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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 8296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8296 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 21690/2023 Verbale dell'udienza del 23/09/2025 Per l'appellante è presente l'avv. Taiani. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Taiani si riporta agli atti e alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 21690 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione a cartella esattoriale TRA
, c.f.: , rapp.to e difeso dall'Avv. Diego Parte_1 C.F._1
Taiani, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli al Centro Direzionale is. F/12 APPELLANTE E
, c.f.: in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Emanuele Tiberio, presso il cui studio elett.te domicilia in Studio in Ferentino (FR) Via Municipio n. 8 APPELLATA NONCHE' Controparte_2 Controparte_3
APPELLATI CONTUMACI CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. convenne in giudizio l'agente della riscossione e gli enti impositori, Pt_1
e proponendo opposizione avverso la cartella n. Controparte_2 Controparte_3 07120200067383128000, notificata il 06.04.2022, relativa a sanzioni per violazione del codice della strada. Nell'eccepire l'omessa notifica dei verbali di accertamento della violazione al codice della strada sottesi alla stessa, nonché la prescrizione del credito e la decadenza dal diritto alla riscossione, chiese accertarsi e dichiararsi l'omessa notifica di ogni atto prodromico alla cartella di pagamento impugnata e la decadenza con conseguente estinzione di ogni relativa obbligazione, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite con attribuzione. Si costituì l' , resistendo alla domanda e chiedendone il Controparte_1 rigetto, mentre il e la benché regolarmente Controparte_2 Controparte_3 evocati, rimasero contumaci. Il giudice di pace di Napoli, con sentenza n. 20526/2023, accolse parzialmente l'opposizione; rilevò il mancato decorso del termine di prescrizione quinquennale del credito tra la eventuale data di notifica dei verbali di contravvenzione, come riportata in cartella, e la data di notifica della cartella stessa, anche in ragione della sospensione Covid- 19 del relativo termine, disposta dal D.L. 18/2020, nonché l'omessa prova della notifica dei verbali emessi dal rimasto contumace;
per la restante parte dei Controparte_2 crediti azionati, dichiarò la carenza di legittimazione passiva della Controparte_3 evidenziando che titolare degli stessi risulterebbe la non evocata in Controparte_4 giudizio. Per quanto riguarda le spese di lite, ne dispose la compensazione in ragione dell'accoglimento parziale della domanda. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, limitatamente alla statuizione sulle spese di lite, deducendo un difetto di motivazione e la violazione del disposto normativo di cui all'art. 92 c.p.c., chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. Si è costituito l'agente della riscossione, chiedendo il rigetto dell'appello, mentre il
[...]
e la nuovamente citata in giudizio nonostante la CP_2 Controparte_3 dichiarazione di carenza di legittimità passiva da parte del giudice di prime cure, sono rimaste contumaci. L'appello è fondato. Ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 92 II co. c.p.c. “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. La Corte Costituzionale, con sent. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo in questione, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni oltre a quelle espressamente menzionate (ovvero, soccombenza reciproca;
assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti). La Suprema Corte, ancora di recente (ord. 3977/2020) ha ribadito che la compensazione delle spese è legittima nel caso di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.. Nella sentenza impugnata, il giudice di pace, dopo aver rilevato l'omessa prova della notifica del verbale di contravvenzione da parte dell'ente impositore e accolto la domanda, ha affermato, sinteticamente: l'accoglimento solo parziale della domanda, così come il comportamento processuale delle parti unitamente alle rispettive difese formulate ne giustifica l'integrale compensazione delle spese e competenze di lite tra di esse. Ebbene, questo giudice evidenzia che la compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di pace, nel caso di specie, non è sorretta da adeguata motivazione. Invero, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., II comma, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, non possono essere espresse con una formula generica (Cass. civ. n. 8196/2018), né tali ragioni possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla “natura dell'impugnazione”, dovendo invece trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (Cass. civ. n. 21083/2015). Nessuna delle ipotesi contemplate nell'art. 92 c.p.c., risulta sussistente. Va precisato, circa l'accoglimento parziale della domanda, pur affermato dal giudice, che la cartella esattoriale è stata annullata, limitatamente al credito del per Controparte_2 assenza di prova di notifica del verbale sottostante. Posto che nella cartella che ci occupa sono richiesti crediti di differenti amministrazioni, le varie posizioni devono essere tenute distinte, sicchè il rigetto della domanda riferita a crediti di diverso ente impositore non toglie che, nei confronti del Controparte_2 possa essere disposta la condanna al rimborso delle spese di lite. Avendo poi il giudice di pace accolto l'opposizione c.d. recuperatoria, il profilo di prescrizione esaminato dallo stesso giudice è rimasto, con tutta evidenza, assorbito, non potendo ritenersi respinto, ai fini della soccombenza parziale. Dunque, e proprio considerando l'avvenuto accoglimento dell'opposizione sotto il profilo
“recuperatorio”, ritiene questo giudice che vada condannato al rimborso delle spese il solo non potendo applicarsi pianamente il principio espresso dalla Corte di Controparte_2 legittimità, tra le altre, nella sentenza n. 7371/2017 secondo cui l'ommessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo e - per quanto interessa in ordine al profilo sollevato nell'odierno ricorso - l'azione del privato, diretta a far valere la nullità detta, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario alla riscossione (pur senza litisconsorzio necessario tra i due), essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, solo la facoltà di chiamata nei riguardi dell'ente medesimo (Cass., sez. un., n. 16412 del 2007; conf. Cass. n. 1532 del 2012). È quindi da ritenere che la sentenza d'appello abbia deciso la questione di diritto sulle spese processuali, in conformità alla giurisprudenza della Corte, tenuto conto del principio di causalità processuale. A riscontro della condanna in solido vanno richiamate, infatti, ripetute decisioni di legittimità (Cass. n. 23459 del 2011, n. 27154 del 2007). Al riguardo si è rilevato che, se è vero che il concessionario agisce su richiesta dell'ente creditore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni mentre rispetto all'opponente vige il principio di causalità che giustifica la condanna in solido (Cass. n. 8496 e n. 17052 del 2016). Invero, occorre muovere dalla considerazione che il principio su riportato, pur ribadito in pronunce successive, è maturato in costanza di una giurisprudenza che ancora ricostruiva l'opposizione a cartella esattoriale come opposizione ex art. 615 c.p.c. Solo a partire dalla nota sentenza delle SS. UU. n. 22080 del 22/09/2017 si è consolidato l'orientamento in virtù del quale l'opposizione recuperatoria va proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Come noto, tale tipologia di opposizione, le cui caratteristiche sono state ribadite da ultimo dalla Corte nella recente ordinanza n. 3870/2024, è affatto peculiare, avendo la contestazione della cartella di pagamento, in realtà, lo scopo effettivo di recuperare un momento di tutela che non riguarda affatto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo e, cioè, la sanzione amministrativa, in quanto tale tutela non è stata possibile nella sua sede naturale, a causa di un vizio di notificazione degli atti presupposti. Di conseguenza, in tal caso, il legittimato passivo necessario è certamente l'ente che ha irrogato la sanzione amministrativa, mentre la legittimazione passiva dell'agente della riscossione si giustifica solo ai fini della contestuale richiesta di dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento, che consegue all'annullamento della sanzione amministrativa. Sebbene sussista la concorrente legittimazione di ente impositore ed esattore, la stessa si giustifica esclusivamente sul presupposto che il vizio dell'atto presupposto si ripercuote in modo automatico sulla cartella e, dunque, la partecipazione dell'agente della riscossione ha la finalità di renderlo edotto dell'impugnativa, affinché possa meglio determinarsi in merito all'attività di sua competenza. La cartella rappresenta unicamente la fonte di conoscenza dell'atto presupposto e consente di recuperare il momento di tutela nei confronti dell'ente impositore, unico reale controinteressato. Il principio di causalità, così come applicato, non pare calzante poiché la reazione da parte dell'utente non è determinata da problematiche afferenti alla cartella, che risulta così “mera occasione” da cui scaturisce la controversia. Del resto, il suddetto principio prevede che non è esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo, prescindendosi dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dagli specifici motivi di rigetto della loro pretesa.. (Cass. 23459 del 2011). A conferma di ciò, l'art. 39 D. Lgs. n. 112/1999 (“Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”) prevede la chiamata in causa dell'ente impositore solo nell'ipotesi in cui la contestazione involga la pretesa sottostante. Tuttavia, quantomeno nella materia che ci occupa, il ricorso ex art. 7 d.lgs. 150/2011 non riguarda “la regolarità o la validità degli atti esecutivi” ma solo ed esclusivamente l'attività presupposta;
dunque, non si giustifica la soccombenza dell'esattore in un procedimento che non può avere ad oggetto il suo ambito di attività e di cui non ha determinato, dunque, la necessità. Pertanto, le spese di lite vanno compensate nei confronti dell'agenzia della riscossione. Nei rapporti con l'ente impositore, soccombente, le spese di lite del doppio grado vanno quantificate, ex DM 147/2022, nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento (relativo al valore del credito azionato dal € 591,24), tenuto conto della Controparte_2 non particolare complessità della lite e della ridotta attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza n. 20526/2023 del Giudice di Pace di Napoli, condanna il l rimborso, in favore del sig. , delle spese di lite del Controparte_2 Parte_1 primo grado di giudizio, che liquida in € 173,00 per compensi, oltre spese al 15%, iva e cpa come per legge,
- condanna, inoltre, il al pagamento delle spese di lite del presente grado, che CP_2 liquida in € 332,00 per compensi, oltre spese al 15%, iva e cpa come per legge,
- il tutto oltre esborsi per iscrizione a ruolo, se sostenuti, e con attribuzione all'avv. Diego Taiani, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Napoli, il 23/09/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
, c.f.: , rapp.to e difeso dall'Avv. Diego Parte_1 C.F._1
Taiani, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli al Centro Direzionale is. F/12 APPELLANTE E
, c.f.: in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Emanuele Tiberio, presso il cui studio elett.te domicilia in Studio in Ferentino (FR) Via Municipio n. 8 APPELLATA NONCHE' Controparte_2 Controparte_3
APPELLATI CONTUMACI CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. convenne in giudizio l'agente della riscossione e gli enti impositori, Pt_1
e proponendo opposizione avverso la cartella n. Controparte_2 Controparte_3 07120200067383128000, notificata il 06.04.2022, relativa a sanzioni per violazione del codice della strada. Nell'eccepire l'omessa notifica dei verbali di accertamento della violazione al codice della strada sottesi alla stessa, nonché la prescrizione del credito e la decadenza dal diritto alla riscossione, chiese accertarsi e dichiararsi l'omessa notifica di ogni atto prodromico alla cartella di pagamento impugnata e la decadenza con conseguente estinzione di ogni relativa obbligazione, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite con attribuzione. Si costituì l' , resistendo alla domanda e chiedendone il Controparte_1 rigetto, mentre il e la benché regolarmente Controparte_2 Controparte_3 evocati, rimasero contumaci. Il giudice di pace di Napoli, con sentenza n. 20526/2023, accolse parzialmente l'opposizione; rilevò il mancato decorso del termine di prescrizione quinquennale del credito tra la eventuale data di notifica dei verbali di contravvenzione, come riportata in cartella, e la data di notifica della cartella stessa, anche in ragione della sospensione Covid- 19 del relativo termine, disposta dal D.L. 18/2020, nonché l'omessa prova della notifica dei verbali emessi dal rimasto contumace;
per la restante parte dei Controparte_2 crediti azionati, dichiarò la carenza di legittimazione passiva della Controparte_3 evidenziando che titolare degli stessi risulterebbe la non evocata in Controparte_4 giudizio. Per quanto riguarda le spese di lite, ne dispose la compensazione in ragione dell'accoglimento parziale della domanda. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, limitatamente alla statuizione sulle spese di lite, deducendo un difetto di motivazione e la violazione del disposto normativo di cui all'art. 92 c.p.c., chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. Si è costituito l'agente della riscossione, chiedendo il rigetto dell'appello, mentre il
[...]
e la nuovamente citata in giudizio nonostante la CP_2 Controparte_3 dichiarazione di carenza di legittimità passiva da parte del giudice di prime cure, sono rimaste contumaci. L'appello è fondato. Ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 92 II co. c.p.c. “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. La Corte Costituzionale, con sent. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo in questione, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni oltre a quelle espressamente menzionate (ovvero, soccombenza reciproca;
assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti). La Suprema Corte, ancora di recente (ord. 3977/2020) ha ribadito che la compensazione delle spese è legittima nel caso di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.. Nella sentenza impugnata, il giudice di pace, dopo aver rilevato l'omessa prova della notifica del verbale di contravvenzione da parte dell'ente impositore e accolto la domanda, ha affermato, sinteticamente: l'accoglimento solo parziale della domanda, così come il comportamento processuale delle parti unitamente alle rispettive difese formulate ne giustifica l'integrale compensazione delle spese e competenze di lite tra di esse. Ebbene, questo giudice evidenzia che la compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di pace, nel caso di specie, non è sorretta da adeguata motivazione. Invero, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., II comma, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, non possono essere espresse con una formula generica (Cass. civ. n. 8196/2018), né tali ragioni possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla “natura dell'impugnazione”, dovendo invece trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (Cass. civ. n. 21083/2015). Nessuna delle ipotesi contemplate nell'art. 92 c.p.c., risulta sussistente. Va precisato, circa l'accoglimento parziale della domanda, pur affermato dal giudice, che la cartella esattoriale è stata annullata, limitatamente al credito del per Controparte_2 assenza di prova di notifica del verbale sottostante. Posto che nella cartella che ci occupa sono richiesti crediti di differenti amministrazioni, le varie posizioni devono essere tenute distinte, sicchè il rigetto della domanda riferita a crediti di diverso ente impositore non toglie che, nei confronti del Controparte_2 possa essere disposta la condanna al rimborso delle spese di lite. Avendo poi il giudice di pace accolto l'opposizione c.d. recuperatoria, il profilo di prescrizione esaminato dallo stesso giudice è rimasto, con tutta evidenza, assorbito, non potendo ritenersi respinto, ai fini della soccombenza parziale. Dunque, e proprio considerando l'avvenuto accoglimento dell'opposizione sotto il profilo
“recuperatorio”, ritiene questo giudice che vada condannato al rimborso delle spese il solo non potendo applicarsi pianamente il principio espresso dalla Corte di Controparte_2 legittimità, tra le altre, nella sentenza n. 7371/2017 secondo cui l'ommessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo e - per quanto interessa in ordine al profilo sollevato nell'odierno ricorso - l'azione del privato, diretta a far valere la nullità detta, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario alla riscossione (pur senza litisconsorzio necessario tra i due), essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, solo la facoltà di chiamata nei riguardi dell'ente medesimo (Cass., sez. un., n. 16412 del 2007; conf. Cass. n. 1532 del 2012). È quindi da ritenere che la sentenza d'appello abbia deciso la questione di diritto sulle spese processuali, in conformità alla giurisprudenza della Corte, tenuto conto del principio di causalità processuale. A riscontro della condanna in solido vanno richiamate, infatti, ripetute decisioni di legittimità (Cass. n. 23459 del 2011, n. 27154 del 2007). Al riguardo si è rilevato che, se è vero che il concessionario agisce su richiesta dell'ente creditore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni mentre rispetto all'opponente vige il principio di causalità che giustifica la condanna in solido (Cass. n. 8496 e n. 17052 del 2016). Invero, occorre muovere dalla considerazione che il principio su riportato, pur ribadito in pronunce successive, è maturato in costanza di una giurisprudenza che ancora ricostruiva l'opposizione a cartella esattoriale come opposizione ex art. 615 c.p.c. Solo a partire dalla nota sentenza delle SS. UU. n. 22080 del 22/09/2017 si è consolidato l'orientamento in virtù del quale l'opposizione recuperatoria va proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Come noto, tale tipologia di opposizione, le cui caratteristiche sono state ribadite da ultimo dalla Corte nella recente ordinanza n. 3870/2024, è affatto peculiare, avendo la contestazione della cartella di pagamento, in realtà, lo scopo effettivo di recuperare un momento di tutela che non riguarda affatto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo e, cioè, la sanzione amministrativa, in quanto tale tutela non è stata possibile nella sua sede naturale, a causa di un vizio di notificazione degli atti presupposti. Di conseguenza, in tal caso, il legittimato passivo necessario è certamente l'ente che ha irrogato la sanzione amministrativa, mentre la legittimazione passiva dell'agente della riscossione si giustifica solo ai fini della contestuale richiesta di dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento, che consegue all'annullamento della sanzione amministrativa. Sebbene sussista la concorrente legittimazione di ente impositore ed esattore, la stessa si giustifica esclusivamente sul presupposto che il vizio dell'atto presupposto si ripercuote in modo automatico sulla cartella e, dunque, la partecipazione dell'agente della riscossione ha la finalità di renderlo edotto dell'impugnativa, affinché possa meglio determinarsi in merito all'attività di sua competenza. La cartella rappresenta unicamente la fonte di conoscenza dell'atto presupposto e consente di recuperare il momento di tutela nei confronti dell'ente impositore, unico reale controinteressato. Il principio di causalità, così come applicato, non pare calzante poiché la reazione da parte dell'utente non è determinata da problematiche afferenti alla cartella, che risulta così “mera occasione” da cui scaturisce la controversia. Del resto, il suddetto principio prevede che non è esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo, prescindendosi dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dagli specifici motivi di rigetto della loro pretesa.. (Cass. 23459 del 2011). A conferma di ciò, l'art. 39 D. Lgs. n. 112/1999 (“Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”) prevede la chiamata in causa dell'ente impositore solo nell'ipotesi in cui la contestazione involga la pretesa sottostante. Tuttavia, quantomeno nella materia che ci occupa, il ricorso ex art. 7 d.lgs. 150/2011 non riguarda “la regolarità o la validità degli atti esecutivi” ma solo ed esclusivamente l'attività presupposta;
dunque, non si giustifica la soccombenza dell'esattore in un procedimento che non può avere ad oggetto il suo ambito di attività e di cui non ha determinato, dunque, la necessità. Pertanto, le spese di lite vanno compensate nei confronti dell'agenzia della riscossione. Nei rapporti con l'ente impositore, soccombente, le spese di lite del doppio grado vanno quantificate, ex DM 147/2022, nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento (relativo al valore del credito azionato dal € 591,24), tenuto conto della Controparte_2 non particolare complessità della lite e della ridotta attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza n. 20526/2023 del Giudice di Pace di Napoli, condanna il l rimborso, in favore del sig. , delle spese di lite del Controparte_2 Parte_1 primo grado di giudizio, che liquida in € 173,00 per compensi, oltre spese al 15%, iva e cpa come per legge,
- condanna, inoltre, il al pagamento delle spese di lite del presente grado, che CP_2 liquida in € 332,00 per compensi, oltre spese al 15%, iva e cpa come per legge,
- il tutto oltre esborsi per iscrizione a ruolo, se sostenuti, e con attribuzione all'avv. Diego Taiani, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Napoli, il 23/09/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco