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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/03/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12481/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Impresa in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta Napoliello Presidente dott. Michele De Palma Giudice dott. Giuseppe Marseglia Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 12481/2018, vertente tra:
, E , rappresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3
difesi dall'Avv. Maurizio Terenzi del Foro di Pesaro, giusta procura in atti;
-ATTORI-
E rappresentato e difeso dall'Avv. del Foro di CP_1 Parte_2
Foggia, giusta procura in atti;
- CONVENUTO-
NONCHE'
pagina 1 di 11 in persona legale rappresentante p.t, difesa e rappresentata dall'Avv. CP_2
Michele Pietrocola del Foro di Foggia, giusta procura in atti;
-CONVENUTA-
NONCHE'
, rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_3 Controparte_4
Costanzo Rainone del Foro di Foggia, giusta procura in atti;
- INTERVENUT
I-
OGGETTO: azione di responsabilità ex art. 2476 c.c.
CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, in qualità di soci della società che gestisce la Casa di Riposo
[...] CP_2
per anziani “La Collina” in Accadia (FG), hanno convenuto in giudizio CP_1
socio ed all'epoca amministratore unico della nonché la suddetta CP_2
società, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la responsabilità dell'Amministratore Unico della e per l'effetto CP_2
condannarlo a risarcire i danni in favore della società, nonché ai singoli soci ex art.
2476, terzo e sesto comma, codice civile, nella misura che verrà quantificata ad istruttoria conclusa, ovvero nella diversa somma che risulterà di giustizia, anche attraverso la liquidazione equitativa, oltre comunque e per sempre rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo effettivo”.
pagina 2 di 11 A sostegno della propria domanda, gli attori hanno dedotto plurime condotte di mala gestio poste in essere dal convenuto nel periodo di espletamento dell'incarico, ed in particolare:
- la mancata convocazione degli attori alle assemblee societarie (in particolare a quella del 30.04.2018, nella quale si era auto-attribuito un CP_1
compenso pari al 60% degli utili e la cui deliberazione è stata fatta oggetto di un autonomo giudizio di impugnazione rubricato al n. 9320/2018 R.G.);
- l'omesso/incompleto riscontro alle richieste di informative da parte dei soci;
- varie irregolarità nella tenuta delle scritture contabili, anche alla luce dell'effettuazione di molte operazioni per cassa;
- numerosi prelievi di somme effettuati dall'amministratore in suo favore;
- l'esistenza di trasferimenti immobiliari in favore dell'amministratore e della coniuge da parte di ospiti della casa di riposo in cambio di prestazioni di CP_2
assistenza a carico della società, senza alcun corrispettivo per quest'ultima.
Con comparsa di risposta depositata il 17.12.2018 si è costituito in giudizio il
[...]
chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree e ritenendo per un verso il CP_1
difetto di legittimazione attiva degli attori e per altro verso l'impugnativa della delibera assembleare oggetto di separato giudizio, il tutto con vittoria di spese processuali
Stante l'incompatibilità ed il potenziale conflitto di interessi del quale CP_1
convenuto in proprio e legale rappresentante della con provvedimento CP_2
presidenziale del 23.11.2018 è stato nominato su istanza degli attori l'Avv. Maura
Rizzo Curatore speciale ex art. 78 c.p.c. della società, che si è costituita in giudizio con comparsa di risposta depositata in data 12.02.2019 rimettendosi alle determinazioni del
Tribunale e chiedendo: “nella ipotesi di accertata responsabilità dell'amministratore convenuto e dei danni conseguenti, provvedere anche in ordine all'eventuale risarcimento in favore della società , con vittoria di spese e compensi come CP_2
per legge”.
pagina 3 di 11 Dichiarato inammissibile con ordinanza del 5.02.2019 un primo ricorso cautelare in corso di causa (n. 12481-1/2018 R.G.) proposto dagli attori e concessi i chiesti termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., nella prima memoria assertiva depositata il 15.04.2019 gli attori stessi hanno esteso le loro domande chiedendo anche la revoca di CP_1
dalla carica di amministratore per le ragioni già alla base dell'azione di responsabilità e della domanda di risarcimento danni.
E' stato poi instaurato con ricorso del 9.07.2019 un secondo procedimento cautelare in corso di causa (n. 12481-2/2018 R.G.) in cui con ordinanza del 25.09.2019 è stata disposta la revoca del convenuto dalla carica di amministratore unico. CP_1
Su istanza del 23.10.2019 presentata da (divenuto medio tempore Parte_2
amministratore unico della già menzionata società) e intervenuti Controparte_4
con memoria del 9.09.2019 in posizione sostanzialmente adesiva a quella del convenuto con decreto presidenziale del 24.01.2020 (reso nel procedimento CP_1
rubricato al n. 6107/2019 R.G. V.G.) è stata disposta la revoca del curatore speciale e con comparsa di costituzione depositata il 21.10.2020 il nuovo procuratore della ha contestando l'operato del curatore speciale e del legale da questi CP_2
nominato, rinunciando a qualsivoglia richiesta risarcitoria e così concludendo: “Non si riporta a nessuno degli scritti del difensore precedente, impugna e contesta tutto quanto chiesto, prodotto e depositato dalla difesa degli attori in quanto non provate e prive di qualsiasi fondamento di fatto e di diritto”.
La causa è stata istruita sulle produzioni documentali delle parti ed a mezzo CTU contabile affidata al dott. che ha depositato in data 11.05.2021 il Persona_1
proprio elaborato peritale su cui le parti hanno avuto ampiamente modo di controdedurre;
in particolare, con istanze depositate in data 13.05.2021 e 20.05.2021, le parti convenute hanno hanno eccepito la nullità della relazione peritale, chiedendo dunque la rinnovazione delle operazioni da affidarsi ad altro consulente.
All'udienza indicata in epigrafe le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 4 di 11 /--------------------------/
In via assolutamente preliminare e di rito, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di revoca del dalla carica di CP_1
amministratore unico, in quanto il convenuto seppur dopo l'emissione dell'ordinanza cautelare del 25.09.2019 (che andrà comunque confermata per le ragioni di seguito esposte) vi ha dato attuazione senza ulteriori contestazioni ed è stato nominato un nuovo amministratore unico della tant'è che è stata anche disposta la revoca CP_2
della nomina del curatore speciale della società.
Sempre in via preliminare, è stata prodotta in atti la sentenza n. 3883/2023 ormai in giudicato con cui questo Tribunale ha definito il giudizio n. 9320/2018 R.G. dichiarando cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 2377 comma 8 c.c. stante la successiva adozione in data 25.05.2022 di delibera assembleare che aveva ratificato quella impugnata del 30.04.2018, rilevando tuttavia – sebbene ai fini della soccombenza virtuale sulle spese processuali – che la non aveva comunque fornito la CP_2
prova della ricezione da parte dei soci della convocazione dell'assemblea del 30.4.2018 otto giorni prima e con un mezzo che consenta il riscontro della ricezione, così come previsto dall'art. 18 punto b) dello statuto sociale.
Inoltre, quanto alla posizione della convenuta che riveste il ruolo di CP_2
litisconsorte necessario nell'azione di responsabilità esercitabile dai singoli soci contro l'amministratore a norma dell'art. 2476 comma 3 c.c. (arg. da Cass. civ., n. 25317/2021, di talchè è del tutto priva di fondamento l'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dal convenuto ): CP_1
- in primis, appare irrilevante la circostanza che la costituzione della stessa a mezzo del curatore speciale sia avvenuta in data 12.02.2019 e dunque dopo le preclusioni di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c., in quanto ad avviso di questo Tribunale
l'adesione alla richiesta di risarcimento danni avanzata in via surrogatoria dai soci non necessitava della proposizione di una vera e propria domanda riconvenzionale;
pagina 5 di 11 - in secundis, pur avendo la società dopo la intervenuta revoca del curatore speciale e con la costituzione del nuovo difensore in data 21.10.2020 nonché negli scritti conclusivi chiesto il rigetto di tutte le domande proposti dagli attori con rinunzia a qualsivoglia richiesta risarcitoria nei confronti del detta rinunzia CP_1
sul piano processuale non potrà che considerarsi tanquam non esset in quanto non
è stata prodotta agli atti alcuna specifica delibera assembleare (non vertendo senz'altro su tale punto quelle del 24.12.2021 e del 25.02.2022) autorizzativa di tale scelta processuale con le maggioranze e le modalità prescritte dall'art. 2476, comma 5 c.c.
Questo Tribunale non ritiene poi fondate le eccezioni di nullità della C.T.U. contabile affidata al dott. (compendiata nell'elaborato depositato l'11.05.2021) formulate Per_1
dalle difese di entrambe le parti convenute per le ragioni di seguito esposte:
- con istanza del 13.05.2021 il nuovo difensore della ha eccepito che la CP_2
bozza di elaborato in questione non sarebbe stata inviata al C.T.P. dott. che Per_2
pertanto non avrebbe potuto svolgere le proprie osservazioni nei termini previsti dall'art. 195 c.p.c. Tuttavia, non può non rilevarsi che la nomina del suddetto tecnico
è stata irritualmente effettuata nel corpo della memoria di costituzione di nuovo difensore che risulta depositata nel p.c.t. ex art. 201 c.p.c. in data 21.10.2020 alle ore
18.40 (anche perché all'udienza di giuramento del 14.10.2020 la società risultava ancora assistita dall'avv. Amodio che a verbale rinunziò all'incarico) e pertanto pur coincidendo la stessa con il giorno di inizio delle operazioni peritali la difesa della società non ha neppure dedotto di aver avvisato il C.T.U. di detta nomina o di aver chiesto un differimento dell'inizio delle operazioni peritali a cui comunque la parte non ha partecipato;
- quanto all'istanza formulata in data 20.05.2021 dalla difesa di la CP_1
stessa a ben vedere appare fondata prevalentemente non già su vizi o irregolarità procedurali (che com'è noto integrano comunque una ipotesi di nullità relativa delle operazioni, arg. da Cass. civ., n. 23493/2017) ma su ragioni afferenti la non condivisione nel merito delle valutazioni dell'ausiliario (si parla infatti di confusione pagina 6 di 11 nella stesura dell'elaborato peritale, illogicità delle determinazioni, non adeguato riscontro alle note critiche formulate con le osservazioni) che al più potrebbero essere valutate ai sensi dell'art. 196 c.p.c. ai fini del richiamo a chiarimenti del consulente o della rinnovazione delle operaZioni. Tuttavia, in ordine al lamentato “superamento dei limiti dei poteri istruttori imposti per legge” deve rilevarsi che con ordinanza del
15.01.2020 (di cui la parte interessata non ha chiesto la revoca o modifica all'udienza di giuramento del 14.10.2020) la CTU fu ammessa sui quesiti da 1 a 8 proposti da parte attrice nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. che l'Ufficio fece propri autorizzando altresì il consulente (in luogo dell'ordine ex art. 210 c.p.c.) ad estrarre copia della documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico e nella disponibilità della società (sui poteri del CTU contabile si richiama peraltro quanto ormai statuito da Cass., S.U., n. 3086/2022). I quesiti erano dunque i seguenti:
“svolga l'ispezione contabile ed amministrativa sugli aspetti anzi indicati [relativi ad irregolarità gestionali emergenti dal bilancio di esercizio 2018 ed in particolare alla tenuta della contabilità esclusivamente per cassa e ad un rimborso di finanziamento per € 25.000,00 che il si sarebbe attribuito], nonché sui CP_1
seguenti punti: 1) Documenti numeri 3, 5 e 7 emessi dal Controparte_5
rispettivamente in data 31/3/2015 – 31/5/2015 e 31/7/2015 e contabilizzati per cassa rispettivamente in data 21-22 e 23 novembre 2017; 2) Tutta la documentazione relativa al Mastro 057560 “Soci c/c infruttiferi oes” relativa al
2017 e ai precedenti esercizi con copia eventuali verbali e/o documentazione a supporto;
3) Documentazione relativa alla scrittura contabile dell'1 gennaio
2017: “Banca pop. Milano” a “Riserva statutaria” per € 20.622; 4) Contabili relative alle 11 operazioni di prelevamento e versamento presso la Banca
Popolare di Milano relativi al giorno 10 luglio 2017 e relativa documentazione contabile di supporto;
5) Documentazione contabile e amministrativa relativa agli incassi (Mastro cassa 072000) del giorno 5 gennaio 2017 (€ 7.850), 9 febbraio 2017 (€ 12.400), 5 marzo 2017 (€ 10.381), 4 aprile 2017 (€ 11.450), 6 maggio 2017 (€ 19.570,60), 7 giugno 2017 (€ 15.650); 6) Situazione contabile pagina 7 di 11 aggiornata alla data più recente;
7) Elenco degli ospiti della casa di riposo dal
2015 ad oggi e relativi periodi di permanenza nella struttura con relativi pagamenti tempo per tempo delle rispettive rette;
8) Accertamento della presenza, all'interno della struttura, della regolare documentazione attestante
l'autorizzazione di idoneità al funzionamento ed allo svolgimento dell'attività di assistenza agli anziani anche in relazione al numero assentito di presenze, nonché delle caratteristiche organizzative e gestionali previste dalle leggi in materia”. In effetti al CTU non furono posti quesiti relativi alla quantificazione di danni e tuttavia, come condivisibilmente chiarito anche di recente dalla Suprema Corte,
“Lo svolgimento, da parte del consulente tecnico d'ufficio, di considerazioni tecniche esulanti dall'ambito oggettivo del quesito non determina la nullità della consulenza, né quella derivata della sentenza, se è stata assicurata alle parti la possibilità di interloquire, sia dal punto di vista tecnico nel corso della c.t.u., sia dal punto di vista giuridico negli snodi processuali a ciò deputati, restando
"assorbito" l'operato del consulente da quello del giudice” (si veda Cass. civ., n.
24695/2024). Ad ogni modo, trattandosi di un danno-conseguenza (arg. da Cass. civ.,
n. 11332/2003 e successive pronunzie conformi) ed alla luce delle argomentazioni che seguiranno le conclusioni del CTU non appaiono sul punto dirimenti ai fini della decisione.
Tutto ciò premesso, e tenuto conto della natura contrattuale dell'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali (si veda ex pluribus
Cass. civ., n. 2975/2020) dalle risultanze processuali e pur non avendo la società pienamente ottemperato alle richieste di trasmissione della documentazione contabile avanzate dal CTU (la denuncia sporta dal per furto della documentazione stessa nel CP_1
2019 appare quantomeno sospetta) è emerso che l'amministratore nel CP_1
periodo dal 18.12.2015 al 15.09.2018 avrebbe effettuato finanziamenti in favore della società, peraltro non annotati nel registro dei verbali delle assemblee ed in qualsivoglia altra documentazione a supporto delle operazioni contabili effettuate, per complessivi €
pagina 8 di 11 76.600,00 ed avrebbe effettuato (nel 2018 sempre per cassa con numerosi prelievi mensili di € 2.500,00 dal conto sociale) l'integrale rimborso dello stesso.
Dette condotte, oltre ad essere sintomatiche di una gestione poco trasparente e non pienamente corretta e diligente sul piano contabile come pure richiesto dall'art. 2392 c.c. (il
CTU ha messo in luce ulteriori anomalie su cui tuttavia non ha potuto svolgere tutti gli approfondimenti stante la suddetta mancanza di documentazione ed il non ha fornito CP_1
alcuna prova liberatoria, arg. da Cass. civ., n. 22911/2010), costituiscono una palese violazione della regola generale della postergazione stabilita dall'art. 2467 c.c. (e che secondo la Suprema Corte integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione del finanziamento già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apre un concorso formale con gli altri creditori sociali, si veda da ultimo
Cass. civ., n. 15196/2024), anche perché il convenuto principale non ha neppure eccepito la mancanza delle condizioni indicate dalla norma in questione.
Non ha trovato invece compiuto riscontro l'ulteriore rilievo mosso dai soci attori nei confronti dell'ex amministratore unico, ovvero di avere ricevuto (in suo favore o in favore del coniuge) donazioni di immobili da parte di anziani ospiti della casa di riposo “La
Collina” in cambio di prestazioni di soggiorno, vitto e assistenza nella struttura e dunque senza che la ricevesse più dagli stessi la retta mensile;
la documentazione CP_2
offerta in produzione da parte attrice (cfr. all. 8, 9 e 10 all'atto di citazione) appare infatti all'uopo insufficiente, poiché se è vero che dall'ispezione ipotecaria allegata emerge che tra il 2015 ed il 2018 ha ricevuto 3 immobili in donazione CP_1
nonché in data 14.12.2017 un atto di trasferimento immobiliare con obbligo di assistenza e mantenimento (c.d. vitalizio assistenziale), non sono state prodotte le relative note di trascrizione e l'unica nota allegata fa riferimento ad un atto di compravendita di immobili siti in Vieste del 6.10.2016 in cui gli acquirenti e CP_1 CP_6
si sono impegnati a corrispondere alla venditrice titolare della quota più ampia
[...]
della proprietà, il prezzo della vendita (fissato in € 80.000,00) con CP_7
l'obbligo solidale di assistenza vitalizia adeguata e continuativa ma da prestarsi presso il pagina 9 di 11 luogo di residenza o dimora degli stessi, e non è stata neppure fornita la prova documentale che la osse in effetti una ospite della casa di riposo. CP_7
Anche le prove orali richieste da parte attrice, peraltro generiche e correttamente non ammesse dal G.I., non vertevano in alcun modo su tali circostanze.
In conclusione, il danno subito dalla società non potrà che essere quantificato in misura pari agli importi oggetto degli indebiti rimborsi ovvero € 76.600 anche perché di fatto non si versa nell'ipotesi di cui all'art. 2486 c.c.; non si rinvengono infine nelle condotte del profili di danno diretto nei confronti dei singoli soci attori tali da legittimare CP_1
una autonoma richiesta risarcitoria in favore degli stessi.
Le spese di CTU nella misura già liquidata in atti e le spese processuali tra gli attori ed il convenuto seguono la soccombenza e si liquidano come meglio indicato CP_1
in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 – Tabella 2 e vista la nota specifica, di contro quelle relative ai 2 sub-procedimenti cautelari in corso di causa potranno compensarsi stante la soccombenza reciproca derivante dall'opposto esito degli stessi;
il tutto con il chiesto beneficio della distrazione ex art. 93 c.p.c.
La peculiarità della situazione processuale della società e la sostanziale inattività degli intervenienti dopo la revoca del curatore speciale legittimano nei loro confronti la integrale compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 12481/2018 R.G., ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. conferma l'ordinanza cautelare del 25.09.2019 e dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di revoca di dalla carica di CP_1
amministratore unico;
2. accoglie le residue domande proposte dagli attori per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore della CP_1 CP_2
pagina 10 di 11 per le ragioni di cui in motivazione, della somma di € 76.600,00 oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
3. condanna a rimborsare agli attori le spese legali, che si liquidano CP_1
in complessivi € 11.930,00 di cui € 10.860,00 per compensi professionali ed €
1.070,00 per spese esenti, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge, e sono da distrarsi in favore dell'avv. Maurizio Terenzi, procuratore dichiaratosi antistatario;
4. compensa integralmente le spese processuali tra la gli intervenienti CP_2
e le altre parti in causa;
5. pone le spese di C.T.U., nella misura già liquidata in corso di causa con separato decreto, definitivamente a carico del convenuto CP_1
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 23 settembre 2024
Il Giudice Relatore dott. Giuseppe Marseglia Il Presidente
dott.ssa Assunta Napoliello
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Impresa in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta Napoliello Presidente dott. Michele De Palma Giudice dott. Giuseppe Marseglia Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 12481/2018, vertente tra:
, E , rappresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3
difesi dall'Avv. Maurizio Terenzi del Foro di Pesaro, giusta procura in atti;
-ATTORI-
E rappresentato e difeso dall'Avv. del Foro di CP_1 Parte_2
Foggia, giusta procura in atti;
- CONVENUTO-
NONCHE'
pagina 1 di 11 in persona legale rappresentante p.t, difesa e rappresentata dall'Avv. CP_2
Michele Pietrocola del Foro di Foggia, giusta procura in atti;
-CONVENUTA-
NONCHE'
, rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_3 Controparte_4
Costanzo Rainone del Foro di Foggia, giusta procura in atti;
- INTERVENUT
I-
OGGETTO: azione di responsabilità ex art. 2476 c.c.
CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, in qualità di soci della società che gestisce la Casa di Riposo
[...] CP_2
per anziani “La Collina” in Accadia (FG), hanno convenuto in giudizio CP_1
socio ed all'epoca amministratore unico della nonché la suddetta CP_2
società, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la responsabilità dell'Amministratore Unico della e per l'effetto CP_2
condannarlo a risarcire i danni in favore della società, nonché ai singoli soci ex art.
2476, terzo e sesto comma, codice civile, nella misura che verrà quantificata ad istruttoria conclusa, ovvero nella diversa somma che risulterà di giustizia, anche attraverso la liquidazione equitativa, oltre comunque e per sempre rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo effettivo”.
pagina 2 di 11 A sostegno della propria domanda, gli attori hanno dedotto plurime condotte di mala gestio poste in essere dal convenuto nel periodo di espletamento dell'incarico, ed in particolare:
- la mancata convocazione degli attori alle assemblee societarie (in particolare a quella del 30.04.2018, nella quale si era auto-attribuito un CP_1
compenso pari al 60% degli utili e la cui deliberazione è stata fatta oggetto di un autonomo giudizio di impugnazione rubricato al n. 9320/2018 R.G.);
- l'omesso/incompleto riscontro alle richieste di informative da parte dei soci;
- varie irregolarità nella tenuta delle scritture contabili, anche alla luce dell'effettuazione di molte operazioni per cassa;
- numerosi prelievi di somme effettuati dall'amministratore in suo favore;
- l'esistenza di trasferimenti immobiliari in favore dell'amministratore e della coniuge da parte di ospiti della casa di riposo in cambio di prestazioni di CP_2
assistenza a carico della società, senza alcun corrispettivo per quest'ultima.
Con comparsa di risposta depositata il 17.12.2018 si è costituito in giudizio il
[...]
chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree e ritenendo per un verso il CP_1
difetto di legittimazione attiva degli attori e per altro verso l'impugnativa della delibera assembleare oggetto di separato giudizio, il tutto con vittoria di spese processuali
Stante l'incompatibilità ed il potenziale conflitto di interessi del quale CP_1
convenuto in proprio e legale rappresentante della con provvedimento CP_2
presidenziale del 23.11.2018 è stato nominato su istanza degli attori l'Avv. Maura
Rizzo Curatore speciale ex art. 78 c.p.c. della società, che si è costituita in giudizio con comparsa di risposta depositata in data 12.02.2019 rimettendosi alle determinazioni del
Tribunale e chiedendo: “nella ipotesi di accertata responsabilità dell'amministratore convenuto e dei danni conseguenti, provvedere anche in ordine all'eventuale risarcimento in favore della società , con vittoria di spese e compensi come CP_2
per legge”.
pagina 3 di 11 Dichiarato inammissibile con ordinanza del 5.02.2019 un primo ricorso cautelare in corso di causa (n. 12481-1/2018 R.G.) proposto dagli attori e concessi i chiesti termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., nella prima memoria assertiva depositata il 15.04.2019 gli attori stessi hanno esteso le loro domande chiedendo anche la revoca di CP_1
dalla carica di amministratore per le ragioni già alla base dell'azione di responsabilità e della domanda di risarcimento danni.
E' stato poi instaurato con ricorso del 9.07.2019 un secondo procedimento cautelare in corso di causa (n. 12481-2/2018 R.G.) in cui con ordinanza del 25.09.2019 è stata disposta la revoca del convenuto dalla carica di amministratore unico. CP_1
Su istanza del 23.10.2019 presentata da (divenuto medio tempore Parte_2
amministratore unico della già menzionata società) e intervenuti Controparte_4
con memoria del 9.09.2019 in posizione sostanzialmente adesiva a quella del convenuto con decreto presidenziale del 24.01.2020 (reso nel procedimento CP_1
rubricato al n. 6107/2019 R.G. V.G.) è stata disposta la revoca del curatore speciale e con comparsa di costituzione depositata il 21.10.2020 il nuovo procuratore della ha contestando l'operato del curatore speciale e del legale da questi CP_2
nominato, rinunciando a qualsivoglia richiesta risarcitoria e così concludendo: “Non si riporta a nessuno degli scritti del difensore precedente, impugna e contesta tutto quanto chiesto, prodotto e depositato dalla difesa degli attori in quanto non provate e prive di qualsiasi fondamento di fatto e di diritto”.
La causa è stata istruita sulle produzioni documentali delle parti ed a mezzo CTU contabile affidata al dott. che ha depositato in data 11.05.2021 il Persona_1
proprio elaborato peritale su cui le parti hanno avuto ampiamente modo di controdedurre;
in particolare, con istanze depositate in data 13.05.2021 e 20.05.2021, le parti convenute hanno hanno eccepito la nullità della relazione peritale, chiedendo dunque la rinnovazione delle operazioni da affidarsi ad altro consulente.
All'udienza indicata in epigrafe le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 4 di 11 /--------------------------/
In via assolutamente preliminare e di rito, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di revoca del dalla carica di CP_1
amministratore unico, in quanto il convenuto seppur dopo l'emissione dell'ordinanza cautelare del 25.09.2019 (che andrà comunque confermata per le ragioni di seguito esposte) vi ha dato attuazione senza ulteriori contestazioni ed è stato nominato un nuovo amministratore unico della tant'è che è stata anche disposta la revoca CP_2
della nomina del curatore speciale della società.
Sempre in via preliminare, è stata prodotta in atti la sentenza n. 3883/2023 ormai in giudicato con cui questo Tribunale ha definito il giudizio n. 9320/2018 R.G. dichiarando cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 2377 comma 8 c.c. stante la successiva adozione in data 25.05.2022 di delibera assembleare che aveva ratificato quella impugnata del 30.04.2018, rilevando tuttavia – sebbene ai fini della soccombenza virtuale sulle spese processuali – che la non aveva comunque fornito la CP_2
prova della ricezione da parte dei soci della convocazione dell'assemblea del 30.4.2018 otto giorni prima e con un mezzo che consenta il riscontro della ricezione, così come previsto dall'art. 18 punto b) dello statuto sociale.
Inoltre, quanto alla posizione della convenuta che riveste il ruolo di CP_2
litisconsorte necessario nell'azione di responsabilità esercitabile dai singoli soci contro l'amministratore a norma dell'art. 2476 comma 3 c.c. (arg. da Cass. civ., n. 25317/2021, di talchè è del tutto priva di fondamento l'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dal convenuto ): CP_1
- in primis, appare irrilevante la circostanza che la costituzione della stessa a mezzo del curatore speciale sia avvenuta in data 12.02.2019 e dunque dopo le preclusioni di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c., in quanto ad avviso di questo Tribunale
l'adesione alla richiesta di risarcimento danni avanzata in via surrogatoria dai soci non necessitava della proposizione di una vera e propria domanda riconvenzionale;
pagina 5 di 11 - in secundis, pur avendo la società dopo la intervenuta revoca del curatore speciale e con la costituzione del nuovo difensore in data 21.10.2020 nonché negli scritti conclusivi chiesto il rigetto di tutte le domande proposti dagli attori con rinunzia a qualsivoglia richiesta risarcitoria nei confronti del detta rinunzia CP_1
sul piano processuale non potrà che considerarsi tanquam non esset in quanto non
è stata prodotta agli atti alcuna specifica delibera assembleare (non vertendo senz'altro su tale punto quelle del 24.12.2021 e del 25.02.2022) autorizzativa di tale scelta processuale con le maggioranze e le modalità prescritte dall'art. 2476, comma 5 c.c.
Questo Tribunale non ritiene poi fondate le eccezioni di nullità della C.T.U. contabile affidata al dott. (compendiata nell'elaborato depositato l'11.05.2021) formulate Per_1
dalle difese di entrambe le parti convenute per le ragioni di seguito esposte:
- con istanza del 13.05.2021 il nuovo difensore della ha eccepito che la CP_2
bozza di elaborato in questione non sarebbe stata inviata al C.T.P. dott. che Per_2
pertanto non avrebbe potuto svolgere le proprie osservazioni nei termini previsti dall'art. 195 c.p.c. Tuttavia, non può non rilevarsi che la nomina del suddetto tecnico
è stata irritualmente effettuata nel corpo della memoria di costituzione di nuovo difensore che risulta depositata nel p.c.t. ex art. 201 c.p.c. in data 21.10.2020 alle ore
18.40 (anche perché all'udienza di giuramento del 14.10.2020 la società risultava ancora assistita dall'avv. Amodio che a verbale rinunziò all'incarico) e pertanto pur coincidendo la stessa con il giorno di inizio delle operazioni peritali la difesa della società non ha neppure dedotto di aver avvisato il C.T.U. di detta nomina o di aver chiesto un differimento dell'inizio delle operazioni peritali a cui comunque la parte non ha partecipato;
- quanto all'istanza formulata in data 20.05.2021 dalla difesa di la CP_1
stessa a ben vedere appare fondata prevalentemente non già su vizi o irregolarità procedurali (che com'è noto integrano comunque una ipotesi di nullità relativa delle operazioni, arg. da Cass. civ., n. 23493/2017) ma su ragioni afferenti la non condivisione nel merito delle valutazioni dell'ausiliario (si parla infatti di confusione pagina 6 di 11 nella stesura dell'elaborato peritale, illogicità delle determinazioni, non adeguato riscontro alle note critiche formulate con le osservazioni) che al più potrebbero essere valutate ai sensi dell'art. 196 c.p.c. ai fini del richiamo a chiarimenti del consulente o della rinnovazione delle operaZioni. Tuttavia, in ordine al lamentato “superamento dei limiti dei poteri istruttori imposti per legge” deve rilevarsi che con ordinanza del
15.01.2020 (di cui la parte interessata non ha chiesto la revoca o modifica all'udienza di giuramento del 14.10.2020) la CTU fu ammessa sui quesiti da 1 a 8 proposti da parte attrice nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. che l'Ufficio fece propri autorizzando altresì il consulente (in luogo dell'ordine ex art. 210 c.p.c.) ad estrarre copia della documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico e nella disponibilità della società (sui poteri del CTU contabile si richiama peraltro quanto ormai statuito da Cass., S.U., n. 3086/2022). I quesiti erano dunque i seguenti:
“svolga l'ispezione contabile ed amministrativa sugli aspetti anzi indicati [relativi ad irregolarità gestionali emergenti dal bilancio di esercizio 2018 ed in particolare alla tenuta della contabilità esclusivamente per cassa e ad un rimborso di finanziamento per € 25.000,00 che il si sarebbe attribuito], nonché sui CP_1
seguenti punti: 1) Documenti numeri 3, 5 e 7 emessi dal Controparte_5
rispettivamente in data 31/3/2015 – 31/5/2015 e 31/7/2015 e contabilizzati per cassa rispettivamente in data 21-22 e 23 novembre 2017; 2) Tutta la documentazione relativa al Mastro 057560 “Soci c/c infruttiferi oes” relativa al
2017 e ai precedenti esercizi con copia eventuali verbali e/o documentazione a supporto;
3) Documentazione relativa alla scrittura contabile dell'1 gennaio
2017: “Banca pop. Milano” a “Riserva statutaria” per € 20.622; 4) Contabili relative alle 11 operazioni di prelevamento e versamento presso la Banca
Popolare di Milano relativi al giorno 10 luglio 2017 e relativa documentazione contabile di supporto;
5) Documentazione contabile e amministrativa relativa agli incassi (Mastro cassa 072000) del giorno 5 gennaio 2017 (€ 7.850), 9 febbraio 2017 (€ 12.400), 5 marzo 2017 (€ 10.381), 4 aprile 2017 (€ 11.450), 6 maggio 2017 (€ 19.570,60), 7 giugno 2017 (€ 15.650); 6) Situazione contabile pagina 7 di 11 aggiornata alla data più recente;
7) Elenco degli ospiti della casa di riposo dal
2015 ad oggi e relativi periodi di permanenza nella struttura con relativi pagamenti tempo per tempo delle rispettive rette;
8) Accertamento della presenza, all'interno della struttura, della regolare documentazione attestante
l'autorizzazione di idoneità al funzionamento ed allo svolgimento dell'attività di assistenza agli anziani anche in relazione al numero assentito di presenze, nonché delle caratteristiche organizzative e gestionali previste dalle leggi in materia”. In effetti al CTU non furono posti quesiti relativi alla quantificazione di danni e tuttavia, come condivisibilmente chiarito anche di recente dalla Suprema Corte,
“Lo svolgimento, da parte del consulente tecnico d'ufficio, di considerazioni tecniche esulanti dall'ambito oggettivo del quesito non determina la nullità della consulenza, né quella derivata della sentenza, se è stata assicurata alle parti la possibilità di interloquire, sia dal punto di vista tecnico nel corso della c.t.u., sia dal punto di vista giuridico negli snodi processuali a ciò deputati, restando
"assorbito" l'operato del consulente da quello del giudice” (si veda Cass. civ., n.
24695/2024). Ad ogni modo, trattandosi di un danno-conseguenza (arg. da Cass. civ.,
n. 11332/2003 e successive pronunzie conformi) ed alla luce delle argomentazioni che seguiranno le conclusioni del CTU non appaiono sul punto dirimenti ai fini della decisione.
Tutto ciò premesso, e tenuto conto della natura contrattuale dell'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali (si veda ex pluribus
Cass. civ., n. 2975/2020) dalle risultanze processuali e pur non avendo la società pienamente ottemperato alle richieste di trasmissione della documentazione contabile avanzate dal CTU (la denuncia sporta dal per furto della documentazione stessa nel CP_1
2019 appare quantomeno sospetta) è emerso che l'amministratore nel CP_1
periodo dal 18.12.2015 al 15.09.2018 avrebbe effettuato finanziamenti in favore della società, peraltro non annotati nel registro dei verbali delle assemblee ed in qualsivoglia altra documentazione a supporto delle operazioni contabili effettuate, per complessivi €
pagina 8 di 11 76.600,00 ed avrebbe effettuato (nel 2018 sempre per cassa con numerosi prelievi mensili di € 2.500,00 dal conto sociale) l'integrale rimborso dello stesso.
Dette condotte, oltre ad essere sintomatiche di una gestione poco trasparente e non pienamente corretta e diligente sul piano contabile come pure richiesto dall'art. 2392 c.c. (il
CTU ha messo in luce ulteriori anomalie su cui tuttavia non ha potuto svolgere tutti gli approfondimenti stante la suddetta mancanza di documentazione ed il non ha fornito CP_1
alcuna prova liberatoria, arg. da Cass. civ., n. 22911/2010), costituiscono una palese violazione della regola generale della postergazione stabilita dall'art. 2467 c.c. (e che secondo la Suprema Corte integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione del finanziamento già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apre un concorso formale con gli altri creditori sociali, si veda da ultimo
Cass. civ., n. 15196/2024), anche perché il convenuto principale non ha neppure eccepito la mancanza delle condizioni indicate dalla norma in questione.
Non ha trovato invece compiuto riscontro l'ulteriore rilievo mosso dai soci attori nei confronti dell'ex amministratore unico, ovvero di avere ricevuto (in suo favore o in favore del coniuge) donazioni di immobili da parte di anziani ospiti della casa di riposo “La
Collina” in cambio di prestazioni di soggiorno, vitto e assistenza nella struttura e dunque senza che la ricevesse più dagli stessi la retta mensile;
la documentazione CP_2
offerta in produzione da parte attrice (cfr. all. 8, 9 e 10 all'atto di citazione) appare infatti all'uopo insufficiente, poiché se è vero che dall'ispezione ipotecaria allegata emerge che tra il 2015 ed il 2018 ha ricevuto 3 immobili in donazione CP_1
nonché in data 14.12.2017 un atto di trasferimento immobiliare con obbligo di assistenza e mantenimento (c.d. vitalizio assistenziale), non sono state prodotte le relative note di trascrizione e l'unica nota allegata fa riferimento ad un atto di compravendita di immobili siti in Vieste del 6.10.2016 in cui gli acquirenti e CP_1 CP_6
si sono impegnati a corrispondere alla venditrice titolare della quota più ampia
[...]
della proprietà, il prezzo della vendita (fissato in € 80.000,00) con CP_7
l'obbligo solidale di assistenza vitalizia adeguata e continuativa ma da prestarsi presso il pagina 9 di 11 luogo di residenza o dimora degli stessi, e non è stata neppure fornita la prova documentale che la osse in effetti una ospite della casa di riposo. CP_7
Anche le prove orali richieste da parte attrice, peraltro generiche e correttamente non ammesse dal G.I., non vertevano in alcun modo su tali circostanze.
In conclusione, il danno subito dalla società non potrà che essere quantificato in misura pari agli importi oggetto degli indebiti rimborsi ovvero € 76.600 anche perché di fatto non si versa nell'ipotesi di cui all'art. 2486 c.c.; non si rinvengono infine nelle condotte del profili di danno diretto nei confronti dei singoli soci attori tali da legittimare CP_1
una autonoma richiesta risarcitoria in favore degli stessi.
Le spese di CTU nella misura già liquidata in atti e le spese processuali tra gli attori ed il convenuto seguono la soccombenza e si liquidano come meglio indicato CP_1
in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 – Tabella 2 e vista la nota specifica, di contro quelle relative ai 2 sub-procedimenti cautelari in corso di causa potranno compensarsi stante la soccombenza reciproca derivante dall'opposto esito degli stessi;
il tutto con il chiesto beneficio della distrazione ex art. 93 c.p.c.
La peculiarità della situazione processuale della società e la sostanziale inattività degli intervenienti dopo la revoca del curatore speciale legittimano nei loro confronti la integrale compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 12481/2018 R.G., ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. conferma l'ordinanza cautelare del 25.09.2019 e dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di revoca di dalla carica di CP_1
amministratore unico;
2. accoglie le residue domande proposte dagli attori per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore della CP_1 CP_2
pagina 10 di 11 per le ragioni di cui in motivazione, della somma di € 76.600,00 oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
3. condanna a rimborsare agli attori le spese legali, che si liquidano CP_1
in complessivi € 11.930,00 di cui € 10.860,00 per compensi professionali ed €
1.070,00 per spese esenti, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge, e sono da distrarsi in favore dell'avv. Maurizio Terenzi, procuratore dichiaratosi antistatario;
4. compensa integralmente le spese processuali tra la gli intervenienti CP_2
e le altre parti in causa;
5. pone le spese di C.T.U., nella misura già liquidata in corso di causa con separato decreto, definitivamente a carico del convenuto CP_1
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 23 settembre 2024
Il Giudice Relatore dott. Giuseppe Marseglia Il Presidente
dott.ssa Assunta Napoliello
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