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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 10.3.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.360/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
n.2619/21 depositata il 30.9.2021
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to T. Parte_1
Piccirillo
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., anche quale procuratore CP_1 della rappresentato e difeso da avv.ti D. Anziano e CP_2
E. Capasso
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso in primo grado l'ing. proponeva opposizione Pt_1 avverso le seguenti note ed avvisi di addebito notificati dall' ed aventi ad oggetto iscrizione d'ufficio alla Gestione CP_1
Separata e richiesta di contributi:
1. nota notificata in data 04.07.2016 relativa ai redditi dell'anno 2010; 2. avviso di addebito n.32820170005233312000 formato il 24.12.2017 mai notificato relativo ai predetti redditi con l'intimazione del pagamento della somma complessiva di € 8.374,99 (di cui € 4.617,54 per contributi GS , € 2.770,52 per sanzioni civili ed € 739,00 CP_1 per interessi di mora, oltre oneri di riscossione e notifica);
3. nota notificata in data 07.09.2017 relativa ai redditi prodotti nell'anno 2011;
4. avviso di addebito n.32820180007533324000 formato il 24.12.2018 mai notificato relativo ai predetti redditi con l'intimazione del pagamento della somma complessiva di € 11.977,51 (di cui €
6.686,44 per contributi GS , € 4.011,86 per sanzioni ed € CP_1
926,36 per interessi di mora, oltre oneri di riscossione e notifica);
5. nota datata 12.07.2018 e mai notificata relativa ai redditi prodotti nell'anno 2012.
Nelle more il proponeva un secondo ricorso avverso le Pt_1 seguenti ed ulteriori note ed avvisi di addebito:
1. richiesta di pagamento n.689556883846 notificata il 5.07.2019 relativa ai redditi per l'anno 2013;
2. avviso di addebito n.32820190008363128000 formato in data
24.12.2019 e mai notificato relativo ai redditi dell'anno 2012 con l'intimazione di pagamento della somma di € 18.472,45 (di cui €
10.394,64 a titolo di contributi GS € 6.236,78 a titolo di CP_1 sanzioni ed € 1.299,01 per interessi di mora, oltre oneri di riscossione).
In entrambe le opposizioni il ricorrente contestava la pretesa creditoria dell'ente previdenziale per illegittima iscrizione alla
Gestione Separata, eccepiva la prescrizione e l'illegittimità delle sanzioni ed interessi di mora irrogati dall'ente sui singoli atti di intimazione di pagamento.
pag. 2/8 L' si costituiva in giudizio contestando le argomentazioni di CP_1 parte istante e chiedendone il rigetto.
I due procedimenti venivano riuniti ed il GL accoglieva parzialmente le domande proposte accertando l'intervenuta prescrizione delle richieste ed intimazioni di pagamento per gli anni 2011 e 2012 con conseguente annullamento degli avvisi di addebito n.32820180007533324000 e n.32820190008363128000, rigettando, al contrario, la richiesta di accertamento negativo dell'obbligo per il professionista di iscrizione alla gestione separata nonché l'eccezione di prescrizione delle note ed avvisi di pagamento relativi agli anni 2010 e 2013 poiché non maturata.
Con il presente appello il si limita ad impugnare la sentenza Pt_1 laddove non ha accolto l'eccezione di inapplicabilità delle sanzioni con conseguente nullità degli atti impugnati, sostenendo che il GL avrebbe omesso completamente di esaminare l'ulteriore doglianza specificamente formulata avente ad oggetto la violazione del d.lgs. n.218/1997 e della legge n.388/2000, ovvero l'illegittima applicazione del regime sanzionatorio e degli interessi negli atti impugnati.
Sul punto l'appellante invoca:
-l'incertezza normativa oggettiva di cui al D.Lgs. 18 dicembre
1997, n. 472, art. 6, da applicarsi in considerazione del rilievo che l'intero impianto normativo e giurisprudenziale su cui si fonda l'imposizione contributiva dell' , cd. Operazione CP_1
Poseidone, sarebbe caratterizzato da assoluta incertezza, mancanza di univocità e chiarezza, tale da aver ingenerato una vera e propria confusione nei liberi professionisti in relazione a quale ente previdenziale affidarsi e sul rilievo di non aver mai tenuto un comportamento di doloso occultamento dei redditi (affidamento incolpevole),
pag. 3/8 -la violazione sia dell'art.2 D.Lgs. 218/1997 sia dell'art.116 L.
388/2000, poiché l' avrebbe indebitamente applicato su ogni CP_1 pretesa contributiva ingenti sanzioni civili, ben oltre il limite consentito (quantitativamente superiori anche al 60% della sorta capitale), chiedendo la nullità e/o annullabilità dell'avviso di addebito n.
32820170005233312000 formato il 24.12.2017 relativo all'anno di imposta 2010 e della richiesta di pagamento n. 689556883846 notificata in data 05.07.2019 relativa ai redditi per l'anno 2013, poiché formate in violazione del D.Lgs. 218/1997 nonché dell'art. 116 Legge n. 388/00, in via subordinata la rideterminazione dell'ammontare dei due atti impugnati annullandone le sanzioni e gli interessi applicati e/o riducendone gli importi nella misura di legge.
L' contrasta l'appello precisando che le sanzioni sono state CP_1 correttamente calcolate secondo il regime di evasione di cui alla lettera b) dell'art.116 co. 8 legge n.388/2000 e che l'art.2 co. 2
d. lgs. 218/97 non è applicabile in quanto afferente ai tributi e non ai contributi.
**********
In ordine all'obbligo del di versare la contribuzione alla Pt_1 gestione separata si è formato il giudicato non risultando attinta da censure la parte della sentenza che statuisce su tale aspetto e non potendosi ritenere che l'eventuale non debenza o rimodulazione delle sanzioni comporti il venir meno del fondamento dell'obbligo di versamento della contribuzione (cfr. da ultimo
Ordinanza n. 28652 del 07/11/2024 “i professionisti sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' in CP_1 virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 (tra le tante, Sez. L, Sentenza
pag. 4/8 n. 3913 del 2019; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 20288 del
23/06/2022)”).
Venendo alla questione della misura delle sanzioni l'appello è infondato.
E' pacifico e documentato come le sanzioni siano state determinate dall' secondo il regime dell'evasione (lettera b art. 116 co. CP_1
8 legge n.388/00).
Non può essere accolto il motivo di appello legato alla incertezza e buona fede del atteso che la S.C. (da ultimo Pt_1
Sentenza n. 17970 del 03/06/2022) ha affermato che in tema di sanzioni per violazioni degli obblighi contributivi nei confronti della gestione separata , lo stato di incertezza CP_1 sulla sussistenza dell'obbligo contributivo, che consente di attribuire i connotati della buona fede alla posizione del contribuente, non assume rilevanza all'interno della possibile alternativa tra omissione ed evasione contributiva, ma esclusivamente nell'ambito delle specifiche disposizioni di cui all'art. 116, commi 10 e 15, lett. a), della l. n. 388 del 2000, che attenuano grandemente il carico sanzionatorio ma presuppongono l'avvenuto pagamento della contribuzione non versata (circostanza che non è rinvenibile quanto all'appellante).
Non rileva nel caso di specie neppure l'invocata norma di cui all'art.2 co.5 d. lgs n.218/97 in quanto, come correttamente evidenziato dall'istituto appellato, essa si riferisce alle definizioni in materia di imposta sul reddito e di iva.
Quanto al regime sanzionatorio applicato.
La norma di riferimento è l'art. 116 comma 8 della legge 388/200 secondo cui “i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o
pag. 5/8 ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori
e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”.
La disposizione de qua – che pure è stata oggetto di contrastanti pronunce nella giurisprudenza di merito – risulta essere stata oggetto di approfondito esame da parte della Suprema Corte nella sentenza n. 28966/2011, cui hanno fatto seguito le sentenze n.
21250/2014 e 17119/2015, nelle quali si è in sintesi ritenuto di dover limitare il regime di cui alla lettera a) alle sole ipotesi pag. 6/8 di omesso pagamento di contributi che siano stati denunziati all'Istituto nei termini di legge.
Si è in particolare sostenuto “che una interpretazione meno rigorosa del concetto di omissione, esteso a tutte le ipotesi che in qualunque modo abbiano reso possibile all'Ente previdenziale
l'accertamento degli inadempimenti contributivi, anche a distanza di tempo, o in ritardo rispetto alle cadenze informative periodiche prescritte dalla legge, aggraverebbe la posizione dell' , imponendogli una incessante attività ispettiva, CP_3 laddove il sistema postula, anche nel suo aspetto contributivo, per la sua funzionalità, una collaborazione spontanea tra soggetti” (cfr. in particolare pag. 17 della sentenza n.
28966/2011).
Tale lettura risulta confermata anche dalla pronuncia n.
17119/2015 in cui si è ritenuta l'applicabilità del regime sanzionatorio della evasione nella ipotesi in cui il datore di lavoro – pur avendo tenuto regolari scritture contabili – aveva provveduto alla presentazione dei DM 10 dopo le scadenze di legge, provvedendo, tra l'altro, anche all'integrale pagamento della contribuzione, ma oltre il termine indicato dalla ipotesi del cd. ravvedimento operoso di cui alla seconda parte della lettera b) del cit. art. 116.
Del resto tale interpretazione appare sicuramente essere più aderente alla lettera ed alle finalità della disposizione in oggetto che, da un canto, nell'incipit fa espresso richiamo al pagamento nei termini di legge, ancorando la omissione alla ipotesi di morosità conseguente al mancato adempimento di situazioni debitorie tempestivamente dichiarate all'Istituto, dall'altro equipara, ai fini sanzionatori, il più favorevole regime della omissione alla sola ipotesi di denunzia fuori termine pag. 7/8 effettuata spontaneamente dal datore di lavoro con tempestivo pagamento della integrale contribuzione dovuta.
In particolare non essendosi il iscritto nella Gestione Pt_1
Separata dell' e non avendo, al contempo, indicato nella CP_1 dichiarazione reddituale la base imponibile ai fini previdenziali, non vi era nessuna possibilità di una tempestiva individuazione del debito contributivo alla scadenza dei termini di legge, per cui non è possibile applicargli il regime sanzionatorio della omissione in sostituzione di quello (corretto) della evasione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore dell' che liquida in euro 3.291,00 CP_1 oltre IVA, CPA e rimb. forf. 15%.
Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo
Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13,
1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 10.3.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 10.3.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.360/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
n.2619/21 depositata il 30.9.2021
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to T. Parte_1
Piccirillo
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., anche quale procuratore CP_1 della rappresentato e difeso da avv.ti D. Anziano e CP_2
E. Capasso
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso in primo grado l'ing. proponeva opposizione Pt_1 avverso le seguenti note ed avvisi di addebito notificati dall' ed aventi ad oggetto iscrizione d'ufficio alla Gestione CP_1
Separata e richiesta di contributi:
1. nota notificata in data 04.07.2016 relativa ai redditi dell'anno 2010; 2. avviso di addebito n.32820170005233312000 formato il 24.12.2017 mai notificato relativo ai predetti redditi con l'intimazione del pagamento della somma complessiva di € 8.374,99 (di cui € 4.617,54 per contributi GS , € 2.770,52 per sanzioni civili ed € 739,00 CP_1 per interessi di mora, oltre oneri di riscossione e notifica);
3. nota notificata in data 07.09.2017 relativa ai redditi prodotti nell'anno 2011;
4. avviso di addebito n.32820180007533324000 formato il 24.12.2018 mai notificato relativo ai predetti redditi con l'intimazione del pagamento della somma complessiva di € 11.977,51 (di cui €
6.686,44 per contributi GS , € 4.011,86 per sanzioni ed € CP_1
926,36 per interessi di mora, oltre oneri di riscossione e notifica);
5. nota datata 12.07.2018 e mai notificata relativa ai redditi prodotti nell'anno 2012.
Nelle more il proponeva un secondo ricorso avverso le Pt_1 seguenti ed ulteriori note ed avvisi di addebito:
1. richiesta di pagamento n.689556883846 notificata il 5.07.2019 relativa ai redditi per l'anno 2013;
2. avviso di addebito n.32820190008363128000 formato in data
24.12.2019 e mai notificato relativo ai redditi dell'anno 2012 con l'intimazione di pagamento della somma di € 18.472,45 (di cui €
10.394,64 a titolo di contributi GS € 6.236,78 a titolo di CP_1 sanzioni ed € 1.299,01 per interessi di mora, oltre oneri di riscossione).
In entrambe le opposizioni il ricorrente contestava la pretesa creditoria dell'ente previdenziale per illegittima iscrizione alla
Gestione Separata, eccepiva la prescrizione e l'illegittimità delle sanzioni ed interessi di mora irrogati dall'ente sui singoli atti di intimazione di pagamento.
pag. 2/8 L' si costituiva in giudizio contestando le argomentazioni di CP_1 parte istante e chiedendone il rigetto.
I due procedimenti venivano riuniti ed il GL accoglieva parzialmente le domande proposte accertando l'intervenuta prescrizione delle richieste ed intimazioni di pagamento per gli anni 2011 e 2012 con conseguente annullamento degli avvisi di addebito n.32820180007533324000 e n.32820190008363128000, rigettando, al contrario, la richiesta di accertamento negativo dell'obbligo per il professionista di iscrizione alla gestione separata nonché l'eccezione di prescrizione delle note ed avvisi di pagamento relativi agli anni 2010 e 2013 poiché non maturata.
Con il presente appello il si limita ad impugnare la sentenza Pt_1 laddove non ha accolto l'eccezione di inapplicabilità delle sanzioni con conseguente nullità degli atti impugnati, sostenendo che il GL avrebbe omesso completamente di esaminare l'ulteriore doglianza specificamente formulata avente ad oggetto la violazione del d.lgs. n.218/1997 e della legge n.388/2000, ovvero l'illegittima applicazione del regime sanzionatorio e degli interessi negli atti impugnati.
Sul punto l'appellante invoca:
-l'incertezza normativa oggettiva di cui al D.Lgs. 18 dicembre
1997, n. 472, art. 6, da applicarsi in considerazione del rilievo che l'intero impianto normativo e giurisprudenziale su cui si fonda l'imposizione contributiva dell' , cd. Operazione CP_1
Poseidone, sarebbe caratterizzato da assoluta incertezza, mancanza di univocità e chiarezza, tale da aver ingenerato una vera e propria confusione nei liberi professionisti in relazione a quale ente previdenziale affidarsi e sul rilievo di non aver mai tenuto un comportamento di doloso occultamento dei redditi (affidamento incolpevole),
pag. 3/8 -la violazione sia dell'art.2 D.Lgs. 218/1997 sia dell'art.116 L.
388/2000, poiché l' avrebbe indebitamente applicato su ogni CP_1 pretesa contributiva ingenti sanzioni civili, ben oltre il limite consentito (quantitativamente superiori anche al 60% della sorta capitale), chiedendo la nullità e/o annullabilità dell'avviso di addebito n.
32820170005233312000 formato il 24.12.2017 relativo all'anno di imposta 2010 e della richiesta di pagamento n. 689556883846 notificata in data 05.07.2019 relativa ai redditi per l'anno 2013, poiché formate in violazione del D.Lgs. 218/1997 nonché dell'art. 116 Legge n. 388/00, in via subordinata la rideterminazione dell'ammontare dei due atti impugnati annullandone le sanzioni e gli interessi applicati e/o riducendone gli importi nella misura di legge.
L' contrasta l'appello precisando che le sanzioni sono state CP_1 correttamente calcolate secondo il regime di evasione di cui alla lettera b) dell'art.116 co. 8 legge n.388/2000 e che l'art.2 co. 2
d. lgs. 218/97 non è applicabile in quanto afferente ai tributi e non ai contributi.
**********
In ordine all'obbligo del di versare la contribuzione alla Pt_1 gestione separata si è formato il giudicato non risultando attinta da censure la parte della sentenza che statuisce su tale aspetto e non potendosi ritenere che l'eventuale non debenza o rimodulazione delle sanzioni comporti il venir meno del fondamento dell'obbligo di versamento della contribuzione (cfr. da ultimo
Ordinanza n. 28652 del 07/11/2024 “i professionisti sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' in CP_1 virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 (tra le tante, Sez. L, Sentenza
pag. 4/8 n. 3913 del 2019; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 20288 del
23/06/2022)”).
Venendo alla questione della misura delle sanzioni l'appello è infondato.
E' pacifico e documentato come le sanzioni siano state determinate dall' secondo il regime dell'evasione (lettera b art. 116 co. CP_1
8 legge n.388/00).
Non può essere accolto il motivo di appello legato alla incertezza e buona fede del atteso che la S.C. (da ultimo Pt_1
Sentenza n. 17970 del 03/06/2022) ha affermato che in tema di sanzioni per violazioni degli obblighi contributivi nei confronti della gestione separata , lo stato di incertezza CP_1 sulla sussistenza dell'obbligo contributivo, che consente di attribuire i connotati della buona fede alla posizione del contribuente, non assume rilevanza all'interno della possibile alternativa tra omissione ed evasione contributiva, ma esclusivamente nell'ambito delle specifiche disposizioni di cui all'art. 116, commi 10 e 15, lett. a), della l. n. 388 del 2000, che attenuano grandemente il carico sanzionatorio ma presuppongono l'avvenuto pagamento della contribuzione non versata (circostanza che non è rinvenibile quanto all'appellante).
Non rileva nel caso di specie neppure l'invocata norma di cui all'art.2 co.5 d. lgs n.218/97 in quanto, come correttamente evidenziato dall'istituto appellato, essa si riferisce alle definizioni in materia di imposta sul reddito e di iva.
Quanto al regime sanzionatorio applicato.
La norma di riferimento è l'art. 116 comma 8 della legge 388/200 secondo cui “i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o
pag. 5/8 ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori
e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”.
La disposizione de qua – che pure è stata oggetto di contrastanti pronunce nella giurisprudenza di merito – risulta essere stata oggetto di approfondito esame da parte della Suprema Corte nella sentenza n. 28966/2011, cui hanno fatto seguito le sentenze n.
21250/2014 e 17119/2015, nelle quali si è in sintesi ritenuto di dover limitare il regime di cui alla lettera a) alle sole ipotesi pag. 6/8 di omesso pagamento di contributi che siano stati denunziati all'Istituto nei termini di legge.
Si è in particolare sostenuto “che una interpretazione meno rigorosa del concetto di omissione, esteso a tutte le ipotesi che in qualunque modo abbiano reso possibile all'Ente previdenziale
l'accertamento degli inadempimenti contributivi, anche a distanza di tempo, o in ritardo rispetto alle cadenze informative periodiche prescritte dalla legge, aggraverebbe la posizione dell' , imponendogli una incessante attività ispettiva, CP_3 laddove il sistema postula, anche nel suo aspetto contributivo, per la sua funzionalità, una collaborazione spontanea tra soggetti” (cfr. in particolare pag. 17 della sentenza n.
28966/2011).
Tale lettura risulta confermata anche dalla pronuncia n.
17119/2015 in cui si è ritenuta l'applicabilità del regime sanzionatorio della evasione nella ipotesi in cui il datore di lavoro – pur avendo tenuto regolari scritture contabili – aveva provveduto alla presentazione dei DM 10 dopo le scadenze di legge, provvedendo, tra l'altro, anche all'integrale pagamento della contribuzione, ma oltre il termine indicato dalla ipotesi del cd. ravvedimento operoso di cui alla seconda parte della lettera b) del cit. art. 116.
Del resto tale interpretazione appare sicuramente essere più aderente alla lettera ed alle finalità della disposizione in oggetto che, da un canto, nell'incipit fa espresso richiamo al pagamento nei termini di legge, ancorando la omissione alla ipotesi di morosità conseguente al mancato adempimento di situazioni debitorie tempestivamente dichiarate all'Istituto, dall'altro equipara, ai fini sanzionatori, il più favorevole regime della omissione alla sola ipotesi di denunzia fuori termine pag. 7/8 effettuata spontaneamente dal datore di lavoro con tempestivo pagamento della integrale contribuzione dovuta.
In particolare non essendosi il iscritto nella Gestione Pt_1
Separata dell' e non avendo, al contempo, indicato nella CP_1 dichiarazione reddituale la base imponibile ai fini previdenziali, non vi era nessuna possibilità di una tempestiva individuazione del debito contributivo alla scadenza dei termini di legge, per cui non è possibile applicargli il regime sanzionatorio della omissione in sostituzione di quello (corretto) della evasione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore dell' che liquida in euro 3.291,00 CP_1 oltre IVA, CPA e rimb. forf. 15%.
Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo
Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13,
1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 10.3.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 8/8