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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2024, n. 16663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16663 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA cosi composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 64307/2021 R.G.T.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Sardellitti, come da Parte_1
procura in atti;
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Colantuoni, come da procura in CP_1
atti; resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.11.2021 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione era nata la figlia in data 28.10.2001 Per_1
e di avere ottenuto il decreto di omologa dal Tribunale di Frosinone in data 26.6.2015
(in atti), chiedeva la pronuncia di divorzio e la conferma dell'assegno di mantenimento a suo carico per la figlia come vigente e pari ad euro 400,00 mensili, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie per la figlia meglio indicate nel ricorso.
Si costituiva la resistente la quale nulla opponeva alla pronuncia di divorzio e chiedeva un assegno per la figlia pari ad euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per la ragazza di cui al protocollo di questo Tribunale, il pagamento delle somme arretrate a titolo di assegno di mantenimento, il rimborso della quota spettante al ricorrente a titolo di spese straordinarie non pagate, nonchè ordinarsi al ricorrente di sottoscrivere i buoni postali da intestare alla figlia in adempimento di una delle condizioni della separazione consensuale (queste ultime tre domande non venivano successivamente reiterate e, dunque, devono intendersi rinunciate).
In sede presidenziale venivano confermate le condizioni di cui alla separazione, dunque, oltre alle condizioni inerenti l'affidamento, il collocamento ed il diritto di visita della figlia, ad oggi maggiorenne, anche la somma di euro 400,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento per la stessa a carico del padre, oltre alla suddivisione tra le parti, al 50% ciascuno, delle spese straordinarie per la ragazza di cui al decreto di omologa citato.
Deve, innanzitutto, confermarsi l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., in quanto condivisibile, e ritenersi superflue le ulteriori richieste istruttorie di cui alle note di precisazione delle conclusioni.
Nel merito, quanto alla pronuncia di divorzio, si osserva che dalla documentazione in atti
è emerso che i coniugi sono separati in virtù del decreto citato.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nonché l. 55/2015, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione convincono che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
In ordine, poi, alle determinazioni relative all'assegno di mantenimento per la figlia, la quale incontestatamente vive con la madre e non è autonoma economicamente, valutate le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, i CU, le dichiarazioni dei redditi, le buste paga e gli estratti conto delle parti, in atti, si osserva quanto segue: il è dipendente della Polizia di Stato, in pensione da quest'anno, con un Pt_1
reddito pari ad euro 1.540,00 netti mensili per 13 mensilità, è titolare di una polizza vita della quale è beneficiaria la figlia dal valore di euro 45.000,00 circa e non ha spese abitative in quanto vive in un immobile di proprietà della madre, come dallo stesso dedotto nella memoria integrativa;
la è dipendente del , con un reddito netto mensile pari CP_1 Controparte_2
ad euro 2.300,00 circa calcolato su 12 mensilità, ha acquistato per la figlia nel 2021 la nuda proprietà di un immobile (cfr. contratto, in atti) ed è proprietaria della abitazione dove vive con la figlia.
Dagli estratti conto di entrambe le parti emergono entrate non inerenti lo stipendio percepito (cfr. ad es. euro 7.000,00 sul conto del a maggio 2023, considerato Pt_1
che vi sono anche somme a titolo di incasso polizza per qualche centinaio di euro;
cfr. anche euro 10.000,00 a gennaio 2023 sul conto della , di cui la stessa ha, tuttavia, CP_1
fornito spiegazioni deducendo che si era trattato di un semplice spostamento di denaro da un conto ad un altro in vista dell'apertura di un nuovo conto, operazione poi non portata a termine).
La figlia, d'altra parte, è titolare allo stato della nuda proprietà di un immobile che la madre, per sua libera scelta, ha deciso di acquistare per lei, con spese a suo carico che, tuttavia, non si ritiene che possano incidere sulla sua complessiva situazione patrimoniale al fine della presente decisione;
dunque, la ragazza ha un suo patrimonio immobiliare che si ritiene debba essere valutato in questa sede e che senza dubbio compensa le dedotte e non contestate minori frequentazioni paterne e, conseguentemente, le minori spese per la gestione ordinaria della figlia da parte del
. Né si ritiene di poter sindacare la scelta del soggetto che decida di andare in Pt_1
pensione in data antecedente a quanto previsto, con il riconoscimento di un minor reddito da pensione, inerendo simile scelta ai diritti fondamentali di libertà della persona (“L'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del
1987, nel consentire in ogni tempo la revisione delle condizioni di divorzio, rende evidente che in tale ambito il giudicato è sempre "rebus sic stantibus", modificabile in caso di successive variazioni di fatto.
A tal fine può assumere rilievo, quale giustificato motivo di concessione di un assegno non previsto in sentenza, la sopravvenuta diminuzione dei redditi del richiedente a seguito del suo collocamento in pensione (nel caso, pensione di vecchiaia e non di anzianità), senza che la volontarietà di tale evenienza possa essere ritenuta dal giudice di merito ragione sufficiente per escludere l'esistenza dei giustificati motivi idonei alla revisione medesima.”, Cass., sent.3.8.2007, n. 17041)
Tutto ciò premesso, ritiene questo Collegio di confermare l'assegno di mantenimento già posto a carico del per la figlia, dunque euro 400,00 mensili, oltre Istat fin Pt_1
qui maturato e per il futuro e da corrispondersi alla entro il g. 5 di ogni mese, CP_1
oltre al 50% delle spese straordinarie per la stessa come già determinate in sede di separazione consensuale.
Considerata la natura del giudizio, nonchè la soccombenza circa la domanda relativa all'assegno di mantenimento, la resistente dovrà corrispondere al ricorrente le spese di lite sostenute nella misura della metà, liquidate come in dispositivo, compensate nel resto.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Roma in data 9.12.1998; Parte_1 CP_1
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998, atto n. 01394, parte II, serie A05;
- conferma l'assegno di mantenimento già posto a carico del per la figlia, Pt_1
deuro 400,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro e da corrispondersi alla entro il g. 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per la stessa CP_1
come già determinate in sede di separazione consensuale;
- condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute dal nella misura CP_1 Pt_1
della metà, liquidate in euro 1.269,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto.
Così deciso in Roma, 14.10.2024 IL GIUDICE REL. Dott.ssa Francesca Cosentino
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA cosi composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 64307/2021 R.G.T.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Sardellitti, come da Parte_1
procura in atti;
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Colantuoni, come da procura in CP_1
atti; resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.11.2021 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione era nata la figlia in data 28.10.2001 Per_1
e di avere ottenuto il decreto di omologa dal Tribunale di Frosinone in data 26.6.2015
(in atti), chiedeva la pronuncia di divorzio e la conferma dell'assegno di mantenimento a suo carico per la figlia come vigente e pari ad euro 400,00 mensili, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie per la figlia meglio indicate nel ricorso.
Si costituiva la resistente la quale nulla opponeva alla pronuncia di divorzio e chiedeva un assegno per la figlia pari ad euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per la ragazza di cui al protocollo di questo Tribunale, il pagamento delle somme arretrate a titolo di assegno di mantenimento, il rimborso della quota spettante al ricorrente a titolo di spese straordinarie non pagate, nonchè ordinarsi al ricorrente di sottoscrivere i buoni postali da intestare alla figlia in adempimento di una delle condizioni della separazione consensuale (queste ultime tre domande non venivano successivamente reiterate e, dunque, devono intendersi rinunciate).
In sede presidenziale venivano confermate le condizioni di cui alla separazione, dunque, oltre alle condizioni inerenti l'affidamento, il collocamento ed il diritto di visita della figlia, ad oggi maggiorenne, anche la somma di euro 400,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento per la stessa a carico del padre, oltre alla suddivisione tra le parti, al 50% ciascuno, delle spese straordinarie per la ragazza di cui al decreto di omologa citato.
Deve, innanzitutto, confermarsi l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., in quanto condivisibile, e ritenersi superflue le ulteriori richieste istruttorie di cui alle note di precisazione delle conclusioni.
Nel merito, quanto alla pronuncia di divorzio, si osserva che dalla documentazione in atti
è emerso che i coniugi sono separati in virtù del decreto citato.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nonché l. 55/2015, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione convincono che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
In ordine, poi, alle determinazioni relative all'assegno di mantenimento per la figlia, la quale incontestatamente vive con la madre e non è autonoma economicamente, valutate le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, i CU, le dichiarazioni dei redditi, le buste paga e gli estratti conto delle parti, in atti, si osserva quanto segue: il è dipendente della Polizia di Stato, in pensione da quest'anno, con un Pt_1
reddito pari ad euro 1.540,00 netti mensili per 13 mensilità, è titolare di una polizza vita della quale è beneficiaria la figlia dal valore di euro 45.000,00 circa e non ha spese abitative in quanto vive in un immobile di proprietà della madre, come dallo stesso dedotto nella memoria integrativa;
la è dipendente del , con un reddito netto mensile pari CP_1 Controparte_2
ad euro 2.300,00 circa calcolato su 12 mensilità, ha acquistato per la figlia nel 2021 la nuda proprietà di un immobile (cfr. contratto, in atti) ed è proprietaria della abitazione dove vive con la figlia.
Dagli estratti conto di entrambe le parti emergono entrate non inerenti lo stipendio percepito (cfr. ad es. euro 7.000,00 sul conto del a maggio 2023, considerato Pt_1
che vi sono anche somme a titolo di incasso polizza per qualche centinaio di euro;
cfr. anche euro 10.000,00 a gennaio 2023 sul conto della , di cui la stessa ha, tuttavia, CP_1
fornito spiegazioni deducendo che si era trattato di un semplice spostamento di denaro da un conto ad un altro in vista dell'apertura di un nuovo conto, operazione poi non portata a termine).
La figlia, d'altra parte, è titolare allo stato della nuda proprietà di un immobile che la madre, per sua libera scelta, ha deciso di acquistare per lei, con spese a suo carico che, tuttavia, non si ritiene che possano incidere sulla sua complessiva situazione patrimoniale al fine della presente decisione;
dunque, la ragazza ha un suo patrimonio immobiliare che si ritiene debba essere valutato in questa sede e che senza dubbio compensa le dedotte e non contestate minori frequentazioni paterne e, conseguentemente, le minori spese per la gestione ordinaria della figlia da parte del
. Né si ritiene di poter sindacare la scelta del soggetto che decida di andare in Pt_1
pensione in data antecedente a quanto previsto, con il riconoscimento di un minor reddito da pensione, inerendo simile scelta ai diritti fondamentali di libertà della persona (“L'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del
1987, nel consentire in ogni tempo la revisione delle condizioni di divorzio, rende evidente che in tale ambito il giudicato è sempre "rebus sic stantibus", modificabile in caso di successive variazioni di fatto.
A tal fine può assumere rilievo, quale giustificato motivo di concessione di un assegno non previsto in sentenza, la sopravvenuta diminuzione dei redditi del richiedente a seguito del suo collocamento in pensione (nel caso, pensione di vecchiaia e non di anzianità), senza che la volontarietà di tale evenienza possa essere ritenuta dal giudice di merito ragione sufficiente per escludere l'esistenza dei giustificati motivi idonei alla revisione medesima.”, Cass., sent.3.8.2007, n. 17041)
Tutto ciò premesso, ritiene questo Collegio di confermare l'assegno di mantenimento già posto a carico del per la figlia, dunque euro 400,00 mensili, oltre Istat fin Pt_1
qui maturato e per il futuro e da corrispondersi alla entro il g. 5 di ogni mese, CP_1
oltre al 50% delle spese straordinarie per la stessa come già determinate in sede di separazione consensuale.
Considerata la natura del giudizio, nonchè la soccombenza circa la domanda relativa all'assegno di mantenimento, la resistente dovrà corrispondere al ricorrente le spese di lite sostenute nella misura della metà, liquidate come in dispositivo, compensate nel resto.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Roma in data 9.12.1998; Parte_1 CP_1
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998, atto n. 01394, parte II, serie A05;
- conferma l'assegno di mantenimento già posto a carico del per la figlia, Pt_1
deuro 400,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro e da corrispondersi alla entro il g. 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per la stessa CP_1
come già determinate in sede di separazione consensuale;
- condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute dal nella misura CP_1 Pt_1
della metà, liquidate in euro 1.269,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto.
Così deciso in Roma, 14.10.2024 IL GIUDICE REL. Dott.ssa Francesca Cosentino
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marta Ienzi