Sentenza 27 giugno 2018
Massime • 1
In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie. (In fattispecie anteriore alla delimitazione più stringente del tempo di riattivazione del processo notificatorio - individuato, in via interpretativa, dalla più recente giurisprudenza nell'intervallo temporale pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. -, la S.C. ha ritenuto tempestiva la notifica del ricorso per cassazione, avviata il 26 giugno 2013 e rinnovata il 14 agosto 2013).
Commentario • 1
- 1. Ecco chi deve pagare le spese legali: chiamata in causa del terzo da parte del convenuto (Cass. 26082/21)Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 29 settembre 2021
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE “In forza, del principio di causazione, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.” …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2018, n. 16943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16943 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2018 |
Testo completo
ة 27 610 2018 ل ح م ا م ل ي ا AULA 'A' 169 43.18 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. N. 16551/2013 1.16943/18 SEZIONE LAVORO Cron. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Ud. 15/03/2018Dott. VITTORIO NOBILE Dott. FEDERICO BALESTRIERI Consigliere PU Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI Rel. Consigliere Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI Consigliere - Dott. ANTONELLA PAGETTA ha pronunciato la seguente M SENTENZA sul ricorso 16551-2013 proposto da: AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. P. I. 07516911000, in rappresentantepersona del legale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI, 271 TRIFIRO' PARTNERS, presso lo STUDIO rappresentata e difesa dagli avvocati GIACINTO FAVALLI e PAOLO ZUCCHINALI, giusta delega in atti;
2018 ricorrente 1112
contro
TE PA ADELE, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall' avvocato NYRANNE MOSHI, giusta delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 170/2012 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/06/2012 R.G.N. 338/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/2018 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PA MASTROBERARDINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato GIUSEPPE SOTTILE per delega verbale Avvocato PAOLO ZUCCHINALI e GIACINTO FAVALLI. RG 16551/2013 FATTI DI CAUSA Con sentenza in data 26 giugno 2012, la Corte d'appello di Milano condannava Autostrade per l'Italia s.p.a. al pagamento, in favore della dipendente LA LE RA a titolo di differenze retributive per gli anni da 2003 a 2008, della somma di € 3.588,23 oltre accessori: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece rigettato la domanda della lavoratrice. A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva la spettanza della somma suindicata, incontestata nella determinazione quantitativa, per l'ingiustificato trattamento meno favorevole ricevuto dalla predetta, in quanto dipendente a tempo parziale, in comparazione con un lavoratore a tempo pieno pure turnista con analogo avvicendamento, in riferimento all'applicazione (prevista dall'art. 24 CCNL di categoria) del divisore 170 (per i turnisti) soltanto per le voci di straordinario e di altre indennità variabili e non anche per le retributive fondamentali (fisse), come invece per i lavoratori a tempo parziale cui applicato per tutte le voci: con evidente violazione del principio di non discriminazione specificamente stabilito dall'art. 4 d.lg. 61/2000. Avverso tale sentenza la società datrice, con atto avviato per la notificazione il 26 giugno 2013 e tempestivamente rinnovato (a seguito di esito negativo) il 14 (e ricevuto il 20) agosto 2013, proponeva ricorso per cassazione con unico motivo, cui resisteva la lavoratrice con controricorso e memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con unico motivo, la ricorrente deduce violazione dell'art. 4 d.lg. 61/2000, per sua erronea interpretazione nel senso della previsione di un principio di proporzionalità sia rispetto alla retribuzione globale sia delle sue singole componenti, anziché del rispetto della medesima retribuzione oraria per il lavoratore tanto a tempo pieno tanto a tempo parziale, considerati il maggiore impegno richiesto dal primo e la previsione della lettera a) del secondo comma della norma denunciata (di riconoscimento al lavoratore part-time dei medesimi diritti di uno a tempo pieno "comparabile” in particolare per "l'importo della retribuzione"), diversamente obliterata RG 16551/2013 dall'interpretazione accreditata della sua lettera b) (di riproporzionamento dei due trattamenti per "l'importo della retribuzione globale e delle sue singole componenti"), in base ad un'inesistente affermazione di parità di trattamento.
2. In via preliminare, deve essere rilevata la ripresa (il 14 agosto 2013) del procedimento notificatorio (avviato il 26 giugno 2013), a seguito del suo esito negativo per il trasferimento del domiciliatario dall'indirizzo indicato nella sentenza impugnata (e quindi per causa non imputabile al richiedente), entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (Cass. s.u. 24 luglio 2009, n. 17352): in epocal anteriore alla delimitazione più stringente del tempo di riattivazione del processo notificatorio, nell'individuazione da questa Corte, in via interpretativa, della immediatezza e tempestività di svolgimento degli atti necessari al suo completamento, nell'intervallo temporale pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cass. s.u. 15 luglio 2016, n. 14594): sicchè, ravvisatane la tempestività di notificazione, il ricorso deve essere ritenuto ammissibile.
3. Tanto premesso, il motivo è infondato.
3.1. Deve essere dato seguito, infatti, all'indirizzo ormai consolidato di legittimità secondo cui, in tema di lavoro a tempo parziale, il rispetto del principio di non discriminazione stabilito dall'art. 4 d.lg. 61/2000, attuativo della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale, comporta che il lavoratore in regime di part-time non debba ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, da individuare esclusivamente in quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi richiamati dall'articolo 1, terzo comma dello stesso decreto (contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, contratti collettivi territoriali stipulati dai medesimi sindacati e contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali, a norma dell'art. 19 I. 300/1970 e succ. mod.): con la conseguenza, ai fini della suddetta comparazione, 2 RG 16551/2013 dell'inammissibilità di criteri alternativi, quale quello del sistema della turnazione continua ed avvicendata seguita dai lavoratori a tempo pieno, tali da escludere l'applicazione, così come ai predetti, del divisore 170 ai soli elementi retributivi a carattere variabile (Cass. 20 agosto 2011, n. 17726; Cass. 28 luglio 2011, n. 16588; Cass. 14 novembre 2014, n. 24333; Cass. 15 ottobre 2015, n. 20843; Cass. 24 novembre 2017, n. 28097).
4. Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna Autostrade per l'Italia s.p.a. alla rifusione, in favore della controricorrente, alle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il 15 marzo 2018 Il consigliere est. Il Presidente Vittoria Mobile (dott. Vittorio Nobile) (dott. Adriano Patti) from Righ Gludiziario CORTE SUP ADIO Glovagri LAVORO 1 IVS. A DEPOSI TO 27 GIJ 2018 formm Ricette 3