Ordinanza cautelare 27 aprile 2017
Sentenza 26 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 26/07/2022, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/07/2022
N. 01295/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00348/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 348 del 2017, proposto dal:
- OR per l’Area di Sviluppo Industriale di Taranto, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angelo Vantaggiato e Donata Memmi, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Lecce alla via Zanardelli 7;
contro
- la Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’Avv. Maddalena Torrente, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
- il Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- della Determina Dirigenziale n. 2125 del 30 novembre 2016 e, ove occorra e nei limiti dell’interesse, della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1879 del 6 agosto 2010 nonché della Determinazione Dirigenziale n. 948 del 6 giugno 2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 21 luglio 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- con delibera di Giunta Regionale n. 173 del 10 febbraio 2011 il OR ASI di Lecce veniva ammesso al ‘fondo di rotazione’ di cui all’art. 18 LR n. 9 del 2 agosto 2010.
- con determinazione dirigenziale n. 948 del 6 giugno 2011 la Regione liquidava il contributo richiesto, per un importo di 726.600 euro.
- con d.d. n. 2125 del 30 novembre 2016, quindi, il Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia disponeva di revocare il contributo de quo e procedere al recupero dell’importo dovuto.
- veniva dunque proposto il presente ricorso, così articolato: a) violazione e falsa applicazione art. 21- quinquies l. n. 241/1990; violazione e falsa applicazione l.r. n. 9/2010; sviamento ed eccesso di potere; incompetenza dell’organo; b) violazione e falsa applicazione l.r. n. 9/10; sviamento di potere; irrazionalità manifesta; violazione principi di proporzionalità, adeguatezza e leale collaborazione.
- con ordinanza n. 216 del 27 aprile 2017 la Sezione riteneva « allo stato e nei limiti della cognizione propri della presente fase, ed in disparte di ogni valutazione in punto di giurisdizione, non accoglibile la spiegata istanza cautelare considerato che la revoca del finanziamento appare atto dovuto a fronte del reiterato inadempimento delle obbligazioni assunte da parte dell’Ente beneficiato ».
- la decisione veniva confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3456 del 31 agosto 2017.
2.- Osservato che:
- l’impugnata d.d. disponeva quanto segue: « Il OR ASI di Lecce ha pagato le rate relative agli anni 2012 e 2013 in un’unica soluzione, nell’anno 2014, sulle quali si ritiene di non applicare gli interessi di mora e legali.
Lo stesso OR non ha provveduto al versamento delle rate scadute il 31 marzo degli anni 2014, 2015 e 2016.
Ai sensi della determinazione di liquidazione n. 948 del 6 giugno 2011, il OR risulta essere inadempiente e la Sezione deve procedere alla revoca della concessione, alla restituzione immediata al Fondo delle somme non restituite alle scadenze pattuite, maggiorate di 3 punti percentuali oltre il tasso di interesse legale dalla scadenza di ciascuna rata.
Rilevato che: con nota prot. AOO_158 - 0008782 del 03.11.2016, la Sezione ha comunicato al OR ASI di Lecce, ai sensi e per gli effetti di cui alla L n. 241/90 e s.m.i., l’intenzione di procedere alla revoca del contributo, dando termine di 10 gg. per controdeduzioni e produzione di documenti; il consorzio nulla ha dedotto o controdedotto in merito all’inadempimento contestatogli.
(…)
Ravvisata la necessità di procedere al recupero di euro 593.690,53 corrispondente alla sorte capitale residua pari ad euro 363.300,00 oltre rate scadute ed interessi, legali e moratori ».
- su questioni analoghe a quelle odiernamente in esame, la Sezione si pronunciava con la recentissima sentenza n. 1070/2022, che segue: « Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In primo luogo, non è condivisibile l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalla difesa regionale, in quanto nel caso di specie non viene in evidenza l’esercizio di un potere paritetico di matrice contrattuale afferente alla esecuzione del rapporto e (che, ndr) si appunti sulla tutela di posizione di diritto soggettivo, ma l’esercizio del generale potere autoritativo di revoca, che è stato esercitato dall’Amministrazione regionale al fine di ritirare la dilazione di pagamento concessa al OR e quindi ingiungere il rientro nella preesistente posizione debitoria; trattandosi della tutela di posizioni di interesse legittimo incise dal potere autoritativo dell’Ente concedente, la presente controversia resta attratta nella giurisdizione generale di legittimità del Giudice Amministrativo;
nel merito il ricorso è infondato e deve essere respinto.
(…)
Osserva, pertanto, il Tribunale che del tutto fuori campo è il richiamo effettuato da parte ricorrente all’art. 21-quinquies della L. n. 241/1990, il quale disciplina la revoca del provvedimento amministrativo ad efficacia durevole “per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario”, atteso che, nella fattispecie dedotta in esame, non si tratta di revoca (discrezionale) di un beneficio economico disposta per ragioni sopravvenute di interesse pubblico ma di ritiro di una posizione di vantaggio per perdurante violazione degli impegni assunti.
Peraltro, la violazione degli obblighi assunti da parte del OR ricorrente al piano di ammortamento stabilito con la determinazione dirigenziale (…), che non è stata contestata (o comunque giustificata) dal OR (né in sede procedimentale, né in questa sede) e rispetto alla quale si è quindi formata piena acquiescenza, costituisce valido motivo per revocare la decisione di ammettere il OR al ripianamento della posizione debitoria e quindi provvedere all’integrale recupero delle somme non corrisposte, stante l’oggettiva inaffidabilità del beneficiario e l’insussistenza ab origine dei presupposti per incardinare utilmente il rapporto tra le parti.
Quanto alla dedotta violazione della L.R. n. 9/2010, laddove la stessa ha attribuito alla Giunta Regionale il potere di disporre sulle modalità e sui criteri “per l‘accesso al fondo di rotazione” ne ha riconosciuto il connesso potere regolamentare che, nella specie, è stato espresso nell’atto dirigenziale n. 1460/2010 (non impugnato tempestivamente - nel caso odiernamente in esame si tratta della d.d. n. 948 del 6 giugno 2011, ndr ) con il quale si è stabilito che “decorso il termine di sei mesi dalla scadenza di ciascuna rata senza che sia stato effettuato l’integrale pagamento della stessa, l’inadempimento determina la risoluzione del rapporto, la revoca della concessione e l’obbligo di immediata restituzione del Fondo delle somme non restituite…”.
Tanto determina la legittimità del ritiro della posizione di vantaggio concessa al OR e quindi il rispetto della originaria e preesistente posizione debitoria.
L’acclarata e perdurante violazione degli impegni assunti, che non è stata contestata (o comunque giustificata) dal OR (né in sede procedimentale, né in questa sede) e rispetto alla quale si è quindi formata piena acquiescenza, costituisce valido motivo per revocare la decisione di ammettere il OR al ripianamento della posizione debitoria e quindi provvedere all’integrale recupero delle somme non corrisposte, stante l’oggettiva inaffidabilità del beneficiario e l’insussistenza ab origine dei presupposti per incardinare utilmente il rapporto tra le parti.
Infine, quanto alla dedotta incompetenza del dirigente, la stessa non sussiste trattandosi pacificamente di un atto di gestione conseguente alla delibera di G.R. n. 1878/2010.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto con la conseguente conferma dei provvedimenti impugnati » (TAR Puglia Lecce, I, 28 giugno 2022, n. 1070).
3.- Ritenuto di condividere e fare proprie quali parti integranti della presente motivazione tutte le considerazioni fin qui richiamate.
4.- Ritenuto dunque, sulla base di quanto fin qui esposto, che il ricorso dev’essere respinto e le spese di giudizio eccezionalmente compensate, per la particolarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 348 del 2017 indicato in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 21 luglio 2022, con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ettore Manca |
IL SEGRETARIO