte convenuta secondo la regola generale della soccombenza, con distrazione.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 14 gennaio 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Sezione lavoro e previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to F. E. De Siena
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dal funzionario G. Moretti
all'udienza del 14 gennaio 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Dichiara che la parte ricorrente si trova nella situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, c. 3, l. 104/92 con decorrenza dal 1.5.21;
Respinge per il resto;
Compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna l CP_1 al pagamento della restante parte che liquida in € 750,00, oltre spese, iva e cpa, con distrazione;
Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate CP_1 con separato decreto (RGN. 32037/23).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La CTU del procedimento di ATP ha ritenuto che la ricorrente non fosse nella condizione di incapacità assoluta a compiere gli atti quotidiani di vita, mentre ha riconosciuto sin dalla domanda amministrativa dell'aprile 2021 la condizione di handicap grave.
Ed invero il ricorrente presenta una pur depressione maggiore grave stabilizzata in corretto trattamento farmacologico e l'esame obiettivo neurologico non ha evidenziato deficit cognitivi, inoltre è risultato alla visita autonomo nella deambulazione e nei passaggi posturali.
La stessa valutazione psichiatrica del maggio 2024 evidenzia che non sono presenti segni di dispercezione e che il disturbo non esclude ma riduce gravemente il funzionamento personale del paziente.
Se ne deve escludere, allo stato attuale, quindi la sussistenza del requisito ai fini dell'indennità di accompagnamento.
Tuttavia, il quadro clinico necessita di controlli continui e quindi la necesità di un intervento quantomeno assistenziale permanente ex art. 3, c. 3, l. 104/92 e ciò a far data dalla domanda amministrativa dell'aprile 2021.
Le spese di C.T.U. liquidate con separato decreto (RGN. 32037/23), in via definitiva, debbono essere poste a carico dell' , mentre le spese CP_1 di lite vanno compensate nella misura del 50% in quanto l'accoglimento è parziale, la restante parte, liquidata come in dispositivo, è posta a carico della parte convenuta secondo la regola generale della soccombenza, con distrazione.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 14 gennaio 2025. Il Giudice del Lavoro