Ordinanza cautelare 25 settembre 2025
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01254/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04137/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4137 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Vecchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno -Questura di Caserta, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento: del Provvedimento della Questura di Caserta Cat.A. 12/Imm/23 Prot. n. 102, del 14.03.2023, avente ad oggetto il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. FA EI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il ricorrente, cittadino nigeriano stabilmente presente sul territorio nazionale dal 2012, ha presentato in data 18.06.2021 istanza volta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.
Con provvedimento prot. n. 102 del 14.03.2023, la Questura di Caserta ha disposto il rigetto della predetta istanza, fondando la propria determinazione sulla sussistenza di due precedenti penali a carico dell'interessato:
una condanna del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 12.06.2012 per il reato di rissa, di cui all'art. 588 c.p.;
una condanna del Tribunale di Roma del 22.05.2020 per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309/90, concernente fatti di lieve entità in materia di stupefacenti.
L'Amministrazione ha qualificato tali condanne come automaticamente ostative al rilascio del titolo di soggiorno, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del D.lgs. 286/98, ritenendo la condotta dell'istante "oggettivamente incompatibile con le finalità d'integrazione sociale" e denotante un "sicuro indice di pericolosità sociale".
Avverso tale provvedimento, notificato in data 17.06.2025, il ricorrente ha proposto impugnazione, affidata a due articolati motivi di censura, con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia.
Con il primo motivo, rubricato "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del D.lgs. 286/1998 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione – Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento", il ricorrente ha contestato la legittimità del diniego sotto plurimi profili. In primo luogo, ha evidenziato come l'Amministrazione abbia applicato un illegittimo automatismo, omettendo di considerare che nessuna delle due condanne poste a fondamento del diniego rientri tra quelle che precludono in via assoluta il soggiorno. Nello specifico, la condanna per rissa (art. 588 c.p.) è estranea al catalogo dei reati di cui all'art. 4, comma 3, T.U. Immigrazione. Per quanto concerne la condanna per il fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90, il ricorrente ha invocato la fondamentale sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2023, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'automatismo ostativo per tale fattispecie, imponendo alla Pubblica Amministrazione una valutazione discrezionale e in concreto della pericolosità sociale del soggetto. Sulla base di tali premesse, la difesa del ricorrente ha censurato il provvedimento per un grave difetto di istruttoria e di motivazione, essendosi la Questura limitata a una motivazione "stereotipata" e apodittica, senza compiere alcuna valutazione sull'effettiva e attuale pericolosità del ricorrente e senza tenere in alcuna considerazione il suo positivo percorso di integrazione, la stabilità lavorativa e l'assenza di ulteriori pendenze penali.
Con il secondo motivo, rubricato "Violazione dell’art. 8 CEDU e del principio del bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti", il ricorrente ha lamentato la totale pretermissione, da parte dell'Amministrazione, della sua vita privata e familiare, consolidatasi in Italia nel corso di oltre un decennio. Ha sostenuto che, in ossequio ai principi sanciti dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, l'Amministrazione avrebbe dovuto operare un ponderato bilanciamento tra l'interesse pubblico alla sicurezza e l'interesse dell'individuo al rispetto della propria vita privata e familiare. Tale bilanciamento avrebbe dovuto tenere conto di elementi quali la lunga durata del soggiorno, il radicamento sociale e lavorativo, e i legami familiari, inclusa la circostanza che il ricorrente sostiene economicamente la moglie e i tre figli residenti in [...]. L'omissione di tale valutazione comparativa configurerebbe, a dire del ricorrente, una violazione dei principi convenzionali e costituzionali.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, depositando documentazione e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 4137/2025, questo Tribunale ha accolto l'istanza cautelare, rilevando che "il ricorso presenti apprezzabili profili di fondatezza, considerato che le condanne citate nel provvedimento impugnato non appaiono automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno ed il diniego impugnato è privo della necessaria motivazione in punto di pericolosità sociale attuale e concreta del ricorrente".
All'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il provvedimento impugnato si fonda sull'erroneo presupposto che le condanne penali riportate dal ricorrente integrino una causa di automatico diniego del permesso di soggiorno, configurando l'atto adottato come meramente vincolato.
La riferita impostazione, come correttamente dedotto dalla difesa del ricorrente, si pone in contrasto con l'attuale quadro normativo e giurisprudenziale, così risultando l'atto viziato da violazione di legge ed eccesso di potere per palese difetto di istruttoria e di motivazione.
2.1.- Sulla non automaticità dell'effetto ostativo delle condanne e sul difetto di istruttoria.
L'analisi delle censure deve prendere le mosse dalla natura dei precedenti penali posti a fondamento del diniego. La condanna per il reato di rissa (art. 588 c.p.), risalente al 2012, è palesemente estranea all'elenco tassativo dei delitti che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 286/1998, precludono in via automatica l'ingresso e il soggiorno dello straniero. Tale precedente, data anche la sua risalenza nel tempo, avrebbe potuto al più assumere rilievo nell'ambito di una valutazione discrezionale complessiva della personalità e dell'attuale pericolosità sociale dell'interessato, valutazione che, come di seguito si vedrà, è del tutto mancata.
Il fulcro del provvedimento risiede, di contro, nella condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309/1990 (c.d. "piccolo spaccio"). Sebbene i reati in materia di stupefacenti siano, in linea generale, inclusi tra le cause ostative previste dal citato art. 4, comma 3, l'Amministrazione ha ignorato il decisivo intervento della Corte Costituzionale che ha specificamente inciso sulla fattispecie in esame.
Difatti, con la sentenza n. 88 del 10 maggio 2023, il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del meccanismo automatico espulsivo per tale reato, affermando che: "[...] deve, pertanto, dichiararsi l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui ricomprende, tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle, pur non definitive, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 [...] senza prevedere che l’autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente." (Corte Cost., sentenza n. 88 del 10 maggio 2023).
Tale pronuncia, fondata sull'evoluzione della giurisprudenza costituzionale e convenzionale in tema di proporzionalità, ha sancito in modo inequivocabile l'obbligo per l'autorità amministrativa di superare la logica dell'automatismo e, dunque, di procedere ad un apprezzamento concreto della situazione personale dello straniero (Corte Cost., sentenza n. 88 del 10 maggio 2023).
Nel caso di specie, la Questura di Caserta ha agito in palese spregio di tale principio, fondando il diniego su un automatismo normativo non più operante e richiamando giurisprudenza (peraltro antecedente alla citata pronuncia della Consulta) che avvalorava una tesi ormai superata.
Il provvedimento è, pertanto, viziato in radice da violazione di legge.
Da tale violazione discende, quale logica conseguenza, il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione. L'Amministrazione, ritenendosi vincolata a un esito negativo, ha omesso di compiere quella valutazione complessiva della posizione del ricorrente che la legge, come interpretata dalla Corte Costituzionale, le imponeva.
Non vi è traccia, nel provvedimento impugnato, di alcuna considerazione circa l'effettiva e attuale pericolosità sociale del sig. -OMISSIS-. L'istruttoria è risultata del tutto manchevole, avendo ignorato elementi fattuali di segno positivo e di indubbia rilevanza, quali la lunga e ininterrotta permanenza sul territorio nazionale (dal 2012), l'assenza di ulteriori e più recenti condotte penalmente rilevanti nonché il positivo inserimento nel tessuto sociale e lavorativo, comprovato da regolare contratto di lavoro.
2.2. Sulla violazione dell'art. 8 CEDU e sul mancato bilanciamento degli interessi.
Il provvedimento impugnato è altresì illegittimo per violazione dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Strasburgo, recepita nell'ordinamento nazionale, ogni misura che incide su tale diritto, come il diniego di un titolo di soggiorno, deve essere sorretta da una motivazione che dia conto di un'effettiva e proporzionata ponderazione tra l'interesse pubblico alla sicurezza e alla prevenzione dei reati e il diritto dell'individuo alla prosecuzione della propria vita nel Paese ospitante (Corte Cost., sentenza n. 202 del 24 luglio 2013).
La Corte europea ha enucleato una serie di criteri che l'autorità nazionale deve considerare in tale bilanciamento: "la natura e la gravità del reato commesso dal ricorrente; la durata del soggiorno dell’interessato; il lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato e la condotta del ricorrente durante tale periodo; la nazionalità delle diverse persone interessate; la situazione familiare del ricorrente; l’interesse e il benessere dei figli; la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con il paese ospite."(TAR Lazio - Roma num. 11091 del 2018).
Anche la giurisprudenza nazionale, in particolare il Consiglio di Stato, ha da tempo chiarito che la valutazione di pericolosità sociale non può esaurirsi in un mero richiamo ai precedenti penali, ma deve consistere in un giudizio prognostico complessivo, basato su un'attenta ponderazione comparativa di tutti gli interessi in gioco. Il Giudice d'appello ha, invero, specificato che l'Amministrazione deve formulare "un giudizio prognostico ex ante circa la verosimile probabilità che la condotta illecita sia reiterata" e che tale giudizio deve scaturire da un'analisi di indici quali "l'esistenza di legami familiari, di un lavoro stabile, di un conseguente adeguato reddito, di una dimora fissa" (Consiglio di Stato num. 5877/2022).
Nel caso di specie, tale bilanciamento è stato completamente omesso.
La Questura non si è per nulla soffermata sulla verifica dell'impatto del diniego sulla vita del ricorrente, radicata in Italia da oltre un decennio; parimenti, non ha considerato i suoi legami familiari e l'importante funzione di sostegno economico che egli svolge per la moglie e i figli, seppur residenti all'estero.
La risalenza nel tempo dei fatti, il percorso di integrazione lavorativa e l'assenza di recidiva sono tutti elementi che avrebbero dovuto essere attentamente soppesati e che, viceversa, sono stati del tutto obliterati.
L'azione amministrativa si è così risolta in una misura sproporzionata e irragionevole, in palese contrasto con i principi convenzionali e costituzionali.
In conclusione, il provvedimento impugnato si rivela illegittimo sotto tutti i profili dedotti. L'Amministrazione, applicando un automatismo normativo dichiarato incostituzionale, ha omesso di svolgere la necessaria istruttoria e di motivare in ordine all'attuale pericolosità sociale del ricorrente, violando altresì l'obbligo di bilanciare l'interesse pubblico con il diritto fondamentale dell'individuo al rispetto della sua vita privata e familiare.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato. L'Amministrazione dovrà riesaminare l'istanza del ricorrente, attenendosi scrupolosamente ai principi di diritto enunciati nella presente sentenza, procedendo ad una valutazione concreta, attuale e individualizzata della sua posizione, all'esito di un'adeguata istruttoria e di un corretto bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti.
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato nei termini di cui in motivazione
Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in Euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI DE, Presidente
CC Vampa, Primo Referendario
FA EI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA EI | TI DE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.