TAR Napoli, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 1254
TAR
Ordinanza cautelare 25 settembre 2025
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Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del D.lgs. 286/1998 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione – Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura, evidenziando che la condanna per rissa non è ostativa e che la condanna per lieve entità in materia di stupefacenti non può più comportare un automatismo ostativo a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2023. Ha inoltre constatato la mancanza di istruttoria e motivazione in ordine all'effettiva pericolosità sociale e all'integrazione del ricorrente.

  • Accolto
    Violazione dell’art. 8 CEDU e del principio del bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti

    Il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento impugnato abbia omesso il necessario bilanciamento tra l'interesse pubblico e il diritto del ricorrente alla vita privata e familiare, non considerando la sua lunga permanenza in Italia, i legami familiari e il sostegno economico fornito alla famiglia all'estero, risultando così una misura sproporzionata e irragionevole.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 1254
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1254
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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