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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 101/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2438/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Emanuele Notarbartolo 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240033067331000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5226/2025 depositato il
24/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente adiva in giudizio l'Associazione_1 delle Entrate Riscossione e la Regione Siciliana Assessorato dell'Economia chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento, meglio descritta in atti, relativa a tassa auto 2021, dell'importo di euro 476,09.
In particolare, rilevava l'intervenuto decorso del termine triennale di prescrizione in assenza di atti interruttivi della prescrizione.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione rilevando la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni formulate dal ricorrente e la correttezza del proprio operato atteso che il ruolo risultava consegnato il 10.4.2024.
Si costituiva la Regione Siciliana rilevando che ai sensi della legge regionale n. 16 dell'11.8.2015 quale soggetto impositore è autorizzata a procedere direttamente all'iscrizione al ruolo dei relativi crediti tributari.
Avendo pertanto proceduto in tal senso nell'anno 2024 ed essendo il tributo dovuto relativo all'anno 2021 il termine triennale non risulterebbe decorso.
All'udienza del 18.9.2025 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso apapre fondato, pertanto, va accolto.
L'art. 5 del D.l. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86: “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Inoltre, “Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
Nel caso di specie, il tributo è relativo all'anno 2021 e l'atto che qui si impugna risulta notificato in data
15.1.2025.
Non essendovi prova di precedenti notifiche di tipo interruttivo (notifiche di solleciti di pagamento, avvisi, ecc.) e non potendo attribuire tale effetto all'iscrizione a ruolo il termine di prescrizione risulta decorso.
Il ricorso va dunque accolto e le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna l'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE e la REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DELL'ECONOMIA al pagamento delle spese in favore del ricorrente, in solido, che si liquidano in euro 500,00 oltre spese e accessori
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2438/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Emanuele Notarbartolo 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240033067331000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5226/2025 depositato il
24/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente adiva in giudizio l'Associazione_1 delle Entrate Riscossione e la Regione Siciliana Assessorato dell'Economia chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento, meglio descritta in atti, relativa a tassa auto 2021, dell'importo di euro 476,09.
In particolare, rilevava l'intervenuto decorso del termine triennale di prescrizione in assenza di atti interruttivi della prescrizione.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione rilevando la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni formulate dal ricorrente e la correttezza del proprio operato atteso che il ruolo risultava consegnato il 10.4.2024.
Si costituiva la Regione Siciliana rilevando che ai sensi della legge regionale n. 16 dell'11.8.2015 quale soggetto impositore è autorizzata a procedere direttamente all'iscrizione al ruolo dei relativi crediti tributari.
Avendo pertanto proceduto in tal senso nell'anno 2024 ed essendo il tributo dovuto relativo all'anno 2021 il termine triennale non risulterebbe decorso.
All'udienza del 18.9.2025 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso apapre fondato, pertanto, va accolto.
L'art. 5 del D.l. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86: “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Inoltre, “Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
Nel caso di specie, il tributo è relativo all'anno 2021 e l'atto che qui si impugna risulta notificato in data
15.1.2025.
Non essendovi prova di precedenti notifiche di tipo interruttivo (notifiche di solleciti di pagamento, avvisi, ecc.) e non potendo attribuire tale effetto all'iscrizione a ruolo il termine di prescrizione risulta decorso.
Il ricorso va dunque accolto e le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna l'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE e la REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DELL'ECONOMIA al pagamento delle spese in favore del ricorrente, in solido, che si liquidano in euro 500,00 oltre spese e accessori