TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/06/2025, n. 2498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2498 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 10437/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia
Lambriola- nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
Tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Leonardo Parte_1 Goffredo;
e contumace;
CP_1
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessata materia del contendere, atteso l'annullamento degli indebiti nelle more del presente giudizio da parte dell'istituto previdenziale cfr. verbali di storno/abbandono).
Condanna l alla rifusione delle spese processuali in favore CP_1 della controparte, atteso il sopravvenuto annullamento degli indebiti.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-condanna la parte resistente alla rifusione delle spese processuali nei confronti della parte ricorrente -che liquida in complessivi Euro 886,00 oltre IVA e CPA e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge-da distrarre.
Bari, 13.06.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia
Lambriola- nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
Tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Leonardo Parte_1 Goffredo;
e contumace;
CP_1
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessata materia del contendere, atteso l'annullamento degli indebiti nelle more del presente giudizio da parte dell'istituto previdenziale cfr. verbali di storno/abbandono).
Condanna l alla rifusione delle spese processuali in favore CP_1 della controparte, atteso il sopravvenuto annullamento degli indebiti.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-condanna la parte resistente alla rifusione delle spese processuali nei confronti della parte ricorrente -che liquida in complessivi Euro 886,00 oltre IVA e CPA e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge-da distrarre.
Bari, 13.06.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
1