Rigetto
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30/05/2025, n. 4755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4755 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 04755/2025REG.PROV.COLL.
N. 09228/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9228 del 2023, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’Avvocato Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AG - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e ADER - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale sono domiciliate, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di BR (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AG e ADER;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025 il Cons. Marco Poppi e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso iscritto al n. 40/2022, i Signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di soci dell’omonima Azienda Agricola, impugnavano dinanzi al Tar per la Lombardia – Sezione staccata di BR:
- l’intimazione n. -OMISSIS-, notificata al primo il 12 novembre 2021, con la quale era richiesto il pagamento di € 374.975,82 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne lattiere 1995-1996 e 1996-1997;
- l’intimazione di pagamento n.-OMISSIS-, notificata al secondo il 19 novembre 2021, con la quale era richiesto il pagamento del medesimo importo di € 374.975,82 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1995-1996 e 1996-1997;
- il ruolo « Residui GE ex DL 27/2019 ».
Parte ricorrente deduceva (in estrema sintesi):
- l’inattendibilità dei dati di produzione sulla base dei quali veniva calcolato il prelievo supplementare;
- l’intervenuta prescrizione del credito (in relazione tanto al termine quadriennale, che quinquennale e decennale);
- il contrasto della disciplina di settore nazionale con quella di fonte europea;
- l’omessa considerazione delle compensazioni calcolate con gli aiuti PAC;
- la decadenza della pretesa per decorso del termine biennale di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973.
In corso di giudizio il Tar disponeva un’integrazione istruttoria in esito alla quale, grazie ai depositi delle parti, si documentava l’esito sfavorevole ai produttori dei ricorsi proposti avverso i provvedimenti di determinazione dei QRI; i provvedimenti di compensazione nazionale; le precedenti intimazioni di pagamento dell’11 giugno 2013 e alla cartella di pagamento notificata il 12 marzo 2015.
Il Tar, per quanto di interesse ai presenti fini (ovvero in relazione alle sole questioni reintrodotte in appello), respingeva il ricorso con sentenza n. 334 del 23 aprile 2023 sul rilievo:
che in relazione alla pretesa dell’amministrazione trovasse applicazione il termine di prescrizione decennale (non spirato stante la proposizione da parte dell’Azienda di una pluralità di ricorsi aventi effetto interruttivo) tanto per quanto riguarda la pretesa del prelievo supplementare che per quanto concerne gli interessi;
che in merito al dedotto contrasto della normativa nazionale con il diritto europeo e alla conseguente richiesta di disapplicazione delle norme interne, la domanda non potesse essere accolta ostandovi il giudicato formatosi sulla decisone di questo « Consiglio di Stato n. 4576/2014, che ha confermato i provvedimenti di determinazione dei quantitativi di riferimento individuali »
La sentenza di primo grado veniva impugnata con appello depositato il 29 novembre 2023 deducendone l’erroneità per:
I. « DIFETTO E CARENZA DI MOTIVAZIONE; ILLEGITTIMITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, GENERICITÀ ED INFONDATEZZA DELLA SENTENZA IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI NON ACCOGLIE IL I MOTIVO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO RELATIVAMENTE ALLA PRESCRIZIONE DELLA PRETESA DI AG » con contestuale domanda, per l’ipotesi in cui dovesse essere ritenuta corretta la decisione del Tar in ordine al termine di prescrizione applicabile, di rimessione della questione alla Corte di giustizia ex art. 267 T.F.U.E;
II. « ILLEGITTIMITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, MANCANZA E CARENZA DI MOTIVAZIONE, GENERICITÀ ED INFONDATEZZA DELLA SENTENZA IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUINON HA ACCOLTO IL MOTIVO II DEL RICORSO DI PRIMO GRADO » ribadendo la necessità di disapplicare le disposizioni nazionali contrastanti con il diritto europeo.
AG si costituiva in giudizio con sola memoria formale datata 3 dicembre 2023.
All’esito della pubblica udienza del 15 maggio 2025, in assenza di ulteriori contributi da parte dell’amministrazione, la causa veniva decisa.
Preliminarmente, per esigenze di completezza espositiva e di corretto inquadramento della presente controversia, deve procedersi ad un sintetico richiamo alle vicende processuali che interessavano i provvedimenti riferiti alle campagne lattiere 1995/1996 e 1996/1997 i cui esiti, acquisiti in primo grado, venivano dal Tar posti a fondamento della sentenza impugnata.
L’amministrazione documentava che con ricorso iscritto al n. 9407/1998 R.R., l’Azienda impugnava dinanzi al Tar per il Lazio « gli atti – comunicati con note inviate ai sensi dell’art. 2, comma 5, della legge n. 5 del 1998 - con cui IM (ora AG), con riferimento alle due annate 1995/96 e 1996/97, ha determinato i quantitativi di latte prodotti nelle predette annate ed ha assegnato i “quantitativi di riferimento individuali” (QRI) di riferimento per le campagne dal 1995/1996 al 1998/1999 ».
Il ricorso veniva respinto con sentenza n. 5240 dell’8 giugno 2012, confermata dal Consiglio di Stato con decisione n. 4576 del 9 settembre 2014.
Con ricorso iscritto al n. 13933/1999 R.R., l’Azienda impugnava dinanzi al Tar per il Lazio i « provvedimenti di compensazione nazionale relativi alle annate lattiere 1995/1996 e 1996/1997, comunicati da IM ex art. 1, comma 1, D.L. n. 43 del 1999 nel mese di ottobre 1999 ».
Il ricorso veniva respinto, ad eccezione della censura « relativa alla imputazione degli interessi », con sentenza n. 5896 del 27 giugno 2012, confermata dal Consiglio di Stato con decisione n. 589 del 5 febbraio 2015 (che confermava in particolare l’accoglimento della « domanda attorea sotto solo il profilo della debenza degli interessi sulle somme ingiunte a titolo di prelievo supplementare a decorrere dal momento in cui è comunicata tal ingiunzione al produttore, respingendo ogni altra questione » come si evince dal precedente conforme richiamato nella sentenza di primo grado: Tar Lazio, 16 maggio 2012, n. 4426)
I ricorrenti, a loro volta, documentavano in primo grado, la ricezione dell’intimazione di pagamento n. -OMISSIS- dell’11 giugno 2013, con la quale veniva chiesto il pagamento del prelievo supplementare a partire dalla campagna 1995-1996 e sino alla campagna 2008/09 allegando che tra le finalità dell’intimazione vi era anche quella di sollecitare la richiesta rateizzazione, ammonendo che nel caso di mancato inoltro della relativa domanda sarebbe intervenuta la decadenza dalla sospensione delle procedure di riscossione coattiva, come previsto dall’art. 8 quinquies comma 2 del D.L. n. 5/2009.
Detta intimazione veniva impugnata, unitamente ad altri produttori, così interrompendo il termine di prescrizione, con ricorso iscritto al n. 951/2013 R.R. che il Tar BR, con sentenza n. 86 del 25 gennaio 2021, dichiarava in parte inammissibile (in ragione dell’insussistenza dei presupposti legittimanti la proposizione del gravame nelle forme del ricorso collettivo e/o cumulativo) e in parte perento (in relazione ai ricorrenti che non sottoscrivevano la domanda di fissazione dell’udienza).
La sentenza veniva impugnata con appello respinto con decisione della Sezione III n. 4630 del 17 giugno 2022.
Anche l’impugnazione proposta unitamente ad altri produttori avverso « le cartelle di pagamento con cui AG ha intimato a ciascuna di esse il pagamento degli importi dovuti per cd. “Prelievi latte sulle consegne” a titolo di capitale e di interessi, accertati a loro carico a partire dalla campagna lattiero-casearia 1995/96 fino alla campagna 2008/2009, denunciandone l’illegittimità propria e derivata dal ritenuto contrasto con il diritto comunitario della normativa nazionale applicata », notificate il 12 marzo 2015 (iniziativa, anche in questo caso, interruttiva della prescrizione), veniva dal Tar BR dichiarata inammissibile con sentenza n. 248 del 25 marzo 2020, confermata in appello con decisione n. 6332 del 20 luglio 2022.
Ricostruita la vicenda in fatto nei suesposti termini, può procedersi allo scrutinio delle censure di parte appellante che in questa sede contesta la sentenza del Tar nella parte in cui respingeva i primi due motivi (su un numero complessivo di 7) del ricorso di primo grado.
Con il primo capo d’impugnazione l’appellante, come in parte anticipato, censura la sentenza nella parte in cui non ritiene maturata la prescrizione del credito vantato da AG: profilo in ordine al quale in primo grado richiedeva (fermo restando il termine quinquennale per gli interessi) l’accertamento:
- in via principale, del decorso del termine quadriennale di cui all’art. 3, comma 1, Reg. (CE) n. 2988/1995;
- in via subordinata, del termine quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4 c.c.;
- in via ulteriormente subordinata, del termine decennale di cui all’art. 2946 c.c..
L’appellante sostiene che il primo atto interruttivo sarebbe intervenuto solo nel 2013 a prescrizione, anche decennale ormai maturata e che in ogni caso i giudizi istaurati non sarebbero idonei ad interrompere il termine di prescrizione.
La sentenza sarebbe in particolare errata laddove afferma che l’impugnazione proposta dal debitore impedisce la decorrenza del termine di prescrizione anche in assenza di alcuna domanda del creditore poiché « ai sensi dell’art. 2945 c.c., si ha l’interruzione del termine di prescrizione solo con la notificazione di un atto col quale il creditore inizia un giudizio o con la domanda proposta dallo stesso nel corso di un giudizio » non esplicando alcun effetto, ai presenti fini, « la pura e semplice costituzione in giudizio di GE ».
L’appellante, per l’ipotesi in cui dovesse ritenersi l’inoperatività del termine quadriennale ex art. 3, comma 1, Reg. (CE) n. 2988/1995, avanza richiesta di rimessione ex art. 267 T.F.U.E. alla Corte di Giustizia affinché si pronunci sul seguente quesito:
« se, a seguito dell’entrata in vigore del Reg. (CE) n. 1290/05 - che, all’art. 34, par. 1, lett. b, prevede che il prelievo sul latte versato dagli Stati membri è considerato un’entrata con destinazione specifica del bilancio comunitario - per il recupero dei prelievi latte debbano trovare applicazione le norme di cui al Reg. (CE) n. 2899/1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità, ed in particolare il termine di prescrizione quadriennale dettato dall’art. 3, comma 1, di tale regolamento ».
Le argomentazioni riproposte dall’appellante in questa sede, sostanzialmente riproduttive delle doglianze già sviluppate in primo grado, devono essere disattese.
Circa la specifica questione la Sezione ha già avuto modo di affermare, con posizione consolidata, che « ritiene applicabile in subiecta materia, almeno per quanto riguarda la sorte capitale, il termine prescrizionale ordinario decennale (ex multis Cons. Stato, sez. III, 7 novembre 2022 n. 9706; Cons. Stato sez. III, n. 2730 del 2022, richiamate da Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 64; secondo cui “gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale”). In sostanza, poiché il prelievo supplementare non costituisce una prestazione periodica, non è applicabile l’art. 2948 c.c. che disciplina la prescrizione di cinque anni, mentre, quanto al capitale, il termine di prescrizione decennale è previsto in via generale dall’art. 2946 c.c. (cfr. Cons. St., sez. VI, 20 dicembre 2023, n. 11050).
Nella fattispecie, la prescrizione ha carattere decennale anche in considerazione del fatto che se, da un lato, non può essere invocata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ. (Cons. Stato, sez. II 28 dicembre 2021 n. 8659), dall’altro, non è neppure applicabile il termine prescrizionale breve ex art. 3, comma 1, Regolamento CE 2988/95, venendo in rilievo nella fattispecie in esame crediti derivanti da norme eurounionali regolatrici del mercato, o meglio, di misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali » (Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2024, n. 1316).
Con specifico riferimento alla pretesa prescrizione quadriennale la Sezione ha già precisato che non trova applicazione l’invocato termine c.d. breve « ex art. 3, comma 1, Regolamento CE 2988/95 venendo in rilievo nella fattispecie in esame crediti derivanti da norme eurounionali regolatrici del mercato, o meglio, di misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali. Con riguardo a tale secondo aspetto pare, in particolare, che vada confermato l’orientamento di merito (tra cui segnatamente T.A.R. Lombardia, sez. II, 28 agosto 2023 n. 685; in termini anche T.A.R. Lazio, sez. V, 13 giugno 2023 n. 10057) che ha evidenziato come il presupposto dell'applicazione del suddetto termine sia un'irregolarità idonea a incidere sul bilancio dell'Unione (come espressamente specificato dall'art. 1 par. 2 del Reg. CE 2988/95 secondo cui “Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita”) nel mentre, nel caso delle quote latte, non vi è un simile rischio, in quanto la tutela del bilancio dell’Unione è assicurata direttamente dagli Stati attraverso la reintegrazione del fondo (restando a carico delle autorità statali il recupero del prelievo supplementare dai produttori che hanno contribuito allo sforamento della quota nazionale) » (Cons. Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 64). Va altresì ricordato che l’art. 3 prima citato all’ ultimo comma configura il termine quadriennale come termine minimo e non massimo, essendo quindi la censura irrilevante.
Deve in conclusione rilevarsi che, in ragione degli illustrati eventi interruttivi (pressocché senza soluzione di continuità), deve escludersi sia spirato il termine di prescrizione decennale, che rende esigibile la pretesa dell’amministrazione, e non risulta spirato nemmeno il termine quinquennale con conseguente esigibilità anche degli interessi (in relazione ai quali come già rilevato è stata in giudizio sancita, in senso favorevole agli appellanti, solo la decorrenza).
L’intimazione di pagamento del 2013, infatti, rimaneva sub iudice sino al 2022, mentre i provvedimenti presupposti (riferiti alle medesime campagne), anche questi impugnati, lo erano dal 1998 al 2014 (l’assegnazione del QRI) e dal 1999 al 2015 (la cartella).
Quanto infine alla richiesta di rimessione ex art. 267 TFUE avanzata dall’appellante, pur riconoscendo l’esigenza sottesa di assicurare l’uniforme applicazione del diritto dell’Unione prevenendo il rischio del consolidamento nei vari ordinamenti nazionali di orientamenti ermeneutici difformi, deve rilevarsi che « l’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno può astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell’Unione e risolverla sotto la propria responsabilità laddove la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si imponga con un’evidenza tale da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio. L’esistenza di una siffatta eventualità deve essere valutata in base alle caratteristiche proprie del diritto dell’Unione, alle difficoltà particolari relative alla sua interpretazione e al rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all’Unione europea. Tale giudice nazionale non è tenuto a dimostrare in maniera circostanziata che gli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e la Corte adotterebbero la medesima interpretazione, ma deve aver maturato la convinzione, sulla base di una valutazione che tenga conto dei citati elementi, che la stessa evidenza si imponga anche agli altri giudici nazionali in parola e alla Corte » (CGUE, ord. 15 dicembre 2022 in causa 597/2021).
Per quanto riguarda la materia in questione, l’irrilevanza e la non pertinenza della questione sollevata dall’appellante è già stata riconosciuta in presenza di analoghe fattispecie e istanze di identica formulazione.
La Sezione, infatti, affrontando la medesima questione (Cons Stato, Sez. VI, 10 settembre 2024, n. 7505) ha già avuto modo di affermare:
- che « la non pertinenza e, quindi, l’irrilevanza della questione discende dall’inconferenza del “richiamo al termine di prescrizione delle azioni giudiziarie indicato all’art. 3 comma 1 Reg. (CE, Eurotom) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità, non solo per la specificità della disciplina in tema di quote latte, oggetto di apposita regolamentazione da parte dell’Unione, ma soprattutto perché l’articolo citato contempla unicamente la “prescrizione delle azioni giudiziarie” e non dei crediti il cui adempimento sia richiesto in via amministrativa, in forme e con modalità “autoritative” »;
- che « l’irrilevanza discende dalla considerazione che la fattispecie oggetto del giudizio non rientra nel perimetro applicativo delle invocate disposizioni europee» quindi «la non rilevanza della questione esclude il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia richiesto dall’appellante »;
- che debba inoltre confermarsi « l’orientamento di merito che ha evidenziato come il presupposto dell'applicazione del suddetto termine sia un'irregolarità idonea a incidere sul bilancio dell'Unione (come espressamente specificato dall'art. 1 par. 2 del Reg. CE 2988/95 secondo cui “Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita”) nel mentre, nel caso delle quote latte, non vi è un simile rischio, in quanto la tutela del bilancio dell'Unione è assicurata direttamente dagli Stati attraverso la reintegrazione del fondo (restando a carico delle autorità statali il recupero del prelievo supplementare dai produttori che hanno contribuito allo sforamento della quota nazionale) »;
- che « il Regolamento 2988/1995 cit. detta una disciplina omogena delle attività di controllo e delle misure previste a tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (oggi Unione Europea) e, all’art. 3, disciplina i termini di prescrizione delle azioni giudiziarie conseguenti alle “irregolarità”, definite all’art. 1, par. 2, del Regolamento medesimo come “qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita” »;
- che « nel caso dei prelievi supplementari non si è in presenza di una “irregolarità”, ai sensi del Reg. CE n. 2988/1995 cit., dal momento che, a decorrere dalla campagna 2003/2004, l’ordinamento comunitario ha previsto una responsabilità diretta degli Stati nei confronti dell'Unione Europea, essendo i medesimi Stati direttamente debitori del prelievo dovuto dalle aziende: in base a quanto previsto dall’allora vigente art. 3 del Regolamento (CE) 1788/2003 [abrogato dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 che, all'art. 78, paragrafo 3, ha dettato le nuove regole sul prelievo], nel caso in cui tali Stati non versino al FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia, precedentemente FEAOG) l'importo dovuto nei termini previsti, le somme vengono trattenute dalla Comunità a mezzo di una decurtazione dagli aiuti destinati alla Politica Agricola Comune »;
- che « la tutela del bilancio dell'Unione è assicurata direttamente dagli Stati, mentre è compito delle autorità statali recuperare il prelievo supplementare dai produttori che hanno contribuito allo sforamento della quota nazionale (la distinzione tra i due profili è evidenziata da Corte di Giustizia, sez. IV, 24 gennaio 2018, causa C-433/15, §§ 60 e 61) »;
- che per quanto sopra esposto « in ragione della chiarezza del disposto normativo che ne esclude l’applicabilità alla fattispecie controversa, il credito erariale verso i produttori è soggetto alla disciplina nazionale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29 dicembre 2023, n. 11301) ».
Va inoltre ribadito che il termine di cui all’art. 3 per quanto disposto all’ultimo comma appare un termine minimo e non massimo che non esclude un diverso termine più lungo della disciplina nazionale da individuarsi – come già detto – nell’ordinario termine prescrizionale.
Con il secondo motivo l’appellante deduce la nullità degli atti impugnati in ragione della contrarietà alla normativa unionale delle norme che attribuiscono ad AG il potere di accertare il prelievo supplementare e censura la sentenza del Tar nella parte in cui afferma che « rimane però insuperabile la sentenza del Consiglio di Stato n. 589/2015, che ha dato origine a un giudicato di merito sull’obbligo di versare il prelievo supplementare per le campagne 1995-1996 e 1996-1997. La sentenza affronta espressamente il problema delle categorie prioritarie, non rilevando alcun contrasto con il diritto europeo, e dunque facendo propria l’interpretazione poi smentita dalla Corte di Giustizia. Questo giudicato è in grado da solo di cristallizzare la posizione debitoria dell’azienda agricola dei ricorrenti. Per opporre uno schermo alle pronunce della Corte di Giustizia non è infatti necessario che su tutti gli atti presupposti si sia formato un giudicato in contrasto con il diritto europeo. È invece sufficiente che sia intervenuto un giudicato su un singolo atto presupposto, purché la pronuncia contenga un accertamento chiaro delle obbligazioni dedotte, e purché tale accertamento copra la medesima questione di diritto poi risolta in modo diverso dalla Corte di Giustizia ».
Si precisa che con la richiamata decisione n. 589 del 5 febbraio 2015, questo Consiglio di Stato respingeva l’appello proposto dall’Azienda avverso la sentenza del Tar per il Lazio n. 5896/2012 con la quale, come già evidenziato, veniva rigettato il ricorso proposto avverso le determinazioni di compensazione nazionale relative alle annualità di interesse (1995/96 e 1996/97).
Con riguardo all’odierna controversia, la parte appellante espone che in primo grado il Tar si limitava a qualificare il regime di invalidità degli atti in contrasto con la fonte comunitaria in termini di annullabilità omettendo di scrutinare le proprie allegazioni a sostegno dell’applicabilità del regime di nullità.
Espone in particolare che la Corte di Giustizia, con la sentenza 27 giugno 2019 in causa C.348/18 non riconosceva la conformità al diritto UE della compensazione delle maggiori quantità prodotte dai singoli produttori con le quote inutilizzate per « categorie prioritarie » ex art. 1 della L. n. 118/1999 e art. 1, comma 5, della L. n. 79/2000 dovendo invece procedersi « proporzionalmente ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore » come prescritto dall’art. 2, par. 1 del Regolamento CE n. 3950/1992.
Il rispetto della richiamata sentenza, peraltro ripetutamente confermata, avrebbe imposto la disapplicazione d’ufficio delle norme nazionali con essa contrastanti e la declaratoria di nullità degli atti impugnati anche ai sensi dell’art. 31, comma 4, c.p.a., come già affermato dalla Sezione con decisione n. 1311/2021 con la quale, nell’ambito di un giudizio in cui si verteva della compatibilità comunitaria della normativa interna in materia di quote latte , dava ingresso d’ufficio all’eccezione di nullità degli atti impugnati aderendo all’orientamento « secondo il quale, mentre la violazione del diritto comunitario comporta un vizio di illegittimità – annullabilità dell’atto amministrativo con esso contrastante (da far valere nell’ordinario termine di decadenza, a pena dell’inoppugnabilità di tale atto), si ha nullità (o inesistenza) nelle ipotesi in cui il provvedimento nazionale sia stato adottato sulla base di una norma interna (attributiva del potere) incompatibile con il diritto comunitario e quindi disapplicabile ».
Espone ulteriormente parte appellante che AG, a seguito della accertata (in giudizio) illegittimità del calcolo degli interessi, procedeva nel 2013 ad un nuovo accertamento e che ciò escluderebbe la sussistenza di qualsivoglia preclusione all’annullamento dell’intimazione previa disapplicazione delle norme nazionali contrastanti con il diritto europeo, con conseguente erroneità della sentenza impugnata ove dispone che « l’invio di plurimi atti di intimazione è quindi utile a interrompere la prescrizione, ma non rimette ogni volta in termini i ricorrenti per riaprire questioni già decise con valore di giudicato, e per intercettare in questo modo eventuali pronunce sopravvenute della Corte di Giustizia ».
Il Tar avrebbe inoltre disatteso la sentenza della Corte di Giustizia 24 gennaio 2018 in causa C.433/15 che condannava l’Italia per l’errata applicazione della normativa in tema di quote latte: pronunzia che avrebbe dovuto determinare la disapplicazione del regime interno incompatibile come affermato dalla stessa Corte con sentenza 19 gennaio 1993 in causa C-101/91 punto 24 che sancirebbe un vero e proprio divieto di applicazione della disciplina ritenuta incompatibile con il diritto unionale inibendo l’iscrizione a ruolo dei prelievi illegittimamente quantificati.
Espone ancora parte appellante che la compensazione nazionale per le annate qui di interesse veniva annullata con decisione del Consiglio di Stato n. 3603/2022 che riformava la sentenza del Tar Lazio n. 793/2015 (l’Azienda -OMISSIS-non è compresa fra gli appellanti) che a propria volta aveva respinto l’impugnazione proposta avverso i provvedimenti di compensazione nazionale e le relative comunicazioni pervenute ai ricorrenti (non l’Azienda) sostenendo che l’annullamento della compensazione nazionale produrrebbe effetti erga omnes atteso che i provvedimenti di compensazione nazionale avrebbero contenuto inscindibile con la conseguenza che la modifica dei dati riferiti ad un produttore impatterebbe sulle posizioni di tutti gli altri.
Operati gli illustrati richiamo, gli appellanti censurano infine la sentenza di primo grado ove, pur affermando, a loro dire, correttamente che:
« prima di disapplicare il diritto interno occorre quindi verificare se in giudizi su atti presupposti si sia formato un giudicato sull’obbligo di corrispondere il prelievo supplementare. Al riguardo, si devono tenere distinti i giudicati di merito da quelli in rito. Non sembra infatti che questi ultimi possano assumere rilievo ai sensi del diritto europeo, consolidando il debito delle aziende agricole a titolo di prelievo supplementare. Senza un accertamento di merito da parte del giudice nazionale, si consolidano soltanto i provvedimenti di imputazione del prelievo supplementare, e gli atti consequenziali, il che è sufficiente per dirimere una controversia nell’ordinamento interno, ma non per creare una certezza giuridica di natura giurisdizionale in grado di contrapporsi alle sentenze della Corte di Giustizia » (punto 38);
« l’assimilazione delle sentenze di rito ai provvedimenti per i quali siano scaduti i termini di impugnazione trova sostegno nella giurisprudenza della Corte di Giustizia sulla disapplicazione dei provvedimenti contrastanti con il diritto europeo. In proposito, si sono manifestati due orientamenti. Da un lato, è stata affermata la diretta prevalenza del diritto europeo, con il conseguente obbligo di disapplicare un provvedimento divenuto definitivo che costituisca atto presupposto di un successivo provvedimento contestato (v. C.Giust. Sez. II 29 aprile 1999 C-224/97, Ciola, punti 33-34). Dall’altro, è stato riconosciuto il valore della certezza del diritto garantita dal provvedimento definitivo, e dunque l’obbligo di disapplicazione è stato sottoposto ad alcune condizioni (v. C.Giust. 13 gennaio 2004 C-453/00, Kühne, punti 24 e 28). Le condizioni individuate sono (a) l’esistenza in capo a un organo amministrativo del potere di ritornare sulla propria decisione; (b) il carattere definitivo di tale decisione in seguito a una sentenza di un giudice nazionale; (c) il contrasto della decisione amministrativa e della sentenza con il diritto europeo, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia; (d) un’istanza dell’interessato immediatamente dopo essere stato informato della suddetta giurisprudenza » (punto 39);
« progressivamente, questo secondo orientamento ha subito un’evoluzione nel senso della sempre maggiore apertura all’istituto della disapplicazione. È stata infatti ritenuta non necessaria la deduzione del contrasto con il diritto europeo nell’impugnazione dell’atto amministrativo davanti al giudice nazionale, ed è stata parimenti esclusa la necessità di rispettare termini tassativi per la presentazione dell’istanza di riesame davanti all’organo amministrativo (v. C.Giust. GS 12 febbraio 2008 C-2/06, PT, punti 46 e 56). A proposito della differenza tra la decisione dell’organo amministrativo e la decisione del giudice, è stato chiarito che, mentre il principio di leale cooperazione ex art. 4 par. 3 del TUE impone a un organo amministrativo di riesaminare un provvedimento definitivo per tenere conto della sopravvenienza di una sentenza della Corte di Giustizia, qualora in base al diritto nazionale sussista il potere di tornare su tale decisione, la sentenza definitiva rimane invece intangibile, tranne quando le norme processuali interne prevedano la possibilità per il giudice nazionale di ritornare su una decisione munita di autorità di giudicato (v. C.Giust. Sez. IV 29 luglio 2019 C 620/17, Hochtief, punti 57-60). Per l’ipotesi in cui le norme nazionali richiedano l’allegazione di fatti nuovi a fondamento dell’istanza di riesame in sede amministrativa, è stato precisato che la sopravvenienza di una sentenza della Corte di Giustizia costituisce essa stessa un fatto nuovo, indipendentemente dalla circostanza che l’interessato abbia menzionato tale sentenza (v. C.Giust. GS 14 maggio 2020 C 924/19-PPU e C 925/19-PPU, FMS, punti 194 e 195). Relativamente alle norme nazionali che regolano il riesame di una decisione amministrativa definitiva, è stata sottolineata la necessità di trovare un equilibrio tra l’esigenza di certezza del diritto e l’esigenza di effettività della tutela, e di conseguenza è stato attribuito al giudice nazionale il compito di verificare se le procedure di diritto interno rendano impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto europeo (v. C.Giust. Sez. III 20 maggio 2021 C 120/19, X, punti 69, 74, 78). A proposito del potere di tornare su una decisione amministrativa definitiva, la citata sentenza C-177/20 (v. punti 62 e 64) ha ammesso l’esistenza di situazioni in cui l’intangibilità del provvedimento secondo il diritto interno non può ragionevolmente essere giustificata dall’esigenza di certezza del diritto, essendo contraria al principio di effettività e al principio di leale cooperazione ex art. 4 par. 3 del TUE, e ha ribadito che la leale cooperazione non impone solo la disapplicazione di una norma di legge ma anche l’adozione di provvedimenti generali o particolari idonei a garantire l’applicazione del diritto dell’Unione nel territorio nazionale.. » (punto 40),
perviene, in contraddizione con le illustrate premesse, alla errata conclusione che « trasponendo queste indicazioni nell’ordinamento interno, si può ritenere che un giudicato di merito formatosi su un atto presupposto, e contenente l’accertamento dell’esistenza o dell’inesistenza dell’obbligo di versare il prelievo supplementare, vincoli anche l’esito del giudizio sull’atto consequenziale o reiterativo » (punto 41).
In altri termini il Giudice BRno dapprima richiamerebbe correttamente le sentenze della Corte di Giustizia HU e PT per poi giungere alla conclusione errata che il Giudice non sarebbe obbligato a disapplicare le norme contrastanti con un Regolamento Comunitario.
A ulteriore conferma delle proprie tesi l’Azienda richiama anche la sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 18/2021 ove si afferma che « si possono richiamare, a tal proposto, con specifico riferimento alla questione dell’obbligo di autotutela su un atto amministrativo comunitariamente invalido, le sentenze HU (C 453/04) e PT (C-2/06), in cui la Corte UE, pur escludendo la sussistenza di un generalizzato obbligo di autotutela o di riesame, individua alcune condizioni in presenza delle quali tale obbligo sussiste, anche in presenza di giudicato che abbia escluso l’illegittimità del provvedimento medesimo. Secondo la Corte, tale obbligo sussiste quando: a) l’amministrazione disponga secondo il diritto nazionale del potere di riesame; b) l’atto amministrativo sia divenuto definitivo a seguito di una sentenza di un giudice nazionale di ultima istanza; c) tale sentenza, alla luce di una giurisprudenza della CGUE successiva alla medesima, risulti fondata su una interpretazione errata del diritto adottata senza che la Corte fosse stata adita in via pregiudiziale ».
E’ rilevato in particolare come ammettere che l’atto emanato secondo una norma in contrasto con un Regolamento Comunitario non sia disapplicabile dal Giudice adito in ragione di una sentenza di ultima istanza passata in giudicato, ma lo sia invece solo in via di autotutela da parte della Pubblica Amministrazione, sarebbe illogico e in contrasto con i principi di economicità e del giusto processo poiché l’atto, comunque illegittimo, andrebbe annullato in autotutela, qualora il ricorrente presentasse istanza all’ente.
Per tale ragione parte appellante ritiene che la domanda di annullamento formulata in primo grado debba essere equiparata ad una istanza di annullamento in autotutela presentata all’amministrazione.
La tesi troverebbe conferma in giurisprudenza laddove si afferma che « la tutela effettiva rimediale configurata, nella specie, dalla CGUE a fronte della violazione di una disciplina dal carattere imperativo specificamente dettata dal diritto dell’Unione (direttiva 93/13/CEE), che quella tutela intende assicurare appieno, trova, infatti, radicamento in principi – del contraddittorio e del pieno dispiegamento del diritto di azione e di difesa in giudizio - che rappresentano, insieme all’imparzialità e terzietà del giudice, nonché alla motivazione dei provvedimenti giudiziari, i cardini del “giusto processo” di cui agli artt. 47 CDFUE e 6 CEDU e che, del pari, costituiscono il nucleo indefettibile delle garanzie fondamentali somministrate nche dagli artt. 24 e 111 Cost., quali “principi supremi dell'ordine costituzionale italiano” (Corte cost., sentenza n. 238 del 2014) che attengono all’esercizio della giurisdizione” » (Cass. Sez. un., 26 aprile 2023 n. 9479).
Il motivo è infondato con le precisazioni che seguono.
La questione, dibattuta in giurisprudenza e definita con orientamento ormai consolidato, afferisce alle ipotesi di una pretesa dell’amministrazione già contestata in giudizio con esito sfavorevole definitivo, che tuttavia si determinava in coerenza con un quadro normativo e giurisprudenziale successivamente smentito.
In siffatte ipotesi la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che « la violazione del diritto eurounionale, al pari della violazione di legge domestica (e addirittura al pari del caso del provvedimento c.d. incostituzionale), si risolve “solamente” in un motivo di annullabilità dell’atto, non di sua nullità » (Cons. Stato, Sez. VI, 20 novembre 2024, n. 9338).
Ciò in quanto il profilo di illegittimità dedotto si risolve in un « vizio di violazione di legge che determina l’annullabilità del provvedimento amministrativo, da far valere entro il termine di decadenza con una ordinaria azione di annullamento » (Cons. Stato, Sez. VI, 11 novembre 2024, n. 9017)
Ne deriva che in tali ipotesi « non può ammettersi disapplicazione alcuna, per il principio di autonomia procedurale dello Stato membro e per l’esistenza di un giudicato di merito sfavorevole alla parte » (Cons. Stato, Sez. VI, 11 aprile 2025, n. 3103) con conseguente obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al provvedimento.
L’affermato principio che, come già affermato dalla Sezione « ha immediate ricadute sul piano sostanziale della certezza delle situazioni giuridiche, trova ordinariamente applicazione anche nel caso in cui si disputi della contrarietà del provvedimento amministrativo al diritto unionale » (Cons. Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 8).
Tuttavia la definitività dell’atto, se impone all’amministrazione di darvi corso, come già affermato dalla Sezione, fa salvo l’esercizio dei poteri di autotutela attribuiti all’amministrazione (Cons. Stato, Sez. VI, 20 novembre 2024, n. 9338)
Sul punto, e premesso che non è documentata un’istanza in tal senso (né può accedersi alla tesi di parte appellante circa l’equiparazione della domanda giudiziale di annullamento ad un’istanza di autotutela) deve precisarsi che, come già affermato dalla Sezione, « il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini di ricorso in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, risulta connesso al primario principio di certezza del diritto e da ciò deriva che, tendenzialmente, il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia in linea di principio obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo (cfr. Corte Giust. sentenza HN & HE del 13 gennaio 2004) » (Cons. Stato, 16 aprile 2025 n. 3286).
La Sezione ha in ogni caso rilevato nella medesima occasione come « la giurisprudenza europea ha ulteriormente evidenziato come, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, il principio della certezza nei rapporti giuridici non determina che gli stessi, una volta esauriti, debbano essere messi nuovamente e continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che sancisca la sostanziale incompatibilità di un determinato atto con la normativa europea (cfr. le sentenze della Corte di Giustizia TA del 21 dicembre 2021 e NN La CH del 7 luglio 2022, che nel riaffermare i principi di autonomia procedurale degli Stati membri e la necessità del rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, non pongono in discussione che un atto amministrativo, come considerato da una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato che sia poi accertata da una sentenza della Corte di Giustizia come violativa del diritto europeo, continui a spiegare i spiegare i propri effetti, in disparte i possibili profili risarcitori) ».
Fermo quindi restando il granitico principio per il quale il consolidamento del provvedimento inibisce in questa sede l’invocata disapplicazione, è in ogni caso demandata all’amministrazione, i cui poteri di intervento in autotutela, come già affermato in giurisprudenza restano fermi (decisione n. 9338/2024, cit.), la valutazione circa opportunità di procedervi, valutate le eventuali implicazioni di carattere risarcitorio ed il principio di compensatio lucri cum damno .
Per quanto precede l’appello deve essere respinto.
La specificità delle questioni oggetto del giudizio giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge per le causali di cui in motivazione.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità degli appellanti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Poppi | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.