Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 04/02/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1530/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del GOP NT Bortoluzzi ha pronunciato la presente
SENTENZA definitiva nella causa n. R.G. 1530/2022, promossa da:
nata a [...] il [...] c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 assistita e rappresentata dall'avv. Mariarosa Balladore
-attore-
Contro
c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Laura Bergamo e Gian P.IVA_1
Paolo Belloni Peressutti
-convenuta-
***
Conclusioni come da verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
Con atto di citazione citava in giudizio la Banca Parte_1 convenuta chiedendo
“I – In via principale, accertata l'illiceità dell'onere apposto al legato immobiliare disposto dalla sig.ra in favore della Parte_2
per la , siccome contrario alla Controparte_2 Controparte_1 norma imperativa dell'art. 1379 c.c. ed accertato che il medesimo onere pagina 1 di 18
6356/A, libero da persone - anche interposte – e/o - da cose anche di terzi -
e nello stato di fatto in cui era stato consegnato, all'erede universale
. II – In via subordinata, accertato l'inadempimento da Parte_1 parte della al legato Controparte_3 immobiliare disposto in suo favore dalla sig.ra ed Parte_2 accertato che la risoluzione del legato in caso di inadempimento è stata prevista dal testatore ed altresì che l'adempimento dell'onere ha costituito il solo motivo determinante la disposizione, dichiararsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 648, c. 2, c.c. la risoluzione del legato immobiliare disposto da in favore della Parte_2 Controparte_3
con testamento olografo del 23.10.2013 e successivi
[...] testamento pubblico e postilla rispettivamente in data 18.7.2014 e 11.8.2014
e, per l'effetto, ordinarsi alla predetta Controparte_3
di consegnare l'immobile sito in VE Cannaregio – Calle
[...] de La Testa, 6356/A, libero da persone – anche interposte - e/o cose – anche di terzi - e nello stato di fatto in cui era stato consegnato, all'erede universale . III – In ogni caso ordinarsi alla competente Parte_1
Agenzia del Territorio di procedere alle relative trascrizioni ed annotazioni con esonero da qualsiasi responsabilità. IV - Con vittoria di spese e compensi di lite. … omissis …”
Deduceva a supporto delle proprie richieste:
pagina 2 di 18 - che l'attrice è erede universale, per testamento pubblico del 18.7.2014
Rep. 168 degli Atti di Ultima Volontà, di nata a [...]
Fiesso RT (RO) il 21.1.1940 ed ivi deceduta il 3.2.2015; -
-che aveva disposto delle proprie ultime volontà, Parte_2 dapprima, con testamento olografo del 23.10.2013, al quale era stata aggiunta una postilla in data 11.8.2014 e, successivamente, con testamento pubblico del 18.7.2014 (cfr. verbale di deposito e pubblicazione di testamento olografo e di testamento pubblico del 18.2.2015 a rogito Notaio di Rovigo, Rep. n. 76.376 all. al doc. 1); - che con il testamento Per_1 olografo del 23.10.2013 la de cuius aveva disposto il lascito dell'immobile
(abitazione di circa 49 mq) sito in VE Cannaregio – Calle de La Testa,
6356/A alla con sede in Controparte_3
Padova, via De Cristoforis, 8, con lo scopo dell'uso del medesimo in favore degli itineranti e per le persone in missione di , con divieto Controparte_3 di vendita;
- che tale scopo veniva confermato anche in seguito con la postilla dell'11.8.2014, con cui precisava che il lascito Parte_2 all'associazione era stato disposto per le finalità essenziali e motivo determinante di uso per gli itineranti e le persone in missione di evangelizzazione (cfr. doc. 1 cit.);
- che, inoltre, nella predetta postilla veniva espressamente previsto che il mancato rispetto dello scopo era causa di risoluzione dell'intero lascito (cfr. doc. 1 cit.);
- che la de cuius sempre nella predetta postilla disponeva (cfr. doc. 1 cit.), da ultimo, l'onere in capo alla di garantire alla nipote Controparte_2 di godere dell'appartamento per una settimana all'anno a Parte_1 sua scelta, con la propria famiglia, anche al fine di controllare il rispetto dello scopo del lascito;
- che con il testamento pubblico del 18.7.2014 la de cuius confermava di aver già disposto con precedente testamento olografo del proprio immobile pagina 3 di 18 sito in VE e lasciava “tutto il resto ed in particolare risparmi, conti e depositi presso banche e poste, investimenti e titoli” alla nipote
[...]
(cfr. doc. 1 cit.); Parte_1
- che in data 18.2.2015 i predetti testamenti venivano pubblicati con atto
Notaio di Rovigo Rep. n. 76.376, nel quale i richiedenti la Persona_2 pubblicazione riconoscevano che l'odierna attrice era stata istituita erede universale (cfr. doc. 1 cit.);
- che in data 28.4.2015 la Controparte_2 Controparte_3 accettava, ad ogni effetto di legge, il legato immobiliare disposto dalla compianta sig.ra nel testamento olografo del Parte_2
23.10.2013 e confermato nel testamento pubblico in data 18.7.2014, dichiarando espressamente di accettare ogni condizione ed onere disposti dalla testatrice (cfr. acquisto di legato Rep. n. 76.578 del 28.4.2015 all. al doc. 2);
- che, per effetto dell'accettazione espressa così formalizzata, si procedeva alla trascrizione presso i Pubblici Registri Immobiliari dell'acquisto del legato zione n.ri 11901/8472 R.G. e R.P. del 5.5.2015 all. al doc. 3);
- che in data 12.5.2015 l'Ente legatario veniva formalmente immesso nel possesso dell'immobile oggetto di legato mediante consegna da parte della dr.ssa delle chiavi di accesso (come da verbale di Parte_1 consegna e contestuale immissione del legatario nel possesso dell'immobile in data 12.5.2015 all. al doc. 4);
- che l'Ente legatario dava atto che l'erede universale avrebbe potuto usufruire dell'appartamento oggetto del legato per una settimana all'anno con la famiglia, eventualmente anche frazionando il soggiorno previo accordo e consenso della (cfr. doc. 4 cit.); CP_3
- che la si è resa Controparte_3 inadempiente all'onere imposto al legato immobiliare finalizzato, come innanzi rappresentato, all'uso dei pellegrini;
pagina 4 di 18 - che, invero, il predetto immobile doveva essere utilizzato dalla CP_3 per garantire ospitalità agli itineranti e alle persone in missione di evangelizzazione che si trovavano di passaggio nella città di VE ed anche per garantire l'ospitalità per una settimana all'anno all'erede universale con la propria famiglia;
Parte_1
- che invece la , sin dall'acquisto del predetto legato immobiliare, CP_3 si è resa inadempiente all'onere modale, dapprima, non mantenendo l'immobile de quo in buono stato ed idoneo all'uso suo proprio e, successivamente, concedendolo in godimento a soggetti terzi, non appartenenti alle figure innanzi menzionate (pellegrini itineranti e persone in missione di evangelizzazione);
- che, infatti, come risulta dalla relazione investigativa del 21.2.2022 redatta dall'Agenzia Investigativa UB (cfr. doc. 5) l'immobile oggetto del legato è attualmente abitato dalla sig.ra anagraficamente Controparte_4 residente in [...], che lavorava sino al 31.5.2022 presso il negozio “N & Friends Cioccolateria” situato in Cannaregio n. 5758/5760 e che, in seguito, riprendeva l'attività già svolta in passato presso la biglietteria
CT di VE (cfr. profilo di all. al doc. 6); CP_5 Controparte_4
- che, dunque, l'espletata relazione investigativa ha consentito di appurare che l'immobile oggetto del legato è adibito a stabile abitazione di soggetto anagraficamente residente fuori regione e che presta continuativamente la propria attività lavorativa nella città lagunare;
- che, come si evince dalla citata relazione investigativa, tale circostanza è stata confermata anche dall'addetto al servizio postale, che ha dichiarato di conoscere la sig.ra avendole spesso recapitato, presso Controparte_4
l'immobile in oggetto, la corrispondenza (cfr. pagg. 1 e 2 del doc. 5 cit.) e, altresì, da addetto alla ditta raccolta rifiuti/spazzatura che riferiva di aver visto la stessa presso l'immobile già dal mese di novembre 2021 (cfr. pag. 3 del doc. 5 cit.);
pagina 5 di 18 - che, invero, la sig.ra si fa recapitare, presso l'immobile detenuto _4 in godimento, ogni tipo di corrispondenza e, quindi, anche pacchi, come accaduto nel mese di maggio 2022;
- che a tutt'oggi l'immobile oggetto del legato è occupato dalla sig.ra _4
;
[...]
- che, inoltre, nel mese di dicembre 2021 è stata installata antenna satellitare a servizio dell'immobile;
- che, dunque, è pacifico che la beneficiaria del legato immobiliare si è resa inadempiente all'onere imposto al legato medesimo, finalizzato, come rappresentato, all'utilizzo dell'immobile in favore dei pellegrini e delle persone in missione di evangelizzazione che si trovino di passaggio a
VE;
- che, come innanzi rappresentato, per volontà espressa del testatore, il mancato rispetto dello scopo è causa di risoluzione dell'intero lascito (cfr. doc. 1 cit.).
Concludeva alla luce del sua esposta ricostruzione dei fatti acche venisse dunque accertata e dichiarata:
-la nullità del legato immobiliare per contrarietà a norma imperativa ex art. 647 comma 3 cc, in quanto l'onere costituito dal divieto di vendita perpetuo è illecito;
-la nullità de legato immobiliare per inadempimento ex art. 648 cc in quanto l'appartamento oggetto dello stesso è stato utilizzato dalla CP_3 convenuta per finalità che esulano dallo scopo e dall'onere imposto al legato medesimo, concedendo lo stesso a soggetti terzi, estranei alle missioni di evangelizzazione e che svolgono attività lavorativa nel centro di VE.
*
Si costituiva la convenuta la quale così concludeva: CP_3
“In via preliminare Accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande dell'attrice, non essendo stato svolto il procedimento di mediazione obbligatoria
Nel merito pagina 6 di 18 Rigettare le domande svolte dall'attrice, per le ragioni esposte in narrativa: e ciò sia per la domanda di nullità avanzata in via principale, sia per la subordinata domanda di risoluzione per inadempimento. In ogni ipotesi Con vittoria di spese e compensi di lite … omissis …”
Deduceva convenuta che CP_3
“1.La , che ha di recente ottenuto l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico CP_3
Nazionale Terzo Settore;
doc.1: comunicazione iscrizione RUNTS), sostiene l'attività di evangelizzazione nell'ambito del territorio della Regione Veneto e ovunque sia necessario l'annuncio del Vangelo attraverso il Cammino
Neocatecumenale, Cammino che San Giovanni Paolo II ha riconosciuto come un itinerario di formazione cattolica, valida per la società e per i tempi odierni.
2.La non ha finalità lucrative e gestisce l'indicata attività CP_3 sostanzialmente grazie a contributi ed elargizioni di terzi (doc. 2: statuto
). CP_3
3 credeva nel sostegno che la dava (dà) Parte_2 CP_3 all'attività di evangelizzazione sopra indicata;
la medesima, con il lascito dell'immobile di VE (che costituiva la sua casa di abitazione di circa m/q 50 composta di cucina, soggiorno, camera da letto, bagno e ripostiglio;
doc. 3: planimetria dello stato attuale dell'abitazione) intendeva apportare un vantaggio alla , vantaggio dato dal consentire un alloggio sicuro ed accogliente CP_3 per coloro che lavorano per Cristo.
4.Quel che è certo è che la compianta non aveva Parte_2
l'intendimento di gravare la di un peso, soprattutto sotto il profilo CP_3 economico.
5.Gli itineranti e le persone in missione di evangelizzazione indicate nel lascito sono coloro che danno disponibilità a prestare un servizio di utilità per la Chiesa e per l'annuncio del Vangelo, anche lontano da casa: una scelta di vita. Spesso si tratta di persone generose, non solo nel servizio, ma anche economicamente, disponibili ad effettuare lasciti e donazioni.
pagina 7 di 18 6.Nel 2015 il Dott. (già Giudice del Tribunale di Padova, ora Persona_3 in pensione), che si era adoperato per la creazione della e che ne era CP_3 poi temporaneamente diventato Presidente del Consiglio di Amministrazione, accettava il lascito, sostenendo una spesa pari ad euro 2.825 per atti notarili relativi alla pubblicazione del testamento ed all'acquisto del legato nonché per imposte di successione (doc.4: acquisto di legato).
7.Con la relativa presa di possesso emergeva da subito evidente che né
l'appartamento dove abitava la sig.ra né il contesto condominiale Parte_2 erano in buone condizioni.
8.Per renderlo usufruibile, nel 2017, primo momento in cui lo stesso poteva Per_ essere destinato secondo le intenzioni della de cuius (in quanto ed Per_5
coppia di sposi in pensione, provenienti da Eraclea, si erano dichiarati
[...] disponibili ad occuparla per aiutare il Parroco e la Parrocchia di Santa Maria
Formosa di VE dove erano presenti varie Comunità del Cammino
Neocatecumenale), sono stati eseguiti lavori di pulizia, di tinteggiatura e di sostituzione della caldaia esistente perché molto datata, malfunzionante, pericolosa (la sostituzione ha comportato un esborso di euro 2.065).
9. I coniugi hanno abitato la casa per circa due anni, sostenendo alcuni Per_5 costi delle utenze, curandone l'ordinaria manutenzione ed effettuando elargizioni liberali alla per circa euro 5.000. CP_3
10.Nel frattempo il Dott. aveva dato incarico all'Arch. Persona_3 Per_6
di VE di verificare la regolarità urbanistica e catastale dell'immobile.
[...]
11.L'Arch. accertava che la planimetria catastale esistente risaliva al Per_6 gennaio 1939 e non corrispondeva allo stato di fatto dell'immobile in quanto lo stesso era stato oggetto, pur in assenza di titolo abilitativo, dell'esecuzione di opere interne consistite nell'eliminazione di un piccolo locale wc con la realizzazione di un servizio igienico a norma, nel ridimensionamento di una camera e del soggiorno e nella variazione del ripostiglio.
12.La , ritenendo di non poter lasciare l'abitazione nella rilevata CP_3 condizione di irregolarità, dava incarico all'Arch. di procedere come Per_6
pagina 8 di 18 necessario per presentare e portare a termine la pratica di sanatoria (doc.5: ordinanza Comune di VE); il costo sostenuto è stato pari ad euro 4.500.
13.Nel frattempo, i coniugi avendo terminato il loro servizio, lasciavano la Per_5 casa, che rimaneva disabitata manifestando gravi problemi di umidità e infiltrazioni.
14.Si allegano due foto scattate nel corso di un accesso in loco dell'ottobre 2019
(doc. 6: fotografie):
-la prima delle due fotografie riprende la facciata del condominio nel quale si trova l'immobile oggetto di causa;
-la seconda riprende la parete della cucina che è la parte interna della facciata visibile nella prima foto, all'altezza del primo piano, quello di competenza della
. CP_3
15.Nella prima delle due fotografie, guardando in alto, sopra la grondaia si scorgono dei rami.
16.In quell'occasione, un delegato della si è recato presso la sede CP_3 dell'impresa , il cui accesso è adiacente all'ingresso dell'appartamento CP_6 ex Parte_2
17.La verifica della situazione con l'intervento dell'Ing. ha evidenziato che CP_6 nel deposito di foglie e terra formatosi nelle grondaie era cresciuto un arbusto;
il tutto (foglie, terra, arbusto…) impediva il regolare deflusso dell'acqua piovana e provocava infiltrazioni che correvano lungo la facciata dell'edifico (visibile nella fotografia sopra prodotta).
18.Subito, un membro del Consiglio della , sentiti velocemente gli altri CP_3 condomini e descritta loro la situazione, dava incarico di eseguire i lavori necessari alla rimozione della pianta.
19.L'intervento, invece di rivelarsi risolutivo, peggiorava la situazione in quanto l'acqua scendeva ancora più copiosa (doc.7: video 23.11.2019).
20.La chiedeva spiegazioni all'impresa la quale, effettuata CP_3 CP_6 un'ulteriore verifica, rilevava che la rimozione della pianta aveva dissestato le pagina 9 di 18 grondaie, già degradate, creando crepe che provocavano la caduta a cascata dell'acqua piovana lungo la facciata del condominio.
21.Si trattava, dunque, di far eseguire lavori di riparazione delle grondaie e di sistemazione dei danni nel frattempo provocati.
22.La lunga e articolata attività di corrispondenza e dialogo con i condomini, subito avviata dalla per giungere ad un accordo sui lavori da eseguire CP_3 per eliminare le infiltrazioni, per riparare i danni subiti dall'immobile ed anche per determinare correttamente i millesimi di competenza di ciascun condomino portava ad una condivisione solo in ordine all'esecuzione delle opere da effettuare per la sistemazione delle grondaie.
23.Si precisa che quel è una realtà complessa, nel senso che non CP_7 fanno parte del medesimo solamene le unità che si trovano in corrispondenza della facciata che dà su Calle de la Testa 6356/A ma anche locali di unità il cui accesso avviene da altri civici (se si renderà necessario, verrà prodotta la corrispondenza intercorsa).
24.I lavori venivano eseguiti e ultimati nei primi giorni di marzo 2020, come risulta dalla comunicazione della impresa che si allega (doc.8: CP_6 comunicazione 10.3.2020). Parte_3
25.Le opere risolvevano il problema delle infiltrazioni, ma i danni provocati dall'acqua fino ad allora infiltratasi non venivano sanati per indisponibilità dei condomini ad affrontare i relativi esborsi.
26.La , per la quota di propria competenza delle opere eseguite CP_3 dall' , sosteneva costi per euro 2.312 e si vedeva poi costretta a Parte_3 sistemare l'interno del locale cucina e la caldaia, danneggiati dall'acqua.
27.Ultimati i lavori, quando la casa era nuovamente abitabile, scoppiavano l'emergenza sanitaria e la pandemia legate al Covid 19 le quali 'bloccavano' il mondo e anche, di conseguenza, gli spostamenti di itineranti e persone in missione di evangelizzazione.
pagina 10 di 18 28.Nel frattempo, l'appartamento, che già tanti esborsi aveva comportato, necessitava comunque di essere almeno arieggiato, pulito, curato nella manutenzione.
29.Nell'estate del 2021 si offriva di effettuare il tutto, con il minor esborso possibile per la Fondazione, il sig. , che fa parte di una delle Parte_4
Comunità Neocatecumenali della Parrocchia di Santa Maria Formosa, di VE.
30.Lo stesso, in allora, faceva eseguire i lavori pulizia, di sanificazione, di necessaria manutenzione, anche straordinaria, della caldaia, per costi vivi pari ad euro 500.
31.Sempre il sig. , ad evitare il decadimento dell'immobile non utilizzato Parte_4 da troppo tempo e non ancora utilizzabile per l'evangelizzazione per le limitazioni agli spostamenti, dopo l'estate 2021 riteneva di consentire a persona di sua conoscenza, , di occuparlo, con l'intesa che la stessa se ne Controparte_4 sarebbe andata alla ripresa della normalità post Covid e che gli avrebbe rimborsato quantomeno le spese di manutenzione e delle utenze;
e così è stato, se si considera che ha bonificato alla , nel luglio Parte_4 CP_3
2022, un importo di euro 2.000.
32.Gli spostamenti di itineranti e persone in missione di evangelizzazione stanno riprendendo in questi ultimi tempi, ma a VE non ci sono state ancora richieste corrispondenti a quanto disposto dalla testatrice;
peraltro, non sempre chi si muove per l'evangelizzazione ha un nucleo familiare al quale è sufficiente un appartamento di piccole dimensioni come quello oggetto di causa.
33.Nel mese di ottobre 2022 ne era stata offerta la disponibilità a due anziani coniugi che prestano servizio sempre alla Parrocchia di Santa Maria Formosa ma gli stessi, NT e vista l'abitazione, l'hanno ritenuta non idonea Persona_7 alle loro esigenze per dimensioni e per la ripidezza delle scale che dal portone di ingresso condominiale portano all'appartamento. In queste ore l'appartamento si sta rendendo libero
Come detto, la volontà di era sicuramente quella di Parte_2 apportare un vantaggio ad un Ente che lavora per Cristo, che non ha finalità
pagina 11 di 18 lucrative e che può perseguire le proprie attività sostanzialmente solo grazie a donazioni ed elargizioni di persone generose. Non può non essere evidente che la de cuius non voleva certo gravare la medesima di un peso che la CP_3 costringesse a continui esborsi. Ad oggi, la gestione dell'immobile è costata alla convenuta gli importi sopra indicati e, salvo errori o omissioni, circa euro 13.000 per costi di utenze, TARI, IMU, polizze assicurative…; il tutto, per un totale di poco inferiore a circa 25.000 euro (tutti i costi sono documentabili e verranno documentati all'occorrenza). Le elargizioni ricevute dalla dai coniugi CP_3
e da abbattono di poco l'esborso sopra indicato. L'aver Per_5 Parte_4 fatto abitare la casa dopo un lungo tempo in cui la stessa è rimasta disabitata per le vicissitudini sopra indicate e per la conseguente impossibilità che itineranti o persone in missione di evangelizzazione la potessero occupare, non pare possano costituire violazione di quanto disposto da ma Parte_2 risultava la soluzione più idonea a consentire la conservazione dell'immobile proprio perché lo stesso si mantenesse idoneo ad accogliere, nel prosieguo, gli itineranti e le persone in missione di evangelizzazione. Alla luce dei fatti sopra esposti, accogliere la tesi dell'attrice secondo la quale la avrebbe CP_3 violato la disposizione di significherebbe snaturare la Parte_2 reale volontà di quest'ultima. Detta volontà è senz'altro quella dell'indicata destinazione, e tuttavia il presupposto di questa destinazione è che la casa sia tenuta e conservata in buono stato, evitandone il decadimento. Si ritiene che non saprebbe fare (e non farebbe) di meglio nell'ipotesi in cui Parte_1 vedesse accolta la sua domanda e fosse lei a doversi attivare, come dovrebbe, per dare all'immobile la destinazione stabilita dalla de cuius. In questo senso la ritiene di essersi adoperata al pieno delle sue forze e della Controparte_2 sua capacità per rispettare le volontà testamentarie della defunta
[...]
Parte_2
Ciò posto in via preliminare eccepiva la improcedibilità della domanda per mancata attivazione del procedimento di mediazione.
pagina 12 di 18 Nel merito contestava la fondatezza della domanda di nullità essendo tale domanda basata su una lettura e interpretazione del testamento non corretta.
A detta di parte convenuta il legato avrebbe due oneri: il primo consistente nel divieto di vendita e il secondo consistente nel vincolo di destinazione.
Ora per convenuta solo questo secondo onere sarebbe stato motivo CP_3 determinante del lascio e non il primo.
Pertanto anche nel caso in cui si ritenesse il primo onore nullo, questo non comporterebbe la nullità della disposizione perché non ne avrebbe costituito motivo determinante.
Alla prima udienza parte attrice chiedeva la sospensione del processo con termine per introduzione del procedimento di mediazione.
Il Giudice dott.ssa Sofia Gancitano concedeva termine al 05.01.2023 per l'introduzione della mediazione obbligatorio e rinviava al 03.05.2023 per l'eventuale prosieguo del giudizio e verifica del promovimento della mediazione.
In tale successiva udienza le parti facevano presente che il tentativo di mediazione aveva avuto esito negativo e insistendo nelle rispettive deduzioni, domande ed eccezioni contenute in atti chiedevano i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc per lo scambio di memoria istruttorie.
Successivamente il fascicolo veniva assegnato allo scrivente che all'udienza del 19 marzo 2024 sulle rispettive istanze istruttorie si riservava.
Con ordinanza del 23 aprile 2024 lo scrivente rigettava la richiesta di prove richieste da parte attrice perché in parte non contestate e in parte ininfluenti al fine del decidere e rienuta la causa matura per la decisione fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni per il 09.07.2024.
All'udienza del 09.07.2024 le parti precisavano le conclusioni rispettivamente come da fogli depositate telematicamente cui si fa espresso rinvio e chiedevano la concessione dei termini per lo scambio di conclusionali e repliche.
Concessi i termini le parti provvedavano al deposito telematico di conclusionali e repliche.
*
pagina 13 di 18 MOTIVAZIONI rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante, ciò premesso si ritiene che la domanda attorea principale sia fondata per quanto sotto motivato.
Il legato di cui è giudizio è nullo perché vincola (in perpetuo) il bene ad una determinata destinazione e tale destinazione è stata la ragione determinante del legato stesso.
Nel testamento del 23.10.2013 infatti si legge “Scopo: la donazione è per l'uso degli itineranti e per le persone in missione di Evangelizzazione con divieto di vendita”.
Nella Postilla dell'11.08.2014 “Preciso che il lascito all'associazione è stato da me disposto per le finalità essenziali e motivo di determinante di uso per gli itineranti e le persone in missione di evangelizzazione”
E' per tabulas che il lascito testamentario disposto in favore della
[...]
prevede un vincolo di destinazione Controparte_1 sine die e, dunque, perpetuo (uso in favore degli itineranti e delle persone in missione di evangelizzazione) al di là della dicitura “con divieto di vendita”.
pagina 14 di 18 La volontà di è proprio quella di quella di Parte_2 beneficiare la convenuta con l'attribuzione della piena proprietà CP_3 dell'immobile sito in VE Cannaregio – Calle de La Testa, 6356/A, alla condizione che tale immobile sia destinato esclusivamente, e dunque per sempre, all'ospitalità degli itineranti e delle persone in missione di evangelizzazione.
Il divieto di vendita manifesta ancora di più la volontà di imporre un vincolo perpetuo di destinazione d'uso come indicato nel testamento olografo e come ribadito nella postilla successiva in cui viene precisato dalla disponente “il lascito all'associazione è stato da me disposto per le finalità essenziali e motivo di determinante di uso per gli itineranti e le persone in missione di evangelizzazione”.
Pacifica e indiscutibile la volontà della de cuius di legare alla oggi CP_3 convenuta, un bene immobile da utilizzare per il raggiungimento della propria finalità per sempre, senza determinazione di limite temporale tanto più laddove la medesima ha altresì specificato il divieto di vendita.
Come correttamente deduce parte attrice “la destinazione sine die dell'immobile esclusivamente per l'uso dei soggetti individuati dalla de cuius
(itineranti e persone in missione di evangelizzazione) implica di per sé un vincolo perpetuo di inalienabilità (e ciò anche al di là dell'espressa previsione del divieto di vendita).”
Ora sul punto anche la Cassazione con la pronuncia della Cassazione
15240/2017 ha affermato che “è nulla, per violazione della norma imperativa dell'art. 1379 c.c. sui limiti del divieto convenzionale di alienazione,
l'attribuzione patrimoniale gratuita di un bene sottoposto senza limiti di tempo ad un dato vincolo di destinazione, imposto dal disponente con clausola modale;
infatti, essendo consentita in astratto, pena l'inadempimento dell'onerato, solo la circolazione del bene col medesimo vincolo (da riprodurre con apposita clausola, trattandosi di divieto privo di efficacia reale), il diritto di proprietà risulta sottoposto ad un'incisiva pagina 15 di 18 compromissione, essendone sostanzialmente sterilizzati sine die i connessi poteri dispositivi”.
Tale principio è stato anche ribadito da Cass 23616/2023 la quale ha altresì ritenuto la validità di un onere modale di vincolo di destinazione qualora: “Ad avviso della Corte sembra invece che il più prossimo parametro normativo di riferimento sia quello dettato dall'art. 2645 ter c.c., che riconosce la validità degli atti di destinazione di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, in vista della realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'art. 1322 co. 2 c.c., e ciò in vista anche dell'opponibilità del vincolo per effetto della trascrizione, purché il vincolo non ecceda il termine di novanta anni ovvero la durata della vita della persona fisica beneficiaria.”
Il vincolo di destinazione imposto nel legato di cui ci si occupa, senza quei limiti temporali che l'ordinamento possa invece ritenere leciti, è dunque illecito perché contrario all'art. 1379 c.c., norma imperativa che esprime il disfavore dell'ordinamento nei confronti della pattuizioni dirette a limitare la libertà di circolazione dei beni e che fissa come requisiti di validità del divieto convenzionale di alienazione: il suo contenimento entro convenienti limiti di tempo, e la sua rispondenza ad un apprezzabile interesse delle parti.
Il vincolo di destinazione d'uso è stato il SOLO motivo determinante dell'atto dispositivo da parte della sig.ra a favore della Parte_2 CP_3 convenuta, come si evince tanto dal testamento olografo che dalla postilla sopra richiamati.
Ne consegue che a mente dell'art. 647 comma 2 c.c. la disposizione è nulla in quanto “L'onere impossibile o illecito si considera non apposto;
rende tuttavia nulla la disposizione, se ne ha costituito il solo motivo determinante”.
*
pagina 16 di 18 La accertata e dichiarata nullità del legato rende non necessario l'esame delle altre domande di parte attrice, essendo le stesse assorbite dalla decisione sul punto.
SULLE SPESE LEGALI
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta ed in favore di Controparte_1 parte attrice con applicazione dei parametri minimi Parte_1 dello scaglione di riferimento – indeterminabile complessità media - in quanto non sono state assunte prove orali con la conseguente liquidazione
Fase Studio euro 1.064,00; Fase Introduttiva euro 708,00; Fase Istruttoria euro 1.869,00; Fase Decisionale euro 1.790,00 per un totale di euro
5.431,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa o assorbita:
ACCERTA l'illiceità dell'onere apposto al legato immobiliare disposto dalla sig.ra in favore della Parte_2 Controparte_3
, siccome contrario alla norma imperativa dell'art.
[...]
1379 c.c.;
ACCERTA che il medesimo onere costituiva motivo determinante dell'intera disposizione testamentaria del legato immobiliare;
conseguentemente
DICHIARA ai sensi e per gli effetti dell'art. 647, c. 3, c.c. la nullità del legato immobiliare disposto da in favore della Parte_2
con testamento olografo Controparte_3 Controparte_1 del 23.10.2013 e successivi testamento pubblico e postilla rispettivamente in data 18.7.2014 e 11.8.2014 e, per l'effetto, ORDINA alla predetta di consegnare l'immobile Controparte_3 sito in VE Cannaregio – Calle de La Testa, 6356/A, libero da persone -
pagina 17 di 18 anche interposte – e/o - da cose anche di terzi - e nello stato di fatto in cui era stato consegnato, all'erede universale . Parte_1
CONDANNA a pagare in Controparte_3 favore di le spese processuali, liquidate come sopra in € Parte_1
5.431,00 per compenso, oltre C.P.A. e I.V.A. (se effettivamente dovuta), oltre il 15% del compenso per spese forfettarie.
ORDINA alla competente Agenzia del Territorio di procedere alle relative trascrizioni ed annotazioni con esonero da qualsivoglia responsabilità.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Sentenza esecutiva ex lege
Rovigo, 04 febbraio 2025
Il GOP
NT Bortoluzzi
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