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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/07/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5016/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5016/2019, promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. ELIA AMORE giusta procura in atti C.F._2
ATTORI contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MARTINO Controparte_1 C.F._3
MODICA giusta procura in atti
CONVENUTO
Avente ad oggetto: altri istituti in materia di diritti reali – possesso e trascrizioni.
CONCLUSIONI all'udienza del 20/02/2025 le parti hanno concluso come da comparse conclusionali e memorie di replica, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 5/12/2019 e hanno citato in Parte_1 Parte_2 giudizio affinché fosse accertato l'inadempimento di quest'ultimo alle obbligazioni Controparte_1 assunte con il verbale di mediazione del 13/09/2016 chiedendo di:
“ritenere e dichiarare che si è obbligato a cedere e trasferire agli odierni attori la Controparte_1 quota di 1/3 dell'immobile sito in Modica in via Sacro Cuore n. 171 p.t., censito al NCU del Comune di pagina 1 di 4 Modica al foglio n. 134, p.lla n. 760, sub. 59, cat. C/1, classe 3, di mq. 156, rendita catastale € 1.956,84, valore € 84.220,00 ed eventuali pertinenze;
ritenere e dichiarare che l'obbligazione doveva essere eseguita entro il 31/12/2016; ritenere e dichiarare che è inadempiente;
Controparte_1 per l'effetto pronunziare sentenza che produca gli effetti del contratto concluso”.
Con comparsa del 27/02/2020 si è costituito in giudizio , il quale ha contestato la Controparte_1 sussistenza dell'inadempimento lamentata dagli odierni attori, rilevando di essere stato sempre disponibile a procedere alla divisione dell'asse ereditario e a cedere la propria quota del locale commerciale sito in Modica in via Sacro Cuore n. 171, in forza dell'accordo cristallizzato nel verbale di mediazione in atti. Il convenuto ha avanzato domanda riconvenzionale con la quale ha richiesto agli attori di procedere alla chiusura del conto corrente bancario cointestato tra lo stesso e la de cuius, dichiarando il diritto di quest'ultimo a prelevare il saldo del conto corrente al momento della chiusura, pari ad € 839,46, oltre a chiedere la divisione dei beni mobili facenti parte dell'asse ereditario.
All'udienza del 7/04/2021, svoltasi nella c.d. “modalità cartolare”, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
All'udienza del 14/7/2022 parte attrice ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna del convenuto alle spese di lite.
All'udienza del 9/10/2024 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 16/12/2024 il difensore del convenuto ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, domandando pronunciarsi la condanna alle spese di lite degli attori, in quanto non hanno dato prova dell'inadempimento da parte del convenuto.
In data 20/2/2025 la causa è stata assunta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
*****
Ciò posto, per come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, condivisa da questo giudice, si ha cessazione della materia del contendere “quando le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono al giudice conformi conclusioni in tal senso … e comunque in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto, sicché non c'è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto”(Cass. sentenza n. 1672/2021).
Nel caso di specie, in seno alle note a trattazione scritta per l'udienza 14/07/2022, gli attori hanno affermato che ha proceduto al trasferimento della quota di 1/3 di proprietà del locale Controparte_1 commerciale sito in Modica in via Sacro Cuore, nonché di aver proceduto alla chiusura del conto corrente bancario.
Il convenuto ha aderito alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ma ha insistito per la condanna alle spese di lite in capo agli attori, i quali non avrebbero provato in giudizio l'inadempimento del convenuto.
Ora, è pacifico che, alla luce dei rispettivi adempimenti - ovvero trasferimento della quota del locale pagina 2 di 4 commerciale da parte del convenuto e chiusura del conto corrente bancario da parte degli attori - è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti con riguardo all'oggetto del presente giudizio, il che giustifica, in effetti, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Com'è noto, in caso di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, il giudice deve comunque pronunciare sulle spese del giudizio, secondo il c.d. principio della soccombenza virtuale. In particolare, la soccombenza virtuale deve essere individuata in base ad una ricognizione della
“normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte sui criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito (cfr. sul punto Cass. 21459/2020, Cass. 23618/2017 e Cass. 24234/2016).
Ebbene, nel caso in esame, è emerso che il convenuto non ha adempiuto al trasferimento della quota di 1/3 dell'immobile sito in Modica in via Sacro Cuore n. 171 p.t. (censito al NCU del Comune di Modica al foglio n. 134, p.lla n. 760, sub. 59, cat. C/1, classe 3, di mq. 156, rendita catastale € 1.956,84, valore
€ 84.220,00) a causa della sussistenza di irregolarità urbanistiche che hanno impedito di stipulare il rogito notarile.
In ordine alla suddetta circostanza, il convenuto ha versato fattura del geometra del 28/4/22, Per_1 incaricato dalle parti del presente giudizio, che attesta la sussistenza di irregolarità urbanistiche che hanno impedito ad di effettuare il trasferimento della quota prima di sanare gli abusi Controparte_1 presenti sull'immobile.
Gli attori nulla hanno osservato né contestato perciò, in applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. l'assunto si ritiene provato.
Pertanto, è incontestato che il convenuto non abbia adempiuto la prestazione oggetto dell'obbligazione assunta, entro il termine indicato nel verbale di mediazione e che detto inadempimento non è imputabile allo stesso, dovendo però considerarsi che la regolarizzazione è intervenuta solo in corso di causa.
Gli attori, dal canto loro, hanno provveduto alla divisione dei beni mobili solo nel corso del presente giudizio, su domanda del convenuto.
In buona sostanza, tanto gli attori, quanto il convenuto, non hanno adempiuto esattamente le prestazioni indicate nell'accordo di mediazione, provvedendo in effetti a regolarizzare le rispettive posizioni solo nelle more del presente giudizio.
Di conseguenza, per le ragioni esposte, si ritiene sussistano validi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
Infine, va rigettata la domanda, proposta dal convenuto di condanna degli attori al Controparte_1 risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., dato che il convenuto non ha dimostrato di aver subito danni concreti e specifici a causa dell'iniziativa giudiziaria della controparte.
P.Q.M
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5016/2019 r.g., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 3 di 4 1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Ragusa, 17.07.25 Il Giudice
Dott.ssa Emanuela A. Favara
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