TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/04/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1357/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1357/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FALASCA Parte_1 P.IVA_1
GIAMPIERO e dell'avv. SALVAGGIO FEDERICO, con elezione di domicilio in ROMA, VIA DEI
DUE MACELLI, N. 66, presso il difensore avv. FALASCA GIAMPIERO
PARTE RICORRENTE contro
) (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. ZAFFINA ANTONELLO e dell'avv. IMBRIACI P.IVA_2
SILVANO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 , presso il CP_1 difensore avv. ZAFFINA ANTONELLO
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.06.2022, ha proposto un'azione di Parte_1
accertamento negativo delle pretese contributive di derivanti dalla irregolare fruizione degli CP_1
esoneri contributivi previsti dalla L. 190/2014, per il periodo agosto 2015-dicembre 2018, in relazione a n. 16 lavoratori assunti a tempo indeterminato o stabilizzati nel corso dell'anno 2015, per complessivi euro 468.915,17, comprensivi di somme aggiuntive, sulla scorta del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2016006704/DDL del 13.09.2021 (che concerneva, altresì, l'illegittimo accesso al contributo di solidarietà in relazione ad alcuni dipendenti privi del requisito dell'anzianità aziendale normativamente prevista).
In particolare, la società ricorrente ha dedotto ed eccepito: a) la nullità del verbale di accertamento e notificazione de quo per violazione dell'art. 13, comma 4, D.lgs. 124/2004; b) l'insussistenza delle pretese contributive di per inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 31, comma 1, lett. c, D.lgs. CP_1
150/2015, non avendo la ricorrente mai sospeso l'attività lavorativa dei propri dipendenti, bensì avendo esclusivamente prorogato, per il periodo marzo 2015-febbraio 2016, un contratto di solidarietà
1 difensivo già in essere, in forza del quale era stata concordata con le RSU e le OOSS la sola riduzione dell'attività lavorativa nella misura del 60%, ovvero una riduzione dell'orario di lavoro, fattispecie diversa dalla sospensione dell'attività lavorativa tipica dello strumento della cassa integrazione guadagni;
c) la genericità e la inesattezza dei conteggi;
d) la riduzione dell'importo limitatamente al periodo dall'agosto 2015 al 28.02.2016, ovvero sino alla cessazione del contratto di solidarietà.
La società ricorrente ha, quindi, chiesto all'intestato Tribunale di: “A. In via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza delle violazioni contestate dall' con il Verbale unico di CP_1
accertamento e notificazione n. 2016006704/DDL del 13/09/2021 della sede di B. Sempre in CP_1
via principale, accertare e dichiarare, quindi, che non è tenuta ad alcun versamento Pt_1
previdenziale, di tipo contributivo né assicurativo, rigettare le pretese contributive fatte valere e ordinarsi la restituzione di quanto, eventualmente, corrisposto con riserva C. Sempre nel merito, dichiarare, privo di effetti giuridici il contenuto pretesamente accertativo di cui al verbale di accertamento e notificazione, disporre la revoca e/o l'annullamento del provvedimento impugnato e ogni altro provvedimento a esso inerente, connesso o consequenziale e, comunque, accertare e dichiarare che le pretese dell' ivi contenute sono infondate e, per l'effetto, dichiarare la completa CP_1
estinzione del suindicato procedimento avviato nei confronti della Ricorrente, inerente i contributi e le altre somme, anche a titolo di sanzioni, illegittimamente pretesi dall'Ente. D. Sempre nel merito, in ogni caso, dichiarare insussistente il diritto dell a procedere e in ogni caso il diritto dell' CP_1 CP_1
di fare azioni di alcun genere. E. In via di estremo subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti conclusioni, accertare e dichiarare l'importo oggetto di accertamento in misura pari alla minor somma per il periodo dal dall'agosto 2015 al 28 febbraio 2016, per le ragioni indicate nel presente ricorso;
F. In ogni caso, con vittoria di compensi professionali e spese di causa, anche generali.”.
Si è costituito in giudizio , evidenziando, in primo luogo, la non contestazione dell'addebito CP_1
relativo al recupero CIG per i lavoratori nominativamente indicati nel verbale di accertamento e notificazione, con contemporaneo addebito della contribuzione omessa relativa alle ore di assenza ex art. 1, comma 1, D.L. 338/1989, conv. in L. 389/1989, per difetto della anzianità di almeno 90 giorni di effettivo lavoro presso l'unità produttiva per la quale è chiesto il trattamento, alla data di presentazione della domanda di concessione ex D.lgs. 148/2015, con conseguente definitivo accertamento della debenza degli importi richiesti a tale titolo per contribuiti e somme aggiuntive.
Con riferimento all'addebito concernente il recupero delle agevolazioni contributive previste dalla L.
190/2014, con addebito delle somme indebitamente conguagliate, ha contestato il ricorso, in CP_1 quanto infondato, attesa l'applicabilità alla fattispecie delle previsioni di cui all'art. 1, comma 1175, L.
2 296/2006, non essendo la ricorrente in regola dal punto di vista contributivo, considerato il primo addebito, non oggetto di contestazione, e agli artt. 4, comma 12, L. 92/2012 e 31, comma 1, lett. c,
D.lgs. 150/2015, poiché al momento dell'assunzione con sgravio dei 16 lavoratori nominativamente indicati nel verbale unico di accertamento e notificazione (inseriti in centri di costo in cui erano presenti altri lavoratori con il medesimo inquadramento contrattuale e che svolgevano le medesime mansioni), la società ricorrente aveva previsto ore di sospensione dal lavoro per contratto di solidarietà, con conseguente accesso alla cassa integrazione guadagni, incombendo, in ogni caso, sulla ricorrente l'onere di provare il diritto alla concessione/fruizione delle agevolazioni contributive.
Parte resistente ha, quindi, formulato le seguenti conclusioni: “- respingere il ricorso avversario e le relative domande perché infondate;
-confermare il verbale di accertamento ispettivo oggetto di causa e le relative richieste di pagamento;
-dichiarare in ogni caso obbligata parte ricorrente al pagamento delle somme richieste con verbale ispettivo 2016006704/DDL del 13/9/21 o nella diversa misura che risulterà comunque dovuta e di giustizia per le omissioni e le inadempienze per cui è causa, oltre le ulteriori sanzioni civili e gli interessi di mora, maturati e maturandi per legge sino al giorno del saldo.
Spese e competenze di lite come per legge”.
La causa è stata istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti e con prove orali (assunte all'udienza del 19.01.2024) ed è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note comunque contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza ex art. 429 c.p.c. fino al 28.03.2025 (come da ordinanza del 12.02.2025, avendo, in ogni caso, i procuratori delle parti discusso oralmente la causa alla predetta udienza).
Le parti hanno depositato le note di trattazione scritta in data 28.03.2025.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Preliminarmente, è infondata l'eccezione di nullità del verbale unico di accertamento e notificazione de quo, per violazione dell'art. 13, comma 4, D.lgs. 124/2004, riferendosi la predetta norma alle ipotesi in cui le accertate violazioni comportino l'applicazione di sanzioni amministrative (fattispecie non verificatasi nel caso in esame). In ogni caso, il verbale unico di accertamento e notificazione de quo
(munito dei relativi allegati;
v. doc. n. 1 dei fascicoli di parte) contiene la compiuta indicazione del periodo di riferimento, dei riferimenti normativi, degli esiti dell'accertamento e delle fonti di prova.
Venendo al merito, si evidenzia, in primo luogo, che, come eccepito da in memoria di CP_1 costituzione, parte ricorrente non ha contestato l'addebito relativo al recupero della prestazione di cassa integrazione guadagni/contratto di solidarietà, per il periodo 1.03.2015-28.02.2016, con riferimento ai lavoratori, nominativamente indicati nel verbale di accertamento e notificazione, che, alla data di presentazione della domanda relativa al contratto di solidarietà (9.03.2015), non avevano una anzianità
3 effettiva di 90 giorni presso l'unità produttiva per la quale il trattamento era chiesto (trattandosi di lavoratori assunti a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2015, che in precedenza erano somministrati, ovvero avevano stipulato contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ovvero erano stati assunti per la prima volta successivamente alla data di presentazione della domanda relativa al contratto di solidarietà), con contestuale addebito della contribuzione previdenziale e assistenziale omessa, relativa alle ore di assenza, ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.L. 338/1989, conv. in L. 389/1989.
Conseguentemente, gli importi addebitati a tale titolo, per contributi e somme aggiuntive, sono dovuti, in quanto non oggetto di specifica contestazione da parte della società ricorrente.
In ricorso la società ricorrente ha, invece, contestato il secondo addebito contenuto nel verbale di accertamento e notificazione oggetto di causa, relativo al recupero delle agevolazioni contributive/esonero contributivo, ex art. 1, commi 118 e ss., L. 190/2014, riferite alle nuove assunzioni effettuate dal 1.01.2015 al 31.12.2015, di durata pari a 36 mesi dalla data di assunzione, e al conseguente addebito delle somme indebitamente conguagliate, con riferimento ai 16 lavoratori nominativamente indicati nel verbale unico di accertamento e notificazione, sostenendo l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 31, comma 1, lett. c, D.lgs. 150/2015, per non avere mai sospeso l'attività lavorativa dei propri dipendenti, avendo, invece, prorogato, da marzo 2015 a febbraio
2016, un contratto di solidarietà difensivo con riduzione dell'attività lavorativa nella misura del 60%, facendo, quindi, ricorso ad una riduzione dell'attività di lavoro diversa dalla misura della sospensione dell'attività lavorativa tipica dello strumento della cassa integrazione guadagni, richiamando anche la circolare n. 17 del 29.01.2015. CP_1
In memoria di costituzione (v. pag. n. 15), ha dedotto che la società ricorrente non era comunque CP_1 in regola dal punto di vista contributivo (considerando l'addebito non contestato relativo al recupero della prestazione di cassa integrazione guadagni/contratto di solidarietà, con contestuale addebito della contribuzione previdenziale e assistenziale omessa, relativa alle ore di assenza, ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.L. 338/1989, conv. in L. 389/1989, per il periodo 1.03.2015-28.02.2016), con conseguente esclusione del diritto alle agevolazioni contributive per l'assunzione di personale nel 2015, ai sensi dell'art. 1, commi 1175 e 1176, L. 296/2006, che subordinano i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
In ogni caso, ha invocato l'applicabilità alla fattispecie degli artt. 4, comma 12, L. 92/2012 e 31, CP_1
comma 1, lett. c, D.lgs. 150/2015, secondo il quale gli incentivi non spettano se il datore di lavoro ha in
4 atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione sia finalizzata all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive, atteso che il minore orario conseguente agli accordi di solidarietà ha comunque determinato l'accesso alla cassa integrazione guadagni e che la riduzione al 60% dell'orario di lavoro equivale in concreto a una sospensione parziale dal lavoro, considerato, altresì, che i 16 lavoratori interessati erano inseriti in centri di costo/ambiti lavorativi in cui erano presenti lavoratori inquadrati al medesimo livello e svolgenti le medesime mansioni, e che, nel corso dell'anno 2015, avevano usufruito di ore di sospensione dal lavoro per contratto di solidarietà.
Ciò posto, in primo luogo, si osserva che, secondo un condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di sgravi contributivi, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (v. Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 1157 del 18/01/2018 (Rv. 646802 - 01).
Ancora, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di benefici contributivi, per la cui fruizione è richiesto - ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della l. n. 296 del 2006 - il possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc), la mancata segnalazione
CP_ dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell' non determina l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi;
né, in assenza dello specifico procedimento di cui all'art. 7 del d.m. 24 ottobre 2007, di natura eccezionale, può consentirsi una regolarizzazione "ex post" ed in qualsiasi tempo, in contrasto con la "ratio" della norma, intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi (Cass. Sez. L -
, Sentenza n. 27107 del 25/10/2018 (Rv. 651258 - 01); si veda, conformemente, Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 30273 del 25/11/2024 (Rv. 672938 - 01), secondo la quale, in tema di benefici contributivi per la cui fruizione è richiesto, ex art. 1, comma 1175, l. n. 296 del 2006, il possesso del cd.
RC (documento unico di regolarità contributiva), la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al suo rilascio, da parte dell' , non determina l'inesigibilità delle differenze contributive dovutegli CP_1
in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi che gravano sul datore di lavoro, poiché il RC non ha valore costitutivo, essendo atto di certazione del rapporto previdenziale, sicché, in caso di contestazione, la verifica della reale consistenza delle situazioni di fatto e di diritto resta demandata all'accertamento giudiziale).
Si veda, conformemente Corte d'Appello di Firenze, sent. n. 240/2023, che ribadisce il principio della regolarità sostanziale contributiva posta alla base della fruizione degli sgravi, con conseguente illegittimità di tutti gli sgravi goduti a partire dal verificarsi della irregolarità contributiva.
5 A tal proposito, si evidenzia che non è contestato il primo addebito contenuto nel verbale di accertamento e notificazione de quo, relativo al recupero della prestazione di cassa integrazione guadagni/contratto di solidarietà, per il periodo 1.03.2015-28.02.2016, con riferimento ai lavoratori, nominativamente indicati nel verbale di accertamento e notificazione, che, alla data di presentazione della domanda relativa al contratto di solidarietà (9.03.2015), non avevano una anzianità effettiva di 90 giorni presso l'unità produttiva per la quale il trattamento era chiesto (trattandosi di lavoratori dapprima somministrati e poi assunti a tempo indeterminato dalla ricorrente nel corso del 2015 (per quanto di interesse: , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 [...]
), ovvero di lavoratori in precedenza assunti con contratti a tempo determinato Parte_12 Parte_13
e poi assunti, con soluzione di continuità, a tempo indeterminato nel 2015 (per quanto di interesse:
, , con contestuale addebito Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
della contribuzione previdenziale e assistenziale omessa, relativa alle ore di assenza, ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.L. 338/1989, conv. in L. 389/1989; conseguentemente risulta accertata la situazione di sostanziale irregolarità contributiva sin dalla data di assunzione dei predetti lavoratori e, dunque, sin dal momento della fruizione degli sgravi (considerato che 15 dei predetti lavoratori sono stati assunti a tempo indeterminato a dicembre 2015).
Ulteriormente, l'art. 4, comma 12, L. 92/2012 (in vigore sino al 23.09.2015, poi abrogato dal D.lgs.
150/2015) stabiliva che: “12. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi all'assunzione, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n.
407, e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i periodi di vigenza come ridefiniti dalla presente legge, si definiscono i seguenti principi: (…) c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui
l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva”.
L'art. 31, comma 1, lett. c, D.lgs. 150/2015 (“Principi generali di fruizione degli incentivi”), in vigore dal 24.09.2015, prevede che: “1. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi si definiscono i seguenti principi: (…) c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai
6 lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive”.
ha prodotto, come proprio doc. n. 5, il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali CP_1
con il quale era autorizzata, per il periodo dal 1.03.2015 al 28.02.2016, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei dipendenti della ricorrente per i quali era stato stipulato, in data 29.01.2015, un contratto di solidarietà che prevedeva, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro settimanale previsto dal CCNL Metalmeccanica Industria (60% dell'orario di lavoro settimanale), per un numero massimo di 205 unità, su un organico di 207 unità
(con esclusione dei due dirigenti).
Nel contratto di solidarietà del 29.01.2015, allegato al predetto decreto ministeriale, si dà atto della esistenza di una situazione di crisi e di riorganizzazione aziendale (trattandosi, peraltro, del terzo contratto di solidarietà stipulato dalla ricorrente), nonché della circostanza che i 207 lavoratori erano tutti occupati presso l'unica sede produttiva sita a Tavarnelle Val di Pesa (FI), via L. Da Vinci n. 120 (il che smentisce la prospettazione di parte ricorrente, secondo la quale vi erano 5 stabilimenti autonomi e separati tra loro, tutti collocati a Tavarnelle Val di Pesa, lungo il viale L. Da Vinci).
Al punto E del contratto di solidarietà è specificato che per l'integrazione del trattamento retributivo perso a seguito della predetta riduzione di orario sarebbe stato richiesto il trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 D.L. 726/1984 e ss. mod. (poi concesso con il suindicato decreto ministeriale).
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che gli artt. 4, comma 12, L. 92/2012 e 31, comma 1, lett. c, D.lgs.
150/2015 siano applicabili alla fattispecie, poiché il suddetto contratto di solidarietà ha comportato una parziale sospensione dal lavoro dei dipendenti della ricorrente, a fronte di una riduzione settimanale dell'orario di lavoro al 60%, che ha reso necessario l'intervento della cassa integrazione guadagni, a fronte di una situazione di crisi e di riorganizzazione aziendale.
Né parte ricorrente ha sufficientemente dimostrato che l'assunzione dei 16 lavoratori nominativamente indicati nel verbale di accertamento e notificazione de quo fosse finalizzata all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi (profilo sul quale difetta ogni allegazione in ricorso, avendo la società ricorrente fatto riferimento al diverso profilo della professionalità, che, tuttavia, può rilevare con riferimento al solo lavoratore , assunto a tempo CP_2 indeterminato nell'agosto 2015, il quale, in ogni caso, svolgeva mansioni di falegname, ovvero mansioni non specificamente riferite alla linea Van) o da impiegare in diverse unità produttive, considerata, peraltro, l'unicità dell'unità produttiva di Tavarnelle Val di Pesa (FI), via L. Da Vinci n.
120, come emergente dal contratto di solidarietà del 29.01.2015.
Peraltro, dalla lettura del verbale di accertamento e notificazione de quo, emerge che gli ispettori hanno ritenuto che le condizioni per beneficiare dell'esonero contributivo si fossero realizzate per i lavoratori
7 inseriti nel primo gruppo (poiché inseriti in un centro di costo nel quale gli altri lavoratori avevano livelli di inquadramento differenti e generalmente superiori), nel secondo gruppo (poiché svolgenti mansioni diverse da quelle dei colleghi inseriti nello stesso centro di costo), nel terzo gruppo (poiché svolgenti mansioni dirigenziali), mentre i lavoratori inseriti nel quarto gruppo (ovvero quello oggetto dell'addebito) erano inseriti in un centro di costo ove erano inseriti lavoratori con il medesimo inquadramento contrattuale e che svolgevano le medesime mansioni): “ - Controparte_2
somministrato dal 02/05/2011, assunto a tempo determinato il 23/04/2012 con successivi contratti a tempo determinato e proroghe fino al 31/07/2015, assunto a tempo indeterminato il 31/08/2015 con il
3° livello, centro di costo falegnameria;
- somministrato dal 04/05/2015 prorogato Parte_2
fino al 23/12/2015, assunto a tempo indeterminato dal 28/12/2015 con il 3° livello, centro di costo carrozzeria;
– somministrato dal 17/06/2014, con proroghe fino al 07/12/2015, Parte_3
assunto a tempo indeterminato il 28/12/2015 con il 3° livello, centro di costo ripristini;
Parte_4
- somministrato dall'07/01/2014 con successive proroghe fino al 07/12/2015, assunto a tempo indeterminato il 28/12/2015 con il 3° livello, centro di costo falegnameria;
- Parte_5
somministrato dal 14/02/2011 successivamente prorogato fino al 07/12/2015, assunto a tempo indeterminato il 28/12/2015 con il 3° livello, centro di costo falegnameria;
- Parte_6
somministrato dal 23/03/2011 con successive proroghe fino al 07/12/2015, assunto a tempo indeterminato il 29/12/2015 con il 3° livello, centro di costo ripristini;
- Controparte_3
somministrato fino al 11/10/2010 con successive proroghe fino al 24/12/2014, assunto a tempo determinato il 07/01/2015, contratto rinnovato (escluso parte del mese di agosto) fino al 06/08/2016, dimissioni il 23/12/2015, assunto a tempo indeterminato 29/12/2015 con il 3° livello, centro di costo montaggio 1; - somministrato dal 21/02/2011 con successivi rinnovi fino al Parte_7
07/12/2015, assunta a tempo indeterminato dal 29/12/2015 con il 3° livello, centro di costo linea montaggio 1; - somministrato dal 28/09/2011 con successive proroghe fino al CP_4
31/03/2015, assunto a tempo determinato l'08/04/2015 contratto rinnovato (escluso parte del mese di agosto) fino al 06/08/2016, dimissioni il 23/12/2015, assunto a tempo indeterminato 29/12/2015 con il
3° livello, centro di costo controllo numerico;
- somministrato dal 07/04/2014 con Parte_8
successive proroghe fino al 07/12/2015, assunto con contratto a tempo indeterminato dal 29/12/2015 con il 3° livello, centro di costo controllo numerico;
- somministrato dal Parte_9
27/09/2011 con successive proroghe fino al 23/12/2015, assunto a tempo indeterminato il 28/12/2015 con il 3° livello, centro di costo carrozzeria;
- somministrato dal 18/10/2010 con Parte_10
successive proroghe fino al 23/12/2015, assunto a tempo indeterminato il 28/12/2015 con il 3° livello, centro di costo carrozzeria;
– somministrato dal 02/01/2012 con successive proroghe Parte_11
8 fino al 07/12/2015, assunto con contratto a tempo indeterminato il 28/12/2015 con il 3° livello, centro di costo falegnameria;
- somministrato dal 11/10/2010 con successivi rinnovi fino al CP_5
24/12/2014, assunto a tempo determinato il 07/01/2015 contratto rinnovato (escluso parte del mese di agosto) fino al 23/12/2015 con il 3° livello, centro di costo falegnameria;
- Parte_12
somministrato dal 02/01/2012 con successivi rinnovi fino al 07/12/2015, assunto a tempo indeterminato il 29/12/2015 con il 3° livello, centro di costo controllo numerico;
- Parte_13
somministrato dal 03/05/2015 fino al 07/12/2015, assunto a tempo indeterminato il 29/12/2015 con il
3° livello, cento di costo falegnameria”.
Si vedano, altresì, le dichiarazioni rilasciate agli ispettori dai 16 lavoratori interessati (v. doc. n. 9 del fascicolo di parte resistente: esemplificativamente, il lavoratore ha dichiarato di Controparte_2
avere continuativamente prestato la sua attività lavorativa dal 2011 con agenzia di somministrazione, poi con contratti a tempo determinato e dall'agosto 2015 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della ricorrente, svolgendo le medesime mansioni di falegname anche dopo l'assunzione a tempo indeterminato, unitamente ai colleghi addetti al medesimo reparto), nonché quanto dichiarato dalla teste ispettrice di vigilanza : “confermo che tutto il Testimone_1 CP_1
personale in forze da marzo 2015 a febbraio 2016 era stato interessato da un contratto di solidarietà difensivo, con riduzione oraria del 60%, salvi i dirigenti, poi il mercato è ripartito e credo che la società non ne abbiamo più avuto bisogno, confermo i cap. n. 9, 10 e 11 della memoria di costituzione
sul 14: preciso che la suddivisione dei centri di costo ci è stata fornita dall'azienda ed è stata CP_1
riscontrata con le dichiarazioni dei lavoratori, che hanno dichiarato di svolgere mansioni perfettamente riconducibili ai reparti nei quali erano inseriti, preciso che in materia di cassa integrazione c'è stata una modifica normativa, la normativa successiva prevedeva la diversità dei livelli di inquadramento per le nuove assunzioni, dei 35 lavoratori interessati 16 erano occupati presso la ricorrente da anni e avevano usufruito della cassa integrazione insieme a colleghi con il medesimo inquadramento e medesime mansioni, per questi lavoratori è stato recuperato lo sgravio contributivo fruito dall'azienda per le stabilizzazioni, ribadisco che erano lavoratori presenti in azienda da anni e portatori di una grande esperienza, che hanno svolto le medesime mansioni sia prima della stabilizzazione, che successivamente, non sono stati compresi nell'addebito contributivo i lavoratori che svolgevano da soli mansioni specifiche, che non potevano essere svolte da altri, Sul 18: confermo;
Sul 19: confermo, in quel periodo c'è stato un cambiamento, con il passaggio dalla vecchia alla nuova sede, la vecchia sede era dislocata su più punti, ma l'attività produttiva era unica, come emerge dal contratto di solidarietà, era una questione di spazio o logistica, dal febbraio 2016 l'attività è stata spostata nel nuovo stabilimento, preciso che nel corso del 2016, mi pare ad agosto, comunque è scritto
9 nel verbale, fu istituita una seconda linea di produzione, Sul 20: confermo, secondo noi non ne avevano diritto, vi era una causa ostativa al beneficio dello sgravio contributivo Sul 21: confermo, i dati provengono dagli archivi che ricevono i dati retributivi delle aziende sulla base delle CP_1
denunce mensili che vengono elaborate a seguito della elaborazione del LUL, i conteggi sono stati fatti prelevando i dati dei codici per i lavoratori interessati, si tratta poi di un calcolo effettuato dal software in dotazione all'istituto. ADR avv. Imbriaci: la società ricorrente non poteva beneficiare dello sgravio contributivo per l'assunzione di lavoratori con inquadramento e mansioni analoghi a quelli di lavoratori che avevano usufruito di cassa integrazione e contratti di solidarietà, salvo che si tratti di diverse professionalità o, secondo la successiva formulazione della norma, salvo che avessero inquadramenti diversi”.
Sulla base delle risultanze della svolta istruttoria orale e documentale, deve, pertanto, essere dichiarata la debenza delle somme addebitate da a titolo di recupero delle agevolazioni contributive previste CP_1
dalla L. 190/2014 per i 16 lavoratori suindicati, ex artt. 4, comma 12, L. 92/2012, 31, comma 1, lett. c,
D.lgs. 150/2015 e 1, comma 1175, L. 296/2006, non avendo parte ricorrente assolto all'onere, sulla stessa incombente, di provare il diritto alla fruizione delle predette agevolazioni contributive, né la effettiva situazione di regolarità contributiva al momento della fruizione degli sgravi, considerato, peraltro, che le deduzioni di cui al ricorso concernono principalmente la asserita inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 31, comma 1, lett. c, D.lgs. 150/2015 ed essendosi parte ricorrente limitata a sostenere, a verbale dell'udienza del 5.04.2023, che la situazione di regolarità contributiva al momento della fruizione degli sgravi emergeva dal (mero) rilascio del RC.
Per quanto attiene al quantum debeatur, la contestazione di parte ricorrente appare del tutto generica e nemmeno supportata da conteggi di parte.
Parimenti, deve essere respinta la domanda di riduzione dell'importo richiesto a titolo di contributi, limitatamente al periodo da agosto 2015 a febbraio 2016, per insussistenza dei presupposti normativamente previsti per beneficiare delle agevolazioni contributive de quibus, con conseguente recupero e addebito delle somme illegittimamente conguagliate per l'intero periodo di fruizione (36 mesi dalla data di assunzione dei lavoratori interessati).
Ogni altra questione di rito, di merito o istruttoria risulta assorbita.
SPESE
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022 (causa di previdenza, con istruttoria, valori minimi dello scaglione di riferimento).
P.Q.M.
10 Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore di parte resistente, liquidate in complessivi euro 9.459,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre a IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex articolo 127 ter c.p.c.
Firenze, 18 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1357/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FALASCA Parte_1 P.IVA_1
GIAMPIERO e dell'avv. SALVAGGIO FEDERICO, con elezione di domicilio in ROMA, VIA DEI
DUE MACELLI, N. 66, presso il difensore avv. FALASCA GIAMPIERO
PARTE RICORRENTE contro
) (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. ZAFFINA ANTONELLO e dell'avv. IMBRIACI P.IVA_2
SILVANO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 , presso il CP_1 difensore avv. ZAFFINA ANTONELLO
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.06.2022, ha proposto un'azione di Parte_1
accertamento negativo delle pretese contributive di derivanti dalla irregolare fruizione degli CP_1
esoneri contributivi previsti dalla L. 190/2014, per il periodo agosto 2015-dicembre 2018, in relazione a n. 16 lavoratori assunti a tempo indeterminato o stabilizzati nel corso dell'anno 2015, per complessivi euro 468.915,17, comprensivi di somme aggiuntive, sulla scorta del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2016006704/DDL del 13.09.2021 (che concerneva, altresì, l'illegittimo accesso al contributo di solidarietà in relazione ad alcuni dipendenti privi del requisito dell'anzianità aziendale normativamente prevista).
In particolare, la società ricorrente ha dedotto ed eccepito: a) la nullità del verbale di accertamento e notificazione de quo per violazione dell'art. 13, comma 4, D.lgs. 124/2004; b) l'insussistenza delle pretese contributive di per inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 31, comma 1, lett. c, D.lgs. CP_1
150/2015, non avendo la ricorrente mai sospeso l'attività lavorativa dei propri dipendenti, bensì avendo esclusivamente prorogato, per il periodo marzo 2015-febbraio 2016, un contratto di solidarietà
1 difensivo già in essere, in forza del quale era stata concordata con le RSU e le OOSS la sola riduzione dell'attività lavorativa nella misura del 60%, ovvero una riduzione dell'orario di lavoro, fattispecie diversa dalla sospensione dell'attività lavorativa tipica dello strumento della cassa integrazione guadagni;
c) la genericità e la inesattezza dei conteggi;
d) la riduzione dell'importo limitatamente al periodo dall'agosto 2015 al 28.02.2016, ovvero sino alla cessazione del contratto di solidarietà.
La società ricorrente ha, quindi, chiesto all'intestato Tribunale di: “A. In via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza delle violazioni contestate dall' con il Verbale unico di CP_1
accertamento e notificazione n. 2016006704/DDL del 13/09/2021 della sede di B. Sempre in CP_1
via principale, accertare e dichiarare, quindi, che non è tenuta ad alcun versamento Pt_1
previdenziale, di tipo contributivo né assicurativo, rigettare le pretese contributive fatte valere e ordinarsi la restituzione di quanto, eventualmente, corrisposto con riserva C. Sempre nel merito, dichiarare, privo di effetti giuridici il contenuto pretesamente accertativo di cui al verbale di accertamento e notificazione, disporre la revoca e/o l'annullamento del provvedimento impugnato e ogni altro provvedimento a esso inerente, connesso o consequenziale e, comunque, accertare e dichiarare che le pretese dell' ivi contenute sono infondate e, per l'effetto, dichiarare la completa CP_1
estinzione del suindicato procedimento avviato nei confronti della Ricorrente, inerente i contributi e le altre somme, anche a titolo di sanzioni, illegittimamente pretesi dall'Ente. D. Sempre nel merito, in ogni caso, dichiarare insussistente il diritto dell a procedere e in ogni caso il diritto dell' CP_1 CP_1
di fare azioni di alcun genere. E. In via di estremo subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti conclusioni, accertare e dichiarare l'importo oggetto di accertamento in misura pari alla minor somma per il periodo dal dall'agosto 2015 al 28 febbraio 2016, per le ragioni indicate nel presente ricorso;
F. In ogni caso, con vittoria di compensi professionali e spese di causa, anche generali.”.
Si è costituito in giudizio , evidenziando, in primo luogo, la non contestazione dell'addebito CP_1
relativo al recupero CIG per i lavoratori nominativamente indicati nel verbale di accertamento e notificazione, con contemporaneo addebito della contribuzione omessa relativa alle ore di assenza ex art. 1, comma 1, D.L. 338/1989, conv. in L. 389/1989, per difetto della anzianità di almeno 90 giorni di effettivo lavoro presso l'unità produttiva per la quale è chiesto il trattamento, alla data di presentazione della domanda di concessione ex D.lgs. 148/2015, con conseguente definitivo accertamento della debenza degli importi richiesti a tale titolo per contribuiti e somme aggiuntive.
Con riferimento all'addebito concernente il recupero delle agevolazioni contributive previste dalla L.
190/2014, con addebito delle somme indebitamente conguagliate, ha contestato il ricorso, in CP_1 quanto infondato, attesa l'applicabilità alla fattispecie delle previsioni di cui all'art. 1, comma 1175, L.
2 296/2006, non essendo la ricorrente in regola dal punto di vista contributivo, considerato il primo addebito, non oggetto di contestazione, e agli artt. 4, comma 12, L. 92/2012 e 31, comma 1, lett. c,
D.lgs. 150/2015, poiché al momento dell'assunzione con sgravio dei 16 lavoratori nominativamente indicati nel verbale unico di accertamento e notificazione (inseriti in centri di costo in cui erano presenti altri lavoratori con il medesimo inquadramento contrattuale e che svolgevano le medesime mansioni), la società ricorrente aveva previsto ore di sospensione dal lavoro per contratto di solidarietà, con conseguente accesso alla cassa integrazione guadagni, incombendo, in ogni caso, sulla ricorrente l'onere di provare il diritto alla concessione/fruizione delle agevolazioni contributive.
Parte resistente ha, quindi, formulato le seguenti conclusioni: “- respingere il ricorso avversario e le relative domande perché infondate;
-confermare il verbale di accertamento ispettivo oggetto di causa e le relative richieste di pagamento;
-dichiarare in ogni caso obbligata parte ricorrente al pagamento delle somme richieste con verbale ispettivo 2016006704/DDL del 13/9/21 o nella diversa misura che risulterà comunque dovuta e di giustizia per le omissioni e le inadempienze per cui è causa, oltre le ulteriori sanzioni civili e gli interessi di mora, maturati e maturandi per legge sino al giorno del saldo.
Spese e competenze di lite come per legge”.
La causa è stata istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti e con prove orali (assunte all'udienza del 19.01.2024) ed è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note comunque contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza ex art. 429 c.p.c. fino al 28.03.2025 (come da ordinanza del 12.02.2025, avendo, in ogni caso, i procuratori delle parti discusso oralmente la causa alla predetta udienza).
Le parti hanno depositato le note di trattazione scritta in data 28.03.2025.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Preliminarmente, è infondata l'eccezione di nullità del verbale unico di accertamento e notificazione de quo, per violazione dell'art. 13, comma 4, D.lgs. 124/2004, riferendosi la predetta norma alle ipotesi in cui le accertate violazioni comportino l'applicazione di sanzioni amministrative (fattispecie non verificatasi nel caso in esame). In ogni caso, il verbale unico di accertamento e notificazione de quo
(munito dei relativi allegati;
v. doc. n. 1 dei fascicoli di parte) contiene la compiuta indicazione del periodo di riferimento, dei riferimenti normativi, degli esiti dell'accertamento e delle fonti di prova.
Venendo al merito, si evidenzia, in primo luogo, che, come eccepito da in memoria di CP_1 costituzione, parte ricorrente non ha contestato l'addebito relativo al recupero della prestazione di cassa integrazione guadagni/contratto di solidarietà, per il periodo 1.03.2015-28.02.2016, con riferimento ai lavoratori, nominativamente indicati nel verbale di accertamento e notificazione, che, alla data di presentazione della domanda relativa al contratto di solidarietà (9.03.2015), non avevano una anzianità
3 effettiva di 90 giorni presso l'unità produttiva per la quale il trattamento era chiesto (trattandosi di lavoratori assunti a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2015, che in precedenza erano somministrati, ovvero avevano stipulato contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ovvero erano stati assunti per la prima volta successivamente alla data di presentazione della domanda relativa al contratto di solidarietà), con contestuale addebito della contribuzione previdenziale e assistenziale omessa, relativa alle ore di assenza, ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.L. 338/1989, conv. in L. 389/1989.
Conseguentemente, gli importi addebitati a tale titolo, per contributi e somme aggiuntive, sono dovuti, in quanto non oggetto di specifica contestazione da parte della società ricorrente.
In ricorso la società ricorrente ha, invece, contestato il secondo addebito contenuto nel verbale di accertamento e notificazione oggetto di causa, relativo al recupero delle agevolazioni contributive/esonero contributivo, ex art. 1, commi 118 e ss., L. 190/2014, riferite alle nuove assunzioni effettuate dal 1.01.2015 al 31.12.2015, di durata pari a 36 mesi dalla data di assunzione, e al conseguente addebito delle somme indebitamente conguagliate, con riferimento ai 16 lavoratori nominativamente indicati nel verbale unico di accertamento e notificazione, sostenendo l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 31, comma 1, lett. c, D.lgs. 150/2015, per non avere mai sospeso l'attività lavorativa dei propri dipendenti, avendo, invece, prorogato, da marzo 2015 a febbraio
2016, un contratto di solidarietà difensivo con riduzione dell'attività lavorativa nella misura del 60%, facendo, quindi, ricorso ad una riduzione dell'attività di lavoro diversa dalla misura della sospensione dell'attività lavorativa tipica dello strumento della cassa integrazione guadagni, richiamando anche la circolare n. 17 del 29.01.2015. CP_1
In memoria di costituzione (v. pag. n. 15), ha dedotto che la società ricorrente non era comunque CP_1 in regola dal punto di vista contributivo (considerando l'addebito non contestato relativo al recupero della prestazione di cassa integrazione guadagni/contratto di solidarietà, con contestuale addebito della contribuzione previdenziale e assistenziale omessa, relativa alle ore di assenza, ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.L. 338/1989, conv. in L. 389/1989, per il periodo 1.03.2015-28.02.2016), con conseguente esclusione del diritto alle agevolazioni contributive per l'assunzione di personale nel 2015, ai sensi dell'art. 1, commi 1175 e 1176, L. 296/2006, che subordinano i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
In ogni caso, ha invocato l'applicabilità alla fattispecie degli artt. 4, comma 12, L. 92/2012 e 31, CP_1
comma 1, lett. c, D.lgs. 150/2015, secondo il quale gli incentivi non spettano se il datore di lavoro ha in
4 atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione sia finalizzata all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive, atteso che il minore orario conseguente agli accordi di solidarietà ha comunque determinato l'accesso alla cassa integrazione guadagni e che la riduzione al 60% dell'orario di lavoro equivale in concreto a una sospensione parziale dal lavoro, considerato, altresì, che i 16 lavoratori interessati erano inseriti in centri di costo/ambiti lavorativi in cui erano presenti lavoratori inquadrati al medesimo livello e svolgenti le medesime mansioni, e che, nel corso dell'anno 2015, avevano usufruito di ore di sospensione dal lavoro per contratto di solidarietà.
Ciò posto, in primo luogo, si osserva che, secondo un condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di sgravi contributivi, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (v. Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 1157 del 18/01/2018 (Rv. 646802 - 01).
Ancora, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di benefici contributivi, per la cui fruizione è richiesto - ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della l. n. 296 del 2006 - il possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc), la mancata segnalazione
CP_ dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell' non determina l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi;
né, in assenza dello specifico procedimento di cui all'art. 7 del d.m. 24 ottobre 2007, di natura eccezionale, può consentirsi una regolarizzazione "ex post" ed in qualsiasi tempo, in contrasto con la "ratio" della norma, intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi (Cass. Sez. L -
, Sentenza n. 27107 del 25/10/2018 (Rv. 651258 - 01); si veda, conformemente, Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 30273 del 25/11/2024 (Rv. 672938 - 01), secondo la quale, in tema di benefici contributivi per la cui fruizione è richiesto, ex art. 1, comma 1175, l. n. 296 del 2006, il possesso del cd.
RC (documento unico di regolarità contributiva), la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al suo rilascio, da parte dell' , non determina l'inesigibilità delle differenze contributive dovutegli CP_1
in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi che gravano sul datore di lavoro, poiché il RC non ha valore costitutivo, essendo atto di certazione del rapporto previdenziale, sicché, in caso di contestazione, la verifica della reale consistenza delle situazioni di fatto e di diritto resta demandata all'accertamento giudiziale).
Si veda, conformemente Corte d'Appello di Firenze, sent. n. 240/2023, che ribadisce il principio della regolarità sostanziale contributiva posta alla base della fruizione degli sgravi, con conseguente illegittimità di tutti gli sgravi goduti a partire dal verificarsi della irregolarità contributiva.
5 A tal proposito, si evidenzia che non è contestato il primo addebito contenuto nel verbale di accertamento e notificazione de quo, relativo al recupero della prestazione di cassa integrazione guadagni/contratto di solidarietà, per il periodo 1.03.2015-28.02.2016, con riferimento ai lavoratori, nominativamente indicati nel verbale di accertamento e notificazione, che, alla data di presentazione della domanda relativa al contratto di solidarietà (9.03.2015), non avevano una anzianità effettiva di 90 giorni presso l'unità produttiva per la quale il trattamento era chiesto (trattandosi di lavoratori dapprima somministrati e poi assunti a tempo indeterminato dalla ricorrente nel corso del 2015 (per quanto di interesse: , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 [...]
), ovvero di lavoratori in precedenza assunti con contratti a tempo determinato Parte_12 Parte_13
e poi assunti, con soluzione di continuità, a tempo indeterminato nel 2015 (per quanto di interesse:
, , con contestuale addebito Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
della contribuzione previdenziale e assistenziale omessa, relativa alle ore di assenza, ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.L. 338/1989, conv. in L. 389/1989; conseguentemente risulta accertata la situazione di sostanziale irregolarità contributiva sin dalla data di assunzione dei predetti lavoratori e, dunque, sin dal momento della fruizione degli sgravi (considerato che 15 dei predetti lavoratori sono stati assunti a tempo indeterminato a dicembre 2015).
Ulteriormente, l'art. 4, comma 12, L. 92/2012 (in vigore sino al 23.09.2015, poi abrogato dal D.lgs.
150/2015) stabiliva che: “12. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi all'assunzione, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n.
407, e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i periodi di vigenza come ridefiniti dalla presente legge, si definiscono i seguenti principi: (…) c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui
l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva”.
L'art. 31, comma 1, lett. c, D.lgs. 150/2015 (“Principi generali di fruizione degli incentivi”), in vigore dal 24.09.2015, prevede che: “1. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi si definiscono i seguenti principi: (…) c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai
6 lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive”.
ha prodotto, come proprio doc. n. 5, il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali CP_1
con il quale era autorizzata, per il periodo dal 1.03.2015 al 28.02.2016, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei dipendenti della ricorrente per i quali era stato stipulato, in data 29.01.2015, un contratto di solidarietà che prevedeva, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro settimanale previsto dal CCNL Metalmeccanica Industria (60% dell'orario di lavoro settimanale), per un numero massimo di 205 unità, su un organico di 207 unità
(con esclusione dei due dirigenti).
Nel contratto di solidarietà del 29.01.2015, allegato al predetto decreto ministeriale, si dà atto della esistenza di una situazione di crisi e di riorganizzazione aziendale (trattandosi, peraltro, del terzo contratto di solidarietà stipulato dalla ricorrente), nonché della circostanza che i 207 lavoratori erano tutti occupati presso l'unica sede produttiva sita a Tavarnelle Val di Pesa (FI), via L. Da Vinci n. 120 (il che smentisce la prospettazione di parte ricorrente, secondo la quale vi erano 5 stabilimenti autonomi e separati tra loro, tutti collocati a Tavarnelle Val di Pesa, lungo il viale L. Da Vinci).
Al punto E del contratto di solidarietà è specificato che per l'integrazione del trattamento retributivo perso a seguito della predetta riduzione di orario sarebbe stato richiesto il trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 D.L. 726/1984 e ss. mod. (poi concesso con il suindicato decreto ministeriale).
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che gli artt. 4, comma 12, L. 92/2012 e 31, comma 1, lett. c, D.lgs.
150/2015 siano applicabili alla fattispecie, poiché il suddetto contratto di solidarietà ha comportato una parziale sospensione dal lavoro dei dipendenti della ricorrente, a fronte di una riduzione settimanale dell'orario di lavoro al 60%, che ha reso necessario l'intervento della cassa integrazione guadagni, a fronte di una situazione di crisi e di riorganizzazione aziendale.
Né parte ricorrente ha sufficientemente dimostrato che l'assunzione dei 16 lavoratori nominativamente indicati nel verbale di accertamento e notificazione de quo fosse finalizzata all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi (profilo sul quale difetta ogni allegazione in ricorso, avendo la società ricorrente fatto riferimento al diverso profilo della professionalità, che, tuttavia, può rilevare con riferimento al solo lavoratore , assunto a tempo CP_2 indeterminato nell'agosto 2015, il quale, in ogni caso, svolgeva mansioni di falegname, ovvero mansioni non specificamente riferite alla linea Van) o da impiegare in diverse unità produttive, considerata, peraltro, l'unicità dell'unità produttiva di Tavarnelle Val di Pesa (FI), via L. Da Vinci n.
120, come emergente dal contratto di solidarietà del 29.01.2015.
Peraltro, dalla lettura del verbale di accertamento e notificazione de quo, emerge che gli ispettori hanno ritenuto che le condizioni per beneficiare dell'esonero contributivo si fossero realizzate per i lavoratori
7 inseriti nel primo gruppo (poiché inseriti in un centro di costo nel quale gli altri lavoratori avevano livelli di inquadramento differenti e generalmente superiori), nel secondo gruppo (poiché svolgenti mansioni diverse da quelle dei colleghi inseriti nello stesso centro di costo), nel terzo gruppo (poiché svolgenti mansioni dirigenziali), mentre i lavoratori inseriti nel quarto gruppo (ovvero quello oggetto dell'addebito) erano inseriti in un centro di costo ove erano inseriti lavoratori con il medesimo inquadramento contrattuale e che svolgevano le medesime mansioni): “ - Controparte_2
somministrato dal 02/05/2011, assunto a tempo determinato il 23/04/2012 con successivi contratti a tempo determinato e proroghe fino al 31/07/2015, assunto a tempo indeterminato il 31/08/2015 con il
3° livello, centro di costo falegnameria;
- somministrato dal 04/05/2015 prorogato Parte_2
fino al 23/12/2015, assunto a tempo indeterminato dal 28/12/2015 con il 3° livello, centro di costo carrozzeria;
– somministrato dal 17/06/2014, con proroghe fino al 07/12/2015, Parte_3
assunto a tempo indeterminato il 28/12/2015 con il 3° livello, centro di costo ripristini;
Parte_4
- somministrato dall'07/01/2014 con successive proroghe fino al 07/12/2015, assunto a tempo indeterminato il 28/12/2015 con il 3° livello, centro di costo falegnameria;
- Parte_5
somministrato dal 14/02/2011 successivamente prorogato fino al 07/12/2015, assunto a tempo indeterminato il 28/12/2015 con il 3° livello, centro di costo falegnameria;
- Parte_6
somministrato dal 23/03/2011 con successive proroghe fino al 07/12/2015, assunto a tempo indeterminato il 29/12/2015 con il 3° livello, centro di costo ripristini;
- Controparte_3
somministrato fino al 11/10/2010 con successive proroghe fino al 24/12/2014, assunto a tempo determinato il 07/01/2015, contratto rinnovato (escluso parte del mese di agosto) fino al 06/08/2016, dimissioni il 23/12/2015, assunto a tempo indeterminato 29/12/2015 con il 3° livello, centro di costo montaggio 1; - somministrato dal 21/02/2011 con successivi rinnovi fino al Parte_7
07/12/2015, assunta a tempo indeterminato dal 29/12/2015 con il 3° livello, centro di costo linea montaggio 1; - somministrato dal 28/09/2011 con successive proroghe fino al CP_4
31/03/2015, assunto a tempo determinato l'08/04/2015 contratto rinnovato (escluso parte del mese di agosto) fino al 06/08/2016, dimissioni il 23/12/2015, assunto a tempo indeterminato 29/12/2015 con il
3° livello, centro di costo controllo numerico;
- somministrato dal 07/04/2014 con Parte_8
successive proroghe fino al 07/12/2015, assunto con contratto a tempo indeterminato dal 29/12/2015 con il 3° livello, centro di costo controllo numerico;
- somministrato dal Parte_9
27/09/2011 con successive proroghe fino al 23/12/2015, assunto a tempo indeterminato il 28/12/2015 con il 3° livello, centro di costo carrozzeria;
- somministrato dal 18/10/2010 con Parte_10
successive proroghe fino al 23/12/2015, assunto a tempo indeterminato il 28/12/2015 con il 3° livello, centro di costo carrozzeria;
– somministrato dal 02/01/2012 con successive proroghe Parte_11
8 fino al 07/12/2015, assunto con contratto a tempo indeterminato il 28/12/2015 con il 3° livello, centro di costo falegnameria;
- somministrato dal 11/10/2010 con successivi rinnovi fino al CP_5
24/12/2014, assunto a tempo determinato il 07/01/2015 contratto rinnovato (escluso parte del mese di agosto) fino al 23/12/2015 con il 3° livello, centro di costo falegnameria;
- Parte_12
somministrato dal 02/01/2012 con successivi rinnovi fino al 07/12/2015, assunto a tempo indeterminato il 29/12/2015 con il 3° livello, centro di costo controllo numerico;
- Parte_13
somministrato dal 03/05/2015 fino al 07/12/2015, assunto a tempo indeterminato il 29/12/2015 con il
3° livello, cento di costo falegnameria”.
Si vedano, altresì, le dichiarazioni rilasciate agli ispettori dai 16 lavoratori interessati (v. doc. n. 9 del fascicolo di parte resistente: esemplificativamente, il lavoratore ha dichiarato di Controparte_2
avere continuativamente prestato la sua attività lavorativa dal 2011 con agenzia di somministrazione, poi con contratti a tempo determinato e dall'agosto 2015 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della ricorrente, svolgendo le medesime mansioni di falegname anche dopo l'assunzione a tempo indeterminato, unitamente ai colleghi addetti al medesimo reparto), nonché quanto dichiarato dalla teste ispettrice di vigilanza : “confermo che tutto il Testimone_1 CP_1
personale in forze da marzo 2015 a febbraio 2016 era stato interessato da un contratto di solidarietà difensivo, con riduzione oraria del 60%, salvi i dirigenti, poi il mercato è ripartito e credo che la società non ne abbiamo più avuto bisogno, confermo i cap. n. 9, 10 e 11 della memoria di costituzione
sul 14: preciso che la suddivisione dei centri di costo ci è stata fornita dall'azienda ed è stata CP_1
riscontrata con le dichiarazioni dei lavoratori, che hanno dichiarato di svolgere mansioni perfettamente riconducibili ai reparti nei quali erano inseriti, preciso che in materia di cassa integrazione c'è stata una modifica normativa, la normativa successiva prevedeva la diversità dei livelli di inquadramento per le nuove assunzioni, dei 35 lavoratori interessati 16 erano occupati presso la ricorrente da anni e avevano usufruito della cassa integrazione insieme a colleghi con il medesimo inquadramento e medesime mansioni, per questi lavoratori è stato recuperato lo sgravio contributivo fruito dall'azienda per le stabilizzazioni, ribadisco che erano lavoratori presenti in azienda da anni e portatori di una grande esperienza, che hanno svolto le medesime mansioni sia prima della stabilizzazione, che successivamente, non sono stati compresi nell'addebito contributivo i lavoratori che svolgevano da soli mansioni specifiche, che non potevano essere svolte da altri, Sul 18: confermo;
Sul 19: confermo, in quel periodo c'è stato un cambiamento, con il passaggio dalla vecchia alla nuova sede, la vecchia sede era dislocata su più punti, ma l'attività produttiva era unica, come emerge dal contratto di solidarietà, era una questione di spazio o logistica, dal febbraio 2016 l'attività è stata spostata nel nuovo stabilimento, preciso che nel corso del 2016, mi pare ad agosto, comunque è scritto
9 nel verbale, fu istituita una seconda linea di produzione, Sul 20: confermo, secondo noi non ne avevano diritto, vi era una causa ostativa al beneficio dello sgravio contributivo Sul 21: confermo, i dati provengono dagli archivi che ricevono i dati retributivi delle aziende sulla base delle CP_1
denunce mensili che vengono elaborate a seguito della elaborazione del LUL, i conteggi sono stati fatti prelevando i dati dei codici per i lavoratori interessati, si tratta poi di un calcolo effettuato dal software in dotazione all'istituto. ADR avv. Imbriaci: la società ricorrente non poteva beneficiare dello sgravio contributivo per l'assunzione di lavoratori con inquadramento e mansioni analoghi a quelli di lavoratori che avevano usufruito di cassa integrazione e contratti di solidarietà, salvo che si tratti di diverse professionalità o, secondo la successiva formulazione della norma, salvo che avessero inquadramenti diversi”.
Sulla base delle risultanze della svolta istruttoria orale e documentale, deve, pertanto, essere dichiarata la debenza delle somme addebitate da a titolo di recupero delle agevolazioni contributive previste CP_1
dalla L. 190/2014 per i 16 lavoratori suindicati, ex artt. 4, comma 12, L. 92/2012, 31, comma 1, lett. c,
D.lgs. 150/2015 e 1, comma 1175, L. 296/2006, non avendo parte ricorrente assolto all'onere, sulla stessa incombente, di provare il diritto alla fruizione delle predette agevolazioni contributive, né la effettiva situazione di regolarità contributiva al momento della fruizione degli sgravi, considerato, peraltro, che le deduzioni di cui al ricorso concernono principalmente la asserita inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 31, comma 1, lett. c, D.lgs. 150/2015 ed essendosi parte ricorrente limitata a sostenere, a verbale dell'udienza del 5.04.2023, che la situazione di regolarità contributiva al momento della fruizione degli sgravi emergeva dal (mero) rilascio del RC.
Per quanto attiene al quantum debeatur, la contestazione di parte ricorrente appare del tutto generica e nemmeno supportata da conteggi di parte.
Parimenti, deve essere respinta la domanda di riduzione dell'importo richiesto a titolo di contributi, limitatamente al periodo da agosto 2015 a febbraio 2016, per insussistenza dei presupposti normativamente previsti per beneficiare delle agevolazioni contributive de quibus, con conseguente recupero e addebito delle somme illegittimamente conguagliate per l'intero periodo di fruizione (36 mesi dalla data di assunzione dei lavoratori interessati).
Ogni altra questione di rito, di merito o istruttoria risulta assorbita.
SPESE
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022 (causa di previdenza, con istruttoria, valori minimi dello scaglione di riferimento).
P.Q.M.
10 Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore di parte resistente, liquidate in complessivi euro 9.459,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre a IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex articolo 127 ter c.p.c.
Firenze, 18 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
11