Sentenza 14 aprile 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/04/2020, n. 12096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12096 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2020 |
Testo completo
uente SENTENZA sul ricorso presentato da P.M. presso Tribunale di Potenza nei confronti di Di AS IO, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 7/11/2019 del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gaetano De Amicis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore, Avv. Nicola Pisani, che si è riportato alla memoria depositata chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 7 novembre 2019 il Tribunale del riesame di Potenza ha annullato l'ordinanza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Potenza in data 14 ottobre 2019, che applicava a Di AS IO la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 346-bis cod. pen. (capo D), commesso in concorso con De IS RI EL RI, disponendone l'immediata liberazione. Si contestava in sede cautelare al predetto indagato di avere sfruttato le sue relazioni con pubblici funzionari della Regione Basilicata in stretti rapporti con il Governatore Maurizio Marcello TT, di cui egli era uomo di fiducia, ottenendo indebitamente dal De IS RI la somma in contanti di euro 25.000,00 al fine di agevolare una società ("COBAR s.p.a.") di AR VI TE - a sua volta cliente del De IS - nella trattazione da parte dei competenti uffici regionali della pratica relativa al finanziamento e al pagamento dei lavori per la realizzazione di un'opera idrica appaltata alla predetta società.
2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, deducendo l'erronea applicazione della fattispecie di cui all'art. 346-bis cod. pen. e l'insufficienza della motivazione in ordine al fumus del delitto di corruzione e alla ritenuta assenza di elementi sintomatici della condotta di traffico di influenze illecite.
2.1. Evidenzia in particolare il ricorrente che, sulla base delle emergenze investigative, il De IS aveva in più occasioni contattato il Di AS al fine di perorare gli interessi di un suo cliente, l'imprenditore VI AR, per sbloccarne il pagamento di somme dovute per lavori approvati ma liquidati in ritardo, e che, a seguito di tali incontri, il Di AS aveva ricevuto dal primo la su indicata somma di denaro, apparentemente elargita quale contributo per la campagna elettorale del TT, cui l'indagato risultava legato da vincoli professionali e di militanza politica. Si deduce, entro tale prospettiva, che né l'indagato, né il TT, avevano competenze dirette sul procedimento amministrativo e che, ciò nonostante, la situazione si sbloccò in favore del AR solo all'inizio del 2019, dopo che il Di AS aveva interrotto la sua collaborazione con il gruppo regionale del proprio partito, allorquando la Giunta regionale approvò l'aumento di una rilevante somma di denaro a titolo di fabbisogno aggiuntivo per il completamento dell'appalto. Da quel momento, infatti, le pretese del AR cominciarono ad essere soddisfatte e il Di AS, che nel medesimo arco temporale continuava ad avere contatti con il De IS, ricevette nel marzo 2019 la su indicata somma di denaro. Ne consegue che un condizionamento esterno nell'evolversi della pratica vi è stato e che, in ogni caso, la remunerazione corrisposta in favore del Di AS, da lungo tempo "intraneo" agli uffici regionali in forza della sua diretta collaborazione con il gruppo regionale del proprio partito, ha avuto quale unica ragione l'interessamento in favore del AR, tanto che il De IS a lui si era rivolto anche in altre occasioni, al fine di sfruttarne le conoscenze acquisite in ambito regionale e il rapporto di fiducia maturato con il TT.
2.2. Si assume, inoltre, come sia insufficiente nella motivazione il riscontro a sostegno dell'affermazione secondo cui il De IS era in grado di relazionarsi autonomamente, e senza alcun bisogno di intermediazioni, con gli organi di indirizzo politico regionale, laddove le emergenze investigative depongono in senso contrario, evidenziando, piuttosto, che il De IS si recava nello studio di un funzionario regionale anche su indicazione del Di AS.
2.3. Né, infine, risultano compiutamente indicati gli elementi sintomatici del fumus dell'ipotizzato delitto di corruzione, avendo il Tribunale erroneamente cercato di escludere, nel comportamento dell'indagato, la presenza di condotte cd. di "vanteria" - tipiche dell'abrogato delitto di millantato credito - che potrebbero, tuttavia, non ricorrere senza che tale dato consenta, di per sé, di ritenere non configurabile o non provato il delitto contestato in sede cautelare, la cui consumazione può verificarsi anche mediante lo sfruttamento di relazioni esistenti.
3. Con memoria depositata nella Cancelleria di questa Suprema Corte in data 18 febbraio 2020 il difensore dell'indagato ha ampiamente illustrato una serie di articolate argomentazioni a sostegno della completezza e della coerenza logica della motivazione dell'ordinanza impugnata, concludendo per il rigetto del ricorso del P.M. sulla base del rilievo che se, per un verso, il provvedimento del Tribunale dà atto dell'assenza di vanterie da parte dell'indagato, per altro verso non manca di sottolinearne anche l'assenza di un atteggiamento propositivo in relazione ai fatti in contestazione, ciò che assume rilevanza centrale al fine di escludere la configurabilità della condotta induttiva richiesta dalla previsione della norma incriminatrice di cui all'art. 346-bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Il Tribunale, nel rivalutare il quadro indiziario, è incorso nei vizi denunciati dal P.M. ricorrente, da un lato indebitamente valorizzando l'elemento della vanteria, a fronte dell'effettivo tenore dell'art. 346-bis cod. pen., come riformulato dalla legge n. 3 del 2019, e dell'oggetto dell'incolpazione provvisoria, dall'altro limitandosi genericamente a prospettare in controluce il fumus di un patto corruttivo, al cospetto di un quadro indiziario di per sé coerente con l'ipotesi accusatoria e in assenza della precisa indicazione dei poteri e delle competenze dedotti nel patto, riferibili a pubblici ufficiali asseritamente in esso coinvolti.
3. Deve al riguardo in generale osservarsi che il reato di traffico di influenze è destinato ad assicurare copertura anticipata a tutte le forme di programmata interferenza con l'agire della P.A., idonea ad alterarne il buon andamento. In tale prospettiva la legge n. 3 del 2019, in luogo dell'equivoco riferimento alla millanteria, contenuto nell'originaria fattispecie di cui all'art. 346 cod. pen., contrapposta allo sfruttamento di relazioni esistenti, ha incluso nell'unica fattispecie di cui al riformulato art. 346-bis, cod. pen., sia la relazione asserita sia quella esistente, nel contempo dando alternativamente rilievo tanto alla vanteria, quale allegazione autoreferenziale di una specifica capacità di influenza, quanto allo sfruttamento di quella capacità, in funzione della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, quale prezzo della mediazione illecita verso un soggetto qualificato o quale remunerazione dell'esercizio da parte di questo delle sue funzioni o dei suoi poteri. Ciò significa che la fattispecie non riposa necessariamente sulla millanteria o sulla vanteria, ma può essere integrata dalla correlazione eziologica tra promessa o dazione da un lato e sfruttamento della capacità di influenza dall'altro, in quanto quest'ultima costituisca un dato che non necessiti di specifica illustrazione ma possa dirsi il presupposto anche implicito dell'intercorsa pattuizione o comunque della dazione.
4. Va poi rimarcato che l'ipotesi del traffico di influenze è caratterizzata da una clausola di sussidiarietà espressa, in forza della quale la stessa sfuma ed è assorbita, ove sia invece configurabile un vero e proprio patto corruttivo, riconducibile alle fattispecie di cui agli artt. 318, 319, 319-ter cod. pen. o ai reati di cui all'art. 322-bis cod. pen. Conseguentemente deve escludersi la configurabilità del delitto di cui all'art. 346-bis allorché la promessa o la dazione siano volte a remunerare il pubblico ufficiale e questo sia direttamente attratto nel patto, divenendone partecipe, quale beneficiario diretto o indiretto del denaro o dell'utilità. E' infatti di tutta evidenza che in un caso del genere non vi è ragione di apprestare una tutela anticipata rispetto ad un rischio di coinvolgimento dell'effettivo esercizio della funzione, che si è ormai concretizzato.
5. Devono peraltro formularsi ancora due precisazioni di carattere generale.
5.1. In primo luogo si rileva che il reato di cui all'art. 346-bis è aggravato se chi indebitamente fa dare denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio: ciò, al fine di distinguere tale fattispecie da quella della corruzione, implica che la qualifica venga in rilievo come mera qualità di posizione, non implicante il dinamico manifestarsi di competenze e poteri del soggetto qualificato, risultando ravvisabile il delitto di corruzione quando al contrario risultino specificamente dedotti all'interno del patto quelle competenze o quei poteri. Va infatti richiamato il principio consolidato in forza del quale il delitto di corruzione rientra tra i reati funzionali, con la conseguenza che l'atto dedotto nel patto, se non deve essere ricompreso nelle specifiche mansioni, deve comunque rientrare nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene e in relazione al quale eserciti o possa esercitare una forma di ingerenza, sia pure di fatto (Sez. 6, n. 17973 del 22/1/2019, Caccuri, Rv. 275835; Sez. 6, n. 23355 del 26/2/2016, Margiotta, Rv. 267060). Tale principio deve essere letto alla luce di quello in forza del quale l'atto di ufficio deve concretare l'esercizio dei poteri funzionali, non rientrando in esso quello che debba intendersi compiuto «in occasione dell'ufficio» e che, se del caso, si risolva nella mera segnalazione o raccomandazione (Sez. 6, n. 7731 del 12/2/2016, Pasini, Rv. 266543; Sez. 6, n. 38762 del 8/3/2012, D'Alfonso, Rv. 253371).
5.2. In secondo luogo deve osservarsi che la relazione di sussidiarietà rispetto alle ipotesi di corruzione implica che, in presenza di elementi di per sé coerenti con la sussunzione nella fattispecie del traffico di influenze, il delitto di corruzione possa dirsi prevalente, solo in quanto questo sia non solo genericamente prospettato ma anche concretamente suffragato, in ragione del fatto che originariamente il prezzo fosse causalmente destinato al soggetto qualificato e non volto a compensare una mediazione (sul punto per il rilievo del profilo causale v. Sez. 6, n. 4113 del 14/12/2016, dep. 2017, Rigano, Rv. 269736) o che comunque il soggetto qualificato fosse stato effettivamente reso partecipe del patto, quale beneficiario della dazione o della promessa in relazione all'esercizio delle sue funzioni, essendo per contro insufficiente la mera consegna sine titulo di somme ad un intermediario, in mancanza di elementi idonei a dimostrare che si sia consumato un episodio di corruzione (sul punto v. Sez. 6, n. 1 del 2/12/2014, dep. 2015, Pedrotti, Rv. 262929; Sez. 6, n. 2006 del 13/8/1996, Pacifico, Rv. 206122).
6. Alla luce di tali premesse, si rileva che il Tribunale ha erroneamente valorizzato il tema della vanteria, giungendo ad escludere il reato in ragione del fatto che, secondo la proposta ricostruzione, non era emersa una specifica prospettazione da parte del Di AS della propria capacità di influenza ed al contrario risultava che il De IS era in grado di disporre di proprie entrature negli ambienti politici ed amministrativi: si è in realtà rilevato come il reato di traffico di influenze sia configurabile a prescindere dalla circostanza che ricorra una vanteria da parte del soggetto che riceva la promessa o la dazione, essendo bastevole che costui consapevolmente si avvalga dell'influenza riconosciutagli, ottenendo per questo denaro o altra utilità, ciò in cui si concreta lo sfruttamento della relazione, che nel caso di specie aveva parimenti formato oggetto dell'incolpazione provvisoria. D'altro canto l'ordinanza genetica aveva posto in luce che non solo il De IS si era rivolto al Di AS in ragione delle relazioni di cui costui notoriamente e stabilmente godeva (il dato è invero incontestato), in primo luogo con il Presidente TT, ma si era concretamente avvalso del Di AS, al fine di perorare la causa del suo cliente AR presso gli organi amministrativi chiamati ad occuparsi delle questioni legate all'appalto aggiudicato alla predetta società "COBAR", concernenti lo sblocco dei pagamenti pretesi dal AR. A fronte di ciò il Tribunale, pur avendo dato conto di un incontro cui aveva partecipato il Di AS, unitamente al TT e al candidato Trerotola, con il Direttore Generale Marsico e pur avendo inoltre fatto riferimento ad una conversazione intercorsa tra il De IS e il Di AS in cui il primo riferiva al secondo di essere andato «dove mi avevi detto di andare a vedere...le carte, le cose,. .il fascicolo..» (pag. 73 dell'ordinanza impugnata), ha contraddittoriamente concluso nel senso che il De IS si era autonomamente attivato, in quanto in grado di farlo in forza delle sue autonome entrature.
7. Sotto diverso profilo va rimarcato come il Tribunale abbia dato conto del versamento della somma di euro 25.000,00 nelle mani del Di AS, avvenuto il giorno successivo a quello delle elezioni regionali (somma che anche il Tribunale ha escluso di poter ricondurre, al di là delle apparenze, ad un neutro contributo elettorale), ma abbia nondimeno prospettato che ciò valeva a connotare il fumus di un più ampio rapporto di tipo corruttivo, coinvolgente, per quanto è dato comprendere, il Presidente TT. Orbene, anche con riguardo a tale aspetto risultano fondati i rilievi del P.M. ricorrente. Deve infatti sottolinearsi che il Tribunale, da un lato, ha prospettato la riferibilità della dazione ad un consolidato rapporto corruttivo, ma, dall'altro, ha ritenuto che fosse configurabile genericamente il fumus di un siffatto rapporto, del quale non ha concretamente indicato origine, sviluppo e contenuto, in relazione alle competenze ed ai poteri del pubblico ufficiale coinvolto. Va a questo riguardo rilevato che l'incolpazione provvisoria aveva ad oggetto l'esercizio dell'influenza presso gli uffici della Regione, competenti per le questioni relative al citato appalto, e che inoltre lo stesso Tribunale ha dato conto del rapporto intercorso fra il De IS e il Di AS e del successivo pagamento fatto nelle mani di quest'ultimo. Ma, in definitiva, a fronte di quanto esposto nell'ordinanza genetica, in cui erano stati posti in stretta relazione i contatti tra il De IS e il Di AS, i contatti registratisi presso gli uffici amministrativi competenti e la dazione della somma, il Tribunale ha finito per sovrapporre solo genericamente un'ipotesi corruttiva, ipotizzando il coinvolgimento del TT, senza però considerare quali competenze e poteri di quest'ultimo potessero dirsi dedotti nel patto corruttivo in una fase in cui lo stesso TT, già sospeso e sottoposto a misura custodiale, era stato poi assoggettato a misura non custodiale, pur di seguito revocata, nell'ambito di una separata indagine, e in cui comunque venivano in rilievo competenze spettanti agli uffici amministrativi. In altre parole, ad elementi sussumibili nella fattispecie del traffico di influenze, direttamente e primariamente coinvolgente il Di AS, a fronte della dazione ricevuta, quand'anche destinata a soggetto a lui comunque strettamente legato, il Tribunale ha finito per contrapporre un'ipotesi di corruzione non specificamente delineata e dunque non idoneamente suffragata, non avendo ricostruito la connotazione funzionale del patto corruttivo e la connotazione causale della dazione, in relazione all'esercizio di competenze spettanti ad un definito pubblico ufficiale, che è stato sì individuato nel TT, ma senza un inquadramento contestualizzato di funzioni pubbliche realmente dedotte e concretamente esercitate.
8. I riscontrati vizi assumono dunque rilievo sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello della motivazione e impongono l'annullamento in parte de qua dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame, da effettuarsi alla luce dei rilievi esposti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Potenza, Sezione pe