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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/07/2024, n. 3149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3149 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2952/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
4953 dell'anno 2018, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Campese. Parte_1 C.F._1
CP_1
e
(c.f. ), in persona dell'amministratore p.t., Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Vallario.
-APPELLATO-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 4558/2020 emessa dal Tribunale di OL, pubblicata in data
1.7.2020, in tema di responsabilità dell'amministratore nell'esecuzione del mandato”. CP_3
CONCLUSIONI: Come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., l'11.4.2024 dalla difesa dell'appellante e il 10.4.2024 dalla difesa dell'appellato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione (notificato a mezzo PEC il 29.7.2020), ha convenuto in giudizio, dinanzi a Parte_1 questa Corte, il proponendo appello avverso la sentenza n. 4558/2020 Controparte_4 emessa dal Tribunale di OL, pubblicata in data 1.7.2020.
****
pagina 1 di 8
1. Il giudizio di primo grado.
In primo grado il in aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_2 CP_2
OL, , esponendo: Parte_1 che quest'ultimo era stato revocato (per gravi violazioni nell'esecuzione del mandato), dall'incarico di amministratore del condominio, dall'assemblea del 4.6.2013; che si era appropriato di una somma non inferiore ad Org_ euro 37.194,15 (sottrazione degli importi relativi ai contributi per il portiere del fabbricato, al canone di locazione della casa del portiere, e ai buoni fruttiferi postali acquistati dal condominio e costituenti l'accantonamento TFR del portiere); che aveva ricoperto l'incarico di amministratore del sino al CP_2
4/6/2013; che, durante la gestione tenuta dal convenuto, vi erano stati degli errori ed irregolarità nei bilanci predisposti dallo stesso;
di avere chiesto e ottenuto dal Tribunale di OL la concessione di un sequestro conservativo (sino all'importo di euro 50.000,00) su un bene immobile del a garanzia del pagamento dei Pt_1 crediti suddetti;
che alla somma di euro 37.194,05 dovesse essere aggiunto l'importo di euro 4.114,00 (o di altra somma che fosse risultata dovuta all'esito dell'istruttoria) per canoni di locazione della casa del portiere dal Luglio
2012 al Maggio 2013.
E, alla luce di quanto esposto, il Condominio attore aveva chiesto che il convenuto fosse Parte_1 condannato al pagamento, in suo favore, dell'importo complessivo di euro 41.308,5 (euro 37.194,05 + euro
4.114,00) e/o di altra somma dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 4.6.2023 al soddisfo (con conferma del sequestro e pagamento delle spese di lite).
Costituitosi in giudizio, aveva eccepito, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per Parte_1 mancato esperimento della procedura di mediazione, ex art. 5 del d.lgs. n.28/2010, la nullità del sequestro conservativo per omessa notifica del provvedimento emesso inaudita altera parte con fissazione dell'udienza per la conferma e/o la revoca.
Nel merito aveva contestato il conteggio effettuato dal condominio, pur ammettendo “un certo disordine contabile” dovuto a suoi problemi di salute.
Il Tribunale di OL, istruita la causa mediante una ctu contabile, con la sentenza n. 4558/2020 impugnata in questa sede ha accertato la fondatezza della domanda di parte attrice, così disponendo: “1) conferma il sequestro conservativo adottato con ordinanza del Tribunale di OL, depositata in data 11/6/2014; 2) in accoglimento della domanda attorea, accerta la responsabilità contrattuale del convenuto e, per l'effetto, condanna Parte_1 al pagamento, in favore del condominio in persona dell'amministratore Parte_1 Parte_2 CP_2
p.t., della somma di euro 41.151,28, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) condanna Parte_1 alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese processuali, che liquida in euro 7.254,00 per compenso professionale, euro 600,00 per spese, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
4) pone le spese di
CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
pagina 2 di 8 ****
2. Il giudizio di appello.
ha censurato la sentenza n. 4558/2020 emessa dal Tribunale di OL sulla base dei seguenti Parte_1 due motivi:
A) VIOLAZIONE DEGLI ART.LI 140 C.P.C., 153 C.P.C., 669 DECIES C.P.C. E 111 DELLA COSTITUZIONE.
Con il primo motivo, dopo aver premesso di avere esposto, fin dalla costituzione nel giudizio di merito, di aver appreso, solo attraverso la notifica dell'atto di citazione, che era stato concesso un sequestro conservativo, in suo danno, inaudita altera parte, poi confermato all'udienza dell'11.06.2014 (non avendo mai ricevuto notifica del concesso sequestro e della udienza fissata per l'11.06.2014), ha sostenuto che il primo giudice avesse errato nel ritenere che “Se è vero, infatti, che la notifica del decreto e del ricorso per sequestro conservativo si perfezionavano solo in data 13/6/2014, è anche vero che il resistente, a quella data, ben poteva proporre reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. per far valere la tardività della notifica, rappresentando il reclamo l'unico strumento predisposto dal legislatore per sollevare tali contestazioni.”.
Al riguardo ha lamentato che il Tribunale di OL avesse violato “una lettura costituzionalmente orientata del combinato disposto di cui agli art.li 140 e 669 decies c.p.c.”, esponendo che, come emerso dai documenti prodotti dal solo nel corso del giudizio: 1) la notifica del ricorso per sequestro era avvenuta il 28.05.2014 e, CP_2 non essendo reperibile il destinatario, si era proceduto ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante deposito nella casa comunale;
2) il medesimo giorno (il 28.05.2014), era stata spedita la raccomandata informativa ma anche questa ultima non era stata mai ricevuta, tanto è vero che il plico era stato depositato presso il 3.6.2014; 3) CP_5 non essendo il plico stato ricevuto, la notifica si era perfezionata, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (anche come interpretato dalla Corte Costituzionale con sentenza n.3/2010) decorsi 10 giorni dalla spedizione (ossia dal
28.05.2014) e, dunque, il 7.6.2014 o il 6.6.2014 anziché (come sostenuto dalla controparte) il 3.6.2014 (ossia entro il termine assegnato per la notifica); 4) il , dunque, non aveva notificato il provvedimento nei CP_2 termini assegnati, con conseguente nullità del sequestro conservativo disposto ante causam; 5) di avere appreso del sequestro solo con l'atto di citazione con cui era stato introdotto il giudizio di merito, con conseguente violazione del contraddittorio.
B) VIOLAZIONE DELL'ART. 2697 C.C., DELL'ART. 112 C.P.C. E DELL'ART. 115 C.P.C.
Con il secondo motivo ha sostenuto che il Tribunale avesse erroneamente accolto la domanda di parte attrice, confondendo la sua (del convenuto/appellante, si intende) dichiarazione circa il “disordine contabile” a causa della perdurante e lunga malattia, con una pacifica ammissione delle averse richieste (pur avendo, invece, formulato specifiche eccezioni in relazione a singole partite), e che avesse completamente omesso l'esame delle contestazioni di singole voci, giungendo ad una sentenza di condanna “con completo appiattimento alle conclusioni del C.T.U. e del per quanto attiene gli importi dovuti.”. CP_2
pagina 3 di 8 In particolare ha sostenuto:
1) Che il primo giudice, sulla base dall'erroneo conteggio effettuato dal C.T.U. per €.41.332,02, avesse detratto
(dalla debitoria complessiva) esclusivamente la somma di €. 180,74 e non anche quella di €. 233,02, corrispondente all'importo dei titoli offerti e consegnati alla controparte;
2) che dal rendiconto condominiale dall'
01.07.2010 al 30.06.2012 risultasse una differenza tra preventivo (€. 71.300,00) e le spese effettive/consuntivo (€.
77.508,45) per circa €. 6.208,45 che il Tribunale di OL avrebbe dovuto decurtare dalla debitoria complessiva, trattandosi di spese che, dopo l'approvazione del rendiconto, non aveva incassato dai condomini;
3) che dovesse essere detratto, dalla debitoria complessiva, anche l'importo di euro 4.137,87, pari ai canoni di locazione della casa del portiere dal primo luglio 2012, non avendo incassato alcun importo per tale causale.
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) riformare in parte qua la sentenza del Tribunale di OL n. 4558/2020, come sopra identificata, e per l'effetto così provvedere;
a.1) dichiarare nullo, annullare e/o revocare il sequestro conservativo concesso, per omessa e/o nullità della notifica nei termini assegnati;
a.2) ridurre e/o eliminare l'importo della condanna di
indicato in sentenza di primo grado, in €. 41.151,28, di €. 10.760,06, così riducendo la condanna dell Parte_1 Parte_1 ad €. 30.445,22; a.3) compensare le spese di primo grado;
a.4) con vittoria di spese, compensi, rimborso spese forfettario ed accessori del grado di appello, con attribuzione all'Avv. Eugenio Campese, antistatario.”.
Costituitosi in giudizio (con comparsa depositata telematicamente il 22.1.2021), in persona dell'amministratore p.t., il ha contestato la fondatezza dell'avverso gravame, rassegnando le Controparte_6 seguenti conclusioni: “… voglia rigettare l'appello proposto dal sig. stante la sua inammissibilità, improcedibilità ed Pt_1 infondatezza, confermando la sentenza di 1° grado e condannando il sig. anche alle spese e competenze del presente Parte_1 grado di giudizio.”.
Con ordinanza depositata il 2.3.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 24.1.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 21.3.2024 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 16.4.2024, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (l'11.4.2024 dalla difesa dell'appellante e il 10.4.2024 dalla difesa dell'appellato), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata il 16.4.2024 (ritualmente comunicata alle parti costituite), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
In data 13.5.2024 (come da annotazione telematica della cancelleria) è stato acquisito il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, ex art. 347 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato per le ragioni di seguito esposte. Parte_1
****
pagina 4 di 8 Quanto al primo motivo la Corte rileva, innanzitutto, che correttamente il Tribunale di OL – sebbene con motivazione da integrare in questa sede (per l'effetto devolutivo dell'appello; cfr. Cass. civ., Sez. VI – 2, Ord.,
17/01/2019, n. 1244; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 23/03/2023, n. 8392)- ha ritenuto che l'eventuale nullità del sequestro autorizzato in sede cautelare per tardività della notifica potesse essere fatta valere esclusivamente in sede di reclamo (ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c.) e non anche dinanzi al giudice del merito (ai sensi dell'art. 669-decies c.p.c.).
Il provvedimento cautelare non è, infatti, liberamente revocabile o modificabile dal giudice della causa di merito, bensì, ex art. 669-decies c.p.c., solo ove si verifichino mutamenti nelle circostanze di fatto, e pare indubbio che le considerazioni in diritto sulla concedibilità della cautela non rientrino in tale previsione normativa (cfr. Cass. civ.,
Sez. I, 18/06/2014, n. 13903).
Ragion per cui, come sostenuto in modo condivisibile da una parte della giurisprudenza di merito (sebbene si tratti di un precedente non particolarmente recente), non può essere richiesta la revoca o la modifica per far valere nullità processuali relative alla fase cautelare, quali quelle attinenti alla nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio urgente (cfr. Pretura Torino, 21/06/1995, in massima, banca dati “One Legale”).
avrebbe, dunque, dovuto far valere l'asserita tardività della notifica del ricorso e del decreto di Parte_1 sequestro proponendo reclamo, ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., dal momento (ove avesse dimostrato di non avere ricevuto alcuna comunicazione in precedenza) della conoscenza (che l'appellante ha fatto risalire alla notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito) dell'ordinanza (emessa l'11.6.2014) di sequestro, nel termine di cui all'art. 327 c.p.c. (applicabile, secondo parte della dottrina, proprio in caso di c.d. contumacia involontaria, ossia in difetto di comunicazione o di notificazione dell'ordinanza cautelare, in linea con quanto affermato dalla Suprema Corte in tema di regolamento di competenza;
cfr. Cass. civ., Sez. I, 08/09/2003, n.
13127; cfr., nell'ambito della giurisprudenza di merito, Tribunale Torre Annunziata, Ord., 12/03/2013, in banca dati
“One Legale”).
In ogni caso, e ad abundantiam, premesso che non viene in discussione, nel caso di specie, la validità dell'iter notificatorio di cui all'art. 140 c.p.c. (avendo l'appellante semplicemente sostenuto che tale notifica si fosse perfezionata, nei suoi confronti, decorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata informativa del 28.5.2014 e, dunque, il 7.6.2014 o il 6.6.2014, anziché il 3.6.2014) va detto che:
- Considerata la scissione degli effetti, tra notificante e destinatario (cfr. Corte Cost. n.3/2010; cfr. anche, nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, tra le più recenti, Cass. civ., Sez. II, 31/05/2024, n. 15293; Cass. civ., Sez. V, Ord., 09/05/2024, n. 12737; Sez. III, Ord., 25/03/2024, n. 7997), della notifica del ricorso e del decreto
(del 23.5.2014) di sequestro emesso inaudita altera parte, effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. dal
[...] in può dirsi comunque rispettato, quanto al notificante (e contrariamente a quanto Parte_2 CP_2 sostenuto dall'appellante) il termine perentorio (del 3.6.2014) di cui all'art. 669-sexies, co.2, c.p.c.- fissato per la pagina 5 di 8 notifica del ricorso e del detto decreto - con la consegna (del 28.5.2014) degli atti da notificare all'ufficiale giudiziario (cfr. Corte cost., Ord., 12/03/2004, n. 97; Cass. civ., Sez. V, Ord., 05/12/2022, n. 35695);
- essendo fissata per la conferma, la modifica o la revoca del sequestro disposto inaudita altera parte l'udienza del 10.6.2014, entro tale data (che, si ribadisce, con l'atto di appello ha dedotto espressamente Parte_1 che la notifica del ricorso e del decreto di sequestro si fossero perfezionati, nei suoi confronti, il 7.6.2014 o il
6.6.2014, dunque non ha contestato la validità del procedimento notificatorio), avrebbe potuto comunque costituirsi nel giudizio cautelare (non essendo previsti termini a pena di decadenza, sul punto), eventualmente chiedendo, ove ritenuto necessario, un termine per poter meglio argomentare le proprie difese.
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Risulta infondato anche il secondo motivo.
Innanzitutto si rileva, quanto alla doglianza concernente l'omessa detrazione, dalla debitoria complessiva, da parte del primo giudice, dell'importo di €. 233,02, corrispondente all'importo dell'assegno di c/c offerto dalla difesa del convenuto, in primo grado, alla controparte e ritirato da quest'ultima alla prima udienza del 16.12.2014, che, effettivamente, come dedotto dall'appellato, non vi è alcuna prova, a disposizione di questa Corte, che possa ricondurre tale assegno al periodo relativo agli importi contestati al ed oggetto del presente giudizio, ossia, Pt_1 in altri termini, che si trattasse effettivamente di un credito del Condominio – tra quelli in contestazione- che non fosse stato riscosso (e distratto) indebitamente dall'appellante.
Anche le censure relative all'importo di €. 6.208,45 e all'importo di €. 4.137,87, che il Tribunale di OL avrebbe dovuto decurtare, secondo l'appellante, dalla debitoria complessiva (trattandosi, il primo, di un importo relativo a spese che, dopo l'approvazione del rendiconto, non avrebbe incassato dai condomini e, quanto al secondo, di canoni di locazione della casa del portiere dal primo luglio 2012 che, però, anche in tal caso non avrebbe incassato) sono infondate.
Il Tribunale di OL, infatti, ha fondato la propria decisione sulle analitiche valutazioni del ctu, dott. Per_1
(cfr. la relazione peritale depositata dall'appellante e contenuta anche nel fascicolo telematico del primo
[...] grado di giudizio) che, analizzando compiutamente (anche) il rendiconto condominiale dall' 1.7.2010 al 30.6.2012, ha accertato che dall'analisi dei bilanci consuntivi 1.07.2009 - 30.06.2010 e 1.07.2010-30.06.2012 redatti da
(in qualità di amministratore del e dalla documentazione Parte_1 Parte_2 esaminata, è stata accertata la distrazione di fondi condominiali sulla base di due distinti elementi: 1) tra le uscite sono stati indicati pagamenti mai effettuati dal;
2) tra le attività sono state indicate disponibilità liquide CP_2
e/o titoli di cui non è stato trovato alcun riscontro.
Il ctu ha, nello specifico, accertato che le somme sottratte dal al e, quindi, Pt_1 Parte_2 da restituire, ammontassero ad euro 37.197,15, come di seguito riportato: Pagamenti Contributi INPS riportati in Org_ bilancio 01.07.2009- 30.06.2010 e non effettuati nel periodo 4.960,24. Pagamenti Contributi riportati in pagina 6 di 8 bilancio 01.07.2010- 30.06.2012 e non effettuati nel periodo 8.647,33. Pagamenti fitto casa portiere riportati nel bilancio 1.07.2010- 30.06.2012 e non effettuati nel periodo 4.514,04. Disponibilità liquide (Accantonamento per tfr) riportati nel bilancio 1.07.2010-30.06.2012 e non esistenti 19.075,54. Totale euro 37.197,15.
Risulta condivisibile, del resto, quanto dedotto dal appellato secondo cui la circostanza che le uscite CP_2 nell'esercizio fossero state superiori rispetto a quanto originariamente preventivato non possa assumere rilievo ai fini della doglianza dell'appellante relativa alla mancata detrazione (dalla debitoria complessiva) dell'importo di euro 6.208,45, posto che i pagamenti effettuati in un esercizio sono funzione della liquidità esistente in quel periodo, che non coincide unicamente con il mero incasso delle bollette relative all'esercizio stesso, venendo effettuati utilizzando le disponibilità liquide esistenti, per l'appunto, nell'esercizio (giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio, incasso dei crediti relativi a precedenti esercizi, incasso dei conguagli pregressi ed incasso delle bollette ordinarie dell'esercizio in corso etc.).
Inoltre, sempre analiticamente argomentando le proprie conclusioni (fatte proprie dal Tribunale), il ctu aveva anche rilevato, sulla scorta della documentazione esaminata, che, benché fosse presumibile che fossero state riscosse le quote condominiali – essendovi prova di pagamento dei condomini e non essendo state fornite prove di presunte morosità- non risultassero però pagati i canoni di locazione della casa del portiere dal Luglio 2012 al
Maggio 2013, per € 4.137,87.
Ragion per cui ha concluso il proprio elaborato ritenendo che le somme sottratte dal al Pt_1 Parte_2
e, quindi, da restituire, ammontassero ad euro 37.197,15, oltre ad euro 4.137,87 per canoni di
[...] locazione della casa del portiere dal Luglio 2012 al Maggio 2013, per un totale di euro 41.332,02 (dal cui importo, poi, il primo giudice ha detratto quello di euro 180,74, relativo ai titoli offerti dal convenuto in restituzione).
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Al rigetto dell'appello segue, ai sensi dell'art.91 c.p.c., la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio nei confronti dell'appellato vittorioso.
In particolare, i compensi professionali spettanti a quest'ultimo, vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%, per tutte le fasi;
cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche
Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellato vittorioso stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi dinanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da €.
26.000,01 ad €. 52.000,00, in base al valore (euro 41.151,28) della controversia.
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pagina 7 di 8 Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di OL - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2952/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 4558/2020 emessa dal Tribunale di Parte_1
OL, pubblicata in data 1.7.2020.
2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore del , in Parte_1 Parte_2 in persona dell'amministratore p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati CP_2 complessivamente in euro 4.995,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
OL, 10.7.2024
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
4953 dell'anno 2018, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Campese. Parte_1 C.F._1
CP_1
e
(c.f. ), in persona dell'amministratore p.t., Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Vallario.
-APPELLATO-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 4558/2020 emessa dal Tribunale di OL, pubblicata in data
1.7.2020, in tema di responsabilità dell'amministratore nell'esecuzione del mandato”. CP_3
CONCLUSIONI: Come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., l'11.4.2024 dalla difesa dell'appellante e il 10.4.2024 dalla difesa dell'appellato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione (notificato a mezzo PEC il 29.7.2020), ha convenuto in giudizio, dinanzi a Parte_1 questa Corte, il proponendo appello avverso la sentenza n. 4558/2020 Controparte_4 emessa dal Tribunale di OL, pubblicata in data 1.7.2020.
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pagina 1 di 8
1. Il giudizio di primo grado.
In primo grado il in aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_2 CP_2
OL, , esponendo: Parte_1 che quest'ultimo era stato revocato (per gravi violazioni nell'esecuzione del mandato), dall'incarico di amministratore del condominio, dall'assemblea del 4.6.2013; che si era appropriato di una somma non inferiore ad Org_ euro 37.194,15 (sottrazione degli importi relativi ai contributi per il portiere del fabbricato, al canone di locazione della casa del portiere, e ai buoni fruttiferi postali acquistati dal condominio e costituenti l'accantonamento TFR del portiere); che aveva ricoperto l'incarico di amministratore del sino al CP_2
4/6/2013; che, durante la gestione tenuta dal convenuto, vi erano stati degli errori ed irregolarità nei bilanci predisposti dallo stesso;
di avere chiesto e ottenuto dal Tribunale di OL la concessione di un sequestro conservativo (sino all'importo di euro 50.000,00) su un bene immobile del a garanzia del pagamento dei Pt_1 crediti suddetti;
che alla somma di euro 37.194,05 dovesse essere aggiunto l'importo di euro 4.114,00 (o di altra somma che fosse risultata dovuta all'esito dell'istruttoria) per canoni di locazione della casa del portiere dal Luglio
2012 al Maggio 2013.
E, alla luce di quanto esposto, il Condominio attore aveva chiesto che il convenuto fosse Parte_1 condannato al pagamento, in suo favore, dell'importo complessivo di euro 41.308,5 (euro 37.194,05 + euro
4.114,00) e/o di altra somma dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 4.6.2023 al soddisfo (con conferma del sequestro e pagamento delle spese di lite).
Costituitosi in giudizio, aveva eccepito, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per Parte_1 mancato esperimento della procedura di mediazione, ex art. 5 del d.lgs. n.28/2010, la nullità del sequestro conservativo per omessa notifica del provvedimento emesso inaudita altera parte con fissazione dell'udienza per la conferma e/o la revoca.
Nel merito aveva contestato il conteggio effettuato dal condominio, pur ammettendo “un certo disordine contabile” dovuto a suoi problemi di salute.
Il Tribunale di OL, istruita la causa mediante una ctu contabile, con la sentenza n. 4558/2020 impugnata in questa sede ha accertato la fondatezza della domanda di parte attrice, così disponendo: “1) conferma il sequestro conservativo adottato con ordinanza del Tribunale di OL, depositata in data 11/6/2014; 2) in accoglimento della domanda attorea, accerta la responsabilità contrattuale del convenuto e, per l'effetto, condanna Parte_1 al pagamento, in favore del condominio in persona dell'amministratore Parte_1 Parte_2 CP_2
p.t., della somma di euro 41.151,28, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) condanna Parte_1 alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese processuali, che liquida in euro 7.254,00 per compenso professionale, euro 600,00 per spese, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
4) pone le spese di
CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
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2. Il giudizio di appello.
ha censurato la sentenza n. 4558/2020 emessa dal Tribunale di OL sulla base dei seguenti Parte_1 due motivi:
A) VIOLAZIONE DEGLI ART.LI 140 C.P.C., 153 C.P.C., 669 DECIES C.P.C. E 111 DELLA COSTITUZIONE.
Con il primo motivo, dopo aver premesso di avere esposto, fin dalla costituzione nel giudizio di merito, di aver appreso, solo attraverso la notifica dell'atto di citazione, che era stato concesso un sequestro conservativo, in suo danno, inaudita altera parte, poi confermato all'udienza dell'11.06.2014 (non avendo mai ricevuto notifica del concesso sequestro e della udienza fissata per l'11.06.2014), ha sostenuto che il primo giudice avesse errato nel ritenere che “Se è vero, infatti, che la notifica del decreto e del ricorso per sequestro conservativo si perfezionavano solo in data 13/6/2014, è anche vero che il resistente, a quella data, ben poteva proporre reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. per far valere la tardività della notifica, rappresentando il reclamo l'unico strumento predisposto dal legislatore per sollevare tali contestazioni.”.
Al riguardo ha lamentato che il Tribunale di OL avesse violato “una lettura costituzionalmente orientata del combinato disposto di cui agli art.li 140 e 669 decies c.p.c.”, esponendo che, come emerso dai documenti prodotti dal solo nel corso del giudizio: 1) la notifica del ricorso per sequestro era avvenuta il 28.05.2014 e, CP_2 non essendo reperibile il destinatario, si era proceduto ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante deposito nella casa comunale;
2) il medesimo giorno (il 28.05.2014), era stata spedita la raccomandata informativa ma anche questa ultima non era stata mai ricevuta, tanto è vero che il plico era stato depositato presso il 3.6.2014; 3) CP_5 non essendo il plico stato ricevuto, la notifica si era perfezionata, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (anche come interpretato dalla Corte Costituzionale con sentenza n.3/2010) decorsi 10 giorni dalla spedizione (ossia dal
28.05.2014) e, dunque, il 7.6.2014 o il 6.6.2014 anziché (come sostenuto dalla controparte) il 3.6.2014 (ossia entro il termine assegnato per la notifica); 4) il , dunque, non aveva notificato il provvedimento nei CP_2 termini assegnati, con conseguente nullità del sequestro conservativo disposto ante causam; 5) di avere appreso del sequestro solo con l'atto di citazione con cui era stato introdotto il giudizio di merito, con conseguente violazione del contraddittorio.
B) VIOLAZIONE DELL'ART. 2697 C.C., DELL'ART. 112 C.P.C. E DELL'ART. 115 C.P.C.
Con il secondo motivo ha sostenuto che il Tribunale avesse erroneamente accolto la domanda di parte attrice, confondendo la sua (del convenuto/appellante, si intende) dichiarazione circa il “disordine contabile” a causa della perdurante e lunga malattia, con una pacifica ammissione delle averse richieste (pur avendo, invece, formulato specifiche eccezioni in relazione a singole partite), e che avesse completamente omesso l'esame delle contestazioni di singole voci, giungendo ad una sentenza di condanna “con completo appiattimento alle conclusioni del C.T.U. e del per quanto attiene gli importi dovuti.”. CP_2
pagina 3 di 8 In particolare ha sostenuto:
1) Che il primo giudice, sulla base dall'erroneo conteggio effettuato dal C.T.U. per €.41.332,02, avesse detratto
(dalla debitoria complessiva) esclusivamente la somma di €. 180,74 e non anche quella di €. 233,02, corrispondente all'importo dei titoli offerti e consegnati alla controparte;
2) che dal rendiconto condominiale dall'
01.07.2010 al 30.06.2012 risultasse una differenza tra preventivo (€. 71.300,00) e le spese effettive/consuntivo (€.
77.508,45) per circa €. 6.208,45 che il Tribunale di OL avrebbe dovuto decurtare dalla debitoria complessiva, trattandosi di spese che, dopo l'approvazione del rendiconto, non aveva incassato dai condomini;
3) che dovesse essere detratto, dalla debitoria complessiva, anche l'importo di euro 4.137,87, pari ai canoni di locazione della casa del portiere dal primo luglio 2012, non avendo incassato alcun importo per tale causale.
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) riformare in parte qua la sentenza del Tribunale di OL n. 4558/2020, come sopra identificata, e per l'effetto così provvedere;
a.1) dichiarare nullo, annullare e/o revocare il sequestro conservativo concesso, per omessa e/o nullità della notifica nei termini assegnati;
a.2) ridurre e/o eliminare l'importo della condanna di
indicato in sentenza di primo grado, in €. 41.151,28, di €. 10.760,06, così riducendo la condanna dell Parte_1 Parte_1 ad €. 30.445,22; a.3) compensare le spese di primo grado;
a.4) con vittoria di spese, compensi, rimborso spese forfettario ed accessori del grado di appello, con attribuzione all'Avv. Eugenio Campese, antistatario.”.
Costituitosi in giudizio (con comparsa depositata telematicamente il 22.1.2021), in persona dell'amministratore p.t., il ha contestato la fondatezza dell'avverso gravame, rassegnando le Controparte_6 seguenti conclusioni: “… voglia rigettare l'appello proposto dal sig. stante la sua inammissibilità, improcedibilità ed Pt_1 infondatezza, confermando la sentenza di 1° grado e condannando il sig. anche alle spese e competenze del presente Parte_1 grado di giudizio.”.
Con ordinanza depositata il 2.3.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 24.1.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 21.3.2024 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 16.4.2024, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (l'11.4.2024 dalla difesa dell'appellante e il 10.4.2024 dalla difesa dell'appellato), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata il 16.4.2024 (ritualmente comunicata alle parti costituite), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
In data 13.5.2024 (come da annotazione telematica della cancelleria) è stato acquisito il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, ex art. 347 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato per le ragioni di seguito esposte. Parte_1
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pagina 4 di 8 Quanto al primo motivo la Corte rileva, innanzitutto, che correttamente il Tribunale di OL – sebbene con motivazione da integrare in questa sede (per l'effetto devolutivo dell'appello; cfr. Cass. civ., Sez. VI – 2, Ord.,
17/01/2019, n. 1244; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 23/03/2023, n. 8392)- ha ritenuto che l'eventuale nullità del sequestro autorizzato in sede cautelare per tardività della notifica potesse essere fatta valere esclusivamente in sede di reclamo (ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c.) e non anche dinanzi al giudice del merito (ai sensi dell'art. 669-decies c.p.c.).
Il provvedimento cautelare non è, infatti, liberamente revocabile o modificabile dal giudice della causa di merito, bensì, ex art. 669-decies c.p.c., solo ove si verifichino mutamenti nelle circostanze di fatto, e pare indubbio che le considerazioni in diritto sulla concedibilità della cautela non rientrino in tale previsione normativa (cfr. Cass. civ.,
Sez. I, 18/06/2014, n. 13903).
Ragion per cui, come sostenuto in modo condivisibile da una parte della giurisprudenza di merito (sebbene si tratti di un precedente non particolarmente recente), non può essere richiesta la revoca o la modifica per far valere nullità processuali relative alla fase cautelare, quali quelle attinenti alla nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio urgente (cfr. Pretura Torino, 21/06/1995, in massima, banca dati “One Legale”).
avrebbe, dunque, dovuto far valere l'asserita tardività della notifica del ricorso e del decreto di Parte_1 sequestro proponendo reclamo, ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., dal momento (ove avesse dimostrato di non avere ricevuto alcuna comunicazione in precedenza) della conoscenza (che l'appellante ha fatto risalire alla notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito) dell'ordinanza (emessa l'11.6.2014) di sequestro, nel termine di cui all'art. 327 c.p.c. (applicabile, secondo parte della dottrina, proprio in caso di c.d. contumacia involontaria, ossia in difetto di comunicazione o di notificazione dell'ordinanza cautelare, in linea con quanto affermato dalla Suprema Corte in tema di regolamento di competenza;
cfr. Cass. civ., Sez. I, 08/09/2003, n.
13127; cfr., nell'ambito della giurisprudenza di merito, Tribunale Torre Annunziata, Ord., 12/03/2013, in banca dati
“One Legale”).
In ogni caso, e ad abundantiam, premesso che non viene in discussione, nel caso di specie, la validità dell'iter notificatorio di cui all'art. 140 c.p.c. (avendo l'appellante semplicemente sostenuto che tale notifica si fosse perfezionata, nei suoi confronti, decorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata informativa del 28.5.2014 e, dunque, il 7.6.2014 o il 6.6.2014, anziché il 3.6.2014) va detto che:
- Considerata la scissione degli effetti, tra notificante e destinatario (cfr. Corte Cost. n.3/2010; cfr. anche, nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, tra le più recenti, Cass. civ., Sez. II, 31/05/2024, n. 15293; Cass. civ., Sez. V, Ord., 09/05/2024, n. 12737; Sez. III, Ord., 25/03/2024, n. 7997), della notifica del ricorso e del decreto
(del 23.5.2014) di sequestro emesso inaudita altera parte, effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. dal
[...] in può dirsi comunque rispettato, quanto al notificante (e contrariamente a quanto Parte_2 CP_2 sostenuto dall'appellante) il termine perentorio (del 3.6.2014) di cui all'art. 669-sexies, co.2, c.p.c.- fissato per la pagina 5 di 8 notifica del ricorso e del detto decreto - con la consegna (del 28.5.2014) degli atti da notificare all'ufficiale giudiziario (cfr. Corte cost., Ord., 12/03/2004, n. 97; Cass. civ., Sez. V, Ord., 05/12/2022, n. 35695);
- essendo fissata per la conferma, la modifica o la revoca del sequestro disposto inaudita altera parte l'udienza del 10.6.2014, entro tale data (che, si ribadisce, con l'atto di appello ha dedotto espressamente Parte_1 che la notifica del ricorso e del decreto di sequestro si fossero perfezionati, nei suoi confronti, il 7.6.2014 o il
6.6.2014, dunque non ha contestato la validità del procedimento notificatorio), avrebbe potuto comunque costituirsi nel giudizio cautelare (non essendo previsti termini a pena di decadenza, sul punto), eventualmente chiedendo, ove ritenuto necessario, un termine per poter meglio argomentare le proprie difese.
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Risulta infondato anche il secondo motivo.
Innanzitutto si rileva, quanto alla doglianza concernente l'omessa detrazione, dalla debitoria complessiva, da parte del primo giudice, dell'importo di €. 233,02, corrispondente all'importo dell'assegno di c/c offerto dalla difesa del convenuto, in primo grado, alla controparte e ritirato da quest'ultima alla prima udienza del 16.12.2014, che, effettivamente, come dedotto dall'appellato, non vi è alcuna prova, a disposizione di questa Corte, che possa ricondurre tale assegno al periodo relativo agli importi contestati al ed oggetto del presente giudizio, ossia, Pt_1 in altri termini, che si trattasse effettivamente di un credito del Condominio – tra quelli in contestazione- che non fosse stato riscosso (e distratto) indebitamente dall'appellante.
Anche le censure relative all'importo di €. 6.208,45 e all'importo di €. 4.137,87, che il Tribunale di OL avrebbe dovuto decurtare, secondo l'appellante, dalla debitoria complessiva (trattandosi, il primo, di un importo relativo a spese che, dopo l'approvazione del rendiconto, non avrebbe incassato dai condomini e, quanto al secondo, di canoni di locazione della casa del portiere dal primo luglio 2012 che, però, anche in tal caso non avrebbe incassato) sono infondate.
Il Tribunale di OL, infatti, ha fondato la propria decisione sulle analitiche valutazioni del ctu, dott. Per_1
(cfr. la relazione peritale depositata dall'appellante e contenuta anche nel fascicolo telematico del primo
[...] grado di giudizio) che, analizzando compiutamente (anche) il rendiconto condominiale dall' 1.7.2010 al 30.6.2012, ha accertato che dall'analisi dei bilanci consuntivi 1.07.2009 - 30.06.2010 e 1.07.2010-30.06.2012 redatti da
(in qualità di amministratore del e dalla documentazione Parte_1 Parte_2 esaminata, è stata accertata la distrazione di fondi condominiali sulla base di due distinti elementi: 1) tra le uscite sono stati indicati pagamenti mai effettuati dal;
2) tra le attività sono state indicate disponibilità liquide CP_2
e/o titoli di cui non è stato trovato alcun riscontro.
Il ctu ha, nello specifico, accertato che le somme sottratte dal al e, quindi, Pt_1 Parte_2 da restituire, ammontassero ad euro 37.197,15, come di seguito riportato: Pagamenti Contributi INPS riportati in Org_ bilancio 01.07.2009- 30.06.2010 e non effettuati nel periodo 4.960,24. Pagamenti Contributi riportati in pagina 6 di 8 bilancio 01.07.2010- 30.06.2012 e non effettuati nel periodo 8.647,33. Pagamenti fitto casa portiere riportati nel bilancio 1.07.2010- 30.06.2012 e non effettuati nel periodo 4.514,04. Disponibilità liquide (Accantonamento per tfr) riportati nel bilancio 1.07.2010-30.06.2012 e non esistenti 19.075,54. Totale euro 37.197,15.
Risulta condivisibile, del resto, quanto dedotto dal appellato secondo cui la circostanza che le uscite CP_2 nell'esercizio fossero state superiori rispetto a quanto originariamente preventivato non possa assumere rilievo ai fini della doglianza dell'appellante relativa alla mancata detrazione (dalla debitoria complessiva) dell'importo di euro 6.208,45, posto che i pagamenti effettuati in un esercizio sono funzione della liquidità esistente in quel periodo, che non coincide unicamente con il mero incasso delle bollette relative all'esercizio stesso, venendo effettuati utilizzando le disponibilità liquide esistenti, per l'appunto, nell'esercizio (giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio, incasso dei crediti relativi a precedenti esercizi, incasso dei conguagli pregressi ed incasso delle bollette ordinarie dell'esercizio in corso etc.).
Inoltre, sempre analiticamente argomentando le proprie conclusioni (fatte proprie dal Tribunale), il ctu aveva anche rilevato, sulla scorta della documentazione esaminata, che, benché fosse presumibile che fossero state riscosse le quote condominiali – essendovi prova di pagamento dei condomini e non essendo state fornite prove di presunte morosità- non risultassero però pagati i canoni di locazione della casa del portiere dal Luglio 2012 al
Maggio 2013, per € 4.137,87.
Ragion per cui ha concluso il proprio elaborato ritenendo che le somme sottratte dal al Pt_1 Parte_2
e, quindi, da restituire, ammontassero ad euro 37.197,15, oltre ad euro 4.137,87 per canoni di
[...] locazione della casa del portiere dal Luglio 2012 al Maggio 2013, per un totale di euro 41.332,02 (dal cui importo, poi, il primo giudice ha detratto quello di euro 180,74, relativo ai titoli offerti dal convenuto in restituzione).
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Al rigetto dell'appello segue, ai sensi dell'art.91 c.p.c., la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio nei confronti dell'appellato vittorioso.
In particolare, i compensi professionali spettanti a quest'ultimo, vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%, per tutte le fasi;
cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche
Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellato vittorioso stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi dinanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da €.
26.000,01 ad €. 52.000,00, in base al valore (euro 41.151,28) della controversia.
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pagina 7 di 8 Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di OL - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2952/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 4558/2020 emessa dal Tribunale di Parte_1
OL, pubblicata in data 1.7.2020.
2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore del , in Parte_1 Parte_2 in persona dell'amministratore p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati CP_2 complessivamente in euro 4.995,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
OL, 10.7.2024
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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