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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/11/2025, n. 1812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1812 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12988/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR EL Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. DR Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n.
12988/2025 R.G. instaurato da
) con l'avv. AMBROSIO SERGIO Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) con l'avv. PEDRETTI ELENA Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e che di seguito si trascrivono integralmente:
“conferma dell'assegnazione della casa coniugale sita in Brescia Via V. Gioberti n. 33 alla moglie sig.ra , la quale continuerà ad abitarla unitamente alla figlia minorenne , Parte_1 Per_1 ove quest'ultima manterrà il collocamento prevalente e la residenza anagrafica.
Il mutuo ipotecario che grava sulla casa coniugale continuerà ad essere pagato nella misura della metà da ciascuno dei coniugi, i quali si impegnano e, reciprocamente, si obbligano a corrispondere la necessaria provvista sul conto corrente cointestato n. 22365 acceso presso la banca Banco BPM all'uopo mantenuto. 1 Con riguardo agli interessi passivi inerenti al predetto mutuo ipotecario, i ricorrenti dichiarano che vengono portati in detrazione nella misura del 50% ciascuno.
Il signor si impegna a reperire una nuova abitazione in Brescia per la quale ha già Parte_2 intrapreso la ricerca sia presso agenzie immobiliari che presso privati, entro il mese di settembre
2027 come termine massimo e coincidente con l'inizio della scuola primaria della minore.
In ogni caso egli conferma che la nuova abitazione sarà dotata di camera indipendente per la figlia minore , ciò al fine di consentire un esercizio del diritto di visita senza pregiudizio per la Per_1 bambina (in termini sia di spostamenti che di condizioni di pernotto).
Conferma dell'affidamento della figlia minorenne congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1
i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso per le decisioni di carattere straordinario che riguardino la crescita, l'educazione e l'istruzione della minore, ed in via disgiunta per quelle di carattere ordinario.
Conferma del calendario di visita, sicché la figlia potrà vedere il padre, salvo diverso Per_1 accordo tra i genitori, tenendo altresì in considerazione gli impegni scolastici ed eventualmente quelli extra scolastici della minore e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori:
- Un fine settimana ogni quindici giorni (ossia, un fine settimana alternato con quello di spettanza della madre) indicativamente dal venerdì alle 16.00 allorquando il padre avrà cura di recarsi presso la scuola dell'infanzia a prendere la bimba fino al lunedì mattina alle ore 8.00 allorquando il padre avrà cura di riportare la minore a scuola, calendario da applicarsi durante il periodo scolastico.
- Durante il periodo estivo il padre terrà con sé la minore a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 16.00 e fino alle ore 9.30 del lunedì mattina, allorquando avrà cura di riportare la bimba a casa della madre.
- Durante la settimana allorquando la minore trascorrerà il week end con la madre la minore starà con il padre il mercoledì dalle ore 16.00 fino al giovedì mattina alle ore 8.00 se in periodo scolastico, durante il periodo feriale dal mercoledì alle ore 16.00 fino al giovedì alle ore 19.00 allorquando la minore verrà riaccompagnata a casa della madre.
- Durante le festività natalizie, la minore trascorrerà metà delle vacanze con ciascuno dei genitori alterneranno di anno in anno i periodi delle festività, partendo dal Natale dell'anno in corso 2025 con la madre ed il Capodanno con il padre.
- Il medesimo criterio dell'equa suddivisione e del principio dell'alternanza verrà adottato anche per le vacanze pasquali sicché: trascorrerà metà delle vacanze pasquali con la madre e Per_1 metà con il padre a partire dal giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo dell'anno 2025 con la
2 madre e i restanti giorni delle vacanze pasquali con il padre, viceversa nell'anno successivo e così
a seguire secondo il principio dell'alternanza.
- nel periodo estivo: trascorrerà tre settimane anche non consecutive con il padre e tre con Per_1 la madre, i genitori avranno cura di comunicarsi i rispettivi periodi di ferie entro il 31.05 di ogni anno.
Per l'anno 2025 e così per ogni anno in via alternativa, i genitori si divideranno di comune accordo i ponti, le ricorrenze (onomastici e compleanni), le festività annuali, di modo che la minore possa trascorrerle in via alternativa con ciascun genitore.
- Durante il periodo di permanenza della minore presso ciascun genitore, i coniugi sin da ora si accordano che potranno sentire mettendo a disposizione la loro utenza cellulare una volta Per_1 al giorno, salvo le comunicazioni con carattere di urgenza sempre consentite.
In ogni caso i genitori si obbligano a collaborare e ad instaurare un dialogo reciproco e costruttivo per affrontare le tematiche che riguardano la crescita, l'educazione e l'istruzione di . Per_1
- In caso di impegni lavorativi e/o personali che incidano sulla sopra descritta suddivisione dei tempi di spettanza di ciascun genitore con , i signori – avranno cura di Per_1 Pt_1 Pt_2 confrontarsi, con congruo preavviso, per trovare una soluzione condivisa nell'esclusivo superiore interesse della minore.
I ricorrenti confermano che eventuali nuovi partners dei genitori dovranno essere introdotti nella vita di con gradualità ed allorquando la relazione sia divenuta stabile, condividendo con Per_1
l'altro genitore le modalità di presentazione della nuova relazione alla minore in modo da non crearle alcun disagio e/o turbamento, in ogni caso nel pieno rispetto della vita privata di ciascun coniuge.
Darsi atto che i genitori si impegnano reciprocamente a non ostacolare i rapporti tra ed i Per_1 parenti di entrambi i rami genitoriali, ad eccezione dei contatti con il nonno materno nei confronti del quale i genitori hanno ottenuto provvedimento di non frequentazione dal Tribunale per i
Minorenni di Brescia confermato anche dalla Corte di Appello, statuizioni alle quali i genitori non intendono contravvenire.
Darsi atto che i signori e dichiarano inoltre di ritenere l'ascolto della figlia Pt_1 Pt_2 minorenne , nella presente sede, manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473 comma 3 Per_1 bis 4 c.p.c., considerato che le condizioni di natura personale ed economica concordate tra i genitori tengono conto del superiore interesse della stessa.
Darsi atto che fin da ora i genitori si accordano ed acconsentono al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per motivi di studio e/o di vacanza per la figlia minore . Per_1
3 Conferma con riguardo al contributo per il mantenimento della minore, sicché il padre si impegna e si obbliga a versare a un contributo per il suo mantenimento che i genitori Per_1 concordemente hanno quantificato, proposto ed accettato nella somma di € 450,00 mensili (euro quattrocentocinquanta/00), ritenuta congrua e sostenibile rispetto alla capacità reddituale del padre, alla sua attuale consistenza patrimoniale ed alle attuali esigenze della minore. Tale somma,
a titolo di contributo paterno al mantenimento, sarà soggetta a rivalutazione annuale ISTAT
(stabilendo la prima rivalutazione a partire dal mese successivo all'anno successivo alla pronuncia separativa); il versamento del contributo paterno verrà corrisposto in forma indiretta, con accredito sul conto corrente della madre, ed entro il giorno 15 di ogni mese, per dodici mensilità, fino alla raggiunta e piena autosufficienza economica della figlia.
Confermare che, in aggiunta al contributo a titolo di mantenimento, il padre dovrà provvedere al rimborso nella misura del 50% delle spese straordinarie escluse dal mantenimento, secondo l'elencazione e con le modalità previste nel protocollo in uso alla sezione famiglia di codesto
Tribunale, sottoscritto dalle parti a dimostrazione della conoscenza del suo contenuto, della consapevolezza delle voci di spesa ivi elencate, delle modalità del rimborso (all. 8).
Confermare che l'assegno unico INPS per i figli minorenni verrà richiesto dalla madre previa presentazione del suo modello Isee, spetterà ai genitori nella misura del 50% ciascuno, così come parimenti al 50% saranno attribuite a ciascun genitore le detrazioni per il figlio a carico, mentre la madre potrà dedurre nella misura del 100% le spese fiscalmente detraibili inerenti alla minore.
Confermare altresì che eventuali bonus quali, ad esempio, dote scuola, assegni di enti e/o borse di studio e/o ulteriori somme di carattere assistenziale erogate in favore della minore, saranno da considerarsi un vantaggio ed un risparmio di spesa per entrambi i genitori;
quindi, anche per il padre seppure genitore non convivente con la figlia;
la madre avrà cura di comunicare al padre l'importo dei bonus richiesti e percepiti per la minore.
I ricorrenti inoltre dichiarano, con riferimento ai loro rapporti economici, di non avere nulla da pretendere reciprocamente, dichiarandosi economicamente autosufficienti, rinunciano rispettivamente a formulare qualsivoglia domanda di assegno divorzile.
Darsi atto che con l'adempimento di quanto sopra convenuto, i ricorrenti dichiarano fin da ora di rinunciare all'impugnazione e pertanto prestano piena acquiescenza nei confronti dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio che accolga le rassegnate conclusioni.
Spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
4 Le parti hanno contratto matrimonio in data 21/05/2022, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Leonforte (En) (atto n. 4 Parte II Serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. compensa le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025
Il Presidente estensore
DR EL
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR EL Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. DR Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n.
12988/2025 R.G. instaurato da
) con l'avv. AMBROSIO SERGIO Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) con l'avv. PEDRETTI ELENA Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e che di seguito si trascrivono integralmente:
“conferma dell'assegnazione della casa coniugale sita in Brescia Via V. Gioberti n. 33 alla moglie sig.ra , la quale continuerà ad abitarla unitamente alla figlia minorenne , Parte_1 Per_1 ove quest'ultima manterrà il collocamento prevalente e la residenza anagrafica.
Il mutuo ipotecario che grava sulla casa coniugale continuerà ad essere pagato nella misura della metà da ciascuno dei coniugi, i quali si impegnano e, reciprocamente, si obbligano a corrispondere la necessaria provvista sul conto corrente cointestato n. 22365 acceso presso la banca Banco BPM all'uopo mantenuto. 1 Con riguardo agli interessi passivi inerenti al predetto mutuo ipotecario, i ricorrenti dichiarano che vengono portati in detrazione nella misura del 50% ciascuno.
Il signor si impegna a reperire una nuova abitazione in Brescia per la quale ha già Parte_2 intrapreso la ricerca sia presso agenzie immobiliari che presso privati, entro il mese di settembre
2027 come termine massimo e coincidente con l'inizio della scuola primaria della minore.
In ogni caso egli conferma che la nuova abitazione sarà dotata di camera indipendente per la figlia minore , ciò al fine di consentire un esercizio del diritto di visita senza pregiudizio per la Per_1 bambina (in termini sia di spostamenti che di condizioni di pernotto).
Conferma dell'affidamento della figlia minorenne congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1
i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso per le decisioni di carattere straordinario che riguardino la crescita, l'educazione e l'istruzione della minore, ed in via disgiunta per quelle di carattere ordinario.
Conferma del calendario di visita, sicché la figlia potrà vedere il padre, salvo diverso Per_1 accordo tra i genitori, tenendo altresì in considerazione gli impegni scolastici ed eventualmente quelli extra scolastici della minore e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori:
- Un fine settimana ogni quindici giorni (ossia, un fine settimana alternato con quello di spettanza della madre) indicativamente dal venerdì alle 16.00 allorquando il padre avrà cura di recarsi presso la scuola dell'infanzia a prendere la bimba fino al lunedì mattina alle ore 8.00 allorquando il padre avrà cura di riportare la minore a scuola, calendario da applicarsi durante il periodo scolastico.
- Durante il periodo estivo il padre terrà con sé la minore a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 16.00 e fino alle ore 9.30 del lunedì mattina, allorquando avrà cura di riportare la bimba a casa della madre.
- Durante la settimana allorquando la minore trascorrerà il week end con la madre la minore starà con il padre il mercoledì dalle ore 16.00 fino al giovedì mattina alle ore 8.00 se in periodo scolastico, durante il periodo feriale dal mercoledì alle ore 16.00 fino al giovedì alle ore 19.00 allorquando la minore verrà riaccompagnata a casa della madre.
- Durante le festività natalizie, la minore trascorrerà metà delle vacanze con ciascuno dei genitori alterneranno di anno in anno i periodi delle festività, partendo dal Natale dell'anno in corso 2025 con la madre ed il Capodanno con il padre.
- Il medesimo criterio dell'equa suddivisione e del principio dell'alternanza verrà adottato anche per le vacanze pasquali sicché: trascorrerà metà delle vacanze pasquali con la madre e Per_1 metà con il padre a partire dal giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo dell'anno 2025 con la
2 madre e i restanti giorni delle vacanze pasquali con il padre, viceversa nell'anno successivo e così
a seguire secondo il principio dell'alternanza.
- nel periodo estivo: trascorrerà tre settimane anche non consecutive con il padre e tre con Per_1 la madre, i genitori avranno cura di comunicarsi i rispettivi periodi di ferie entro il 31.05 di ogni anno.
Per l'anno 2025 e così per ogni anno in via alternativa, i genitori si divideranno di comune accordo i ponti, le ricorrenze (onomastici e compleanni), le festività annuali, di modo che la minore possa trascorrerle in via alternativa con ciascun genitore.
- Durante il periodo di permanenza della minore presso ciascun genitore, i coniugi sin da ora si accordano che potranno sentire mettendo a disposizione la loro utenza cellulare una volta Per_1 al giorno, salvo le comunicazioni con carattere di urgenza sempre consentite.
In ogni caso i genitori si obbligano a collaborare e ad instaurare un dialogo reciproco e costruttivo per affrontare le tematiche che riguardano la crescita, l'educazione e l'istruzione di . Per_1
- In caso di impegni lavorativi e/o personali che incidano sulla sopra descritta suddivisione dei tempi di spettanza di ciascun genitore con , i signori – avranno cura di Per_1 Pt_1 Pt_2 confrontarsi, con congruo preavviso, per trovare una soluzione condivisa nell'esclusivo superiore interesse della minore.
I ricorrenti confermano che eventuali nuovi partners dei genitori dovranno essere introdotti nella vita di con gradualità ed allorquando la relazione sia divenuta stabile, condividendo con Per_1
l'altro genitore le modalità di presentazione della nuova relazione alla minore in modo da non crearle alcun disagio e/o turbamento, in ogni caso nel pieno rispetto della vita privata di ciascun coniuge.
Darsi atto che i genitori si impegnano reciprocamente a non ostacolare i rapporti tra ed i Per_1 parenti di entrambi i rami genitoriali, ad eccezione dei contatti con il nonno materno nei confronti del quale i genitori hanno ottenuto provvedimento di non frequentazione dal Tribunale per i
Minorenni di Brescia confermato anche dalla Corte di Appello, statuizioni alle quali i genitori non intendono contravvenire.
Darsi atto che i signori e dichiarano inoltre di ritenere l'ascolto della figlia Pt_1 Pt_2 minorenne , nella presente sede, manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473 comma 3 Per_1 bis 4 c.p.c., considerato che le condizioni di natura personale ed economica concordate tra i genitori tengono conto del superiore interesse della stessa.
Darsi atto che fin da ora i genitori si accordano ed acconsentono al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per motivi di studio e/o di vacanza per la figlia minore . Per_1
3 Conferma con riguardo al contributo per il mantenimento della minore, sicché il padre si impegna e si obbliga a versare a un contributo per il suo mantenimento che i genitori Per_1 concordemente hanno quantificato, proposto ed accettato nella somma di € 450,00 mensili (euro quattrocentocinquanta/00), ritenuta congrua e sostenibile rispetto alla capacità reddituale del padre, alla sua attuale consistenza patrimoniale ed alle attuali esigenze della minore. Tale somma,
a titolo di contributo paterno al mantenimento, sarà soggetta a rivalutazione annuale ISTAT
(stabilendo la prima rivalutazione a partire dal mese successivo all'anno successivo alla pronuncia separativa); il versamento del contributo paterno verrà corrisposto in forma indiretta, con accredito sul conto corrente della madre, ed entro il giorno 15 di ogni mese, per dodici mensilità, fino alla raggiunta e piena autosufficienza economica della figlia.
Confermare che, in aggiunta al contributo a titolo di mantenimento, il padre dovrà provvedere al rimborso nella misura del 50% delle spese straordinarie escluse dal mantenimento, secondo l'elencazione e con le modalità previste nel protocollo in uso alla sezione famiglia di codesto
Tribunale, sottoscritto dalle parti a dimostrazione della conoscenza del suo contenuto, della consapevolezza delle voci di spesa ivi elencate, delle modalità del rimborso (all. 8).
Confermare che l'assegno unico INPS per i figli minorenni verrà richiesto dalla madre previa presentazione del suo modello Isee, spetterà ai genitori nella misura del 50% ciascuno, così come parimenti al 50% saranno attribuite a ciascun genitore le detrazioni per il figlio a carico, mentre la madre potrà dedurre nella misura del 100% le spese fiscalmente detraibili inerenti alla minore.
Confermare altresì che eventuali bonus quali, ad esempio, dote scuola, assegni di enti e/o borse di studio e/o ulteriori somme di carattere assistenziale erogate in favore della minore, saranno da considerarsi un vantaggio ed un risparmio di spesa per entrambi i genitori;
quindi, anche per il padre seppure genitore non convivente con la figlia;
la madre avrà cura di comunicare al padre l'importo dei bonus richiesti e percepiti per la minore.
I ricorrenti inoltre dichiarano, con riferimento ai loro rapporti economici, di non avere nulla da pretendere reciprocamente, dichiarandosi economicamente autosufficienti, rinunciano rispettivamente a formulare qualsivoglia domanda di assegno divorzile.
Darsi atto che con l'adempimento di quanto sopra convenuto, i ricorrenti dichiarano fin da ora di rinunciare all'impugnazione e pertanto prestano piena acquiescenza nei confronti dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio che accolga le rassegnate conclusioni.
Spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
4 Le parti hanno contratto matrimonio in data 21/05/2022, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Leonforte (En) (atto n. 4 Parte II Serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. compensa le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025
Il Presidente estensore
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