Ordinanza cautelare 21 novembre 2024
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 21/03/2025, n. 2440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2440 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02440/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05303/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5303 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela Mariani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Garibaldi 118;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica; la Questura di Napoli, in persona del Questore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
provvedimento di inammissibilità dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno emesso dal Questore della Provincia di Napoli in data 30/08/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2025 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugna il provvedimento di inammissibilità dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno emesso dal Questore della Provincia di Napoli in data 30/08/2023.
La motivazione posta a base dell’atto risiede nella circostanza che il cittadino straniero si sarebbe trovato in stato di assoluta irregolarità nel t.n. per effetto della scadenza, in data 24 novembre 2022, del precedente permesso di soggiorno per richiedente asilo.
La Questura rilevava, in particolare, che la competente Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva notificato, in data 27/08/2022, al cittadino straniero a mezzo di raccomandata A/R copia del provvedimento col quale gli veniva negata la protezione internazionale.
Egli dunque, all’atto della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno era già consapevole degli effetti del provvedimento di diniego e, pertanto, al momento della formulazione della istanza di rinnovo si sarebbe trovato in una situazione di irregolarità.
Il ricorrente avversa il decreto questorile deducendo che:
- la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno era stata inoltrata in data 12/11/2022 e quindi prima della scadenza del titolo che era in suo possesso (ossia 22/11/2022);
- il Decreto di diniego di protezione internazionale non era stato notificato al cittadino straniero in data 27/08/2022, bensì in data 23 giugno 2023;
- il suddetto Decreto, in ogni caso, non risulta notificato all’indirizzo del ricorrente
Dunque, nel caso in esame, sarebbero palesi i profili di illegittimità dell’atto per difetto di istruttoria per la violazione delle regole del contraddittorio procedimentale.
Si è costituita l’amministrazione intimata chiedendo che il ricorso sia respinto.
Il ricorso è fondato.
L’atto impugnato si fonda esclusivamente sulla circostanza che al momento della richiesta di conversione del titolo di soggiorno, il ricorrente si trovasse in una posizione di irregolarità per scadenza del titolo di soggiorno in precedenza posseduto.
Va, di contro, rilevato che il ricorrente, come si legge nell’atto impugnato, ha presentato istanza di conversione in data 12 novembre 2022.
In quel momento egli versava in una condizione di regolarità in quanto in possesso di un titolo di soggiorno per richiesta asilo che veniva a scadere in data 22 novembre 2022.
Il decreto di rigetto della protezione internazionale è stato adottato nella seduta dell’11 luglio 2022 e secondo l’amministrazione la notifica si sarebbe perfezionata in data 27 agosto 2022, tuttavia l’amministrazione non ha fornito prova di aver notificato il detto decreto presso l’indirizzo del ricorrente: risulta, infatti, depositata da parte dell’Avvocatura un foglio di lavoro informatico (fascicolo -OMISSIS-) che non consente di apprezzare le modalità ed i tempi in cui allo straniero è stato notificato il decreto di rigetto della protezione internazionale e, soprattutto, non consente alcuna verifica sull’indirizzo presso il quale è avvenuta la notifica nonché sull’esito della stessa.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore del ricorrente delle spese del giudizio che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori di legge ed al rimborso del contributo unificato, se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Angela Fontana, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Fontana | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.