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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 19/03/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4666/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Eugenia Pupa Presidente Relatore dott. Manuela Palvarini Giudice dott. Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4666/2024 R.G., posta in decisione in data 19/03/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliato in Mozzate presso lo studio dell'avv. Parte_1
Elisabetta Caione, che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE
contro
elettivamente domiciliata in Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. Laura Controparte_1
Vitali, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: I difensori delle Parti rassegnano congiuntamente le seguenti conclusioni:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i signori Parte_1
e in Gorla Maggiore il 3 luglio 1982, trascritto nel Registro degli
[...] Controparte_1 pagina 1 di 2 Atti dello Stato Civile del predetto Comune al n. 14, parte II, serie A, dando disposizione all'Ufficio dello Stato Civile perché effettui le annotazioni conseguenti;
- disporre a carico del signor e a favore della signora un Parte_1 Controparte_1 contributo di mantenimento di Euro 400,00 mensili. L'assegno di mantenimento dovrà rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e verrà corrisposto mediante bonifico bancario entro il giorno 10 (dieci) di ciascun mese.
Le parti rinunciano espressamente all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse.
Compensazione delle spese di lite.
MOTIVI IN FATTO ED INDIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta alla declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 03/07/1982 in Gorla Maggiore è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla loro comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Busto Arsizio, avvenuta nel corso del giudizio di separazione conclusosi con decreto omologato il 12/05/2021 e tra loro non vi è più stata riunione;
lo stato di separazione protrattosi per vari anni, l'esistenza del presente ricorso e l'inutilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve prendersi atto che in corso di causa le parti sono addivenute ad un accordo sulle condizioni del pronunziando divorzio, al cui recepimento nulla osta, trattandosi di diritti disponibili.
Alla stregua dell'accordo raggiunto in corso di causa sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunziandosi,
1) dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 03/07/1982 in Gorla
Maggiore;
2) dà atto che le parti hanno concordato le condizioni sopra riportate, che qui si intendono trascritte ed omologate
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto n. 14, parte II, serie A, anno 1982;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 19/03/2025
Il Presidente estensore pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Eugenia Pupa Presidente Relatore dott. Manuela Palvarini Giudice dott. Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4666/2024 R.G., posta in decisione in data 19/03/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliato in Mozzate presso lo studio dell'avv. Parte_1
Elisabetta Caione, che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE
contro
elettivamente domiciliata in Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. Laura Controparte_1
Vitali, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: I difensori delle Parti rassegnano congiuntamente le seguenti conclusioni:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i signori Parte_1
e in Gorla Maggiore il 3 luglio 1982, trascritto nel Registro degli
[...] Controparte_1 pagina 1 di 2 Atti dello Stato Civile del predetto Comune al n. 14, parte II, serie A, dando disposizione all'Ufficio dello Stato Civile perché effettui le annotazioni conseguenti;
- disporre a carico del signor e a favore della signora un Parte_1 Controparte_1 contributo di mantenimento di Euro 400,00 mensili. L'assegno di mantenimento dovrà rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e verrà corrisposto mediante bonifico bancario entro il giorno 10 (dieci) di ciascun mese.
Le parti rinunciano espressamente all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse.
Compensazione delle spese di lite.
MOTIVI IN FATTO ED INDIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta alla declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 03/07/1982 in Gorla Maggiore è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla loro comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Busto Arsizio, avvenuta nel corso del giudizio di separazione conclusosi con decreto omologato il 12/05/2021 e tra loro non vi è più stata riunione;
lo stato di separazione protrattosi per vari anni, l'esistenza del presente ricorso e l'inutilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve prendersi atto che in corso di causa le parti sono addivenute ad un accordo sulle condizioni del pronunziando divorzio, al cui recepimento nulla osta, trattandosi di diritti disponibili.
Alla stregua dell'accordo raggiunto in corso di causa sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunziandosi,
1) dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 03/07/1982 in Gorla
Maggiore;
2) dà atto che le parti hanno concordato le condizioni sopra riportate, che qui si intendono trascritte ed omologate
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto n. 14, parte II, serie A, anno 1982;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 19/03/2025
Il Presidente estensore pagina 2 di 2