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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/04/2025, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Monocratico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4060/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore
n. 5169/2023
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Nocera Parte_1
Inferiore, alla Via Vitolo, n. 24, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Santo Spagnolo;
PARTE APPELLANTE
E
, rapp.ta e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Domenico Attanasio, ed CP_1
elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore, via Allende n. 38;
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. conveniva, nel primo grado di giudizio, il per la condanna al CP_1 Parte_1
risarcimento dei danni fisici e materiali;
lamentava che il giorno 30 maggio 2020, ore 16:00 circa in
Via Ponte Aiello, si verificava un sinistro stradale che coinvolgeva il veicolo Fiat Cinquecento Pt_1
TG AW328VA, che giunto all'altezza del cavalcavia si ribaltava a causa del dislivello del manto stradale, non segnalato, né protetto da barriere.
La sentenza riconosceva la responsabilità di parte convenuta, nonché una quota di responsabilità di parte attrice pari al 30%.
Parte appellante impugnava la sentenza emessa dal Giudice di pace e ne chiedeva la riforma, lamentando che l'evento sarebbe ascrivibile esclusivamente alla distrazione della parte danneggiata;
concludeva per il rigetto della domanda, in subordine per il riconoscimento di un diverso grado di responsabilità, con restituzione delle somme corrisposte e vittoria delle spese di lite dei due gradi di giudizio.
Si costituiva parte appellata, sostenendo l'inammissibilità dell'appello, proponendo appello incidentale al fine di dichiarare l'esclusiva responsabilità di parte appellante nella produzione dell'evento, con vittoria di spese ed attribuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare il merito, risulta opportuno precisare che nel giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diversa quelle invocate dall'istante; né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum"
e della "causa petendi", confermi o muti la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Cass., ord. n. 513 del 2019).
In via di premessa, gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (si veda Cass. Sez. Un., sent. N. 12587/2019; Cass., Sez. Un. Sent. N. 27199/2017).
La Suprema Corte ha inoltre precisato il contenuto degli argomenti che l'appellante deve contrapporre a quelli spesi dal giudice di primo grado per fondare la propria decisione.
Essi consistono, in linea generale, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate, o erroneamente valutate (ove si censuri la ricostruzione dei fatti); nell'indicazione della norma che si sarebbe dovuta applicare, ovvero dell'interpretazione che si sarebbe dovuta prediligere (ove la censura attenga a questioni di diritto); nell'indicazione del fatto processuale erroneamente valutato dal giudice, e dalla diversa scelta processuale che avrebbe dovuto compiere, oneri soddisfatti nel caso di specie.
In relazione alla domanda proposta, le eccezioni preliminari sollevate da parte appellata non possono trovare accoglimento.
L'atto di appello, difatti, indica chiaramente sia la parte della pronuncia in relazione alla quale si propone il mezzo di impugnazione, sia il contenuto della diversa decisione che sarebbe dovuta essere stata adottata;
né sussistono i presupposti ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., motivo formulato, peraltro, genericamente da parte appellata.
Ciò posto è necessario soffermarsi brevemente sull'onere della prova posto in capo al danneggiato.
Colui che lamenta il danno cagionato dalla cosa in custodia deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa stessa e l'evento lesivo, nonchè l'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa (si veda Cass. sent. n. 6590 del 2019, che richiama Cass. sent. n. 25243 del 2006 e Cass., sent.
n. 2563 del 2007).
In proposito, concorda anche la giurisprudenza di merito: “per il danno cagionato da cose in custodia,
l'art. 2051 c.c. non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale fra cosa in custodia
e danno [….] La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno;
qualora, per contro, si tratti di cosa in sé statica ed inerte - che richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa - per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (cfr.
Cass. sent. n. 6306/13). Occorre dimostrare, cioè, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. Cass. sent. n. 2660/13)” (Tribunale Bari, sent. n. 48 del 2019).
Dunque, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.
Giova, però, sin da subito precisare che “La semplice presenza di una buca, di un dislivello o di una sconnessione sul sedime stradale non manifesta di per sé solo il collegamento causale, necessario ed ineliminabile, con la caduta di chi vi si trovi a transitare sopra, ove questi non provi che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta.
Donde la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode” (Tribunale Bari, sent. n. 48 del 2019).
Giova, altresì precisare che - in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia - la più recente giurisprudenza di legittimità (si veda Cass. ord. n. 9315 del 2019) ha valorizzato la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso.
Trattasi, dunque, della applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., essendo necessaria una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione.
Ne deriva che quanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa, e quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (in tal senso, si veda anche Cass., ord. n. 2345 del 2019).
Peraltro, la pronuncia richiamata ricorda come “l'espressione "fatto colposo" che compare nell'art.
1227 cod. civ. non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza”. Nella stessa direzione deve essere letta l'ulteriore pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, ordinanza n. 6554 del 2021.
Difatti, “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. Questi principi, ai quali la giurisprudenza successiva si è più volte uniformata”.
Nel caso di specie, dalla annotazione di polizia giudiziaria in atti emerge che “la via Ponte Aiello, all'altezza del predetto cavalcavia, va a biforcarsi creando una viuzza senza uscita sottoposta in quel punto alla stessa via Ponte Aiello che continua a salire verso monte. Tale dislivello, tra l'altro non segnalato né protetto da barriere, causava con ogni probabilità il ribaltamento del veicolo”.
Dalle foto allegate in atti emerge che non vi sono deformazioni, buche o qualsivoglia alterazione del manto stradale;
tuttavia, la strada prevede una biforcazione, con una rampa (che crea il “dislivello” indicato in atti) accanto alla quale costeggia una ulteriore via;
sulla rampa sono installati alcuni paletti o barriere, di colore giallo e rosso, con evidente funzione di delimitazione delle due strade e ben visibili, al fine di consentire agli utenti di rendersi conto sia della biforcazione che della rampa, che crea il dislivello.
Ciò posto, e premesso che la valutazione espressa nella annotazione della polizia giudiziaria in ogni caso non è finalizzata al riconoscimento delle responsabilità dell'evento, ma solo a descrivere la dinamica dello stesso, dalle foto in atti emerge che la prima parte della rampa – la quale crea un dislivello – non risulta delimitata dai paletti o da alcuna barriera fisica o comunque segnalazione;
sicchè tale parte costituisce un pericolo non segnalato, ovvero il dislivello che si crea tra le due strade.
Si aggiunga che la mancata installazione dei paletti nella prima parte della rampa risulta priva di alcuna chiara motivazione, posto che l'installazione nella parte successiva della rampa – con paletti di colore giallo e rosso, e dunque evidenti – conferma la necessità di delimitare le due strade ed impedire fisicamente accessi potenzialmente pericolosi.
Nel caso di specie risulta, dunque, accertata in concreto una condotta colposa ascrivibile a parte appellante, “consistita nel non avere protetto una strada sulla quale era prevedibile la possibilità di sbandamento dei veicoli in transito” (Cass. n. 10916 del 2017, la quale aggiunge, altresì, che “La censura secondo cui l'ente proprietario della strada può essere chiamato a rispondere solo dei danni causati da insidie imprevedibili è manifestamente infondata. L'imprevedibilità del pericolo non è infatti il presupposto della responsabilità del proprietario della strada. Essa può costituire unicamente la circostanza dalla quale desumere la sussistenza d'un maggiore o minore concorso di colpa della vittima (c.d. fortuito accidentale), nel senso che quanto più il pericolo era prevedibile, tanto meno potrà dirsi incolpevole la condotta della vittima”; si veda anche Cass., n. 25767 del 2024:
“la segnalazione di pericolo, cui è tenuto l'ente proprietario della strada ex art. 14 c.d.s., va correlata rispetto alla specifica fonte pericolosa in discussione”); pertanto, l'appello non può trovare accoglimento.
Risulta, altresì, condivisibile il concorso di colpa accertato nella sentenza impugnata, alla luce della giurisprudenza richiamata, avendo il giudice di primo grado adeguatamente valorizzato gli elementi che avrebbero giustificato una condotta comunque più prudente da parte del conducente della vettura
(ovvero sia la circostanza per la quale il fatto è avvenuto in pieno giorno, sia la conoscenza dei luoghi,
e dunque della biforcazione richiamata in atti, che – si ripete – non presenta alcuna insidia, buca o alterazione rispetto alla fisionomia della strada come in origine realizzata).
In conclusione, sia l'appello principale che quello incidentale devono essere rigettati e la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Il rigetto di entrambi gli appelli, e dunque la soccombenza reciproca, consente la compensazione delle spese nel presente grado di giudizio.
Inoltre, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
d.P.R. n.115/2002, per il versamento, a carico di entrambe le parti, che hanno proposto l'impugnazione principale ed incidentale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma
1 bis, d.P.R. n.115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico dr.
Stefano Riccio, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 5169/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. rigetta l'appello incidentale;
3. compensa le spese del presente giudizio;
4. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento, a carico di entrambe le parti che hanno proposto l'impugnazione, principale ed incidentale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis, d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Nocera Inferiore, 14 aprile 2025.
Il Giudice
dr. Stefano Riccio
depositato telematicamente in data 14 aprile 2025.