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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/06/2025, n. 2472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2472 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Francesco MICELA Presidente dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9426 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Ganci, presso il cui studio a Monreale (PA), via
Venero n. 67, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] , rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Salvatore Difrancesco, presso il cui studio a Palermo, via Mariano Stabile n.
160, è elettivamente domiciliato resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza de 28/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/07/2024 premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio concordatario con il resistente a Monreale (PA) in data 08/01/1991 e di avere generato due figli , nato il [...] e nata il [...], ha allegato Per_1 Per_2 di vivere presso l'abitazione familiare insieme alla figlia maggiorenne ma non Per_2
indipendente; ha chiesto la pronuncia della separazione, l'assegnazione della casa coniugale e la previsione a carico del resistente di un assegno di € 200,00 al mese a titolo di contributo per
1 il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito in giudizio il quale ha aderito alla pronuncia di separazione e ha CP_2
chiesto il rigetto delle altre domande, evidenziando la precarietà delle proprie condizioni economiche ed allegando di percepire soltanto l'assegno sociale.
All'udienza del 28/05/2025, la ricorrente ha rinunciato alla domanda di contribuzione economica per il mantenimento della figlia, peraltro di anni 27.
Pertanto, espletato con esito negativo il tentativo di conciliazione, le parti hanno chiesto soltanto la pronuncia della separazione.
Merita senz'altro accoglimento la domanda di separazione.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore degli scritti difensivi inducono a ritenere che tra i coniugi si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
Alla pronuncia di separazione segue l'ordine al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Avuto riguardo alla natura ed all'esito del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92
c.p.c. per compensare interamente le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(PA) il 24/08/1959 ( ) e , nato a [...] il C.F._1 CP_1
22/02/1948 ( , i quali hanno contratto matrimonio a Monreale (PA) C.F._2
in data 08/01/1991.
2) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Monreale (PA) al n. 2, p. II, serie A, dell'anno 1991).
3) Dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 05/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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