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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/06/2025, n. 9481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9481 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36396/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
con sede in Roma, Largo Virgilio Testa n. 23, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati
IM OT, IA AG, e SC SI, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Via XXIV Maggio n. 43
ATTRICE
CONTRO
n concordato preventivo - rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avvocato Artuco Cancrini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito
Piazza San Bernardo 101.
CONVENUTA
NONCHE'
Controparte_2 in persona del liquidatore giudiziale dr.
[...] [...]
, rappresentata e difesa dell'avvocato Raffaele Cappiello ed elettivamente CP_3 domiciliata in Roma, Via San Sebastianello n. 6.
pagina1 di 12 OGGETTO: azione di inadempimento clausola penale danni.
CONCLUSIONI per parte attrice: ““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, accertato l'inadempimento di Controparte_1 alle obbligazioni previste dagli artt. 2, co.2, 4 co. 6 e 5 –ter del II Atto Integrativo, condannarla al pagamento in favore di ei seguenti importi: Parte_1
(i) € 4.340.0000,00 a titolo di penale ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. (i) del II Atto
Integrativo dovuta al 21 gennaio 2021 ed € 20.220,74 (ventimiladuecentoventi/74), a titolo di interessi sulla predetta somma, oltre € 4.000,00 (quattromila/00) per ogni ulteriore giorno di ritardo e gli ulteriori interessi legali sino al soddisfo;
(ii) € 2.052.000,00 (duemilionicinquantaduemila/00), a titolo di penale ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. (ii) del II Atto Integrativo dovuta al 21 gennaio 2021, ed € 8.809,31
(ottomilaottocentonove/31), a titolo di interessi sulla predetta somma, oltre € 2.000,00
(duemila/00) per ogni ulteriore giorno di ritardo e gli ulteriori interessi sino al soddisfo;
(iii) € 1.870.000,00 (unmilioneottocentosettantamila/00), a titolo di penale ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. (iii) del II Atto Integrativo dovuta al 21 gennaio 2021, ed € 6.914,78
(seimilanovecentoquattordici/78) a titolo di interessi sulla predetta somma, oltre € 2.000,00
(duemila/00) per ogni ulteriore giorno di ritardo e gli interessi legali sino al soddisfo;
(iv) € 1.140.000,00 (unmilionecentoquarantamila/00), a titolo di penale ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. (iv) del II Atto Integrativo dovuta al 21 gennaio 2021, ed € 1.135,09
(millecentotrentacinque/09) a titolo di interessi sulla predetta somma, oltre € 2.000,00
(duemila/00) per ogni ulteriore giorno di ritardo e gli ulteriori interessi legali sino al soddisfo. E ciò, per la complessiva somma, al 21 gennaio 2021, di € 9.402.000,00
(novemilioniquattrocentoduemila/00), oltre interessi pari a € 37.079,91
(trentasettemilasettantanove/91); ai quali andranno aggiunti € 4.000,00 (quattromila/00) – in relazione al titolo sub (i) – ed € 2.000,00 (duemila/00) – in relazione agli altri titoli – per ogni ulteriore giorno di ritardo rispetto a tale data, e gli ulteriori interessi legali sino al soddisfo. Con vittoria di compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario”.
CONCLUSIONI per : “ In via preliminare di merito: accertare e CP_1 dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la nullità, invalidità, inefficacia dell'art. 5 del II
Atto Aggiuntivo. Nel merito: in ogni caso, respingere tutte le domande proposte da
[...] nei confronti di in conc. prev. perché infondate e, Pt_1 Controparte_1 comunque, non provate. In via subordinata: ridurre ad equità, ai sensi dell'art. 1384 c.c.
l'importo richiesto da nei confronti di in conc. Parte_1 Controparte_1 prev.
In via riconvenzionale: previo accertamento e declaratoria del grave inadempimento dell'appaltatrice agli obblighi contrattuali, accertare e dichiarare il diritto di prev. in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_4
pagina2 di 12 risarcimento dei danni subiti per responsabilità di in ragione delle voci di Parte_1 danno richiamate nel testo del presente atto, nella misura di € 52.500.000,00, ovvero nella diversa somma che risulterà dovuta o comunque di giustizia e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di Parte_1 [...] in conc. prev. in persona del legale rappresentante p.t., della predetta CP_1 somma ovvero della diversa somma, maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. ovvero in via gradata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi, anche anatocistici, legali e moratori e rivalutazione monetaria e iva come per legge. - con vittoria delle spese di lite comprensive delle spese forfettarie.
Conclusioni Liquidazione giudiziale: medesime di : “Voglia l'Ecc.mo CP_1
Tribunale adito: In via preliminare di merito: accertare e dichiarare la nullità dell'art. 5 del II
Atto Aggiuntivo e, di conseguenza, dichiarare non dovute le somme richiesti da
Parte_1 respingere tutte le domande proposte da perché infondate in fatto ed in diritto;
ridurre ad
Parte_1 equità, ai sensi dell'art. 1384 c.c., l'importo richiesto da In via subordinata: respingere
Parte_1 tutte le domande proposte da perché infondate in fatto ed in diritto;
In via
Parte_1 ulteriormente gradata: ridurre ad equità, ai sensi dell'art. 1384 c.c., l'importo richiesto da
[...]
Pt_1
In via riconvenzionale: accertare e dichiarare il diritto di legale CP_1 rappresentante p.t., al risarcimento dei danni subiti per responsabilità di in ragione delle Parte_1 voci di danno richiamate nel testo del presente atto, nella misura di € 52.500.000,00, ovvero nella diversa somma che risulterà dovuta o comunque di giustizia e, per l'effetto, condannare parte attrice al pagamento in favore di in conc. prev. della predetta somma ovvero della Controparte_1 diversa somma, maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. ovvero, in via gradata, a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi, come per legge;
In ogni caso: con vittoria di spese di lite ed onorari”
FATTO E PROCESSO
Con l'atto introduttivo, debitamente notificato, – partecipata al 90% dal Parte_1
e al 10% da sorta nell'anno 2000 a Controparte_5 Parte_2 seguito della trasformazione dell'Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma --ha convenuto in giudizio la concessionaria , lamentando l'inadempimento CP_1 delle obbligazioni che avevano giustificato l'invocazione degli effetti originati dalla stipula di clausole penali in sequenza, previste dagli artt. 2, co.2, 4 co. 6 e 5 –ter del II Atto
Integrativo, ed ha formulato richiesta di pagamento somme da clausole penali per la complessiva somma, al 21 gennaio 2021, di € 9.402.000,00 ed altro, nonché accessori, come da conclusioni.
pagina3 di 12 In sintesi, nella domanda giudiziale lamentava che non Parte_1 CP_1 solo aveva deliberatamente violato gli impegni assunti nei confronti di UR (e nel piano di concordato;
retro, § 1.2), ma neanche si era attivata per proseguire i lavori ad essa affidati, Parte in spregio all'interesse (di natura anche pubblica) di e del pregiudizio che quest'annosa vicenda ha provato (e continua a provocare) a una società partecipata dallo
Stato,
Le conclusioni svolte, nella tesi di parte attrice, originavano da una serie di circostanze di fatto che cristallizzavano le inadempienze della concessionaria: lo svolgimento dei lavori da parte di , sin da subito, non aveva rispettato il CP_1 cronoprogramma originariamente previsto, tanto che le parti erano state costrette a rivedere il termine per il completamento delle opere inizialmente pattuito (maggio 2008), posticipandolo alla fine del mese di giugno 2011. aveva – tuttavia - CP_1 disatteso anche tale termine.
All'unico scopo di consentire l'ultimazione dei lavori e limitare i pregiudizi Parte derivanti dall'inadempimento di , si era - tuttavia - resa disponibile a CP_1 perfezionare con quest'ultima un accordo integrativo e modificativo della convenzione originaria: il 6 febbraio 2014, era stato così sottoscritto il “I Atto Integrativo”. Anche in seguito, tuttavia, l'esecuzione dei lavori da parte di non era stata regolare CP_1 né puntuale, visto che non li aveva ultimati neppure in tempo utile per CP_1
l'apertura dell'Acquario e dello Spazio Expo entro i termini, previsti dall'art. 2, co. 4 del I
Atto Integrativo, del 1° giugno 2015 e del 1° giugno 2016.
Sempre nell'ottica che aveva governato la stipula del I atto integrativo i Parte_1 era resa disponibile a stipularne un secondo – il II atto integrativo – ma nonostante ciò, in violazione dell'articolo 2 comma 2 lett. i, la concessionaria non finiva i lavori (opere allegato D) neanche entro il termine del 31 gennaio 2018. Ne conseguiva l'integrazione delle condizioni di cui all'articolo 5 comma 1, lettera i, del II atto integrativo, ovvero la penale per il ritardo nella misura di € 4.000 al giorno a decorrere dal 01.02 successivo.
Non basti, l'inadempimento di alle previsioni di cui all'articolo 4 CP_1 comma 6 del II atto integrativo, ovvero l'omissione della concessionaria della cessione entro il 31 marzo 2018, a terzi i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto di concessione, ovvero dell'obbligo alternativo di cui all'articolo 5 ter lett. di modificare, entro la medesima data del 31 marzo 2018, la struttura di controllo del proprio capitale social faceva scattare l'ulteriore penale di € 2000,00.
In violazione dell'art. 2, co. 2, lett. (ii), del II Atto Integrativo (6), si CP_1 rendeva inadempiente all'obbligo di consentire l'apertura, entro il 31 maggio dell' con integrazione delle condizioni di una ulteriore penale di € 2000,00 a Pt_3 decorrere dal I luglio.
pagina4 di 12 In violazione dell'art. 2, co. 2, del II Atto Integrativo non aveva CP_1 svolto nemmeno le attività necessarie a consentire, entro il 30 giugno 2019, l'apertura al pubblico dello Spazio Expo (8). Ne conseguiva che, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. (iv) del medesimo II Atto Integrativo – che trova applicazione “qualora l'apertura al pubblico dello Spazio Expo non intervenga entro il 30 giugno 2019” – era tenuta a CP_1 corrispondere ad UR, a titolo di ulteriore penale, € 2.000,00 (oltre interessi) per ogni giorno di ritardo, a decorrere dal 1° luglio 2019.
A questo punto si innestavano le previsioni originate dalla crisi della società: a cagione delle criticità finanziarie la società presentava numerose domande di apertura di concordato preventivo: riunite le procedure di concordato (R.G. nn. 9/2018 e 90/2018) ed all'esito dell'evidenziazione di criticità e integrazione da parte di , veniva CP_1 apposto nel fondo rischi per 10 crediti prededucibili contestati un importo di €
1.081.698,00.
Con decreto del 28 maggio 2019 il Tribunale ha quindi dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, nominando i Commissari giudiziali e contestualmente ordinando la convocazione dei creditori per l'udienza del 18 novembre
2019. Nella relazione ex art 172 dei Commissari giudiziali veniva osservato che “….in ragione della pretesa formalizzata da sulla base delle pattuizioni contrattuali sottoscritte, Pt_1 si ritiene prudente ipotizzare un incremento d[el] fondo [rischi per crediti prededucibili] all'importo di euro 1.874.000”, ( alla data del 8.7.2019 questo era elevato alla cifra di € 3.841.175,83 oltre agli interessi dal dì del dovuto al soddisfo). A tale credito si aggiungono gli importi (per sorte capitale ed interessi) di cui ai crediti maturandi (anch'essi prededuttivi) dal 9 luglio
2019 sino alla cessazione degli inadempimenti descritti”. La proposta di concordato veniva omologata con decreto del 7 aprile 2020.
Il credito di UR – portato dalle fatture anzidette (autenticate il 25 febbraio 2021 dal
Notaio in Roma, rep. 6716: doc. 21) - era stato, inoltre, regolarmente Persona_1 registrato nelle scritture contabili dell'attrice (doc. da 22 a 25, estratti autenticati il 25 febbraio 2021 dal notaio , in Roma, rep. 6711, 6712, 6714 e 6715) e Persona_1 continua a incrementare giorno per giorno, tanto in conto capitale quanto in conto interessi, in considerazione del perdurare degli inadempimenti di . CP_1
Si è costituita che ha chiesto il rigetto della domanda proposta dalla CP_1 parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto. Ha articolato la propria difesa – con domanda riconvenzionale – sulla base di due diversi presupposti: la nullità, ex art 1418 c.c. delle clausole penali sottoscritte nell'atto integrativo in quanto in violazione delle disposizioni che le legittimano in base al codice dei contratti.
In secondo luogo, la violazione dell'obbligo di buona fede imposto al contraente concedente nel non aver considerato le reiterate istanze che evidenziavano l'aggravio, per pagina5 di 12 causa non imputabile, delle condizioni imposte alla concessionaria , e che CP_1 avrebbero dovuto orientarla verso l'adesione ad una revisione del PEF.
L'entità di tale credito (al 21 gennaio 2021) è stata oltretutto confermata dal C.T.U. nel corso del presente giudizio, avendo egli accertato la correttezza del calcolo operato dalla parte attrice relativamente alle penali per complessivi euro 9.402.000,00”, salvo una minima differenza (“di euro 176,48”) con riguardo agli “interessi legali ex art. 1284 cc sulle stesse, ricalcolati [dal C.T.U.] in euro 36.903,43”, anziché € 37.079,91
Si è costituita in giudizio , che ha chiesto il rigetto delle domande CP_1 proposte ed inoltre ha formulato domanda riconvenzionale.
In sintesi, doveva essere rammentato che nella risalente data del 16 febbraio 2006, aveva stipulato con la ( cui, in data 18.07.2006, sarebbe Parte_1 Controparte_6 subentrata in ragione di cessione di ramo di azienda) un “contratto di CP_1 concessione-convenzione” di durata trentennale, avente come oggetto l' uso speciale delle Part
“aree, manufatti e sottosuoli del lago artificiale dell' e delle relative sponde” all'interno delle quali la concessionaria si obbligava a realizzare un Acquario, denominato “
[...]
”, costituito dagli impianti e servizi annessi, anche di natura Controparte_7 commerciale, esclusivamente inerenti l'impianto”.
La subentrata, nel mese del gennaio 2011, aveva poi sottoscritto con la
[...] un contratto di locazione commerciale – successivamente modificato Controparte_8 ed integrato – avente ad oggetto la porzione del complesso immobiliare destinata a ospitare l'Acquario tradizionale. In forza del suddetto contratto di locazione,
[...]
, si impegnava a garantire alla la conduzione della struttura per 24 anni CP_1 CP_8 decorrenti dalla data di apertura al pubblico.
Era però accaduto che - a causa di intervenuti adeguamenti progettuali di opere suppletive – imprevisti e imprevedibili in quanto originati da disposizioni normative sopravenute e, quindi, in alcun modo imputabili a negligenza della , la CP_1 realizzazione dell'opera subiva dei ritardi i quali venivano disciplinati mediante un atto integrativo (di seguito per brevità anche solo il “Primo atto integrativo”) stipulato in data
6 febbraio 2014 tra e Parte_1 Controparte_1
In quest'atto integrativo le parti, pur dando atto del fatto che tali sopravvenienze avevano determinato a carico della concessionaria un rilevante aumento di impegni e di costi, disciplinavano solo la durata del rapporto che veniva rimodulato alla nuova data del
18.12.2039.
In buona sostanza non si era intervenuti sul PEF (piano economico e finanziario) in modo da adeguare gli impegni alle situazioni sopravvenute al fine di salvaguardare l'investimento ed il sinallagma del rapporto concessorio.
pagina6 di 12 Anche nel secondo atto integrativo siglato dalle parti, si prevedeva solo un prolungamento del rapporto concessorio – individuato questa volta al 30 giugno 2048 -- ma a condizione che “che si verifichi il subentro del terzo ai sensi dell'art. 4, comma 6, o […] che si verifichi la modificazione dell'attuale struttura di controllo della Concessionaria, ai sensi dell'art.
5-ter, (v)” (art. 2, co. 3, Secondo atto integrativo) – senza alcuna rimodulazione del PEF.
Nel Febbraio 2018, la , provvedeva ad inviare ad il CP_1 Parte_1 certificato di fine lavori parziale e – perdurando lo stato di crisi – presentava domanda di ammissione al concordato preventivo, accolta dal Tribunale di Roma, poi omologata con decreto del 7.4.2020. La sopravvenienza dell'emergenza COVID 19, si collocava come la classica “ciliegina sulla torta“. In ogni caso si riusciva – con l'intervento di – a CP_9 trasmettere, in data 12 gennaio 2021 ( si veda l'allegato 9), la propria proposta di impegno vincolante all'effettuazione dell'investimento, ribadendone il condizionamento all'estensione della durata del rapporto concessorio per almeno 55 anni dalla data di apertura al pubblico delle strutture garantendo la conclusione dei lavori di realizzazione del complesso nel termine di 12 mesi dalla data di definitiva conclusione dell'accordo, salvi ritardi ulteriori derivanti dall'emergenza da Covid-19. La proposta non veniva accettata da Parte_1
Nella tesi di parte convenuta si appalesava non eludibile la rinegoziazione degli accordi secondo buona fede in ragione del mutato equilibrio originato dalle citate sopravvenienze che, giusta quanto confermato nella relazione di stima di CP_10 Parte consulente tecnico ai fini dell'aggiornamento del PEF, validato da il 14/12/2004
[...]
— (giusta relazione del 15 marzo 2021) avente ad oggetto la verifica e il “riequilibrio economico finanziario del Business Plan” relativo alla suddetta concessione, non poteva prescindere dalla citata estensione con l'estensione della Convenzione a 55 anni dalla data di apertura dell'impianto, vera chiave di volta per consentire alla società la conservazione dei propri investimenti. Ma anche questa proposta non riceveva alcun riscontro positivo.
Anzi, in ragionata opposizione alla pretesa avanzata nelle conclusioni da
[...] di pagamento delle penali per € 9.402,00 ed interessi doveva esser sollevata ed Pt_1 eccepita la nullità ex art 1418 c.c. dell'art 5 del secondo atto integrativo nella misura in cui:
i) stabilisce l'applicazione della penale nell'ipotesi di mancato subentro del terzo ovvero di modifica della struttura di controllo del capitale sociale;
ii) consente il cumulo di tutte le penali, anche quelle per la mancata apertura dell'acquario anche nell'ipotesi in cui il contratto sia stato ceduto a terzi;
iii) non stabilisce un tetto massimo delle penali, comportando così illegittimamente il superamento della misura massima consentita che è quella del 10% dell'importo contrattuale in violazione degli artt. 117 D.P.R.
554/99 e 113 bis del D.lgs 50/2016; e in violazione del divieto di cessione dei contratti, di cui agli artt. 18, co. 2, L. 55/90 e 118, co.
1. D.Lgs. 163 del 2006.
pagina7 di 12 Depositate le memorie istruttorie e tenutasi l'udienza ex art. 184 cod. proc. civ., con ordinanza del 29 aprile 2022, sono state integralmente respinte le istanze istruttorie articolate da (1); per altro verso, si è disposto un accertamento tecnico CP_1 Parte contabile finalizzato a convalidare la correttezza dei calcoli operati da a sostegno della richiesta di condanna al pagamento delle penali, nominando allo scopo il C.T.U.
Dott.ssa e fissando l'udienza del 21 settembre 2022 per l'accettazione Persona_2 dell'incarico e per il giuramento di rito.
All'udienza del 21 settembre 2022, avendo il C.T.U. accettato l'incarico e prestato il giuramento, il Giudice ha fissato la data del 27 ottobre 2022 per l'inizio delle operazioni peritali (assegnando termine di 120 giorni per il deposito di una bozza di relazione da parte del C.T.U., di 30 giorni successivi per il deposito delle osservazioni delle parti a tale bozza e di ulteriori 30 giorni per il deposito della relazione definitiva), rinviando la causa all'udienza del 4 maggio 2023 per l'esame della relazione e i successivi incombenti.
Incardinata in tal modo la causa, ritenutosi necessario disporre un accertamento tecnico contabile con la dr.ssa ed all'esito del deposito della relazione di Persona_2
c.t.u. la causa veniva trattenuta a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per le memorie conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla parte attrice è fondata e dev'esser accolta. La domanda riconvenzionale proposta non è fondata e dev'esser rigettata.
I ritardi nell'esecuzione delle opere e delle aperture previste da parte della concessionaria, nonostante gli atti integrativi stipulati, sono dati oggettivi non contestati.
La difesa di parte convenuta fonda le proprie giustificazioni in ordine al ritardo dando conto di alcune circostanze che non le avrebbero consentito la consegna delle opere nei tempi previsti tra cui: il “a) il mancato adeguamento del Piano Economico Finanziario
(PEF) a seguito delle varianti intervenute per circostanze non imputabili alla
; b) il ritardato riconoscimento del diritto di superfice concesso in luogo CP_11 dell'uso speciale indicato nella Concessione e negli atti successivi;
c) la mancata autorizzazione alla gestione dell'area Expo da parte di d) gli Controparte_12 ostacoli posti agli investitori e e alle Imprese Merlin e l' e CP_13 CP_9 CP_14 CP_15 che l'UR ha voluto ascoltare in assenza di Controparte_1
Non paiono giustificazioni convincenti.
Al netto dell'evidenza che gli impegni assunti nel 2014 non possono trovare giustificazione in circostanze avvenute in antecedenza al periodo di crisi, rettamente viene fatto richiamo – da parte di – alla stipula di ( non uno ma) ben due atti Parte_1 integrativi nei quali la concedente, esplicitamente, prende atto delle sopravvenienze, e pur non essendovi certamente obbligata conviene di postergare, e non di poco, i tempi di pagina8 di 12 consegna e di ultimazione, riconoscendo – inoltre – un maggior corrispettivo, in ragione del verificarsi degli avvenimenti menzionati.
Quindi, non è vero che la concedente non abbia tenuto conto delle difficoltà in cui è incorsa la ditta attrice le parti, nel negoziare e sottoscrivere la proroga delle scadenze previste per la conclusione dei lavori e per l'apertura al pubblico dell e dello Pt_3
Spazio Expo: nei due Atti Integrativi, hanno già tenuto in considerazione le circostanze sopravvenute cui fa riferimento la convenuta per giustificare i propri ritardi. Quanto al mancato riconoscimento del diritto di superficie, basti – in contrario avviso – esaminare l'articolo 4 del II atto integrativo.
In ordine alla doglianza di cui alla lettera c) circa la mancata autorizzazione, il rifiuto opposto dalla concedente non pare potersi intendere nel senso inteso dalla convenuta, visto che non è ipotizzabile l'opposta pretesa come impegno dovuto dalla concedente. La circostanza di cui alla lettera d) è rimasta – inoltre - allo stato di pura allegazione da parte della difesa di parte attrice.
In ordine alla ultimazione dei lavori, le difese opposte da appaiono – CP_1 peraltro - contraddittorie nel sostenere che con la consegna della comunicazione di ultimazione dei lavori, le obbligazioni poste a carico della concessionaria fossero esaurite, visto che è la stessa convenuta a riconoscere che sarebbero state da concludere ancora
“alcune lavorazioni di dettaglio e marginali, ininfluenti sulla funzionalità dell'opera”. L'eccezione avrebbe dovuto esser oggetto di ben diversa dimostrazione, al netto dell'evidenza che l'ultimazione dell'opera e avrebbe dovuto esser oggetto di verifica in contraddittorio. Non va confuso il CEL con la comunicazione di fine lavori, che è il mero viatico alla verifica in contraddittorio della conclusione degli stessi. Anzi, le argomentazioni svolte dalla difesa della concessionaria sono ricognitive della legittima applicazione, da parte di , Parte_1 della penale di cui all'articolo 5 lettera i, del II atto integrativo.
Con riguardo alla clausola penale prevista all'art. 5, lett. (ii), del II Atto Integrativo Parte (28), ha sostenuto che le somme richieste da non sarebbero non CP_1 sarebbero dovute in ragione del fatto “che in data 5 febbraio 2018 la Concessionaria ha proposto domanda di concordato preventivo” e quindi inibita al compimento di atti di straordinaria amministrazione: pare facile rilevare che la proposizione della domanda di concordato non appare una scusante efficace, per l'evidenza originata dal noto brocardo causa causae est causa causati
In ordine alla domanda di declaratoria di nullità delle clausole contrattuali ex art
1418 c.c. (che hanno previsto l'irrogazione delle clausole penali nei termini evidenziati in parte motiva si consideri) che la tesi su cui la difesa di parte convenuta fonda l'eccezione non è fondata.
Si sostiene la nullità della disposizione racchiusa all'art. 5, co. 1, del II Atto
Integrativo, in quanto essa: “a) prevede l'applicazione della penale nell'ipotesi di mancato pagina9 di 12 subentro del terzo ovvero di modifica della struttura di controllo del capitale sociale;
b) consente il cumulo di tutte le penali, arrivando a consentire addirittura la richiesta di penali per la mancata apertura dell'acquario anche nell'ipotesi in cui il contratto sia stato ceduto a terzi;
c) non stabilisce un tetto massimo alle penali consentendo così illegittimamente il superamento della misura massima consentita che è quella del 10% dell'importo contrattuale” .
Quanto al primo profilo, il contrasto della disposizione per violazione del divieto di cessione di contratti pubblici, non tiene conto del fatto che tale divieto è sancito nell'interesse della parte pubblica e – chiaramente – non rileva nel caso in cui l'interesse della parte pubblica sia quello, opposto e convenzionalmente stipulato, della cessione del contratto.
Quanto al secondo profilo – ovvero il contrasto della previsione convenzionale con
“l'art. 117 del d.p.r. 554/1999 (confermato dal legislatore con l'art. 113 bis del D.lgs.
50/2016), nei termini in cui la previsione stabilisce un limite del 10% - l'interesse sotteso alla previsione di un termine obbligatorio di ultimazione dei lavori risale alla legge generale di contabilità di stato. Appare evidente che la violazione dei termini legittima il committente/concedente alla risoluzione del contratto, che non è frequentemente utilizzata
(almeno non preferenzialmente) negli appalti in corso di esecuzione per il contro – interesse del committente concedente ove l'opera non sia ancora stata ultimata. Per questo nei contratti e nei capitolati si preferisce da tempo immemore prevedere clausole di stimolo dell'ultimazione dell'opera, quali le clausole incentivanti o penali per il ritardo che hanno funzione satisfattoria dei danni da ritardo e, allo stesso tempo, costituiscono una sanzione economica destinata a funzionare quale coazione indiretta. La misura della penale, ragguagliata all'importanza dei lavori, deve esser calcolata in modo che costituisca uno stimolo al puntuale adempimento. La normativa prevede – al contempo – limiti alla stipula di penali del tutto sproporzionate allo scopo ed all'entità presumibile dei danni.
Nel caso in cui si superino questi limiti, alternativa non c'è che l'attivazione dei rimedi risolutori.
Innanzi tutto, occorre rammentare come con atto ricognitivo – confessorio inserito nell'atto integrativo, (art. 5, co. 2) viene stabilito espressamente che le parti non considerano le penali convenzionalmente concordate eccessive. Il valore di questa limitazione, suscettibile di rivalutazione deve – tuttavia – esser considerata in termini interpretativi del rapporto tra l'impegno originato dalla stipula della penale e le conseguenze dannose derivanti dall'inadempimento per il concedente. In secondo luogo occorre considerare – come rettamente rileva la difesa di parte attrice - che il potere di riduzione equitativa che l'ordinamento riconosce al giudice, deve tener conto del contro interesse dello stipulante e- comunque “subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare ex actis, ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio”.
L'ammontare delle penali – pro die – origina quindi, in primo luogo, dell'abnormità del pagina10 di 12 ritardo in cui è incorsa la ditta concessionaria. Circostanza che eliderebbe a priori ogni valutazione. Peraltro, il richiamo alle previsioni di cui all'articolo 117 D.p.R. 554/1999 ( poi confermate nel codice del 2016 con l'art. 113 bis) non rileva: il limite del 10% nella previsione normativa non è una misura fissa, ma variabile “….in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo che nello specifico sono state legate alla mancata apertura, per tempo, sia dell'acquario che dello spazio espositivo, con venir meno degli introiti prevedibili. Non ha dimostrato - l'eccipiente – che in tal modo facendo la previsione convenzionale abbia determinato un aggravio sproporzionato alle conseguenze dell'eventuale ritardo. Ai sensi del parametro richiamato dall'articolo 1384 c.c. occorre considerare il lucro cessante originato per la concedente in ragione della mancata ultimazione delle opere e dell'apertura dell'acquario come del EXPO.
In ordine alle condizioni che legittimano la revisione del Piano Economico e
Finanziario. In generale, si può dire che il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto, al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili (ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento laddove questi siano) laddove questi siano: - non imputabili al concessionario;
incidano in modo significativo sull'equilibrio economico finanziario dell'operazione.
L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli suindicati, e rientranti nei rischi allocati alla parte privata, rimane a carico della stessa concedente. All'epoca della stipula della concessione, il codice dei contratti ed il regolamento vigente - D. lgs 163/2006 (art. 143 comma 8 bis) - non stabilivano un obbligo automatico di revisione nel caso di mutamenti di mercato, a meno che l'obbligo non fosse espressamente stato previsto nella convenzione. La giurisprudenza ha sempre chiarito che non tutte le variazioni di mercato giustificano una revisione del PEF: solo eventi straordinari ed imprevedibili (oltre che non imputabili) laddove alterino significativamente l'equilibrio economico – finanziario del rapporto possono legittimare un intervento riequilibratore.
Tutte queste ragioni consentono quindi di riconoscere la fondatezza delle domande proposte dalla parte attrice, e – inversamente – l'infondatezza della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta.
In ordine alla quantificazione operata per effetto della legittima applicazione delle clausole penali, la relazione di consulenza tecnica depositata in data 24 aprile 2023 dalla dr.ssa ha confermato la correttezza nel calcolo operato dalla difesa di Persona_2 parte attrice in ordine alla misura delle somme richieste visto che, il C.T.U. ha concluso esser “stato possibile accertare la correttezza del calcolo operato dalla parte attrice relativamente alle penali per complessivi euro 9.402.000,00 mentre gli interessi legali ex art. 1284 cc sulle stesse sono stati ricalcolati nella misura di € 37.079,91 ( n.d.r. con differenza non significativa).
pagina11 di 12 Le spese processuali, in ragione delle evidenze di cui in parte motiva, si pongono a carico di parte soccombente ai sensi del DM 55/2014, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – definitivamente pronunciando – nella causa iscritta al n. di
RG 36396/2021:
a) Accoglie la domanda proposta dalla parte attrice e riconosciuto l'inadempimento e la legittimità delle clausole penali stipulate condanna Controparte_1 in concordato preventivo al pagamento in favore di della somma Parte_1 complessiva di € 9.402.000,0 (novemilioniquattrocentoduemila/00), oltre interessi pari a
€ 37.079,91 al 21 gennaio 2021, nonché € 4.000,00 in relazione alla penale ai sensi dell'art. 5 co. 1 lett. (i) del II Atto Integrativo, € 2.000,00 in relazione alle penali di cui all'art. 5 co. 1 lett. (ii) art. 5 comma 1 lett. (iii) e 5 comma 1 lett (iv) del II Atto
Integrativo, per ogni ulteriore giorno di ritardo, nonché ulteriori interessi legali dalla data della pronuncia sino all'effettivo soddisfo. b) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta ed ogni altra domanda. c) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice che liquida nella misura di € 83.400,00 oltre rimborso forfettario spese generali (€
12.507,00) nonché IVA e C.p.A. come per legge.
Così deciso in Roma il 23.06.2025
Il GIUDICE Dr. Claudio Patruno.
firmato digitalmente.
pagina12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
con sede in Roma, Largo Virgilio Testa n. 23, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati
IM OT, IA AG, e SC SI, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Via XXIV Maggio n. 43
ATTRICE
CONTRO
n concordato preventivo - rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avvocato Artuco Cancrini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito
Piazza San Bernardo 101.
CONVENUTA
NONCHE'
Controparte_2 in persona del liquidatore giudiziale dr.
[...] [...]
, rappresentata e difesa dell'avvocato Raffaele Cappiello ed elettivamente CP_3 domiciliata in Roma, Via San Sebastianello n. 6.
pagina1 di 12 OGGETTO: azione di inadempimento clausola penale danni.
CONCLUSIONI per parte attrice: ““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, accertato l'inadempimento di Controparte_1 alle obbligazioni previste dagli artt. 2, co.2, 4 co. 6 e 5 –ter del II Atto Integrativo, condannarla al pagamento in favore di ei seguenti importi: Parte_1
(i) € 4.340.0000,00 a titolo di penale ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. (i) del II Atto
Integrativo dovuta al 21 gennaio 2021 ed € 20.220,74 (ventimiladuecentoventi/74), a titolo di interessi sulla predetta somma, oltre € 4.000,00 (quattromila/00) per ogni ulteriore giorno di ritardo e gli ulteriori interessi legali sino al soddisfo;
(ii) € 2.052.000,00 (duemilionicinquantaduemila/00), a titolo di penale ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. (ii) del II Atto Integrativo dovuta al 21 gennaio 2021, ed € 8.809,31
(ottomilaottocentonove/31), a titolo di interessi sulla predetta somma, oltre € 2.000,00
(duemila/00) per ogni ulteriore giorno di ritardo e gli ulteriori interessi sino al soddisfo;
(iii) € 1.870.000,00 (unmilioneottocentosettantamila/00), a titolo di penale ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. (iii) del II Atto Integrativo dovuta al 21 gennaio 2021, ed € 6.914,78
(seimilanovecentoquattordici/78) a titolo di interessi sulla predetta somma, oltre € 2.000,00
(duemila/00) per ogni ulteriore giorno di ritardo e gli interessi legali sino al soddisfo;
(iv) € 1.140.000,00 (unmilionecentoquarantamila/00), a titolo di penale ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. (iv) del II Atto Integrativo dovuta al 21 gennaio 2021, ed € 1.135,09
(millecentotrentacinque/09) a titolo di interessi sulla predetta somma, oltre € 2.000,00
(duemila/00) per ogni ulteriore giorno di ritardo e gli ulteriori interessi legali sino al soddisfo. E ciò, per la complessiva somma, al 21 gennaio 2021, di € 9.402.000,00
(novemilioniquattrocentoduemila/00), oltre interessi pari a € 37.079,91
(trentasettemilasettantanove/91); ai quali andranno aggiunti € 4.000,00 (quattromila/00) – in relazione al titolo sub (i) – ed € 2.000,00 (duemila/00) – in relazione agli altri titoli – per ogni ulteriore giorno di ritardo rispetto a tale data, e gli ulteriori interessi legali sino al soddisfo. Con vittoria di compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario”.
CONCLUSIONI per : “ In via preliminare di merito: accertare e CP_1 dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la nullità, invalidità, inefficacia dell'art. 5 del II
Atto Aggiuntivo. Nel merito: in ogni caso, respingere tutte le domande proposte da
[...] nei confronti di in conc. prev. perché infondate e, Pt_1 Controparte_1 comunque, non provate. In via subordinata: ridurre ad equità, ai sensi dell'art. 1384 c.c.
l'importo richiesto da nei confronti di in conc. Parte_1 Controparte_1 prev.
In via riconvenzionale: previo accertamento e declaratoria del grave inadempimento dell'appaltatrice agli obblighi contrattuali, accertare e dichiarare il diritto di prev. in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_4
pagina2 di 12 risarcimento dei danni subiti per responsabilità di in ragione delle voci di Parte_1 danno richiamate nel testo del presente atto, nella misura di € 52.500.000,00, ovvero nella diversa somma che risulterà dovuta o comunque di giustizia e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di Parte_1 [...] in conc. prev. in persona del legale rappresentante p.t., della predetta CP_1 somma ovvero della diversa somma, maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. ovvero in via gradata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi, anche anatocistici, legali e moratori e rivalutazione monetaria e iva come per legge. - con vittoria delle spese di lite comprensive delle spese forfettarie.
Conclusioni Liquidazione giudiziale: medesime di : “Voglia l'Ecc.mo CP_1
Tribunale adito: In via preliminare di merito: accertare e dichiarare la nullità dell'art. 5 del II
Atto Aggiuntivo e, di conseguenza, dichiarare non dovute le somme richiesti da
Parte_1 respingere tutte le domande proposte da perché infondate in fatto ed in diritto;
ridurre ad
Parte_1 equità, ai sensi dell'art. 1384 c.c., l'importo richiesto da In via subordinata: respingere
Parte_1 tutte le domande proposte da perché infondate in fatto ed in diritto;
In via
Parte_1 ulteriormente gradata: ridurre ad equità, ai sensi dell'art. 1384 c.c., l'importo richiesto da
[...]
Pt_1
In via riconvenzionale: accertare e dichiarare il diritto di legale CP_1 rappresentante p.t., al risarcimento dei danni subiti per responsabilità di in ragione delle Parte_1 voci di danno richiamate nel testo del presente atto, nella misura di € 52.500.000,00, ovvero nella diversa somma che risulterà dovuta o comunque di giustizia e, per l'effetto, condannare parte attrice al pagamento in favore di in conc. prev. della predetta somma ovvero della Controparte_1 diversa somma, maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. ovvero, in via gradata, a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi, come per legge;
In ogni caso: con vittoria di spese di lite ed onorari”
FATTO E PROCESSO
Con l'atto introduttivo, debitamente notificato, – partecipata al 90% dal Parte_1
e al 10% da sorta nell'anno 2000 a Controparte_5 Parte_2 seguito della trasformazione dell'Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma --ha convenuto in giudizio la concessionaria , lamentando l'inadempimento CP_1 delle obbligazioni che avevano giustificato l'invocazione degli effetti originati dalla stipula di clausole penali in sequenza, previste dagli artt. 2, co.2, 4 co. 6 e 5 –ter del II Atto
Integrativo, ed ha formulato richiesta di pagamento somme da clausole penali per la complessiva somma, al 21 gennaio 2021, di € 9.402.000,00 ed altro, nonché accessori, come da conclusioni.
pagina3 di 12 In sintesi, nella domanda giudiziale lamentava che non Parte_1 CP_1 solo aveva deliberatamente violato gli impegni assunti nei confronti di UR (e nel piano di concordato;
retro, § 1.2), ma neanche si era attivata per proseguire i lavori ad essa affidati, Parte in spregio all'interesse (di natura anche pubblica) di e del pregiudizio che quest'annosa vicenda ha provato (e continua a provocare) a una società partecipata dallo
Stato,
Le conclusioni svolte, nella tesi di parte attrice, originavano da una serie di circostanze di fatto che cristallizzavano le inadempienze della concessionaria: lo svolgimento dei lavori da parte di , sin da subito, non aveva rispettato il CP_1 cronoprogramma originariamente previsto, tanto che le parti erano state costrette a rivedere il termine per il completamento delle opere inizialmente pattuito (maggio 2008), posticipandolo alla fine del mese di giugno 2011. aveva – tuttavia - CP_1 disatteso anche tale termine.
All'unico scopo di consentire l'ultimazione dei lavori e limitare i pregiudizi Parte derivanti dall'inadempimento di , si era - tuttavia - resa disponibile a CP_1 perfezionare con quest'ultima un accordo integrativo e modificativo della convenzione originaria: il 6 febbraio 2014, era stato così sottoscritto il “I Atto Integrativo”. Anche in seguito, tuttavia, l'esecuzione dei lavori da parte di non era stata regolare CP_1 né puntuale, visto che non li aveva ultimati neppure in tempo utile per CP_1
l'apertura dell'Acquario e dello Spazio Expo entro i termini, previsti dall'art. 2, co. 4 del I
Atto Integrativo, del 1° giugno 2015 e del 1° giugno 2016.
Sempre nell'ottica che aveva governato la stipula del I atto integrativo i Parte_1 era resa disponibile a stipularne un secondo – il II atto integrativo – ma nonostante ciò, in violazione dell'articolo 2 comma 2 lett. i, la concessionaria non finiva i lavori (opere allegato D) neanche entro il termine del 31 gennaio 2018. Ne conseguiva l'integrazione delle condizioni di cui all'articolo 5 comma 1, lettera i, del II atto integrativo, ovvero la penale per il ritardo nella misura di € 4.000 al giorno a decorrere dal 01.02 successivo.
Non basti, l'inadempimento di alle previsioni di cui all'articolo 4 CP_1 comma 6 del II atto integrativo, ovvero l'omissione della concessionaria della cessione entro il 31 marzo 2018, a terzi i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto di concessione, ovvero dell'obbligo alternativo di cui all'articolo 5 ter lett. di modificare, entro la medesima data del 31 marzo 2018, la struttura di controllo del proprio capitale social faceva scattare l'ulteriore penale di € 2000,00.
In violazione dell'art. 2, co. 2, lett. (ii), del II Atto Integrativo (6), si CP_1 rendeva inadempiente all'obbligo di consentire l'apertura, entro il 31 maggio dell' con integrazione delle condizioni di una ulteriore penale di € 2000,00 a Pt_3 decorrere dal I luglio.
pagina4 di 12 In violazione dell'art. 2, co. 2, del II Atto Integrativo non aveva CP_1 svolto nemmeno le attività necessarie a consentire, entro il 30 giugno 2019, l'apertura al pubblico dello Spazio Expo (8). Ne conseguiva che, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. (iv) del medesimo II Atto Integrativo – che trova applicazione “qualora l'apertura al pubblico dello Spazio Expo non intervenga entro il 30 giugno 2019” – era tenuta a CP_1 corrispondere ad UR, a titolo di ulteriore penale, € 2.000,00 (oltre interessi) per ogni giorno di ritardo, a decorrere dal 1° luglio 2019.
A questo punto si innestavano le previsioni originate dalla crisi della società: a cagione delle criticità finanziarie la società presentava numerose domande di apertura di concordato preventivo: riunite le procedure di concordato (R.G. nn. 9/2018 e 90/2018) ed all'esito dell'evidenziazione di criticità e integrazione da parte di , veniva CP_1 apposto nel fondo rischi per 10 crediti prededucibili contestati un importo di €
1.081.698,00.
Con decreto del 28 maggio 2019 il Tribunale ha quindi dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, nominando i Commissari giudiziali e contestualmente ordinando la convocazione dei creditori per l'udienza del 18 novembre
2019. Nella relazione ex art 172 dei Commissari giudiziali veniva osservato che “….in ragione della pretesa formalizzata da sulla base delle pattuizioni contrattuali sottoscritte, Pt_1 si ritiene prudente ipotizzare un incremento d[el] fondo [rischi per crediti prededucibili] all'importo di euro 1.874.000”, ( alla data del 8.7.2019 questo era elevato alla cifra di € 3.841.175,83 oltre agli interessi dal dì del dovuto al soddisfo). A tale credito si aggiungono gli importi (per sorte capitale ed interessi) di cui ai crediti maturandi (anch'essi prededuttivi) dal 9 luglio
2019 sino alla cessazione degli inadempimenti descritti”. La proposta di concordato veniva omologata con decreto del 7 aprile 2020.
Il credito di UR – portato dalle fatture anzidette (autenticate il 25 febbraio 2021 dal
Notaio in Roma, rep. 6716: doc. 21) - era stato, inoltre, regolarmente Persona_1 registrato nelle scritture contabili dell'attrice (doc. da 22 a 25, estratti autenticati il 25 febbraio 2021 dal notaio , in Roma, rep. 6711, 6712, 6714 e 6715) e Persona_1 continua a incrementare giorno per giorno, tanto in conto capitale quanto in conto interessi, in considerazione del perdurare degli inadempimenti di . CP_1
Si è costituita che ha chiesto il rigetto della domanda proposta dalla CP_1 parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto. Ha articolato la propria difesa – con domanda riconvenzionale – sulla base di due diversi presupposti: la nullità, ex art 1418 c.c. delle clausole penali sottoscritte nell'atto integrativo in quanto in violazione delle disposizioni che le legittimano in base al codice dei contratti.
In secondo luogo, la violazione dell'obbligo di buona fede imposto al contraente concedente nel non aver considerato le reiterate istanze che evidenziavano l'aggravio, per pagina5 di 12 causa non imputabile, delle condizioni imposte alla concessionaria , e che CP_1 avrebbero dovuto orientarla verso l'adesione ad una revisione del PEF.
L'entità di tale credito (al 21 gennaio 2021) è stata oltretutto confermata dal C.T.U. nel corso del presente giudizio, avendo egli accertato la correttezza del calcolo operato dalla parte attrice relativamente alle penali per complessivi euro 9.402.000,00”, salvo una minima differenza (“di euro 176,48”) con riguardo agli “interessi legali ex art. 1284 cc sulle stesse, ricalcolati [dal C.T.U.] in euro 36.903,43”, anziché € 37.079,91
Si è costituita in giudizio , che ha chiesto il rigetto delle domande CP_1 proposte ed inoltre ha formulato domanda riconvenzionale.
In sintesi, doveva essere rammentato che nella risalente data del 16 febbraio 2006, aveva stipulato con la ( cui, in data 18.07.2006, sarebbe Parte_1 Controparte_6 subentrata in ragione di cessione di ramo di azienda) un “contratto di CP_1 concessione-convenzione” di durata trentennale, avente come oggetto l' uso speciale delle Part
“aree, manufatti e sottosuoli del lago artificiale dell' e delle relative sponde” all'interno delle quali la concessionaria si obbligava a realizzare un Acquario, denominato “
[...]
”, costituito dagli impianti e servizi annessi, anche di natura Controparte_7 commerciale, esclusivamente inerenti l'impianto”.
La subentrata, nel mese del gennaio 2011, aveva poi sottoscritto con la
[...] un contratto di locazione commerciale – successivamente modificato Controparte_8 ed integrato – avente ad oggetto la porzione del complesso immobiliare destinata a ospitare l'Acquario tradizionale. In forza del suddetto contratto di locazione,
[...]
, si impegnava a garantire alla la conduzione della struttura per 24 anni CP_1 CP_8 decorrenti dalla data di apertura al pubblico.
Era però accaduto che - a causa di intervenuti adeguamenti progettuali di opere suppletive – imprevisti e imprevedibili in quanto originati da disposizioni normative sopravenute e, quindi, in alcun modo imputabili a negligenza della , la CP_1 realizzazione dell'opera subiva dei ritardi i quali venivano disciplinati mediante un atto integrativo (di seguito per brevità anche solo il “Primo atto integrativo”) stipulato in data
6 febbraio 2014 tra e Parte_1 Controparte_1
In quest'atto integrativo le parti, pur dando atto del fatto che tali sopravvenienze avevano determinato a carico della concessionaria un rilevante aumento di impegni e di costi, disciplinavano solo la durata del rapporto che veniva rimodulato alla nuova data del
18.12.2039.
In buona sostanza non si era intervenuti sul PEF (piano economico e finanziario) in modo da adeguare gli impegni alle situazioni sopravvenute al fine di salvaguardare l'investimento ed il sinallagma del rapporto concessorio.
pagina6 di 12 Anche nel secondo atto integrativo siglato dalle parti, si prevedeva solo un prolungamento del rapporto concessorio – individuato questa volta al 30 giugno 2048 -- ma a condizione che “che si verifichi il subentro del terzo ai sensi dell'art. 4, comma 6, o […] che si verifichi la modificazione dell'attuale struttura di controllo della Concessionaria, ai sensi dell'art.
5-ter, (v)” (art. 2, co. 3, Secondo atto integrativo) – senza alcuna rimodulazione del PEF.
Nel Febbraio 2018, la , provvedeva ad inviare ad il CP_1 Parte_1 certificato di fine lavori parziale e – perdurando lo stato di crisi – presentava domanda di ammissione al concordato preventivo, accolta dal Tribunale di Roma, poi omologata con decreto del 7.4.2020. La sopravvenienza dell'emergenza COVID 19, si collocava come la classica “ciliegina sulla torta“. In ogni caso si riusciva – con l'intervento di – a CP_9 trasmettere, in data 12 gennaio 2021 ( si veda l'allegato 9), la propria proposta di impegno vincolante all'effettuazione dell'investimento, ribadendone il condizionamento all'estensione della durata del rapporto concessorio per almeno 55 anni dalla data di apertura al pubblico delle strutture garantendo la conclusione dei lavori di realizzazione del complesso nel termine di 12 mesi dalla data di definitiva conclusione dell'accordo, salvi ritardi ulteriori derivanti dall'emergenza da Covid-19. La proposta non veniva accettata da Parte_1
Nella tesi di parte convenuta si appalesava non eludibile la rinegoziazione degli accordi secondo buona fede in ragione del mutato equilibrio originato dalle citate sopravvenienze che, giusta quanto confermato nella relazione di stima di CP_10 Parte consulente tecnico ai fini dell'aggiornamento del PEF, validato da il 14/12/2004
[...]
— (giusta relazione del 15 marzo 2021) avente ad oggetto la verifica e il “riequilibrio economico finanziario del Business Plan” relativo alla suddetta concessione, non poteva prescindere dalla citata estensione con l'estensione della Convenzione a 55 anni dalla data di apertura dell'impianto, vera chiave di volta per consentire alla società la conservazione dei propri investimenti. Ma anche questa proposta non riceveva alcun riscontro positivo.
Anzi, in ragionata opposizione alla pretesa avanzata nelle conclusioni da
[...] di pagamento delle penali per € 9.402,00 ed interessi doveva esser sollevata ed Pt_1 eccepita la nullità ex art 1418 c.c. dell'art 5 del secondo atto integrativo nella misura in cui:
i) stabilisce l'applicazione della penale nell'ipotesi di mancato subentro del terzo ovvero di modifica della struttura di controllo del capitale sociale;
ii) consente il cumulo di tutte le penali, anche quelle per la mancata apertura dell'acquario anche nell'ipotesi in cui il contratto sia stato ceduto a terzi;
iii) non stabilisce un tetto massimo delle penali, comportando così illegittimamente il superamento della misura massima consentita che è quella del 10% dell'importo contrattuale in violazione degli artt. 117 D.P.R.
554/99 e 113 bis del D.lgs 50/2016; e in violazione del divieto di cessione dei contratti, di cui agli artt. 18, co. 2, L. 55/90 e 118, co.
1. D.Lgs. 163 del 2006.
pagina7 di 12 Depositate le memorie istruttorie e tenutasi l'udienza ex art. 184 cod. proc. civ., con ordinanza del 29 aprile 2022, sono state integralmente respinte le istanze istruttorie articolate da (1); per altro verso, si è disposto un accertamento tecnico CP_1 Parte contabile finalizzato a convalidare la correttezza dei calcoli operati da a sostegno della richiesta di condanna al pagamento delle penali, nominando allo scopo il C.T.U.
Dott.ssa e fissando l'udienza del 21 settembre 2022 per l'accettazione Persona_2 dell'incarico e per il giuramento di rito.
All'udienza del 21 settembre 2022, avendo il C.T.U. accettato l'incarico e prestato il giuramento, il Giudice ha fissato la data del 27 ottobre 2022 per l'inizio delle operazioni peritali (assegnando termine di 120 giorni per il deposito di una bozza di relazione da parte del C.T.U., di 30 giorni successivi per il deposito delle osservazioni delle parti a tale bozza e di ulteriori 30 giorni per il deposito della relazione definitiva), rinviando la causa all'udienza del 4 maggio 2023 per l'esame della relazione e i successivi incombenti.
Incardinata in tal modo la causa, ritenutosi necessario disporre un accertamento tecnico contabile con la dr.ssa ed all'esito del deposito della relazione di Persona_2
c.t.u. la causa veniva trattenuta a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per le memorie conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla parte attrice è fondata e dev'esser accolta. La domanda riconvenzionale proposta non è fondata e dev'esser rigettata.
I ritardi nell'esecuzione delle opere e delle aperture previste da parte della concessionaria, nonostante gli atti integrativi stipulati, sono dati oggettivi non contestati.
La difesa di parte convenuta fonda le proprie giustificazioni in ordine al ritardo dando conto di alcune circostanze che non le avrebbero consentito la consegna delle opere nei tempi previsti tra cui: il “a) il mancato adeguamento del Piano Economico Finanziario
(PEF) a seguito delle varianti intervenute per circostanze non imputabili alla
; b) il ritardato riconoscimento del diritto di superfice concesso in luogo CP_11 dell'uso speciale indicato nella Concessione e negli atti successivi;
c) la mancata autorizzazione alla gestione dell'area Expo da parte di d) gli Controparte_12 ostacoli posti agli investitori e e alle Imprese Merlin e l' e CP_13 CP_9 CP_14 CP_15 che l'UR ha voluto ascoltare in assenza di Controparte_1
Non paiono giustificazioni convincenti.
Al netto dell'evidenza che gli impegni assunti nel 2014 non possono trovare giustificazione in circostanze avvenute in antecedenza al periodo di crisi, rettamente viene fatto richiamo – da parte di – alla stipula di ( non uno ma) ben due atti Parte_1 integrativi nei quali la concedente, esplicitamente, prende atto delle sopravvenienze, e pur non essendovi certamente obbligata conviene di postergare, e non di poco, i tempi di pagina8 di 12 consegna e di ultimazione, riconoscendo – inoltre – un maggior corrispettivo, in ragione del verificarsi degli avvenimenti menzionati.
Quindi, non è vero che la concedente non abbia tenuto conto delle difficoltà in cui è incorsa la ditta attrice le parti, nel negoziare e sottoscrivere la proroga delle scadenze previste per la conclusione dei lavori e per l'apertura al pubblico dell e dello Pt_3
Spazio Expo: nei due Atti Integrativi, hanno già tenuto in considerazione le circostanze sopravvenute cui fa riferimento la convenuta per giustificare i propri ritardi. Quanto al mancato riconoscimento del diritto di superficie, basti – in contrario avviso – esaminare l'articolo 4 del II atto integrativo.
In ordine alla doglianza di cui alla lettera c) circa la mancata autorizzazione, il rifiuto opposto dalla concedente non pare potersi intendere nel senso inteso dalla convenuta, visto che non è ipotizzabile l'opposta pretesa come impegno dovuto dalla concedente. La circostanza di cui alla lettera d) è rimasta – inoltre - allo stato di pura allegazione da parte della difesa di parte attrice.
In ordine alla ultimazione dei lavori, le difese opposte da appaiono – CP_1 peraltro - contraddittorie nel sostenere che con la consegna della comunicazione di ultimazione dei lavori, le obbligazioni poste a carico della concessionaria fossero esaurite, visto che è la stessa convenuta a riconoscere che sarebbero state da concludere ancora
“alcune lavorazioni di dettaglio e marginali, ininfluenti sulla funzionalità dell'opera”. L'eccezione avrebbe dovuto esser oggetto di ben diversa dimostrazione, al netto dell'evidenza che l'ultimazione dell'opera e avrebbe dovuto esser oggetto di verifica in contraddittorio. Non va confuso il CEL con la comunicazione di fine lavori, che è il mero viatico alla verifica in contraddittorio della conclusione degli stessi. Anzi, le argomentazioni svolte dalla difesa della concessionaria sono ricognitive della legittima applicazione, da parte di , Parte_1 della penale di cui all'articolo 5 lettera i, del II atto integrativo.
Con riguardo alla clausola penale prevista all'art. 5, lett. (ii), del II Atto Integrativo Parte (28), ha sostenuto che le somme richieste da non sarebbero non CP_1 sarebbero dovute in ragione del fatto “che in data 5 febbraio 2018 la Concessionaria ha proposto domanda di concordato preventivo” e quindi inibita al compimento di atti di straordinaria amministrazione: pare facile rilevare che la proposizione della domanda di concordato non appare una scusante efficace, per l'evidenza originata dal noto brocardo causa causae est causa causati
In ordine alla domanda di declaratoria di nullità delle clausole contrattuali ex art
1418 c.c. (che hanno previsto l'irrogazione delle clausole penali nei termini evidenziati in parte motiva si consideri) che la tesi su cui la difesa di parte convenuta fonda l'eccezione non è fondata.
Si sostiene la nullità della disposizione racchiusa all'art. 5, co. 1, del II Atto
Integrativo, in quanto essa: “a) prevede l'applicazione della penale nell'ipotesi di mancato pagina9 di 12 subentro del terzo ovvero di modifica della struttura di controllo del capitale sociale;
b) consente il cumulo di tutte le penali, arrivando a consentire addirittura la richiesta di penali per la mancata apertura dell'acquario anche nell'ipotesi in cui il contratto sia stato ceduto a terzi;
c) non stabilisce un tetto massimo alle penali consentendo così illegittimamente il superamento della misura massima consentita che è quella del 10% dell'importo contrattuale” .
Quanto al primo profilo, il contrasto della disposizione per violazione del divieto di cessione di contratti pubblici, non tiene conto del fatto che tale divieto è sancito nell'interesse della parte pubblica e – chiaramente – non rileva nel caso in cui l'interesse della parte pubblica sia quello, opposto e convenzionalmente stipulato, della cessione del contratto.
Quanto al secondo profilo – ovvero il contrasto della previsione convenzionale con
“l'art. 117 del d.p.r. 554/1999 (confermato dal legislatore con l'art. 113 bis del D.lgs.
50/2016), nei termini in cui la previsione stabilisce un limite del 10% - l'interesse sotteso alla previsione di un termine obbligatorio di ultimazione dei lavori risale alla legge generale di contabilità di stato. Appare evidente che la violazione dei termini legittima il committente/concedente alla risoluzione del contratto, che non è frequentemente utilizzata
(almeno non preferenzialmente) negli appalti in corso di esecuzione per il contro – interesse del committente concedente ove l'opera non sia ancora stata ultimata. Per questo nei contratti e nei capitolati si preferisce da tempo immemore prevedere clausole di stimolo dell'ultimazione dell'opera, quali le clausole incentivanti o penali per il ritardo che hanno funzione satisfattoria dei danni da ritardo e, allo stesso tempo, costituiscono una sanzione economica destinata a funzionare quale coazione indiretta. La misura della penale, ragguagliata all'importanza dei lavori, deve esser calcolata in modo che costituisca uno stimolo al puntuale adempimento. La normativa prevede – al contempo – limiti alla stipula di penali del tutto sproporzionate allo scopo ed all'entità presumibile dei danni.
Nel caso in cui si superino questi limiti, alternativa non c'è che l'attivazione dei rimedi risolutori.
Innanzi tutto, occorre rammentare come con atto ricognitivo – confessorio inserito nell'atto integrativo, (art. 5, co. 2) viene stabilito espressamente che le parti non considerano le penali convenzionalmente concordate eccessive. Il valore di questa limitazione, suscettibile di rivalutazione deve – tuttavia – esser considerata in termini interpretativi del rapporto tra l'impegno originato dalla stipula della penale e le conseguenze dannose derivanti dall'inadempimento per il concedente. In secondo luogo occorre considerare – come rettamente rileva la difesa di parte attrice - che il potere di riduzione equitativa che l'ordinamento riconosce al giudice, deve tener conto del contro interesse dello stipulante e- comunque “subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare ex actis, ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio”.
L'ammontare delle penali – pro die – origina quindi, in primo luogo, dell'abnormità del pagina10 di 12 ritardo in cui è incorsa la ditta concessionaria. Circostanza che eliderebbe a priori ogni valutazione. Peraltro, il richiamo alle previsioni di cui all'articolo 117 D.p.R. 554/1999 ( poi confermate nel codice del 2016 con l'art. 113 bis) non rileva: il limite del 10% nella previsione normativa non è una misura fissa, ma variabile “….in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo che nello specifico sono state legate alla mancata apertura, per tempo, sia dell'acquario che dello spazio espositivo, con venir meno degli introiti prevedibili. Non ha dimostrato - l'eccipiente – che in tal modo facendo la previsione convenzionale abbia determinato un aggravio sproporzionato alle conseguenze dell'eventuale ritardo. Ai sensi del parametro richiamato dall'articolo 1384 c.c. occorre considerare il lucro cessante originato per la concedente in ragione della mancata ultimazione delle opere e dell'apertura dell'acquario come del EXPO.
In ordine alle condizioni che legittimano la revisione del Piano Economico e
Finanziario. In generale, si può dire che il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto, al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili (ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento laddove questi siano) laddove questi siano: - non imputabili al concessionario;
incidano in modo significativo sull'equilibrio economico finanziario dell'operazione.
L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli suindicati, e rientranti nei rischi allocati alla parte privata, rimane a carico della stessa concedente. All'epoca della stipula della concessione, il codice dei contratti ed il regolamento vigente - D. lgs 163/2006 (art. 143 comma 8 bis) - non stabilivano un obbligo automatico di revisione nel caso di mutamenti di mercato, a meno che l'obbligo non fosse espressamente stato previsto nella convenzione. La giurisprudenza ha sempre chiarito che non tutte le variazioni di mercato giustificano una revisione del PEF: solo eventi straordinari ed imprevedibili (oltre che non imputabili) laddove alterino significativamente l'equilibrio economico – finanziario del rapporto possono legittimare un intervento riequilibratore.
Tutte queste ragioni consentono quindi di riconoscere la fondatezza delle domande proposte dalla parte attrice, e – inversamente – l'infondatezza della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta.
In ordine alla quantificazione operata per effetto della legittima applicazione delle clausole penali, la relazione di consulenza tecnica depositata in data 24 aprile 2023 dalla dr.ssa ha confermato la correttezza nel calcolo operato dalla difesa di Persona_2 parte attrice in ordine alla misura delle somme richieste visto che, il C.T.U. ha concluso esser “stato possibile accertare la correttezza del calcolo operato dalla parte attrice relativamente alle penali per complessivi euro 9.402.000,00 mentre gli interessi legali ex art. 1284 cc sulle stesse sono stati ricalcolati nella misura di € 37.079,91 ( n.d.r. con differenza non significativa).
pagina11 di 12 Le spese processuali, in ragione delle evidenze di cui in parte motiva, si pongono a carico di parte soccombente ai sensi del DM 55/2014, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – definitivamente pronunciando – nella causa iscritta al n. di
RG 36396/2021:
a) Accoglie la domanda proposta dalla parte attrice e riconosciuto l'inadempimento e la legittimità delle clausole penali stipulate condanna Controparte_1 in concordato preventivo al pagamento in favore di della somma Parte_1 complessiva di € 9.402.000,0 (novemilioniquattrocentoduemila/00), oltre interessi pari a
€ 37.079,91 al 21 gennaio 2021, nonché € 4.000,00 in relazione alla penale ai sensi dell'art. 5 co. 1 lett. (i) del II Atto Integrativo, € 2.000,00 in relazione alle penali di cui all'art. 5 co. 1 lett. (ii) art. 5 comma 1 lett. (iii) e 5 comma 1 lett (iv) del II Atto
Integrativo, per ogni ulteriore giorno di ritardo, nonché ulteriori interessi legali dalla data della pronuncia sino all'effettivo soddisfo. b) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta ed ogni altra domanda. c) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice che liquida nella misura di € 83.400,00 oltre rimborso forfettario spese generali (€
12.507,00) nonché IVA e C.p.A. come per legge.
Così deciso in Roma il 23.06.2025
Il GIUDICE Dr. Claudio Patruno.
firmato digitalmente.
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