Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 2626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2626 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02626/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03399/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3399 del 2024, proposto da
AE AL, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuele D'Alterio e Michele D'Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giugliano in Campania, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio rigetto formatosi sull’istanza ex art. 36 DPR 380/01 presentata in data 7.3.24 prot. 32008.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la nota del 19.11.2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa AR OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
Considerato che:
- con il ricorso in trattazione parte ricorrente ha impugnato il silenzio rigetto formatosi sull’istanza ex art. 36 DPR 380/01 presentata in data 7.3.24 prot. 32008;
- il Comune di Giugliano in Campania non si è costituito in giudizio;
- con dichiarazione depositata il 19.11.2025, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso.
Ritenuto che:
- secondo consolidato orientamento: “Nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, che può solo dichiarare l'improcedibilità del ricorso .” (Consiglio di Stato, Sez. III, 08/02/2023, n.1418);
- stante l’espressa dichiarazione di parte ricorrente, non resta al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
- nulla è a disporsi per le spese di lite, non essendosi il Comune costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA AL, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
AR OR, Primo Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| AR OR | NA AL |
IL SEGRETARIO