Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 06/05/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
1
n. 72/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE composto dai IG.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 72/2025 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 6 maggio 2025
e promossa da:
– CF - nata a [...] il TE C.F._1
26.05.1985, ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ) alla
Via Scaramuzzino n. 70, presso lo studio dell'Avv. DE VITO GIANLUCA - CF - dal C.F._2 quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti in atti;
-parte ricorrente- contro
- CF - nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._3 residente in [...], elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), Via Calabria n. 48, presso lo studio dell'Avv. MONTESANTI MARIA – CF - dal quale è rappresentato e C.F._4 difeso giusta procura alle liti in atti;
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 6 maggio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in cancelleria in data 21/01/2025, la IG.ra TE esponeva di aver contratto matrimonio concordatario, in Curinga ed in data 31.07.2011, con P_
giusto registro degli atti di matrimonio del Comune di Curinga, Anno 2011, n. 11, parte II, Serie A,
[...]
Ufficio 1, scegliendo il regime della separazione legale dei beni;
che, dalla relativa unione nasceva il figlio , il 29.07.2014 – allo stato minorenne ed economicamente R_ dipendente;
che, essendo venuta la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, tale da rendere insostenibile la prosecuzione della convivenza, la IG.ra adiva l'intestato Tribunale chiedendo: TE
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi che, pertanto, vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. Disporre l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori, determinando i R_
tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi;
3. Stabilire che il figlio minore continuerà a vivere nella casa familiare, unitamente alla R_ madre;
4. Disporre che la casa coniugale (di proprietà del IG. ) sita in Lamezia Terme (CZ), alla P_ via degli Itali n. 33, rimarrà in uso alla IG.ra con tutti gli arredi e corredi ivi presenti, TE previo recupero dei propri effetti personali da parte del IG. ; P_
5. Porre a carico del IG. l'obbligo di corrispondere alla IG.ra un congruo P_ TE assegno mensile per il mantenimento del figlio minore, comunque non inferiore ad € 300,00;
6. Porre a carico del IG. il 50% di ogni eventuale spesa straordinaria quali: visite mediche P_ specialistiche, o comunque cure sanitarie che si dovessero rendere necessarie e per le quali non si possa fare ricorso all'assistenza pubblica, spese ludico - ricreative, sportive e scolastiche, sostenute nell'interesse del figlio minore.
Si costituiva in giudizio il IG. il quale, pur aderendo alla richiesta di separazione Controparte_1 formulata da controparte, rassegnava le seguenti e parzialmente differenti conclusioni:
1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto, con l'obbligo di comunicarsi i rispettivi ed eventuali cambiamenti di indirizzo e/o dei recapiti telefonici;
2) I coniugi rinunciano reciprocamente al riconoscimento di un assegno a titolo di mantenimento;
3) Il figlio verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente R_ presso la madre, Sig.ra nella casa coniugale, sita in Lamezia Terme (CZ), Via degli TE
Itali, 33. Il IG. potrà vedere e tenere con il figlio con sé, compatibilmente con Controparte_1 le eIGenze personali nonché di salute del figlio e/o dei coniugi medesimi e/o dei rispettivi impegni, con le modalità di seguito indicate. Il IG. potrà incontrare e tenere con sé il Controparte_1 figlio per tre pomeriggi a settimana dalle ore 15.30 alle ore 20.30, che verranno concordati R_ di settimana in settimana in ragione delle eIGenze del figlio , dei turni del IG. R_ P_
e dell'eIGenze della IG.ra . Il Sig. potrà tenere con sé il figlio TE P_ R_
a fine settimana alterni, dall'uscita di scuola al sabato e fino alle ore 21.30 della domenica con le seguenti precisazioni rese necessarie dai turni lavorativi del IG. . Qualora nel fine settimana P_ di competenza del IG. quest'ultimo debba lavorare sabato mattina e domenica mattina, P_ il figlio pernotterà dalla madre e, il padre, avrà diritto a tenerlo con sé nei pomeriggi di R_ sabato e di domenica dalle 15:30 a dopo cena. Qualora nel fine settimana di competenza del IG.
quest'ultimo debba lavorare sabato pomeriggio e domenica mattina, il figlio P_ R_ pernotterà dalla madre e il IG. avrà diritto a tenere con sé il figlio nel P_ R_ 3
pomeriggio della domenica dalle ore 15:30 a dopo cena. Qualora nel fine settimana di competenza del IG. quest'ultimo debba lavorare sabato pomeriggio e domenica pomeriggio, il figlio P_
pernotterà dalla madre e il IG. avrà diritto a tenere con sé il figlio R_ P_ R_ la mattina della domenica dalle ore 10:00 alle ore 12:00.
Durante le festività in genere (a titolo esemplificativo Vigilia di Pasqua, Pasqua, Lunedì dell'Angelo,
Primo Maggio, 2 Giugno, Vigilia di Ferragosto, Ferragosto, Vigilia dell'Immacolata, Immacolata,
Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, Vigilia di Capodanno, Capodanno, Vigilia dell'Epifania ed
Epifania) il IG. avrà diritto a tenere con sé il figlio ad anni alterni con la P_ R_ IG.ra e garantendo che possa trascorrere una festività con ciascuno. TE R_
Durante il periodo estivo il IG. avrà diritto e a tenere con sé il figlio per 30 P_ R_ giorni, continuativi o frazionati, da concordare con la IG.ra entro il 30 giugno di TE ciascun anno compatibilmente con l'organizzazione aziendale dei rispettivi datori di lavoro. Nel giorno del compleanno e dell'onomastico del figlio il IG. avrà diritto a tenere
R_ P_ con sé il figlio ad anni alterni con la IG.ra . In particolare, in relazione ai
R_ TE compleanni e agli onomastici del figlio (qualora tali eventi non vengano festeggiati alla
R_ presenza e/o con l'accordo di entrambi i genitori), i coniugi avranno diritto a tenere con sé e festeggiare con il proprio figlio ad anni alterni, fermo restando la necessità di garantire al genitore cui in tale data non spetterà tenere con sé il figlio, di poter usufruire, nella medesima giornata, di un congruo lasso di tempo (non inferiore a 4 ore) per poter festeggiare tale evento con il proprio figlio e nel rispetto della festa che il genitore avente diritto in relazione allo specifico anno avrà organizzato per il figlio . Con riferimento alle feste relative al conseguimento di sacramenti, titoli e/o
R_ diplomi del figlio (qualora tali eventi non vengano festeggiati alla presenza e/o con
R_
l'accordo di entrambi i genitori), il genitore cui in tale data non spetterà tenere con sé il figlio, avrà diritto ad usufruire, nella medesima giornata, di un congruo lasso di tempo (non inferiore a 4 ore) per poter festeggiare tale evento con il proprio figlio e nel rispetto della festa che il genitore avente diritto in relazione al giorno dello specifico evento avrà organizzato per il figlio . Con riferimento R_ ai compleanni del IG. e della IG.ra , qualora il giorno del compleanno di P_ TE uno dei predetti genitori spetti tenere il figlio all'altro genitore, l'altro genitore (quello a cui non spetta tenere il figlio) avrà diritto ad usufruire, nella medesima giornata, di un congruo lasso di tempo
(non inferiore a 5 ore e che comprenda o il pranzo o la cena a scelta del genitore che festeggia il compleanno) per poter festeggiare tale evento con il figlio . Con riferimento ai compleanni R_ di nonni, zii, cugini e, in generale, parenti di ciascun ramo genitoriale, il IG. e la IG.ra P_
, garantiranno la partecipazione di ai relativi festeggiamenti, derogando TE R_ all'organizzazione ordinaria. Il IG. e la IG.ra Controparte_1 TE dovranno garantire al figlio minore una frequentazione corretta e assidua con i parenti e gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale. 4
Il IG. accompagnerà il figlio a scuola all'ingresso al mattino nei giorni in P_ R_ cui lavorerà di pomeriggio e lo andrà a prendere al termine delle lezioni scolastiche quando il suo turno di lavoro sarà quello delle ore 6:00 alle ore 12:40. Il IG. accompagnerà il figlio P_
in piscina e/o in palestra nei pomeriggi in cui sarà libero dal lavoro. I IGg. R_ P_
e/o accompagneranno insieme il figlio ad eventuali visite mediche. Durante TE R_ le vacanze estive, il IG. , compatibilmente con gli orari di lavoro, accompagnerà il figlio P_
ai centri estivi che frequenterà, scelti di comune accordo con la IG.ra . R_ TE
Qualora il IG. non potrà accompagnare e/o andare a prendere il figlio a Scuola e/o in P_ piscina e/o al centro estivo e/o in altro luogo chiederà alla IG.ra di provvedervi e, TE qualora, la Stessa sia impossibilità, il IG. chiederà a familiari e/o genitori dei compagni P_ di scuola e amici del figlio e/o a persone di fiducia. [Tali tempi e modi di frequentazione padre-figlio minore potranno essere comunque modificati su accordo tra il IG. e la IG.ra Controparte_1 secondo uno spirito di auspicabile collaborazione tra i genitori tenuto TE conto, in ogni caso, degli impegni di lavoro delle parti e delle eIGenze personali, di studio e ricreative del figlio e hanno come prevalente finalità quella di stabilire delle regole a cui attenersi in R_ caso di mancanza di accordo.].
4) Il IG. corrisponderà alla IG.ra una somma pari Controparte_1 TE
a € 200,00 a titolo di mantenimento ordinario per il figlio entro il giorno 15 di ogni mese R_ al domicilio con bonifico bancario/postale alle coordinate che varranno fornite, successiva rivalutazione annuale sulla base degli indici elaborati dall'ISTAT; le spese ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario sono le seguenti: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano
(tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
pre-scuola, dopo scuola e baby sitter se presenti nell'organizzazione familiare già prima della separazione e della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
trattamenti estetici
(parrucchiere ecc.).
5) Le spese straordinarie effettuate nell'interesse del figlio sono a carico di entrambi i genitori, IGg.
e , nella misura del 50% ciascuno e devono essere preventivamente P_ TE concordate e documentate. In sintesi, le spese straordinarie vengono riepilogate come di seguito. Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie.
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, dopo scuola e baby sitter se l'eIGenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del coniuge che la utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse 5
autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
(mini-car, macchina, motorino, moto); spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
Le spese straordinarie obbligatorie per le quali non
è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine congruo all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
6) L'assegno unico universale, di importo pari a circa € 186,00, dovuto per il figlio , verrà R_ corrisposto in favore di entrambi i genitori, IG. e IG.ra , nella misura del P_ TE
50% ciascuno.
7) L'abitazione familiare, sita in Lamezia Terme (CZ), Via degli Itali, 33, unitamente agli arredi ivi presenti verrà assegnata alla IG.ra , genitore collocatario, ad esclusione dei beni TE personali del IG. , con possibilità della IG.ra di parcheggiare nell'area P_ TE cortilizia in luogo che verrà concordemente individuato e con espresso obbligo per la IG.ra di provvedere alla voltura delle utenze asservite all'abitazione familiare entro 30 giorni TE dal deposito della pronuncia di separazione.
8) Onerare il IG. e la IG.ra di comunicare tempestivamente all'altro genitore P_ TE
l'eventuale cambio dei recapiti telefonici e delle e-mail utilizzate per le comunicazioni al fine di essere sempre reperibili in caso di comunicazioni, urgenti e non, sul figlio minore.
9) Onerare i IGg. e di comunicare all'altro genitore l'eventuale P_ TE pernottamento del figlio in luogo diverso da quello di residenza e/o domicilio dei genitori;
R_
10) I coniugi, IG. e IG.ra sin d'ora si autorizzano reciprocamente al P_ TE rilascio ed al rinnovo dei propri passaporti e/o carte d'identità valevoli per l'estero, anche a favore del figlio minore, per espatrio a scopi turistici e culturali.
Con istanza congiunta depositata il 12 aprile 2025, i coniugi davano atto di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni di separazione, chiedendo – pertanto - la sostanziale trasformazione del procedimento, da separazione giudiziale a separazione consensuale, con richiesta di recepimento delle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto, con l'obbligo di comunicarsi i rispettivi ed eventuali cambiamenti di indirizzo e/o dei recapiti telefonici;
2) I coniugi rinunciano reciprocamente al riconoscimento di un assegno a titolo di mantenimento;
6
3) Il figlio verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso R_ la madre, Sig.ra nella casa coniugale, sita in Lamezia Terme (CZ), Via degli Itali, 33. TE
Il IG. potrà vedere e tenere con il figlio con sé, compatibilmente con le eIGenze Controparte_1 personali nonché di salute del figlio e/o dei coniugi medesimi e/o dei rispettivi impegni, con le modalità di seguito indicate.
Il IG. potrà incontrare e tenere con sé il figlio per tre pomeriggi a settimana Controparte_1 R_ dalle ore 15.30 alle ore 20.30, che verranno concordati di settimana in settimana in ragione delle eIGenze del figlio , dei turni del IG. e dell'eIGenze della IG.ra . Il Sig. R_ P_ TE
potrà tenere con sé il figlio a fine settimana alterni, dall'uscita di scuola al sabato e P_ R_ fino alle ore 21.30 della domenica con le seguenti precisazioni rese necessarie dai turni lavorativi del IG.
. P_
Qualora nel fine settimana di competenza del IG. quest'ultimo debba lavorare sabato mattina e P_ domenica mattina, il figlio pernotterà dalla madre e, il padre, avrà diritto a tenerlo con sé nei R_ pomeriggi di sabato e di domenica dalle 15:30 a dopo cena.
Qualora nel fine settimana di competenza del IG. quest'ultimo debba lavorare sabato P_ pomeriggio e domenica mattina, il figlio pernotterà dalla madre e il IG. avrà diritto R_ P_
a tenere con sé il figlio nel pomeriggio della domenica dalle ore 15:30 a dopo cena. Qualora nel R_ fine settimana di competenza del IG. quest'ultimo debba lavorare sabato pomeriggio e domenica P_ pomeriggio, il figlio pernotterà dalla madre e il IG. avrà diritto a tenere con sé il R_ P_ figlio la mattina della domenica dalle ore 10:00 alle ore 12:00. R_
Durante le festività in genere (a titolo esemplificativo Vigilia di Pasqua, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, Primo
Maggio, 2 Giugno, Vigilia di Ferragosto, Ferragosto, Vigilia dell'Immacolata, Immacolata, Vigilia di Natale,
Natale, Santo Stefano, Vigilia di Capodanno, Capodanno, Vigilia dell'Epifania ed Epifania) il IG.
avrà diritto a tenere con sé il figlio ad anni alterni con la IG.ra e P_ R_ TE garantendo che possa trascorrere una festività con ciascuno. R_
Durante il periodo estivo il IG. avrà diritto e a tenere con sé il figlio per 30 giorni, P_ R_ continuativi o frazionati, da concordare con la IG.ra entro il 30 giugno di ciascun anno TE compatibilmente con l'organizzazione aziendale dei rispettivi datori di lavoro.
Nel giorno del compleanno e dell'onomastico del figlio il IG. avrà diritto a tenere R_ P_ con sé il figlio ad anni alterni con la IG.ra . In particolare, in relazione ai compleanni R_ TE
e agli onomastici del figlio (qualora tali eventi non vengano festeggiati alla presenza e/o con R_
l'accordo di entrambi i genitori), i coniugi avranno diritto a tenere con sé e festeggiare con il proprio figlio ad anni alterni, fermo restando la necessità di garantire al genitore cui in tale data non spetterà tenere con sé il figlio, di poter usufruire, nella medesima giornata, di un congruo lasso di tempo (non inferiore a 4 ore) per poter festeggiare tale evento con il proprio figlio e nel rispetto della festa che il genitore avente diritto in relazione allo specifico anno avrà organizzato per il figlio . R_ 7
Con riferimento alle feste relative al conseguimento di sacramenti, titoli e/o diplomi del figlio R_
(qualora tali eventi non vengano festeggiati alla presenza e/o con l'accordo di entrambi i genitori), il genitore cui in tale data non spetterà tenere con sé il figlio, avrà diritto ad usufruire, nella medesima giornata, di un congruo lasso di tempo (non inferiore a 4 ore) per poter festeggiare tale evento con il proprio figlio e nel rispetto della festa che il genitore avente diritto in relazione al giorno dello specifico evento avrà organizzato per il figlio . R_
Con riferimento ai compleanni del IG. e della IG.ra , qualora il giorno del P_ TE compleanno di uno dei predetti genitori spetti tenere il figlio all'altro genitore, l'altro genitore (quello a cui non spetta tenere il figlio) avrà diritto ad usufruire, nella medesima giornata, di un congruo lasso di tempo
(non inferiore a 5 ore e che comprenda o il pranzo o la cena a scelta del genitore che festeggia il compleanno) per poter festeggiare tale evento con il figlio . Con riferimento ai compleanni di nonni, zii, cugini e, R_ in generale, parenti di ciascun ramo genitoriale, il IG. e la IG.ra , garantiranno la P_ TE partecipazione di ai relativi festeggiamenti, derogando all'organizzazione ordinaria. R_
Il IG. e la IG.ra dovranno garantire al figlio minore una Controparte_1 TE frequentazione corretta e assidua con i parenti e gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale.
Il IG. accompagnerà il figlio a scuola all'ingresso al mattino nei giorni in cui lavorerà P_ R_ di pomeriggio e lo andrà a prendere al termine delle lezioni scolastiche quando il suo turno di lavoro sarà quello delle ore 6:00 alle ore 12:40.
Il IG. accompagnerà il figlio in piscina e/o in palestra nei pomeriggi in cui sarà libero P_ R_ dal lavoro.
I IGg. e/o accompagneranno insieme il figlio ad eventuali visite P_ TE R_ mediche.
Durante le vacanze estive, il IG. , compatibilmente con gli orari di lavoro, accompagnerà il figlio P_
ai centri estivi che frequenterà, scelti di comune accordo con la IG.ra . R_ TE
Qualora il IG. non potrà accompagnare e/o andare a prendere il figlio a Scuola e/o in piscina P_
e/o al centro estivo e/o in altro luogo chiederà alla IG.ra di provvedervi e, qualora, la Stessa TE sia impossibilità, il IG. chiederà a familiari e/o genitori dei compagni di scuola e amici del figlio P_
e/o a persone di fiducia.
[Tali tempi e modi di frequentazione padre-figlio minore potranno essere comunque modificati su accordo tra il IG. e la IG.ra secondo uno spirito di auspicabile Controparte_1 TE collaborazione tra i genitori tenuto conto, in ogni caso, degli impegni di lavoro delle parti e delle eIGenze personali, di studio e ricreative del figlio e hanno come prevalente finalità quella di stabilire delle R_ regole a cui attenersi in caso di mancanza di accordo.].
4) Il IG. corrisponderà alla IG.ra una somma pari a € Controparte_1 TE
200,00 a titolo di mantenimento ordinario per il figlio entro il giorno 15 di ogni mese al domicilio R_ con bonifico bancario/postale alle coordinate che varranno fornite, successiva rivalutazione annuale sulla base degli indici elaborati dall'ISTAT; le spese ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario sono le 8
seguenti: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
pre-scuola, dopo scuola e baby sitter se presenti nell'organizzazione familiare già prima della separazione e della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
trattamenti estetici (parrucchiere ecc.).
5) Le spese straordinarie effettuate nell'interesse del figlio sono a carico di entrambi i genitori, IGg.
e , nella misura del 50% ciascuno e devono essere preventivamente concordate e P_ TE documentate. In sintesi, le spese straordinarie vengono riepilogate come di seguito. Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, dopo scuola e baby sitter se l'eIGenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del coniuge che la utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite
SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
Le spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine congruo all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
6) L'assegno unico universale, di importo pari a circa € 186,00, dovuto per il figlio , verrà R_ corrisposto in favore di entrambi i genitori, IG. e IG.ra , nella misura del 50% P_ TE ciascuno.
7) L'abitazione familiare, sita in Lamezia Terme (CZ), Via degli Itali, 33, unitamente agli arredi ivi presenti verrà assegnata alla IG.ra , genitore collocatario, ad esclusione dei beni personali del IG. TE
, con possibilità della IG.ra di parcheggiare nell'area cortilizia in luogo che verrà P_ TE concordemente individuato e con espresso obbligo per la IG.ra di provvedere alla voltura delle TE utenze asservite all'abitazione familiare entro 30 giorni dal deposito della pronuncia di separazione. 9
8) Onerare il IG. e la IG.ra di comunicare tempestivamente all'altro genitore P_ TE
l'eventuale cambio dei recapiti telefonici e delle e-mail utilizzate per le comunicazioni al fine di essere sempre reperibili in caso di comunicazioni, urgenti e non, sul figlio minore.
9) Onerare i IGg. e di comunicare all'altro genitore l'eventuale pernottamento del P_ TE figlio in luogo diverso da quello di residenza e/o domicilio dei genitori;
R_
10) I coniugi, IG. e IG.ra sin d'ora si autorizzano reciprocamente al rilascio ed P_ TE al rinnovo dei propri passaporti e/o carte d'identità valevoli per l'estero, anche a favore del figlio minore, per espatrio a scopi turistici e culturali;
11) Le parti dichiarano di compensare le spese del presente giudizio e i difensori rinunciano alla solidarietà ex art. 13 L.P.F. precisando quanto segue;
poiché la IG.ra è stata ammessa al patrocinio a TE spese dello Stato, il Procuratore della avrà diritto alla liquidazione delle spese legali a carico dello Pt_2
Stato (vedi accordo in atti).
Infine, chiedevano la sostituzione dell'udienza già fissata per il 6 maggio 2025 con il deposito di note scritte.
Con decreto del 14 aprile 2025, il Presidente del Tribunale, nella persona del dott. Giovanni GAROFALO, oltre che nella sua qualità di Giudice Istruttore nella controversia in oggetto, disponeva che la predetta udienza si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti, provvedevano in tal senso, depositando congiuntamente in cancelleria – nelle prescritte forme telematiche ed in data 24 aprile 2025 - le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, rassegnando le conclusioni già formulate nella precedente istanza congiunta di trasformazione del rito da separazione giudiziale a separazione consensuale.
All'udienza del 6 maggio 2025, il Presidente – in qualità – preso atto delle note di trattazione scritta depositate in data 24 aprile 2025, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio in
Curinga (CZ) ed in data 31.07.2011, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Curinga, come risulta dall'estratto già allegato in atti.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., come si ricava altresì – definitivamente – dal fallimento del tentativo di conciliazione obbligatorio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei coniugi stessi e della prole, anche avuto riguardo alle reciproche condizioni economiche reddituali, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, volte alla trasformazione della procedura da separazione giudiziale a separazione consensuale.
La domanda – resa successivamente congiunta a fronte di un ricorso inizialmente attivato in forma contenziosa
- può pertanto essere in toto recepita. 10
La natura della procedura e l'accordo per come nelle more raggiunto, conIGliano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite (così come pure richiesto dalle parti al punto 11) delle condizioni di separazione
–vedi note di trattazione scritta del 24 aprile 2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 72 del 2025 del Ruolo Generale per gli affari da trattarsi in camera di conIGlio, avente ad oggetto Separazione giudiziale dei coniugi, instaurata da – CF TE
- avverso – CF - con C.F._1 Controparte_1 C.F._3
l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede - interventore ex lege - preso atto della volontà delle parti di voler rinunciare ad ogni questione di natura patrimoniale,
Così provvede:
A) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi – CF TE
- e – CF - che hanno C.F._1 Controparte_1 C.F._3 contratto matrimonio in Curinga (CZ) ed in data 31.07.2011, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Curinga (atto n. 11, parte II, serie A, Uff. 1, anno 2011), alle seguenti e concordate condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto, con l'obbligo di comunicarsi i rispettivi ed eventuali cambiamenti di indirizzo e/o dei recapiti telefonici;
2) I coniugi rinunciano reciprocamente al riconoscimento di un assegno a titolo di mantenimento;
3) Il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso R_ la madre, Sig.ra nella casa coniugale, sita in Lamezia Terme (CZ), Via degli Itali, 33. TE
Il IG. potrà vedere e tenere con il figlio con sé, compatibilmente con le eIGenze Controparte_1 personali nonché di salute del figlio e/o dei coniugi medesimi e/o dei rispettivi impegni, con le modalità di seguito indicate.
Il IG. potrà incontrare e tenere con sé il figlio per tre pomeriggi a settimana Controparte_1 R_ dalle ore 15.30 alle ore 20.30, che verranno concordati di settimana in settimana in ragione delle eIGenze del figlio , dei turni del IG. e dell'eIGenze della IG.ra . Il Sig. R_ P_ TE
potrà tenere con sé il figlio a fine settimana alterni, dall'uscita di scuola al sabato e P_ R_ fino alle ore 21.30 della domenica con le seguenti precisazioni rese necessarie dai turni lavorativi del IG.
. P_
Qualora nel fine settimana di competenza del IG. quest'ultimo debba lavorare sabato mattina e P_ domenica mattina, il figlio pernotterà dalla madre e, il padre, avrà diritto a tenerlo con sé nei R_ pomeriggi di sabato e di domenica dalle 15:30 a dopo cena.
Qualora nel fine settimana di competenza del IG. quest'ultimo debba lavorare sabato P_ pomeriggio e domenica mattina, il figlio pernotterà dalla madre e il IG. avrà diritto R_ P_
a tenere con sé il figlio nel pomeriggio della domenica dalle ore 15:30 a dopo cena. Qualora nel R_ fine settimana di competenza del IG. quest'ultimo debba lavorare sabato pomeriggio e domenica P_ 11
pomeriggio, il figlio pernotterà dalla madre e il IG. avrà diritto a tenere con sé il R_ P_ figlio la mattina della domenica dalle ore 10:00 alle ore 12:00. R_
Durante le festività in genere (a titolo esemplificativo Vigilia di Pasqua, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, Primo
Maggio, 2 Giugno, Vigilia di Ferragosto, Ferragosto, Vigilia dell'Immacolata, Immacolata, Vigilia di Natale,
Natale, Santo Stefano, Vigilia di Capodanno, Capodanno, Vigilia dell'Epifania ed Epifania) il IG.
avrà diritto a tenere con sé il figlio ad anni alterni con la IG.ra e P_ R_ TE garantendo che possa trascorrere una festività con ciascuno. R_
Durante il periodo estivo il IG. avrà diritto e a tenere con sé il figlio per 30 giorni, P_ R_ continuativi o frazionati, da concordare con la IG.ra entro il 30 giugno di ciascun anno TE compatibilmente con l'organizzazione aziendale dei rispettivi datori di lavoro.
Nel giorno del compleanno e dell'onomastico del figlio il IG. avrà diritto a tenere R_ P_ con sé il figlio ad anni alterni con la IG.ra . In particolare, in relazione ai compleanni R_ TE
e agli onomastici del figlio (qualora tali eventi non vengano festeggiati alla presenza e/o con R_
l'accordo di entrambi i genitori), i coniugi avranno diritto a tenere con sé e festeggiare con il proprio figlio ad anni alterni, fermo restando la necessità di garantire al genitore cui in tale data non spetterà tenere con sé il figlio, di poter usufruire, nella medesima giornata, di un congruo lasso di tempo (non inferiore a 4 ore) per poter festeggiare tale evento con il proprio figlio e nel rispetto della festa che il genitore avente diritto in relazione allo specifico anno avrà organizzato per il figlio . R_
Con riferimento alle feste relative al conseguimento di sacramenti, titoli e/o diplomi del figlio R_
(qualora tali eventi non vengano festeggiati alla presenza e/o con l'accordo di entrambi i genitori), il genitore cui in tale data non spetterà tenere con sé il figlio, avrà diritto ad usufruire, nella medesima giornata, di un congruo lasso di tempo (non inferiore a 4 ore) per poter festeggiare tale evento con il proprio figlio e nel rispetto della festa che il genitore avente diritto in relazione al giorno dello specifico evento avrà organizzato per il figlio . R_
Con riferimento ai compleanni del IG. e della IG.ra , qualora il giorno del P_ TE compleanno di uno dei predetti genitori spetti tenere il figlio all'altro genitore, l'altro genitore (quello a cui non spetta tenere il figlio) avrà diritto ad usufruire, nella medesima giornata, di un congruo lasso di tempo
(non inferiore a 5 ore e che comprenda o il pranzo o la cena a scelta del genitore che festeggia il compleanno) per poter festeggiare tale evento con il figlio . Con riferimento ai compleanni di nonni, zii, cugini e, R_ in generale, parenti di ciascun ramo genitoriale, il IG. e la IG.ra , garantiranno la P_ TE partecipazione di ai relativi festeggiamenti, derogando all'organizzazione ordinaria. R_
Il IG. e la IG.ra dovranno garantire al figlio minore una Controparte_1 TE frequentazione corretta e assidua con i parenti e gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale.
Il IG. accompagnerà il figlio a scuola all'ingresso al mattino nei giorni in cui lavorerà P_ R_ di pomeriggio e lo andrà a prendere al termine delle lezioni scolastiche quando il suo turno di lavoro sarà quello delle ore 6:00 alle ore 12:40. 12
Il IG. accompagnerà il figlio in piscina e/o in palestra nei pomeriggi in cui sarà libero P_ R_ dal lavoro.
I IGg. e/o accompagneranno insieme il figlio ad eventuali visite P_ TE R_ mediche.
Durante le vacanze estive, il IG. , compatibilmente con gli orari di lavoro, accompagnerà il figlio P_
ai centri estivi che frequenterà, scelti di comune accordo con la IG.ra . R_ TE
Qualora il IG. non potrà accompagnare e/o andare a prendere il figlio a Scuola e/o in piscina P_
e/o al centro estivo e/o in altro luogo chiederà alla IG.ra di provvedervi e, qualora, la Stessa TE sia impossibilità, il IG. chiederà a familiari e/o genitori dei compagni di scuola e amici del figlio P_
e/o a persone di fiducia.
[Tali tempi e modi di frequentazione padre-figlio minore potranno essere comunque modificati su accordo tra il IG. e la IG.ra secondo uno spirito di auspicabile Controparte_1 TE collaborazione tra i genitori tenuto conto, in ogni caso, degli impegni di lavoro delle parti e delle eIGenze personali, di studio e ricreative del figlio e hanno come prevalente finalità quella di stabilire delle R_ regole a cui attenersi in caso di mancanza di accordo.].
4) Il IG. corrisponderà alla IG.ra una somma pari a € Controparte_1 TE
200,00 a titolo di mantenimento ordinario per il figlio entro il giorno 15 di ogni mese al domicilio R_ con bonifico bancario/postale alle coordinate che varranno fornite, successiva rivalutazione annuale sulla base degli indici elaborati dall'ISTAT; le spese ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario sono le seguenti: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
pre-scuola, dopo scuola e baby sitter se presenti nell'organizzazione familiare già prima della separazione e della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
trattamenti estetici (parrucchiere ecc.).
5) Le spese straordinarie effettuate nell'interesse del figlio sono a carico di entrambi i genitori, IGg.
e , nella misura del 50% ciascuno e devono essere preventivamente concordate e P_ TE documentate. In sintesi, le spese straordinarie vengono riepilogate come di seguito. Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, dopo scuola e baby sitter se l'eIGenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del coniuge che la utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite 13
SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
Le spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine congruo all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
6) L'assegno unico universale, di importo pari a circa € 186,00, dovuto per il figlio , verrà R_ corrisposto in favore di entrambi i genitori, IG. e IG.ra , nella misura del 50% P_ TE ciascuno.
7) L'abitazione familiare, sita in Lamezia Terme (CZ), Via degli Itali, 33, unitamente agli arredi ivi presenti verrà assegnata alla IG.ra , genitore collocatario, ad esclusione dei beni personali del IG. TE
, con possibilità della IG.ra di parcheggiare nell'area cortilizia in luogo che verrà P_ TE concordemente individuato e con espresso obbligo per la IG.ra di provvedere alla voltura delle TE utenze asservite all'abitazione familiare entro 30 giorni dal deposito della pronuncia di separazione.
8) Onera il IG. e la IG.ra di comunicare tempestivamente all'altro genitore P_ TE
l'eventuale cambio dei recapiti telefonici e delle e-mail utilizzate per le comunicazioni al fine di essere sempre reperibili in caso di comunicazioni, urgenti e non, sul figlio minore.
9) Onera i IGg. e di comunicare all'altro genitore l'eventuale pernottamento del P_ TE figlio in luogo diverso da quello di residenza e/o domicilio dei genitori;
R_
10) I coniugi, IG. e IG.ra sin d'ora si autorizzano reciprocamente al rilascio ed P_ TE al rinnovo dei propri passaporti e/o carte d'identità valevoli per l'estero, anche a favore del figlio minore, per espatrio a scopi turistici e culturali;
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Curinga – atto n. 11, parte II, serie A, Uff. 1, anno 2011 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di conIGlio del 6 maggio 2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO) 14