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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/06/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 3501 /2022 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 26.6.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 28/07/2022 ed iscritto al n 3501 - 2022 RG , vertente tra
- (Cod. Fisc. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Milardi (Cod. Fisc.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._2 in Reggio Calabria (RC) Via Marsala n. 6/B, giusta procura in atti
- ricorrente -
Contro Controparte_1
(CF: ), con sede in Roma, Via E.Q. Visconti n°8,
[...] P.IVA_1 in persona del suo Presidente, Avv. rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Giuseppe Minniti( ) e presso il cui CodiceFiscale_3 studio in Lazzaro (RC), Via M. Gucci n°16, è elettivamente domiciliata;
C.F. , in Controparte_2 P.IVA_2 persona del Legale Rappresentante pro-tempore, - resistente contumace -
- resistenti-
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 § 1. Il ricorrente propone tempestiva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 094 2019 00275161 65 000, a lui notificata in data 21.06.2022, avente ad oggetto contributi di Controparte_1 relativi agli anni 2015 e 2018, per un importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, pari ad Euro 868,96. Espone che:
- con deliberazione del 27.01.2003 emessa dal C.O.A. di Reggio Calabria, il ricorrente risultava esser regolarmente iscritto presso l'Albo degli Avvocati di Reggio Calabria;
- nel Gennaio 2007 presentava domanda di cancellazione dall'Albo predetto – con decorrenza dal 31.01.2007 – ciò in quanto il medesimo intraprendeva un rapporto di lavoro alle dipendenze del Tribunale
dapprima con Controparte_3 un'iniziale contratto di collaborazione formalizzato in data 01.06.2007 e successivamente con la stipula di un contratto di lavoro subordinato a far data dal 01.04.2012;
- il C.O.A. di Reggio Calabria provvedeva solamente nell'anno 2017, precisamente – con Verbale della Seduta del 16.02.2017 – deliberava per la cancellazione dell'Avv. “dal 31.01.2007, data Parte_1 in cui aveva presentato la relativa domanda di cancellazione”;
- nonostante l'avanzata richiesta di cancellazione – disposta con delibera del 16.02.2017 e con effetto dal 31.01.2007 – la
[...]
(da ora “ ) provvedeva Controparte_4 CP_1 comunque all'iscrizione d'ufficio del ricorrente presso la stessa con nota prot. n. 2014/151245;
- avverso la comunicazione di iscrizione obbligatoria presso la Cassa di specie – proponeva reclamo evidenziando di svolgere un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del Tribunale Ecclesiastico Regionale Calabro dal 2012 e di essere titolare di una difforme posizione assicurativa INPS (matr. ), quest'ultimo esposto il quale P.IVA_3 veniva rigettato nella seduta del 27.10.2016;
- ciò malgrado, la provvedeva comunque a richiedere i CP_1 contributi previdenziali per gli anni 2015 e 2018, i quali oggi sono divenuti oggetto della cartella di pagamento qui impugnata. Eccepisce: l'omessa notifica dell'atto prodromico all' emissione della cartella, ovvero l'Ordinanza- Ingiunzione previsa per le sanzioni amministrative dall'art. 35 l. n. 689/81; la prescrizione estintiva quinquennale;
l'illegittimità ed inesigibilità della pretesa contributiva.
§ 2. Si è costituita resistendo al ricorso e chiedendone il CP_1 rigetto. Precisa in punto di fatto che “che nel ruolo 2019sono stati iscritti il contributo soggettivo minimo ed ilcontributo di maternità esclusivamente
2 dell'anno 2015, oltre interessi, per l'importo complessivo di € 854,48.”, quindi la cartella impugnata concerne solo l'annualità 2015.
Aggiunge che “nel caso di specie è lo stesso Consiglio dell'Ordine ad attestare l'avvenuta presentazione da parte del professionista della domanda di cancellazione nel 2007, con la conseguenza che il ritardo (di ben dieci Contro anni) è dovuto al medesimo .”. Allega precedenti di merito di rigetto intervenuti tra le stesse parti per annualità diverse: sent. n. 1117/2020 del 4.11.2020 e sent. n. 1409/2023 del 9.9.2023. Deduce:
-“la ha provveduto a contestare il mancato pagamento della CP_1 contribuzione del 2015 con nota PEC dallo Stesso ricevuta in data 07.02.2015(docc.6-7). Si fa, inoltre, presente, che il ruolo sotteso alla cartella di pagamento opposta, si riferisce esclusivamente alla contribuzione del 2015 e non vi è iscritta alcuna sanzione, con conseguente inconferenza di quanto sostenuto dal ricorrente in merito alla necessità di una preventiva ordinanza ingiunzione ex lege n° 689/81”;
- che solo il Consiglio dell'Ordine può disporre la cancellazione dall'Albo e che “l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dipende dalla mera ricorrenza del presupposto oggettivo dell'iscrizione all'albo degli Avvocati; pertanto, fermo l'obbligo di iscrizione alla in conseguenza della mera iscrizione CP_1 all'Albo professionale, “non può esservi dubbio in ordine alla sussistenza degli obblighi contributivi previsti dalla legge”;
- che l'art. 66 della L.n.247/2012, ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione. In via riconvenzionale e per l'ipotesi di annullamento della cartella chiede la condanna del ricorrente al pagamento diretto dei contributi alla Cassa.
§ 2.2. deve dichiararsi contumace. Controparte_2
§ 3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
§ 3.1. E' infondata l'eccezione di prescrizione estintiva quinquennale.
Infatti ai sensi dell'art. 66 della L. n. 247/2012: “ La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
.”. Controparte_4
§ 3.2. La cartella concerne contributi e quindi non si applica la normativa che richiede la notifica dell'Ordinanza-Ingiunzione per il caso di sanzioni amministrative. La ha previamente contestato il mancato pagamento dei contributi CP_1 annualità 2015 e richiesto il pagamento dei contributi con la pec del 7.2.2015, quindi anche sotto tale profilo è legittima l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella esattoriale.
3 § 3.3. Con l'ultimo motivo di ricorso si eccepisce l'inesigibilità dei contributi per avere il ricorrente chiesto la cancellazione dall'albo degli avvocati con istanza del 31.01.2017. A tal riguardo deve osservarsi che è documentato e pacifico tra le parti che il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati solo con delibera del 16.02.2017 (a distanza di dieci anni dalla presentazione dell'istanza di cancellazione) ha deciso disponendo la cancellazione dell'avv.
[...]
“dal 31/01/2007, data in cui aveva presentato la relativa Parte_1 domanda di cancellazione”. E' pacifico che la ha iscritto d'ufficio il ricorrente Controparte_1 alla in seguito all'entrata in vigore della L.247/2012, in data 28.11.14: CP_1
a quella data, infatti, egli risultava ancora iscritto all'albo professionale de quo. Inoltre, ai sensi dell'art. 21, co. 8 ,della legge 247/2012, l'iscrizione all'Albo è presupposto necessario e sufficiente per l'iscrizione alla CP_1
(“L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla
[...]
”). Controparte_1
Ne consegue che solo la delibera di cancellazione dall'Albo, di esclusiva competenza del Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'avvocato, ha come effetto quello di far venire meno il correlato obbligo contributivo. La insiste sulla tenutezza del ricorrente al pagamento perché la CP_1 delibera di cancellazione dall'Albo è stata adottata solo a febbraio 2017. Sull'efficacia proprio di tale delibera si è già pronunciato questo Tribunale, in diversa composizione monocratica, nell'ambito di due giudizi tra le stesse parti aventi ad oggetto i contributi richiesti per l'annualità precedente e successive a quella per cui è causa. Si tratta delle sentenze n. 1117/2020 del 4.11.2020 e n. 1409/2023 del 9.9.2023, sulle quali si è ampiamente sviluppato il contraddittorio tra le parti. Entrambe le sentenze, passate in giudicato (come da attestazione acquisita in atti), hanno statuito espressamente sull'efficacia della delibera di cancellazione dell'odierno ricorrente nei seguenti identici termini:
- “La natura costitutiva di tale provvedimento ne determina l'efficacia ex nunc – come accade del resto per l'iscrizione (Cass., 11541/2002) - e non retroattiva, di guisa che con riferimento alla posizione del ricorrente anche l'intervenuta cancellazione del 2017 – anche se con Pt_1 decorrenza 31.1.07 – non fa quindi venire meno la piena esigibilità della contribuzione per il 2014, per come portata dalla cartella di pagamento opposta.” (sent. n. 1117/2020).
- “La natura costitutiva di tale provvedimento ne determina l'efficacia ex nunc – come accade del resto per l'iscrizione (Cass., 11541/2002) - e non retroattiva, di guisa che con riferimento alla posizione del ricorrente
4 anche l'intervenuta cancellazione del 2017 – anche se con Pt_1 decorrenza 31.1.2007 – non fa quindi venire meno la piena esigibilità della contribuzione per il 2016-2017, per come portata dalla cartella di pagamento opposta.” (sent. n. 1409/2023). Poiché entrambe le sentenze sono passate in giudicato ne consegue, per il divieto di bis in idem, che sulla questione deve darsi atto dell'intervenuto giudicato tra le parti e, in conformità, deve ritenersi la piena esigibilità della contribuzione anche per l'anno 2015 di cui alla cartella di pagamento oggetto della presente causa.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate ex DM 55/2014 come in dispositivo a favore della nulla invece nei confronti di CP_1 [...]
rimasta contumace. Controparte_2
p.q.m.
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è tenuto al pagamento della cartella di pagamento n. 094 2019 00275161 65 000 ;
- pone a carico del ricorrente soccombente l'onere di rifusione delle spese legali in favore della , Controparte_1 che si liquidano in complessivi € 678,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA come per legge;
- dichiara la contumacia di e nulla per le Controparte_2 spese legali tra la stessa e il ricorrente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 27/06/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
5
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 3501 /2022 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 26.6.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 28/07/2022 ed iscritto al n 3501 - 2022 RG , vertente tra
- (Cod. Fisc. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Milardi (Cod. Fisc.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._2 in Reggio Calabria (RC) Via Marsala n. 6/B, giusta procura in atti
- ricorrente -
Contro Controparte_1
(CF: ), con sede in Roma, Via E.Q. Visconti n°8,
[...] P.IVA_1 in persona del suo Presidente, Avv. rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Giuseppe Minniti( ) e presso il cui CodiceFiscale_3 studio in Lazzaro (RC), Via M. Gucci n°16, è elettivamente domiciliata;
C.F. , in Controparte_2 P.IVA_2 persona del Legale Rappresentante pro-tempore, - resistente contumace -
- resistenti-
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 § 1. Il ricorrente propone tempestiva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 094 2019 00275161 65 000, a lui notificata in data 21.06.2022, avente ad oggetto contributi di Controparte_1 relativi agli anni 2015 e 2018, per un importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, pari ad Euro 868,96. Espone che:
- con deliberazione del 27.01.2003 emessa dal C.O.A. di Reggio Calabria, il ricorrente risultava esser regolarmente iscritto presso l'Albo degli Avvocati di Reggio Calabria;
- nel Gennaio 2007 presentava domanda di cancellazione dall'Albo predetto – con decorrenza dal 31.01.2007 – ciò in quanto il medesimo intraprendeva un rapporto di lavoro alle dipendenze del Tribunale
dapprima con Controparte_3 un'iniziale contratto di collaborazione formalizzato in data 01.06.2007 e successivamente con la stipula di un contratto di lavoro subordinato a far data dal 01.04.2012;
- il C.O.A. di Reggio Calabria provvedeva solamente nell'anno 2017, precisamente – con Verbale della Seduta del 16.02.2017 – deliberava per la cancellazione dell'Avv. “dal 31.01.2007, data Parte_1 in cui aveva presentato la relativa domanda di cancellazione”;
- nonostante l'avanzata richiesta di cancellazione – disposta con delibera del 16.02.2017 e con effetto dal 31.01.2007 – la
[...]
(da ora “ ) provvedeva Controparte_4 CP_1 comunque all'iscrizione d'ufficio del ricorrente presso la stessa con nota prot. n. 2014/151245;
- avverso la comunicazione di iscrizione obbligatoria presso la Cassa di specie – proponeva reclamo evidenziando di svolgere un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del Tribunale Ecclesiastico Regionale Calabro dal 2012 e di essere titolare di una difforme posizione assicurativa INPS (matr. ), quest'ultimo esposto il quale P.IVA_3 veniva rigettato nella seduta del 27.10.2016;
- ciò malgrado, la provvedeva comunque a richiedere i CP_1 contributi previdenziali per gli anni 2015 e 2018, i quali oggi sono divenuti oggetto della cartella di pagamento qui impugnata. Eccepisce: l'omessa notifica dell'atto prodromico all' emissione della cartella, ovvero l'Ordinanza- Ingiunzione previsa per le sanzioni amministrative dall'art. 35 l. n. 689/81; la prescrizione estintiva quinquennale;
l'illegittimità ed inesigibilità della pretesa contributiva.
§ 2. Si è costituita resistendo al ricorso e chiedendone il CP_1 rigetto. Precisa in punto di fatto che “che nel ruolo 2019sono stati iscritti il contributo soggettivo minimo ed ilcontributo di maternità esclusivamente
2 dell'anno 2015, oltre interessi, per l'importo complessivo di € 854,48.”, quindi la cartella impugnata concerne solo l'annualità 2015.
Aggiunge che “nel caso di specie è lo stesso Consiglio dell'Ordine ad attestare l'avvenuta presentazione da parte del professionista della domanda di cancellazione nel 2007, con la conseguenza che il ritardo (di ben dieci Contro anni) è dovuto al medesimo .”. Allega precedenti di merito di rigetto intervenuti tra le stesse parti per annualità diverse: sent. n. 1117/2020 del 4.11.2020 e sent. n. 1409/2023 del 9.9.2023. Deduce:
-“la ha provveduto a contestare il mancato pagamento della CP_1 contribuzione del 2015 con nota PEC dallo Stesso ricevuta in data 07.02.2015(docc.6-7). Si fa, inoltre, presente, che il ruolo sotteso alla cartella di pagamento opposta, si riferisce esclusivamente alla contribuzione del 2015 e non vi è iscritta alcuna sanzione, con conseguente inconferenza di quanto sostenuto dal ricorrente in merito alla necessità di una preventiva ordinanza ingiunzione ex lege n° 689/81”;
- che solo il Consiglio dell'Ordine può disporre la cancellazione dall'Albo e che “l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dipende dalla mera ricorrenza del presupposto oggettivo dell'iscrizione all'albo degli Avvocati; pertanto, fermo l'obbligo di iscrizione alla in conseguenza della mera iscrizione CP_1 all'Albo professionale, “non può esservi dubbio in ordine alla sussistenza degli obblighi contributivi previsti dalla legge”;
- che l'art. 66 della L.n.247/2012, ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione. In via riconvenzionale e per l'ipotesi di annullamento della cartella chiede la condanna del ricorrente al pagamento diretto dei contributi alla Cassa.
§ 2.2. deve dichiararsi contumace. Controparte_2
§ 3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
§ 3.1. E' infondata l'eccezione di prescrizione estintiva quinquennale.
Infatti ai sensi dell'art. 66 della L. n. 247/2012: “ La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
.”. Controparte_4
§ 3.2. La cartella concerne contributi e quindi non si applica la normativa che richiede la notifica dell'Ordinanza-Ingiunzione per il caso di sanzioni amministrative. La ha previamente contestato il mancato pagamento dei contributi CP_1 annualità 2015 e richiesto il pagamento dei contributi con la pec del 7.2.2015, quindi anche sotto tale profilo è legittima l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella esattoriale.
3 § 3.3. Con l'ultimo motivo di ricorso si eccepisce l'inesigibilità dei contributi per avere il ricorrente chiesto la cancellazione dall'albo degli avvocati con istanza del 31.01.2017. A tal riguardo deve osservarsi che è documentato e pacifico tra le parti che il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati solo con delibera del 16.02.2017 (a distanza di dieci anni dalla presentazione dell'istanza di cancellazione) ha deciso disponendo la cancellazione dell'avv.
[...]
“dal 31/01/2007, data in cui aveva presentato la relativa Parte_1 domanda di cancellazione”. E' pacifico che la ha iscritto d'ufficio il ricorrente Controparte_1 alla in seguito all'entrata in vigore della L.247/2012, in data 28.11.14: CP_1
a quella data, infatti, egli risultava ancora iscritto all'albo professionale de quo. Inoltre, ai sensi dell'art. 21, co. 8 ,della legge 247/2012, l'iscrizione all'Albo è presupposto necessario e sufficiente per l'iscrizione alla CP_1
(“L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla
[...]
”). Controparte_1
Ne consegue che solo la delibera di cancellazione dall'Albo, di esclusiva competenza del Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'avvocato, ha come effetto quello di far venire meno il correlato obbligo contributivo. La insiste sulla tenutezza del ricorrente al pagamento perché la CP_1 delibera di cancellazione dall'Albo è stata adottata solo a febbraio 2017. Sull'efficacia proprio di tale delibera si è già pronunciato questo Tribunale, in diversa composizione monocratica, nell'ambito di due giudizi tra le stesse parti aventi ad oggetto i contributi richiesti per l'annualità precedente e successive a quella per cui è causa. Si tratta delle sentenze n. 1117/2020 del 4.11.2020 e n. 1409/2023 del 9.9.2023, sulle quali si è ampiamente sviluppato il contraddittorio tra le parti. Entrambe le sentenze, passate in giudicato (come da attestazione acquisita in atti), hanno statuito espressamente sull'efficacia della delibera di cancellazione dell'odierno ricorrente nei seguenti identici termini:
- “La natura costitutiva di tale provvedimento ne determina l'efficacia ex nunc – come accade del resto per l'iscrizione (Cass., 11541/2002) - e non retroattiva, di guisa che con riferimento alla posizione del ricorrente anche l'intervenuta cancellazione del 2017 – anche se con Pt_1 decorrenza 31.1.07 – non fa quindi venire meno la piena esigibilità della contribuzione per il 2014, per come portata dalla cartella di pagamento opposta.” (sent. n. 1117/2020).
- “La natura costitutiva di tale provvedimento ne determina l'efficacia ex nunc – come accade del resto per l'iscrizione (Cass., 11541/2002) - e non retroattiva, di guisa che con riferimento alla posizione del ricorrente
4 anche l'intervenuta cancellazione del 2017 – anche se con Pt_1 decorrenza 31.1.2007 – non fa quindi venire meno la piena esigibilità della contribuzione per il 2016-2017, per come portata dalla cartella di pagamento opposta.” (sent. n. 1409/2023). Poiché entrambe le sentenze sono passate in giudicato ne consegue, per il divieto di bis in idem, che sulla questione deve darsi atto dell'intervenuto giudicato tra le parti e, in conformità, deve ritenersi la piena esigibilità della contribuzione anche per l'anno 2015 di cui alla cartella di pagamento oggetto della presente causa.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate ex DM 55/2014 come in dispositivo a favore della nulla invece nei confronti di CP_1 [...]
rimasta contumace. Controparte_2
p.q.m.
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è tenuto al pagamento della cartella di pagamento n. 094 2019 00275161 65 000 ;
- pone a carico del ricorrente soccombente l'onere di rifusione delle spese legali in favore della , Controparte_1 che si liquidano in complessivi € 678,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA come per legge;
- dichiara la contumacia di e nulla per le Controparte_2 spese legali tra la stessa e il ricorrente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 27/06/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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