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Decreto 24 marzo 2025
Decreto 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, decreto 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 655/2024
Tribunale Ordinario di Paola
Sezione Lavoro e Previdenza Sociale
DECRETO DI OMOLOGA DELL'ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO ART. 445 BIS C.P.C. INTRODOTTO DALL'ART. 38 COMMA 1 LETT. B) N. 1) D.L. 98/2011 CONVERTITO CON MOD. DA L. N. 111/2011
Il Giudice Antonio Dinatolo, visti gli atti del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio vertente tra
[...]
, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Boderone, e , in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal dottor Alessandro D'Amico; esaminata la relazione peritale depositata in Cancelleria dal c.t.u., dottor Persona_1
rilevato che le parti non hanno contestato, entro il termine perentorio fissato con decreto comunicato dalla Cancelleria, le conclusioni del consulente tecnico di ufficio;
tenuto conto delle risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico di ufficio;
ritenuto che
non ricorrono i presupposti di cui all'art. 196 c.p.c. per la rinnovazione delle indagini;
letto l'art. 445 bis comma 5 c.p.c.;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario dell'indennità d'accompagnamento ex art. 1 Legge 18/1980 secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio. Decorrenza dal 16 ottobre 2024.
La sopravvenienza del requisito sanitario in corso di causa induce a compensare le spese processuali
(Cass.2007/16000; Cass. 2011/7307).
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste in solido a carico di entrambe le parti.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni.
Paola 24/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Antonio Dinatolo
Tribunale Ordinario di Paola
Sezione Lavoro e Previdenza Sociale
DECRETO DI OMOLOGA DELL'ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO ART. 445 BIS C.P.C. INTRODOTTO DALL'ART. 38 COMMA 1 LETT. B) N. 1) D.L. 98/2011 CONVERTITO CON MOD. DA L. N. 111/2011
Il Giudice Antonio Dinatolo, visti gli atti del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio vertente tra
[...]
, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Boderone, e , in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal dottor Alessandro D'Amico; esaminata la relazione peritale depositata in Cancelleria dal c.t.u., dottor Persona_1
rilevato che le parti non hanno contestato, entro il termine perentorio fissato con decreto comunicato dalla Cancelleria, le conclusioni del consulente tecnico di ufficio;
tenuto conto delle risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico di ufficio;
ritenuto che
non ricorrono i presupposti di cui all'art. 196 c.p.c. per la rinnovazione delle indagini;
letto l'art. 445 bis comma 5 c.p.c.;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario dell'indennità d'accompagnamento ex art. 1 Legge 18/1980 secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio. Decorrenza dal 16 ottobre 2024.
La sopravvenienza del requisito sanitario in corso di causa induce a compensare le spese processuali
(Cass.2007/16000; Cass. 2011/7307).
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste in solido a carico di entrambe le parti.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni.
Paola 24/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Antonio Dinatolo