TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/05/2025, n. 2049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2049 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5454/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 6.5.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con il Prof. Avv. Filippo Danovi e l'Avv. Serena Canestrelli presso i quali ha eletto domicilio telematico ( Email_1
Email_2
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Francesco Roberto Frassoni presso il quale ha eletto domicilio telematico ( Email_3
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a ST ZI (VA) in data 8.9.2012, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di ST ZI (VA) (anno 2012, atto n. 116, parte II, serie A), nonché trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di IL (anno 2012, atto n. 507, parte II, serie B)
X separati consensualmente con verbale in data 17.3.2022, omologato con decreto Trib. IL n. cron. 4849/2022 con la seguente figlia: nata a [...] in data [...], C.F. Parte_3
, residente in [...], cittadina italiana;
C.F._3 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 6.5.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1.) la figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Parte_3 collocamento prevalente presso la madre.
2.) La responsabilità genitoriale continuerà ad essere esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della minore verranno assunte di comune accordo tra le parti, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
3.) I genitori si impegnano a comunicarsi vicendevolmente ogni e qualsivoglia circostanza e/o informazione riguardante la figlia delle quali siano venuti a conoscenza.
4.) I genitori si danno reciprocamente atto che la figlia minore avrà il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti (in particolare i nonni) e con i parenti di ciascun genitore.
5.) Il padre potrà trascorrere con la figlia un week end ogni due, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera ore 19.00, nonché tutti i mercoledì dalle ore 18.30 sino al giovedì mattina, occasione in cui la riporterà a scuola, mentre nella settimana in cui non terrà con sé nel corso del week end, potrà Pt_3 tenerla anche dal lunedì pomeriggio sino al martedì mattina, occasione in cui la riporterà a scuola. Il tutto avverrà compatibilmente con gli impegni di . Pt_3
A prescindere dalle modalità di frequentazione sopra indicate, il giorno della festa del papà Pt_3 starà con lo stesso e il giorno della festa della mamma starà con quest'ultima. Pt_3
6.) Durante le vacanze natalizie trascorrerà il giorno della Vigilia (dalla mattina ore 10.00 Pt_3 sino alla mattina successiva ore 9.00) con un genitore e il giorno di Natale (dalle ore 9.00 sino alle ore 9.00 del 26/12) con l'altro genitore. Il genitore che terrà con sé la figlia minore il giorno della
Vigilia terrà poi con sé la stessa dalle ore 9.00 del 26 dicembre sino alle ore 9.00 del 31 dicembre, mentre il genitore che terrà con sé la figlia minore il giorno di Natale terrà con sé la figlia minore dal
31 dicembre ore 9.00 sino al 6 gennaio.
Le vacanze pasquali verranno trascorse dai genitori con in via alternata di anno in anno. Pt_3
I c.d. ponti festivi saranno di competenza del genitore cui spetta il fine settimana annesso al giorno festivo.
7.) Il padre potrà trascorrere le vacanze estive con per una durata complessiva di 15 giorni Pt_3
(anche consecutivi) nel mese di agosto. Le parti, in particolare, danno atto che il mese di agosto terranno con sé la figlia minore dall'1 al 15 agosto e dal 16 al 31 agosto in via alternata di anno in anno.
8.) In ogni caso, il padre avrà la possibilità di trascorrere del tempo con ogni qual volta in cui Pt_3 ciò sarà possibile, fatto salvo quanto previsto dalle clausole di cui sopra e previo accordo con la madre nonché previo preavviso di almeno un giorno.
9.) Ciascun genitore deve consentire e favorire il contatto, anche telefonico, tra la figlia minore e l'altro genitore almeno una volta al giorno e non deve frapporvi ostacoli.
10.) Fatto salvo il disposto dell'articolo 337-sexies, comma 2, c.c., in caso di trasferimento, anche temporaneo, i genitori debbono comunicarsi reciprocamente e preventivamente l'indirizzo ove ciascuno di essi andrà ad abitare e ove trasferirà la minore anche se temporaneamente, nonché il recapito telefonico ove sarà reperibile durante il periodo di trasferta.
11.) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia minore mediante la corresponsione alla madre, per dodici mensilità e per ogni anno, della somma di € 600,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT del costo della vita.
Il padre, come già previsto in occasione degli accordi di separazione stante il trasferimento della minore con la madre in una nuova abitazione, contribuirà al mantenimento della figlia minore mediante la corresponsione aggiuntiva alla madre, per dodici mensilità e per ogni anno, della somma di un terzo del mutuo mensile acceso dalla sig.ra per l'acquisto dell'immobile di sua Parte_1 proprietà e di cui in premessa, con un tetto massimo, in ogni caso, a carico del sig. di € Parte_3
400,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT del costo della vita. Detto ulteriore contributo è da intendersi, come detto, quale ulteriore contributo al mantenimento della figlia minore e allo stesso, dunque, legato.
12.) Entrambi i genitori provvederanno inoltre al pagamento per la quota del 50 per cento ciascuno di tutte le spese straordinarie che si renderanno utili e/o necessarie per la minore secondo le Linee
Guida del Tribunale di IL di seguito riprodotto:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante / pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc / tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasposto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico. I genitori danno inoltre atto che provvederanno a sostenere al 50% ciascuno i costi per la mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi posti universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria.
In deroga alla suddivisione paritetica delle spese sopra indicata, i genitori danno atto che i costi dell'attuale scuola elementare frequentata da continueranno ad essere sostenuti dal sig. Pt_3 integralmente e ciò sino al termine del ciclo scolastico elementare;
Parte_3
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di traporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
13.) I genitori si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio della minore.
14.) Spese di lite integralmente compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473-bis.51, III comma, c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri e Parte_1
a ST ZI (VA) in data 8.9.2012; matrimonio trascritto nei Registri Parte_2 dello stato civile del Comune di ST ZI (VA) (anno 2012, atto n. 116, parte II, serie
A), nonché trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di IL (anno 2012, atto n.
507, parte II, serie B);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ST ZI (VA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al
Comune di IL dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in IL, il 21.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
IL, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 6.5.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con il Prof. Avv. Filippo Danovi e l'Avv. Serena Canestrelli presso i quali ha eletto domicilio telematico ( Email_1
Email_2
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Francesco Roberto Frassoni presso il quale ha eletto domicilio telematico ( Email_3
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a ST ZI (VA) in data 8.9.2012, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di ST ZI (VA) (anno 2012, atto n. 116, parte II, serie A), nonché trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di IL (anno 2012, atto n. 507, parte II, serie B)
X separati consensualmente con verbale in data 17.3.2022, omologato con decreto Trib. IL n. cron. 4849/2022 con la seguente figlia: nata a [...] in data [...], C.F. Parte_3
, residente in [...], cittadina italiana;
C.F._3 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 6.5.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1.) la figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Parte_3 collocamento prevalente presso la madre.
2.) La responsabilità genitoriale continuerà ad essere esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della minore verranno assunte di comune accordo tra le parti, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
3.) I genitori si impegnano a comunicarsi vicendevolmente ogni e qualsivoglia circostanza e/o informazione riguardante la figlia delle quali siano venuti a conoscenza.
4.) I genitori si danno reciprocamente atto che la figlia minore avrà il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti (in particolare i nonni) e con i parenti di ciascun genitore.
5.) Il padre potrà trascorrere con la figlia un week end ogni due, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera ore 19.00, nonché tutti i mercoledì dalle ore 18.30 sino al giovedì mattina, occasione in cui la riporterà a scuola, mentre nella settimana in cui non terrà con sé nel corso del week end, potrà Pt_3 tenerla anche dal lunedì pomeriggio sino al martedì mattina, occasione in cui la riporterà a scuola. Il tutto avverrà compatibilmente con gli impegni di . Pt_3
A prescindere dalle modalità di frequentazione sopra indicate, il giorno della festa del papà Pt_3 starà con lo stesso e il giorno della festa della mamma starà con quest'ultima. Pt_3
6.) Durante le vacanze natalizie trascorrerà il giorno della Vigilia (dalla mattina ore 10.00 Pt_3 sino alla mattina successiva ore 9.00) con un genitore e il giorno di Natale (dalle ore 9.00 sino alle ore 9.00 del 26/12) con l'altro genitore. Il genitore che terrà con sé la figlia minore il giorno della
Vigilia terrà poi con sé la stessa dalle ore 9.00 del 26 dicembre sino alle ore 9.00 del 31 dicembre, mentre il genitore che terrà con sé la figlia minore il giorno di Natale terrà con sé la figlia minore dal
31 dicembre ore 9.00 sino al 6 gennaio.
Le vacanze pasquali verranno trascorse dai genitori con in via alternata di anno in anno. Pt_3
I c.d. ponti festivi saranno di competenza del genitore cui spetta il fine settimana annesso al giorno festivo.
7.) Il padre potrà trascorrere le vacanze estive con per una durata complessiva di 15 giorni Pt_3
(anche consecutivi) nel mese di agosto. Le parti, in particolare, danno atto che il mese di agosto terranno con sé la figlia minore dall'1 al 15 agosto e dal 16 al 31 agosto in via alternata di anno in anno.
8.) In ogni caso, il padre avrà la possibilità di trascorrere del tempo con ogni qual volta in cui Pt_3 ciò sarà possibile, fatto salvo quanto previsto dalle clausole di cui sopra e previo accordo con la madre nonché previo preavviso di almeno un giorno.
9.) Ciascun genitore deve consentire e favorire il contatto, anche telefonico, tra la figlia minore e l'altro genitore almeno una volta al giorno e non deve frapporvi ostacoli.
10.) Fatto salvo il disposto dell'articolo 337-sexies, comma 2, c.c., in caso di trasferimento, anche temporaneo, i genitori debbono comunicarsi reciprocamente e preventivamente l'indirizzo ove ciascuno di essi andrà ad abitare e ove trasferirà la minore anche se temporaneamente, nonché il recapito telefonico ove sarà reperibile durante il periodo di trasferta.
11.) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia minore mediante la corresponsione alla madre, per dodici mensilità e per ogni anno, della somma di € 600,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT del costo della vita.
Il padre, come già previsto in occasione degli accordi di separazione stante il trasferimento della minore con la madre in una nuova abitazione, contribuirà al mantenimento della figlia minore mediante la corresponsione aggiuntiva alla madre, per dodici mensilità e per ogni anno, della somma di un terzo del mutuo mensile acceso dalla sig.ra per l'acquisto dell'immobile di sua Parte_1 proprietà e di cui in premessa, con un tetto massimo, in ogni caso, a carico del sig. di € Parte_3
400,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT del costo della vita. Detto ulteriore contributo è da intendersi, come detto, quale ulteriore contributo al mantenimento della figlia minore e allo stesso, dunque, legato.
12.) Entrambi i genitori provvederanno inoltre al pagamento per la quota del 50 per cento ciascuno di tutte le spese straordinarie che si renderanno utili e/o necessarie per la minore secondo le Linee
Guida del Tribunale di IL di seguito riprodotto:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante / pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc / tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasposto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico. I genitori danno inoltre atto che provvederanno a sostenere al 50% ciascuno i costi per la mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi posti universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria.
In deroga alla suddivisione paritetica delle spese sopra indicata, i genitori danno atto che i costi dell'attuale scuola elementare frequentata da continueranno ad essere sostenuti dal sig. Pt_3 integralmente e ciò sino al termine del ciclo scolastico elementare;
Parte_3
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di traporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
13.) I genitori si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio della minore.
14.) Spese di lite integralmente compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473-bis.51, III comma, c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri e Parte_1
a ST ZI (VA) in data 8.9.2012; matrimonio trascritto nei Registri Parte_2 dello stato civile del Comune di ST ZI (VA) (anno 2012, atto n. 116, parte II, serie
A), nonché trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di IL (anno 2012, atto n.
507, parte II, serie B);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ST ZI (VA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al
Comune di IL dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in IL, il 21.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
IL, _____________
IL PM IL PG