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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 02/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1645/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Gloria Giovanna Carlesso Presidente Dott. Filomena Piccirillo Giudice Dott. Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03/04/2024 da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]13 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. COSLOVICH ANTONELLA presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]31 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. CODIGLIA PAOLO presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Trieste il 01/09/2007 (atto n. 269, parte 1, anno 2007).
Divorziati con sentenza 178/2015 del Tribunale Ordinario di Trieste.
con i seguenti figli:
- , nato a [...] [...]. Persona_1
FATTO Il signor con ricorso di data 03/04/2024, ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio, Parte_1 illustrando la situazione di fatto che giustificherebbe tale modificazione. La OR si è costituita in giudizio contestando la ricostruzione fattuale di Parte_2 controparte e formulando le proprie conclusioni. All'udienza del 07/11/2024 le parti hanno raggiunto un accordo per precisare congiuntamente le conclusioni come segue:
“Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente e residente Per_1 anagrafica presso il padre;
2. Visite libere a favore della madre previo accordo fra i genitori;
Par
3. Assegno unico integralmente a favore del signor
4. Porre a carico della OR a titolo di contributo indiretto al mantenimento di l'importo Pt_2 Per_1 di euro 50,00 mensili fino a quando non verrà estinto il debito pari ad euro 1964,00 (debito relativo a spese Esatto afferenti a oggetto pignoramento presso terzi con trattenuta sullo stipendio di euro 113,00 Per_1 Par mensili, che avrebbero dovuto essere a carico del signor;
al momento di estinzione del debito, la OR
verserà l'importo di euro 100,00 mensili – importo rivalutabile in base agli indici ISTAT – oltre al Pt_2
50% delle spese straordinarie così come disciplinate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Trieste, che viene qui richiamato;
5. Spese compensate”. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO Sussistono i presupposti di cui all'art. 473-bis.29 c.p.c. per la pronuncia di modifica delle condizioni di divorzio. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta degli ex coniugi può pertanto esser recepita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dispone la modifica delle condizioni di divorzio secondo le congiunte conclusioni, da intendersi qui trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Trieste, il giorno 2 gennaio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Francesca Ajello Dott. Gloria Giovanna Carlesso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Gloria Giovanna Carlesso Presidente Dott. Filomena Piccirillo Giudice Dott. Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03/04/2024 da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]13 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. COSLOVICH ANTONELLA presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]31 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. CODIGLIA PAOLO presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Trieste il 01/09/2007 (atto n. 269, parte 1, anno 2007).
Divorziati con sentenza 178/2015 del Tribunale Ordinario di Trieste.
con i seguenti figli:
- , nato a [...] [...]. Persona_1
FATTO Il signor con ricorso di data 03/04/2024, ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio, Parte_1 illustrando la situazione di fatto che giustificherebbe tale modificazione. La OR si è costituita in giudizio contestando la ricostruzione fattuale di Parte_2 controparte e formulando le proprie conclusioni. All'udienza del 07/11/2024 le parti hanno raggiunto un accordo per precisare congiuntamente le conclusioni come segue:
“Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente e residente Per_1 anagrafica presso il padre;
2. Visite libere a favore della madre previo accordo fra i genitori;
Par
3. Assegno unico integralmente a favore del signor
4. Porre a carico della OR a titolo di contributo indiretto al mantenimento di l'importo Pt_2 Per_1 di euro 50,00 mensili fino a quando non verrà estinto il debito pari ad euro 1964,00 (debito relativo a spese Esatto afferenti a oggetto pignoramento presso terzi con trattenuta sullo stipendio di euro 113,00 Per_1 Par mensili, che avrebbero dovuto essere a carico del signor;
al momento di estinzione del debito, la OR
verserà l'importo di euro 100,00 mensili – importo rivalutabile in base agli indici ISTAT – oltre al Pt_2
50% delle spese straordinarie così come disciplinate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Trieste, che viene qui richiamato;
5. Spese compensate”. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO Sussistono i presupposti di cui all'art. 473-bis.29 c.p.c. per la pronuncia di modifica delle condizioni di divorzio. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta degli ex coniugi può pertanto esser recepita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dispone la modifica delle condizioni di divorzio secondo le congiunte conclusioni, da intendersi qui trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Trieste, il giorno 2 gennaio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Francesca Ajello Dott. Gloria Giovanna Carlesso