Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 30/04/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 634/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 417/2025 VG promossa congiuntamente da:
(CF. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Letizia Astorri - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito a Fermo, Via Lattanzio Fermiano n. 24
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Fabiana Controparte_1 C.F._2
Screpante - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito a Ponzano di Fermo, Viale Trieste n.63;
***
i quali hanno contratto matrimonio a Fermo il 13/6/2015 (atto trascritto nei Registri degli Atti di pagina 1 di 5
***
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi sopra indicati – e - con Parte_1 Controparte_1 ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14/2/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti - hanno dato atto che dall'unione è nato un figlio, (nato il [...] a [...]) ed Persona_1 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove ritenga, con il solo obbligo di darsene vicendevolmente comunicazione e di comunicarsi, altresì, immediatamente ogni eventuale variazione;
2) La casa coniugale sita a Fermo in c.da Parete n.22, verrà assegnata definitivamente alla SI
[...]
quale genitore collocatario del minore;
Parte_1 Persona_1
3) Visto che i coniugi concordano per l'affidamento condiviso, il figlio minore verrà affidato ad entrambi i Per_1 genitori, con collocazione prevalente e residenza dello stesso con la madre, presso l'abitazione familiare sita in Fermo in c.da Parete n.22;
4) I coniugi concordano il seguente PIANO GENITORIALE:
4.A I fine settimana, previo accordo fra i coniugi, il minore starà con il padre a settimane alterne: o dal Per_1 venerdì pomeriggio dalle ore 15 fino alla domenica alle ore 21,00 nel periodo scolastico e alle ore 22 nel periodo extrascolastico, oppure dal sabato all'uscita da scuola fino al lunedì mattina, con accompagnamento diretto a scuola da parte del padre. Per quanto riguarda la domenica del fine settimana che il minore trascorre con il papà, o negli altri giorni di permanenza con lo stesso, se il Sig. dovrà assentarsi per motivi lavorativi per un lungo lasso di CP_1
pagina 2 di 5 tempo dovrà avvisare la SI ed eventualmente riaccompagnare il figlio presso l'abitazione di Pt_1 quest'ultima. Nella settimana in cui trascorrerà il week end con la madre, starà con il padre il lunedì, Per_1 mercoledì e venerdì dalle ore 15 alle ore 18,30-19,00. Previo accordo fra i coniugi e in base alle esigenze lavorative di entrambi, il bambino per due giorni fra quelli indicati pernotterà a casa del padre e verrà riaccompagnato direttamente a scuola dal genitore il giorno seguente. Nella settimana in cui il minore trascorrerà il week end con il padre, starà con quest'ultimo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15 alle ore 18,30-19. Previo accordo fra i coniugi e in base alle esigenze lavorative di entrambi, il bambino per un giorno fra quelli indicati pernotterà a casa del padre e verrà riaccompagnato direttamente a scuola dal genitore il giorno seguente.
4.B Per le festività natalizie, il minore trascorrerà, ad anni alterni, il periodo 23-30 dicembre con un genitore e il periodo 31 dicembre -7 gennaio con l'altro genitore. Per le festività pasquali, il minore trascorrerà, il periodo pasquale (dal giorno del venerdì santo fino al giorno di pasquetta) con un genitore e l'anno successivo con l'atro genitore.
4.C Quanto, da ultimo, al periodo estivo, il figlio potrà trascorrere un periodo di due settimane, consecutive o non consecutive, con pernottamento, con ciascuno dei due genitori in esclusiva, esclusa quindi in detto periodo l'alternanza tra padre e madre. Per quanto riguarda la settimana di ferragosto i genitori si accorderanno di anno in anno in base alle esigenze lavorative di entrambi. Si precisa che la Sig.ra ha le ferie nelle due settimane di Ferragosto e di Pt_1 conseguenza preferirebbe che il figlio potesse trascorrere con lei tale periodo. Ciascun genitore sarà libero di portare il figlio fuori sede ed anche all'estero per motivi di vacanza e svago, comunicando all'altro e con congruo anticipo Per_1 la destinazione;
4.D I genitori concordano nella scelta della scuola: scuola primaria Sant'Andrea di Fermo;
Indicano quale sport praticato da atletica Concordano sulla scelta del pediatra: dott. Concordano nel far Per_1 Persona_2 frequentare al bambino le lezioni di catechismo.
5) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra l'importo mensile di € 300,00 (trecento/00) per il figlio CP_1 Pt_1 Per_1
a titolo di concorso nel mantenimento, importo che verserà mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie: Conto intestato alla Sig.ra con IBAN [...] entro Parte_1 il giorno 15 di ogni mese;
tale somma sarà sottoposta a rivalutazione annuale ai sensi dell'indice ISTAT.
6) Il Sig. provvederà, inoltre, a sostenere e/o a rimborsare alla Sig.ra le spese di carattere medico, CP_1 Pt_1 scolastico, sportivo e ludico occorrenti al minore nella misura del 50%; si rimanda, per la gestione delle spese straordinarie, al Protocollo di Intesa del 3.11.2021 attualmente vigente presso il Tribunale di Fermo, al quale entrambi i coniugi di chiarano di aderire;
7) Quanto all'assegno unico, continuerà ad essere percepito dalla madre collocataria, SI . Parte_1
pagina 3 di 5 8) Si dà atto che tutte le questioni di maggiore importanza per la vita del minore verranno prese Per_1 congiuntamente da entrambi i genitori, i quali si impegnano ad intrattenere tra loro quei rapporti civili che consentano di dialogare costruttivamente in ordine alle esigenze, alle aspirazioni ed alle problematiche di vita del figlio, in modo da formarlo seguendo un comune programma e progetto educativo, preventivamente concordato tra gli stessi genitori;
9) La SI continuerà a rimborsare mensilmente al sig. la somma mensile Parte_1 Controparte_1 di € 197,00 relativa alla rata mensile del finanziamento “PB 1029 Prestito a tasso fisso”-contratto nr.
065/03960278 fino alla scadenza del finanziamento fissata al 15.11.2026. Il rimborso della somma di €
197,00 dovrà essere effettuato entro il giorno 15 di ogni mese sul seguente IBAN
[...].
10) I coniugi si danno atto di essere del tutto autosufficienti sul piano economico-patrimoniale; Dichiarano, pertanto, di non avere domande di natura patrimoniale o di natura alimentare da proporre, singolarmente o vicendevolmente,
l'uno nei confronti dell'altra;
11) I coniugi si danno, infine, vicendevolmente atto che non sussistono posizioni debitorie reciproche né beni in comune da dividere, ad eccezione di quanto stabilito nei punti precedenti;
12) I ricorrenti, subordinatamente all'esecuzione integrale delle convenzioni tutte di natura patrimoniale contenute nel presente atto, si dichiarano sin d'ora integralmente soddisfatti e tacitati di ogni propria reciproca pretesa e si danno vicendevolmente atto di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra in relazione alla regolazione dei loro rapporti patrimoniali derivanti dalla separazione. I coniugi dichiarano che non esistono ulteriori beni mobili da dividere o da assegnare”
2. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed insistito nel recepimento da parte del Collegio dell'accordo raggiunto.
Degli atti è stata data comunicazione al PM, il quale in data 21/2/2025 ha espresso “parere favorevole”.
3. Il Collegio ritiene pertanto sussistenti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale - valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso - ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 4 di 5 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, con statuizioni che non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe:
DICHIARA la cessazione degli effetti civile del matrimonio contratto a Fermo il 13/6/2015 tra e - atto trascritto nei Registri degli Atti di Parte_1 Controparte_1
Matrimonio del medesimo Comune, Anno 2015, N. 28, Parte II, Serie A, Ufficio 1;
OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle predette condizioni - da intendersi ivi trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
MANDA la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 10/4/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
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