Sentenza 4 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 02/12/2025, n. 9503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9503 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09503/2025REG.PROV.COLL.
N. 07483/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7483 del 2024, proposto da Mwg Invest S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati RG RA e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero Dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero Dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, n. 13500/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 il Cons. UG De AR e uditi per le parti gli avvocati Andrea Sticchi Damiani e Clizia Calamita Di Tria per RG RA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. MWG INVEST s.r.l., ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso per ottenere l’annullamento del provvedimento del 23. Marzo 2018, di diniego della richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al d.m. 23 giugno 2016, per l'impianto mini-eolico di proprietà della Ricorrente, denominato “Giarrossa G6”, del provvedimento del 4 aprile 2018, di diniego della richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al d.m. 23 giugno 2016, per l'impianto mini-eolico di proprietà della Ricorrente, denominato “Giarrossa G2 e del provvedimento del GSE del 4 aprile 2018, di diniego della richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al d.m. 23 giugno 2016, per l'impianto mini-eolico di proprietà della Ricorrente, denominato “Giarrossa G3A”.
2. La società appellante è titolare di tre impianti di generazione di energia elettrica da fonte eolica onshore, siti nel Comune di Potenza.
Il GSE ha negato l’accesso al regime incentivante applicando la disciplina di cui agli articoli 5 e 29 del Decreto, in tema di frazionamento di impianti, ricalcolando la potenza complessiva degli Impianti, con conseguente superamento della soglia (60 kW) per accedere in via diretta alle tariffe incentivanti.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso perché ha riconosciuto un artato frazionamento della potenza degli impianti perché posti su particelle catastali contigue.
4. L’appello si fonda su tre motivi.
4.1. Il primo contesta l’artato frazionamento in quanto gli impianti non sarebbero tra loro contigui, essendo ubicati su distinte particelle catastali.
A dire dell’appellante, la contiguità non potrebbe essere desunta dalla mera circostanza che i contatori di scambio e le cabine di consegna risultino localizzati sulla medesima particella. Sarebbero così stati confusi l’impianto di produzione con quello di conversione.
Laddove non fosse accolta la bontà di tale distinzione, parte appellante impugna in via subordinata il Paragrafo 1.3.3.2 delle Procedure Applicative che avrebbe introdotto una “nuova” regola per l’accesso alle tariffe, che non solo non sarebbe contenuta nel decreto ma sarebbe anzi in palese contrasto con lo stesso.
Allo stesso modo, a parere dell’appellante, non potrebbero essere ritenuti indici dell’artato frazionamento la prossimità delle date di richiesta del titolo autorizzativo, delle richieste di voltura e delle date di entrata in esercizio.
4.2. Il secondo motivo denuncia l’illegittima applicazione retroattiva del decreto del 23 giugno 2016.
4.3. Il terzo motivo censura la violazione del principio di proporzionalità perché, anche laddove fosse dimostrato il frazionamento, il GSE non avrebbe dovuto cumulare la potenza dei tre impianti, come ha fatto, ma accogliere le domande riconoscendo a ciascun impianto la tariffa degli impianti di potenza 180 kW, se del caso ridotta del 20%, oppure accogliere almeno una delle richieste di tariffe incentivanti riconoscendo ad almeno uno degli impianti la tariffa prevista per gli impianti di potenza fino a 60 kW.
5. Si è costituito in giudizio il GSE concludendo per il rigetto dell’appello.
6. L’appello non è fondato.
6.1. Il primo motivo si fonda innanzitutto sul ritenere erronea l’appartenenza dei contatori di scambio all’impianto. Ma tale affermazione contrasta con il disposto dell’art. 2, comma 1 lett. a), d.m. 23 giugno 2016 che definisce cosa debba ricomprendersi nell’impianto alimentato da fonti rinnovabili dal momento che al punto ii. inserisce anche i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi. Vanno considerati misuratori sia i contatori di produzione, che quelli di scambio entrambi necessari per la quantificazione degli incentivi.
Inoltre l’art. 5 del d.m. del 2016 prevede che per calcolare la potenza di un impianto deve effettuarsi la sommatoria di impianti alimentati dalla stessa fonte, a monte di un unico punto di connessione alla rete elettrica e nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili, a livello societario, a un unico produttore e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue.
A chiusura del sistema è previsto all’art. 29 che la verifica richiesta dall’art. 5 ricomprende anche la sussistenza di elementi indicativi di un artato frazionamento della potenza degli impianti.
Nel caso in esame il GSE ha fatto corretta applicazione della norma poiché ha indicato gli elementi da cui ha ricavato la conclusione dell’artato frazionamento; essi sono: la riconducibilità degli Impianti al medesimo produttore nonché la localizzazione su particelle catastali contigue, la prossimità delle date di richiesta del titolo autorizzativo (tra il 24 marzo 2015 ed il 21 aprile 2015), la coincidenza delle date dei provvedimenti di voltura, la prossimità delle date di inizio lavori (tra il 1 ed il 15 marzo 2017), la prossimità e coincidenza delle date di entrata in esercizio degli
Impianti (tra il 27 ed il 29 giugno 2017).
Il complesso di tali circostanze di fatto ha legittimato il GSE a considerare realizzato un artato frazionamento anche al di là dell’affermazione, presente nella sentenza impugnata, che più impianti, i cui misuratori di energia siano localizzati nella medesima particella catastale non possano che considerarsi ubicati sulla medesima particella e dunque qualificarsi come unico impianto. Peraltro il fatto che sia il gestore della rete a decidere del posizionamento dei misuratori non è elemento che possa togliere alcun valore indiziante alla circostanza che la medesima localizzazione del misuratore per i singoli impianti, in presenza degli altri indici evidenziati in precedenza, porti a ritenere l’impianto unitario.
Infondata è anche la presunta illegittimità del paragrafo 1.3.3.2 delle Procedure Applicative del Decreto. Le Procedure applicative sono un atto amministrativo generale di natura interpretativa che ha lo scopo di fornire chiarimenti e specificazioni tecniche indispensabili per l’attuazione coerente ed uniforme del relativo decreto ministeriale.
Nel paragrafo contestato si precisa quale sia la nozione di potenza di impianto rispettando la linea fissata dagli artt. 2 e 5 del decreto e senza l’introduzione di nuovi limiti.
6.2. Nel secondo motivo la società insiste nel ritenere che si sarebbe dovuto dare applicazione al d.m. del 2012 e non effettuare un’interpretazione retroattiva di quello del 2016.
Ma la decorrenza a ricevere gli incentivi, ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.m. 23 giugno 2016, fa riferimento alla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto che nel caso in esame è avvenuta nel giugno del 2017.
In relazione al d.m. del 2012 i benefici dovevano corrispondersi agli impianti entrati in esercizio nei trenta giorni precedenti alla data di entrata in vigore del decreto purché fosse stata presentata domanda di accesso agli incentivi nei termini di cui all’art. 21 del decreto ministeriale 6 luglio 2012.
In ogni caso il divieto di frazionamento dell’impianto era presente sia nella disciplina del 2012 che in quella del 2016, cosicché la contestazione su quale fosse la disciplina applicabile non è foriera di alcuna conseguenza quanto alla decadenza operata con il provvedimento impugnato.
6.3. Il terzo motivo si rifà alla possibilità contenuta nell’articolo 42, comma 3, d.lgs. 28/2011 di disporre la decurtazione dell’incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento, in ragione dell’entità della violazione per gli impianti che al momento dell’accertamento della violazione beneficiano del regime degli incentivi. Ma tale possibilità non può essere estesa a quegli impianti che non hanno avuto accesso agli incentivi, per essere stata contestata le regolarità della relativa istanza.
Peraltro, sulla possibilità di mantenere il regime degli incentivi in relazione ad uno degli impianti risultanti dall’artato frazionamento vi è un precedente della sezione (sentenza 9188/2024) da cui il Collegio non ritiene di discostarsi e che appare opportuno riportare: “ Come è già stato osservato
in casi analoghi, la tesi secondo cui il G.s.e., una volta riscontrata la situazione di artato frazionamento, non avrebbe potuto negare a tutti gli impianti l’accesso agli incentivi, ma avrebbe dovuto invece concederli almeno ad uno di essi, muove «dall’erroneo presupposto di una autonomia dei singoli impianti» ed è incompatibile con la logica del d.m. 23 giugno 2016 che, «quanto alle conseguenze dell’accertamento di una situazione ai artato frazionamento dell’(unico) impianto, ha positivizzato un principio immanente nel sistema, consistente nel disconoscimento di qualunque effetto giuridico a fattispecie che, pur rispettose sul piano formare della regola, ne frustrano nella sostanza la ratio, così che gli impianti artatamente frazionati sono considerati come un unico impianto di potenza cumulata» (Cons. Stato, sez. II, 8 agosto 2023, n. 7709, opportunamente citata dalla difesa del Gestore) ”.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società appellante a rifondere alla controparte le spese della presente fase di giudizio che liquida in € 3.500 (tremilacinquecento) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IU IO RB, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
UG De AR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UG De AR | IU IO RB |
IL SEGRETARIO