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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/09/2025, n. 9075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9075 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA all'udienza del 18 settembre 2025, all'esito della camera di consiglio (ore
20,40), assenti i procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 43601 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
n. a Roma il 22.06.1961, elettivamente domiciliato in Ro- Parte_1 ma, al viale Glorioso, n. 13, presso lo studio degli avv.ti Andrea BUSSA e
Jean Luc BUSSA, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in cal- ce al ricorso
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore dott. – elettivamente domiciliata in Roma, al viale Controparte_2
G. Mazzini, n. 113, presso lo studio degli avv.ti Rosa Alba GRASSO ed Anto- nio Giuseppe D'AGOSTINO, i quali la rappresentano e difendono giusta pro- cura in calce alla memoria di costituzione
CONVENUTA
OGGETTO: altre controversie in materia di rapporto di lavoro parasubordinato
– accertamento natura subordinata rapporto di lavoro
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
1 Gli avv.ti A. Bussa e J. L. Bussa, per il ricorrente: “In via preliminare - Di- chiarare la simulazione del contratto fatto firmare al ricorrente, in virtù di una superiore forza contrattuale;
- Accertare e dichiarare la natura subordi- nata del rapporto di lavoro de quo, a far data dal 1994 al 2018 nei confronti della resistente;
- Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad es- sere inquadrato nella posizione lavorativa di cui al livello I del vigente CCNL
Terziario, commercio e servizi e per l'effetto a vedersi riconosciuto il relativo trattamento economico e normativo in ragione del livello contrattuale spettan- te;
o In subordine riconoscere alla ricorrente il più alto o minore livello di in- quadramento del CCNL applicabile che verrà ritenuto acclarato e provato in corso di giudizio, con conseguente riconteggio degli emolumenti a lei spettanti
– oltre agli straordinari effettuati;
- Accertare e dichiarare l'inadempimento delle parti resistenti agli obblighi contrattuali e di legge derivanti dal rappor- to di lavoro subordinato specificati in premessa;
In via principale - Per
l'effetto, condannare la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente tutti gli importi di cui in narrativa, per la somma complessiva pari a
300.585,08 Euro, come ulteriormente specificati e conteggiati nei documenti allegati, ovvero di quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei diritti fino all'effettivo soddisfo. In via subordinata, e solo per tuziorismo difensivo - Nella denegata
e non creduta ipotesi di rigetto delle presenti richieste, comunque riconoscere al Sig. l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia, per come risul- Pt_1 terà dovuta in corso di giudizio e secondo il presente conteggio redatto sola- mente in estremo subordine Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favo- re dei procuratori che si dichiarano antistatari”.
Gli avv.ti R. A. Grasso e A. G. D'Agostino, per la società convenuta: “…a) in via principale e preliminare, accertare e dichiarare che tra le parti sono in- tercorsi TRE rapporti di agenzia giusta contratti in data
2 23.06.1997/15.11.2009; 01.02.2010/14.01.2010; 01.01.09.2014/31.3.2018 tut- ti cessati per dimissioni del Sig. , che ha altresì riscosso dall'Enasarco – Pt_1 alla cessazione di ciascun contratto – l'indennità di fine rapporto (FIRR) b)
e per l'effetto, rigettare il ricorso, e accertare e dichiarare che null'altro è dovuto al Sig. a titolo di indennità di fine rapporto di agenzia né ad altro Pt_1 titolo essendo il ricorrente comunque decaduto da ogni azione e che ogni eventuale credito risulta prescritto a norma di legge c) Nel Merito: rigettare il
Ricorso e tutte le domande del ricorrente sia con riferimento alla presunta
“simulazione” del/dei contratti di Agenzia che al presunto ed indimostrato rapporto di lavoro subordinato in quanto infondate in fatto e diritto e assolu- tamente carenti di prova ed errate sia nell'an che nel quantum e ed altresì perché comunque ed in ogni caso ogni eventuale presunto credito risulta pre- scritto, e in subordine perché tutto quanto già pagato è superiore a quanto dovuto per un preteso rapporto subordinato. d) Condannare in ogni caso il
Sig. alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da Parte_1 liquidarsi ex D.M. 147/2022 nonché al risarcimento del danno ex art. 96 cpc per i motivi sopra addotti pari ad euro 5.000,00 o la maggiore o minore som- ma ritenuta di giustizia da determinarsi anche via equitativa”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 27 novembre 2024, ha esposto Parte_1 che ha lavorato di fatto in regime di subordinazione alle dipendenze della soc. dal 1994 al 2018, presso la sede centrale della stessa Controparte_1 sita in via Appia Nuova, n. 803, ed anche presso la sede secondaria di via Te- renzio, n. 29, con mansioni di “funzionario vendite”; che ha osservato il se- guente orario di lavoro: dalle 8,30 alle 13,00/13,30 e dalle 15,30 alle
19,30/20,00 dal lunedì al sabato;
che è sempre stato assoggettato al potere di- rettivo e disciplinare della società ed in particolare del direttore generale dott.
; che ha percepito la retribuzione media mensile di €1.500,00; Persona_1
che non ha mai goduto di ferie retribuite né di permessi individuali retribuiti;
3 che la società applica ai propri dipendenti il contratto collettivo per il settore terziario;
che ha prestato servizio nei giorni delle festività abolite dalla legge;
che ha lavorato in tutte le festività nazionali;
e che ha inviato diffida il 16 feb- braio 2023.
Tanto premesso, il ricorrente ha dedotto che di fatto egli ha sempre lavo- rato in regime di subordinazione;
che le mansioni svolte corrispondono a quel- le proprie del primo livello del contratto collettivo di settore;
che il contratto di agenzia che la società gli ha fatto sottoscrivere era teso a dissimulare il rappor- to di lavoro subordinato;
e che è rimasto creditore della complessiva somma di
€300.585,08, per i titoli specificati in ricorso (v. pag. 5 dell'atto).
Il ricorrente ha, pertanto, formulato le conclusioni sopra trascritte.
La soc. costituitasi il 29 gennaio 2025, ha de- Controparte_1 dotto che fra le parti sono intercorsi tre distinti rapporti di agenzia (il primo dal
23/06/1997 al 15/11/2009; il secondo dall'1/02/2010 al 14/01/2013 ed il terzo dall'1/09/2014 al 31/03/2018) – ciascuno regolato da apposito contratto scritto
– e per i quali sono state aperte posizioni assicurative presso la Fondazione
Enasarco; che ciascuno dei rapporti è cessato per dimissioni dell'agente; che per i detti rapporti il lavoratore ha percepito il FIRR;
che l'agente non è stato sottoposto alla direzione né al controllo di alcuno;
che non è il Persona_1 direttore generale della società ma, preposto al coordinamento della rete di agenti, è addetto a comunicare a costoro le condizioni di vendita stabilite dalle case produttrici dei veicoli;
che il non ha mai dovuto rispettare un ora- Pt_1 rio di lavoro né aveva obbligo di chiedere ferie o permessi, organizzando il suo lavoro, volto esclusivamente alla vendita di autovetture, secondo le sue necessità; che non è stato presente in azienda nei giorni festivi;
che, nelle rare occasioni di aperture domenicali per speciali “promozioni”, era libero di recar- si nel punto vendita, come tutti gli altri agenti;
e che ha percepito i compensi indicati nelle fatture da lui stesso prodotte e nel prospetto della Fondazione
4 Enasarco da cui consta che gli emolumenti complessivamente corrisposti am- montano ad €399.122,50 (doc. 7 produzione convenuta).
Tutto ciò premesso, la convenuta ha sostenuto che i rapporti, tutti cessati per unilaterale volontà dell'agente, hanno avuto natura autonoma per cui è in- fondata ogni pretesa basata su una diversa qualificazione;
e che, essendo i rap- porti assistiti da stabilità reale, ogni eventuale diritto di credito sorto nel corso di essi si è estinto per prescrizione, ad eccezione di quelli maturati nel periodo tra il 15 febbraio 2018 ed il 31 marzo 2018, avuto riguardo alla diffida del 16 febbraio 2023.
Contestando inoltre interamente i conteggi allegati al ricorso ed invocan- do la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., la società convenuta ha formu- lato le conclusioni sopra riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Richiamato il principio della ragione più liquida, deve rilevarsi la parziale fondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Invero, si ricorda in primo luogo che, secondo ormai consolidato orien- tamento della giurisprudenza di legittimità, “Il rapporto di lavoro a tempo in- determinato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n.
23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fatti- specie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regi- me di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre,
a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessa- zione del rapporto di lavoro” (Cass. civ. sez. lav., 06/09/2022, n. 26246; v. anche Id., 10/06/2024, n. 16073).
Pertanto, nella specie, in ogni caso, anche nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro, ipotizzato unico e continuativo, fosse stato fin dall'origine formalmen- te qualificato subordinato, pur essendo pacifica l'applicabilità dell'art. 18 L. n.
5 300/1970, si sarebbero potuti considerare estinti soltanto i crediti già prescritti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012.
Tuttavia, deve ricordarsi che “la prescrizione dei crediti del lavoratore non decorre in costanza di un rapporto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia stata successivamente riconosciuta la natura subordinata con ga- ranzia di stabilità reale in relazione alle caratteristiche del datore di lavoro, giacché, in tal caso, il rapporto è, nel suo concreto atteggiarsi, di natura su- bordinata e, cionondimeno, restando formalmente autonomo, non è immedia- tamente garantito, non essendo possibile, in caso di recesso datoriale, la di- retta applicabilità della disciplina garantista, che potrebbe derivare solo dal futuro (ed eventuale) riconoscimento della natura subordinata del rapporto
(cfr., sul punto, Cass. sez. lav. 22 settembre 2017, n. 22172; Cass. 23 gennaio
2009 n. 1717; SU n. 3098/95 per il caso di rapporto intercorrente con sogget- to pubblico), essendo tale conclusione stata esclusa, di recente, soltanto, in presenza di taluni presupposti, in tema di pubblico impiego contrattualizzato
(Cfr., sul punto, Cass. n. 35676 del 2021)” (Cass. civ. sez. lav., 13/10/2022, n.
29981; per la specialità del regime della prescrizione nell'ambito del pubblico impiego v. Cass. civ. sez. un., 28/12/2023, n. 36197, secondo cui “La prescri- zione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualiz- zato – sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determina- to, e anche in caso successione di contratti a termine – decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgen- za e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un “metus” del cittadino verso la pubblica amministra- zione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del con- tratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica”).
Nella specie, però, come eccepito dalla convenuta, il rapporto non è stato continuativo, ma vi sono stati tre distinti formali rapporti di lavoro autonomo
6 scaturiti da altrettanti contratti di agenzia: dal 23 giugno 1997 al 15 novembre
2009, dal 1° febbraio 2010 al 14 gennaio 2013 e dal 1° settembre 2014 al 31 marzo 2018.
Lo stesso ricorrente, in sede di interrogatorio formale, ha riconosciuto vera la circostanza di cui al cap. 1) alla pag. 24 della memoria di costituzione.
La convenuta, inoltre, ha provato, mediante documenti, che appunto tra le parti sono stati stipulati tre contratti di agenzia, poi tutti e tre risolti per re- cesso dell'agente, il quale ha anche ricevuto regolarmente dalla Fondazione
Enasarco il c.d. FIRR (Fondo indennità di risoluzione del rapporto alimentato da versamenti del mandante e liquidato al termine del rapporto) (v. docc.
1-8 produzione convenuta).
Non avendo il ricorrente contestato tali documenti e non avendo allegato specificamente di aver continuato a lavorare nonostante le rassegnate dimis- sioni (appare, anzi, che ha svolto attività in favore di altro soggetto: v. fatture del 14.11.2013, del 6.3.2014, del 4.7.2014 e del 22.9.2014 emesse a carico della soc. Hauswagen S.r.l. per provvigioni maturate rispettivamente nel mese di ottobre 2013, e nei mesi di febbraio, maggio e agosto 2014 sub doc. 7, pag.
5-8, produzione ricorrente), oltre ad aver comunque riconosciuto di essere sta- to parte di tre distinti rapporti di agenzia, laddove, invece, in ricorso aveva af- fermato di aver lavorato senza soluzione di continuità dal 1994 al 2018, deve appunto darsi atto che, alla data della diffida (16 febbraio 2023; v. doc. 11 produzione convenuta), si era ormai estinto per prescrizione quinquennale – ed anche decennale – ogni eventuale diritto di credito relativo al rapporto inter- corso tra il 1° febbraio 2010 ed il 14 gennaio 2013 e, a maggior ragione, a quello svoltosi tra il 23 giugno 1997 ed il 15 novembre 2009.
Invero, anche aderendo all'orientamento più favorevole al lavoratore cir- ca la sospensione della prescrizione, in caso di rapporti a tempo indeterminato non assistiti da stabilità, che si succedano a distanza di tempo l'uno dall'altro, per la durata di ciascun rapporto successivo al primo, perché in linea con il
7 principio secondo cui il metus opera sul lavoratore che, cessato un primo rap- porto, venga poi nuovamente assunto dal medesimo datore di lavoro (v., in tal senso Cass. civ. sez. lav., 01/07/2005, n. 14062 nonché Corte cost.
26/07/2005, n. 332; per l'opinione più restrittiva v., invece, Cass. civ. sez. lav. del 29/04/2015, n. 8684), ogni diritto retributivo relativo ai primi due rapporti si è estinto per decorso del termine quinquennale.
Infatti, alla cessazione del primo rapporto (15.11.2009) è iniziato a de- correre il termine di prescrizione che è rimasto poi sospeso dal 1° febbraio
2010, quando è iniziato il secondo, riprendendo a decorrere dal 14 gennaio
2013, quando è iniziato il terzo, fino al 1° settembre 2014 quando è iniziato l'ultimo.
Essendo trascorso un anno e dieci mesi nei due intervalli, il quinquennio
è poi spirato prima dell'invio della lettera di diffida.
Analogamente, quanto ai diritti eventualmente maturati nel corso del se- condo rapporto (1° febbraio 2010 - 14 gennaio 2013), era già trascorso un an- no, sette mesi e 16 giorni, quando è iniziato il terzo, lasso di tempo cui si deve aggiungere quello trascorso tra il 31 marzo 2018 ed il 16 febbraio 2023.
2. - Pertanto, al fine di decidere se sussistano crediti a favore del ricor- rente, deve accertarsi esclusivamente se il rapporto intercorso tra le parti dal 1° settembre 2014 al 31 marzo 2018 abbia avuto, nonostante la diversa formale qualificazione, natura subordinata.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale – cui d'altronde en- trambe le parti fanno riferimento – “L'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sul- le concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. In particola- re, mentre la subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nella orga- nizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposi-
8 zione, in suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell'attività (opus). Altri elementi – come l'assenza del rischio economico, il luogo della prestazione, la forma del- la retribuzione e la stessa collaborazione – possono avere solo valore indica- tivo e non determinante, costituendo quegli elementi, ex se, solo fattori che, seppur rilevanti nella ricostruzione del rapporto, possono in astratto conci- liarsi sia con l'una che con l'altra qualificazione del rapporto stesso. Non si può prescindere, inoltre, dalla ricerca della volontà delle parti, dovendosi te- ner conto del relativo reciproco affidamento e di quanto dalle stesse voluto nell'esercizio della loro autonomia contrattuale: pertanto, quando i contraenti abbiano dichiarato di voler escludere l'elemento della subordinazione, specie nei casi caratterizzati dalla presenza di elementi compatibili sia con l'uno che con l'altro tipo di prestazione d'opera, è possibile addivenire ad una diversa qualificazione solo ove si dimostri che, in concreto, l'elemento della subordi- nazione si sia di fatto realizzato nello svolgimento del rapporto medesimo. Il nomen iuris eventualmente assegnato dalle parti al contratto non è quindi vin- colante per il giudice ed è comunque sempre superabile in presenza di effetti- ve, univoche, diverse modalità di adempimento della prestazione. In caso di contrasto fra i dati formali iniziali di individuazione della natura del rapporto
e quelli di fatto emergenti dal suo concreto svolgimento, a questi ultimi deve darsi necessariamente rilievo prevalente nell'ambito di una richiesta di tutela formulata tra le parti del contratto anche ai fini dell'accertamento di una nuova e diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell'attuazione del rapporto e diretta a modificare singole sue clausole e talora la stessa na- tura del rapporto lavorativo inizialmente prevista, da autonoma a subordina- ta. Del resto, il ricorso al dato della concretezza e della effettività appare condivisibile anche sotto altro angolo visuale, ossia in considerazione della posizione debole di uno dei contraenti, che potrebbe essere indotto ad accetta-
9 re una qualifica del rapporto diversa da quella reale pur di garantirsi un po- sto di lavoro” (Cass. civ. sez. lav., 26/06/2020, n. 12871).
Non si discosta da tale orientamento Cass. civ. sez. lav., 19/11/2021, n.
35687, secondo cui, “Ai fini della qualificazione del contratto di lavoro come autonomo o subordinato, il “nomen iuris” attribuito dalle parti al rapporto, pur non rivestendo valore assorbente, assume particolare rilievo in tutte quel- le fattispecie in cui i caratteri differenziali tra due o più figure negoziali ap- paiono non agevolmente tracciabili, non potendosi negare che, quando la vo- lontà negoziale si è espressa in modo libero (in ragione della situazione in cui versano le parti al momento della dichiarazione), nonché in forma articolata, sì da concretizzarsi in un documento, ricco di clausole aventi ad oggetto le modalità dei rispettivi diritti ed obblighi, il giudice deve accertare in maniera rigorosa se tutto quanto dichiarato nel documento si sia tradotto nella realtà fattuale attraverso un coerente comportamento delle parti stesse. (Nella spe- cie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva attribuito natura subordinata al contratto di lavoro valorizzando unicamente l'elemento della eterodirezione nella fase esecutiva, senza tener conto della formale qua- lificazione, nel senso dell'autonomia, attribuitagli dallo stesso lavoratore, che aveva predisposto il testo del predetto contratto, successivamente accettato dal datore di lavoro)”.
3. - Nella specie, deve osservarsi che il rapporto ora in esame, preceduto da due analoghi rapporti, entrambi cessati per volontà del lavoratore – il quale non consta abbia mai sollevato alcuna doglianza fino all'invio della diffida il
16 febbraio 2023 – trova origine in un formale contratto di agenzia sottoscritto il 1° settembre 2014 (prodotto da entrambe le parti) con il quale la soc. Auto-
ha conferito al CREA, iscritto al ruolo degli agenti e titolare di Parte_2 posizione assicurativa presso l'Enasarco, incarico appunto di agente, con vin- colo di esclusiva, regolato dal Codice civile e dall'Accordo economico collet- tivo di settore, con il compito di promuovere la conclusione di contratti di
10 vendita dei prodotti commercializzati dalla mandante o di cui comunque la stessa avesse la concessione di vendita, presso privati o gruppi di acquisto.
L'agente avrebbe dovuto adoperarsi, nell'ambito della zona assegnata (Roma e relativa provincia), per cercare clienti sia presso la stessa sede della mandante
(dove l'agente avrebbe potuto ricevere i clienti e prendere visione dei prodotti acquistabili) sia recandosi presso clienti preventivamente contattati, con l'obbiettivo di ampliare l'area di presenza commerciale dei prodotti offerti dal- la preponente sia comunque di aumentare il suo fatturato. Perché potesse com- piere il suo lavoro, l'agente avrebbe avuto a disposizione le schede clienti già facenti parte di un portafoglio interno ed un portafoglio esterno acquisito tra- mite i clienti ACI e l'elenco delle aziende tratto da pubblicazioni, ma avrebbe dovuto comunque prendere contatti con gruppi di acquisto per la stipula di eventuali convenzioni. L'agente era obbligato ad attenersi alle condizioni di vendita fissate dalla ditta preponente e si assumeva le spese per l'esercizio del- la sua attività, agendo in autonomia ma nel rispetto delle istruzioni impartite dalla committente in conformità a quanto stabilito dal Codice civile.
Nell'ambito degli orari di apertura della sede, l'agente aveva facoltà di acce- dervi quando lo avesse ritenuto opportuno, anche per utilizzare i sistemi in- formatici aziendali, per consegnare ordini, per ricevere o fornire informazioni commerciali. Per l'uso della struttura l'agente si obbligava a corrispondere alla società mandante un rimborso spese di €129,11 mensili. I compensi sarebbero stati versati al lavoratore in relazione agli affari da lui promossi ed andati a buon fine e solo a seguito del pagamento da parte del cliente nei termini con- venuti. Il pagamento delle provvigioni sarebbe avvenuto a seguito di emissio- ne di fattura mensile, sulla base dell'estratto conto che la preponente si impe- gnava a predisporre entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferi- mento, e che l'agente avrebbe potuto contestare entro un termine di decaden- za. Era previsto anche, ai fini della verifica dell'esatto adempimento da parte dell'agente, un livello minimo di vendite. All'agente spettavano, oltre alle
11 provvigioni, un compenso fisso di €100,00 mensili per attività di incasso ed un compenso fisso di pari importo per la garanzia sulla solvibilità dei clienti;
infi- ne, era dovuto dalla preponente, quale condizione di miglior favore, un rim- borso spese forfetario di €800,00 mensili.
4. - Il ricorrente chiede, in primo luogo, accertarsi la simulazione del contratto che la società gli avrebbe fatto firmare “in virtù di una superiore for- za contrattuale”. Pur ammettendosi che, nel rito del lavoro, non operano i limi- ti alla prova imposti dall'art. 1417 c.c. (v., ad es., in www.dejure.it, Trib. Cal- tanissetta sez. lav., 26/02/2018, n. 105, e le pertinenti citazioni della giurispru- denza di legittimità in motivazione), deve rilevarsi che mancano le necessarie allegazioni delle circostanze di fatto da cui dovrebbe desumersi che l'effettiva volontà delle parti, al momento della stipula, era quella di dar vita, in realtà, ad un rapporto di lavoro subordinato, avendo, invece, il ricorrente dedotto soltan- to circostanze attinenti al modo con cui, in via di fatto, si sarebbe svolto il rap- porto.
5. - Si osserva, poi, in primo luogo che, contrariamente a quanto asserito in ricorso circa la percezione di una retribuzione media mensile di €1.500,00,
“come da prospetto paga nell'allegato conteggio sindacale” (v. punto 9 del ri- corso), le fatture prodotte dallo stesso ricorrente dimostrano che, invece, ha percepito, così come formalmente convenuto, compensi provvigionali variabili e certo superiori alla somma media indicata in ricorso.
Nel doc. n. 7 di parte ricorrente, oltre a fatture emesse dal per at- Pt_1 tività svolte anche a favore di altri soggetti – come sopra già rilevato – e pure successivamente alla cessazione del rapporto con la società convenuta (v., ad es., fattura dell'8.5.2007 emessa a carico della ditta per “se- Controparte_3
gnalazione contratti di leasing” o la fattura del 19.7.2019 emessa a carico della soc. Hauswagen S.r.l. per “procacciata vendita autovetture”), appaiono alcune fatture emesse a carico della soc. che recano importi va- Controparte_1
riabili per provvigioni oltre ai rimborsi spese: v. ad es. fattura n. 2/2015
12 dell'11.2.2015 dell'importo complessivi di €2.124,28 di cui €1.129,11 per rimborso spese, €985.17 per provvigioni auto ed €10,00 per accessori;
fattura n. 10/2015 del 12.10.2015 recante provvigioni per €1.696,00 ed accessori per
€413,81; fattura n. 11/2015 per l'importo complessivo di €2.284,11 di cui, ol- tre al rimborso spese, fa parte la somma di €1.045,00 per provvigioni auto ed
€110,00 per accessori;
fattura n. 2/2016 del 9.2.2016 recante provvigioni per
€1.093,00 ed accessori per €458,48; fattura n. 5/2016 del 17.5.2016, recante, oltre il rimborso spese, provvigioni per €2.260,96 ed €368,00 per accessori.
Se si esaminano i conteggi, cui il ricorrente rinvia, gli stessi non riporta- no affatto gli importi ricevuti, ma soltanto quanto l'attore ritiene dovuto a tito- lo di tredicesima, quattordicesima, c.d. “ROL – ex festività” (ovvero indennità per permessi retribuiti non goduti), indennità di ferie non godute (per i soli an- ni 2002 e 2003) e trattamento di fine rapporto, come del resto indicato nel ri- corso alla pag. 5 dell'atto introduttivo. Il conteggio, cioè, è impostato come se il lavoratore, oltre a quanto già ricevuto in base al contratto di agenzia, ritenes- se che, avendo avuto in realtà il rapporto natura subordinata, egli dovesse con- seguire anche quanto spettante, in forza del contratto collettivo, a titolo di mensilità aggiuntive. È noto, invece, che, nell'ipotesi in cui un rapporto di la- voro qualificato come autonomo sia convertito, “ope iudicis”, in subordinato, salvo per il TFR (e, ovviamente, per le indennità per mancato godimento di fe- rie), deve operare il c.d. principio dell'assorbimento dovendo, cioè, porsi a raf- fronto tutto quanto percepito con quanto complessivamente spettante in forza del contratto collettivo (v. ad es. Cass. civ. sez. lav., 31/05/2011, n. 12051; Id.,
03/01/2017, n. 46; Id., 19/11/2021, n. 3567).
Invece, dal tabulato Enasarco relativo alle provvigioni corrisposte ed ai contributi versati (doc. 7 produzione convenuta) risulta che negli ultimi quat- tro mesi del 2014 le provvigioni versate sono state €8.032,24 (€2.008,00 circa in media al mese), nel 2015 €37.681,41 (€3.140,00 circa in media al mese)
(con notevoli oscillazioni tra un trimestre e l'altro: ad es: €6.208,76 nel primo
13 trimestre €15.230,48 nel secondo, €9.144,03 nel terzo e €7.098,14 nel quarto), nel 2016 €32.041,70 (€2.670,00 in media al mese), nel 2017 €42.824,34
(€3.568,00 in media al mese) (parimenti con sensibili oscillazioni tra un trime- stre e l'altro).
In disparte, quindi, ogni considerazione circa la non veridicità del dato indicato in ricorso, dalle fatture e dal prospetto dei compensi complessivi cor- risposti, emerge che, come formalmente convenuto tra le parti, il ricorrente ha ricevuto, oltre ad un importo fisso (convenuto tra le parti, come consentito dall'art. 6 dell'AEC, e da includere nella indennità di fine rapporto giusta il di- sposto del penultimo comma dell'art. 11 del medesimo Accordo), compensi direttamente proporzionati al suo impegno lavorativo e quindi oscillanti in di- pendenza del volume di vendite che egli riusciva a portare a termine, in con- formità con quanto pattuito per iscritto. Tanto conferma che l'obbligazione as- sunta dal collaboratore era quella di adoperarsi per acquisire clienti o per in- crementare il fatturato di quelli già acquisiti, e non quella di porre a disposi- zione della società le proprie energie lavorative per un determinato tempo e per lo svolgimento di determinate mansioni.
6. - Dalle prove testimoniali, poi, non sono emersi né gli elementi tipici, essenziali e diretti del rapporto di lavoro subordinato, ovvero, la sottoposizio- ne al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, né gli altri elementi che usualmente connotato un rapporto di lavoro subordinato, come, ad esempio, l'assenza del rischio economico, il luogo della prestazione, la forma della retribuzione, l'osservanza di orari di lavoro fissi. Inoltre, lo stesso ricorrente, in sede di interrogatorio formale, ha offerto taluni elementi a conforto dell'affermazione di parte convenuta circa la conformità di quanto di fatto avvenuto rispetto alle formali pattuizioni del contratto di agenzia.
Invero, il ha confermato, come indicato in ricorso, che egli era in Pt_1 possesso delle chiavi della sede di via Appia, spiegando però che disponeva di quelle che consentivano di accedere al salone il quale era chiuso da una porta
14 vetri dotata di serratura prima che la stessa fosse automatizzata. Ha aggiunto che alcune volte giungeva alla sede la mattina anche alle ore 8,00; se erano presenti gli addetti alle pulizie, trovava i locali già aperti, altrimenti accedeva appunto con le proprie chiavi;
e che, avendo tre figli da accompagnare a scuo- la, arrivava verso le 9,30, laddove l'orario di apertura al pubblico era alle 9,00.
Ha poi riferito che egli poteva accedere ai locali aziendali anche dopo l'orario normale di chiusura, nel senso che si tratteneva in azienda oltre l'orario nor- male fino a quando era necessario trattare con i clienti, cercando di andare in- contro alle loro esigenze, potendolo fare evidentemente perché poi avrebbe potuto curare di chiudere andando via dopo l'orario ordinario.
Tali circostanze, cioè la disponibilità delle chiavi, in assenza di indica- zioni specifiche circa i limiti di orario da rispettare obbligatoriamente, appare deporre per una sostanziale autonomia del lavoratore nel determinare la pro- pria presenza presso la sede. Se, a volte, egli decideva di arrivare verso le
8,00, cioè prima dell'apertura al pubblico, quando erano ancora in corso le pu- lizie dei locali, oppure dopo l'orario di apertura al pubblico o anche di tratte- nersi oltre l'orario normale, vuol dire che, in base alle proprie esigenze perso- nali o alle sue necessità di lavoro, il aveva facoltà di stabilire quando Pt_1
recarsi in azienda e quando terminare la sua attività, senza necessità di chiede- re preventiva autorizzazione ad alcuno e senza dover giustificare eventuali ri- tardi.
A conferma di ciò si rileva che il teste , dipendente della Persona_1 convenuta dal 1975, con funzioni di direttore commerciale dal 1994 fino al pensionamento (nel 2016 o 2017), ha affermato di non aver mai detto al di recarsi al lavoro in certi giorni o a certe ore. Pt_1
Inoltre, tanto è prova del fatto che al ricorrente non era affidato il compi- to di aprire e chiudere i locali aziendali, cosa che, quindi, egli avrebbe dovuto fare secondo rigidi orari imposti da superiori per consentire l'acceso al perso- nale ed assicurare l'apertura al pubblico;
piuttosto, la disponibilità delle chiavi
15 era funzionale a consentirgli il libero accesso addirittura al di là di quanto formalmente convenuto: nel contratto infatti si legge: “L'agente potrà recarsi in sede quando lo ritenga opportuno, nei limiti ovviamente, degli orari di apertura e chiusura degli uffici…”.
7. - Mentre in ricorso il ha affermato che egli doveva rispettare le Pt_1 indicazioni circa l'abbigliamento imposte dall'azienda, in sede di interrogato- rio, ha dichiarato di aver sempre indossato giacca e cravatta, aggiungendo:
“era implicito che dovessi vestire così”. Dunque, nessuno gli ha dato prescri- zioni sul modo di vestire, ma egli stesso ha ritenuto che fosse opportuno un abbigliamento formale.
8. - Quanto alla mansione aggiuntiva che gli sarebbe stata assegnata ov- vero quella di far effettuare il lavaggio esterno e la pulizia interna delle auto- vetture in esposizione, e talvolta di occuparsene personalmente, mentre la convenuta ha asserito che ciò era compito esclusivo degli addetti alla prepara- zione delle auto, il ricorrente ha dichiarato: “se vi era bisogno, vi andavo sen- za problemi;
non si trattava di un gravoso impegno ed era anche una distra- zione per me”. Dunque, nulla ha riferito circa specifici ordini che ricevesse di volta in volta di espletare tali mansioni, ma sembra, piuttosto, che egli stesso valutasse se fosse necessario far lavare una vettura salvo provvedervi perso- nalmente.
In proposito, il teste che è stato dipendente Testimone_1
della convenuta dal novembre 2004 alla fine del 2009, poi procacciatore e dal
2012 fino a novembre 2024 agente di commercio, ha affermato, analogamente, di essersi personalmente occupato, se necessario, della pulizia delle vetture, soprattutto quelle parcheggiate all'esterno, cosa che, all'occorrenza, facevano anche il o anche altri agenti. Pt_1
Il teste , come affermato dalla convenuta, ha riferito che Persona_1 vi era un reparto, cui erano addette sette persone, adibito alla preparazione del- le vetture e competente quindi anche per la pulizia delle auto;
che inoltre,
16 all'interno dell'azienda vi era anche una macchina per il lavaggio automatico ed ha aggiunto: “non escludo che il CREA, per cortesia ad un cliente, si sia occupato di portare un'auto presso la macchina di lavaggio e l'abbia avviata con un semplice pulsante”. Dunque, il , ovvero la persona che il ri- Per_1
corrente ha indicato come colui che gli impartiva direttive e lo controllava nel- lo svolgimento delle mansioni, tra cui quella di curare che fosse effettuato il lavaggio delle vetture o di effettuarlo personalmente, certo non ha dato tal ge- nere di direttive, avendo, al più, lasciato che i venditori, di loro iniziativa, se ne occupassero.
9. - Quanto ai compiti del , il , interrogato formalmente, Per_1 Pt_1 ha affermato che questi svolgeva attività di coordinamento rivolta a tutti i ven- ditori, fossero essi dipendenti o agenti, ma non ha indicato alcun compito di diretto intervento sulle sue mansioni né di controllo, anzi ha dato conto di un'attività svolta sostanzialmente di intesa tra coloro che erano addetti alle vendite: “l'attività di coordinamento era svolta dal sia per dipen- Per_1 denti che per agenti;
poi tra noi venditori ci mettevamo d'accordo per far fun- zionare al meglio le cose;
ci mettevamo d'accordo ad esempio per chi doveva fare la chiusura la sera, oppure, se qualcuno non poteva venire il giorno do- po, trovavamo d'accordo tra noi chi lo facesse affinché il salone fosse aperto per tutto l'orario previsto;
l'orario di presenza era piuttosto elastico, nel sen- so che più un venditore stava in salone e più aveva probabilità di vendere un'auto”.
Tale andamento organizzativo conduce ad escludere che il si Per_1
ponesse quale superiore gerarchico, limitandosi piuttosto soltanto a dare diret- tive generali attinenti al necessario coordinamento dell'attività dei collaborato- ri i quali, poi, di fatto, curavano direttamente, accordandosi tra loro sulle esi- genze quotidiane, che sia l'interesse aziendale che quelli dei singoli venditori venissero soddisfatti.
17 Il teste ha confermato che, sostanzialmente, l'andamento quoti- Tes_1 diano era assicurato da accordi che intervenivano tra i lavoratori senza che vi fosse mai la necessità di interventi di autorità da parte del : “quando Per_1 ero dipendente lavoravo dalle 8,30 alle 18,00 con una pausa pranzo dal lune- dì al venerdì ed anche il sabato secondo turni;
ADR: quando ero agente, vi andavo tutti i giorni da lunedì a sabato con un giorno di riposo concordato con il responsabile di vendite cioè con il direttore della sede;
ADR: Per_1
io vedevo il ricorrente tutti i giorni;
eravamo un gruppo affiatato;
ADR: in genere seguivamo tutti gli stessi orari per una copertura ottimale del salone;
ADR: la domenica era aperto qualche volta per eventi occasionali, soprattutto in certi periodi, cioè a ridosso di uscite da nuovi modelli, oppure in periodi imposti dalla casa madre;
ADR: ricordo che in genere anche il era Pt_1 presente la domenica;
ADR: io ricevevo direttive dal;
ADR: il Per_1
dava indicazioni sulle vendite, ma se, dovevo assentarmi, chiedevo Per_1
a lui;
questo anche quando ero agente;
ADR: quando ero agente l'orario era un po' più ampio e un po' più modulato, cioè in genere dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 19,30; l'organizzazione prevedeva una copertura di tale ora- rio alternata tra i venditori, cioè chi cominciava un po' prima andava via un po' prima, certo se era in corso una trattativa, l'agente si tratteneva anche ol- tre l'orario di chiusura;
[…] ADR: la gestione del salone era assicurata da un team affiatato, diretto da una persona estremamente valida al livello umano e commerciale, come il sig. ; proprio per questo motivo, tutto quello Per_1 che esulava dalla quotidianità doveva essere autorizzato da lui, come ferie o permessi;
[…] ADR: vi erano ferie estive o ferie “di necessità”; cioè faceva- mo un piano ferie estivo condiviso da tutti noi venditori;
ADR: con ferie di ne- cessità intendo eventuali esigenze di assentarsi al di fuori delle ferie estive;
[…] ADR: quanto alla richiesta di permessi, io li chiedevo al il qua- Per_1 le, a mia memoria, non lo ha mai negato;
ma aggiungo, io tenevo presenti le preminenti esigenze aziendali e quindi evitavo di chiedere un permesso ad
18 esempio per giorni in cui già sapevo che ciò avrebbe creato problemi in azienda;
ad esempio, se mi ero assentato dovendo partecipare ad un corso di formazione, curato dalla casa madre, evitavo di assentarmi in quella settima- na anche il sabato, essendo già stato assente gli altri giorni della stessa setti- mana;
ADR: anche per il ricorrente “funzionava” nello stesso modo”.
In sostanza, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, la regolarità del funzionamento del settore vendite non era il frutto della volontà del Per_1
esplicantesi mediante specifici ordini e direttive ed attraverso un controllo di- retto e puntuale dell'attività lavorativa di ciascun addetto, ma era la risultante del lavoro complessivo dei venditori che, coordinati dal direttore commerciale, concordavano tra loro quanto giornalmente occorrente per assicurare l'attività del reparto.
10. - Il , nel corso dell'interrogatorio formale, ha confermato che, Pt_1 come previsto dal contratto di agenzia, egli non aveva esclusiva di zona né aveva poteri di rappresentanza della società e riceveva le provvigioni soltanto sugli ordini andati a buon fine;
ha altresì confermato che doveva attenersi alle istruzioni generali ricevute dal preponente riguardanti specificatamente le condizioni di vendita, cioè i prezzi degli autoveicoli, gli sconti che si potevano applicare, i tempi di consegna del prodotto, le condizioni del finanziamento ecc.; che il si era sempre occupato del coordinamento della rete de- Per_1 gli agenti ed era la persona che comunicava agli agenti le condizioni di vendita stabilite dalle case produttrici e che convocava abitualmente riunioni con tutti gli agenti per avere notizie in merito all'andamento del fatturato, alle condi- zioni di mercato ed ai rapporti con i clienti, acquisendo così le informazioni che l'agente deve fornire al preponente in forza dell'art. 1746, 1° comma, c.c.
Come stabilito dal medesimo articolo, era obbligo del attenersi al- Pt_1 le istruzioni ricevute dalla casa mandante, attraverso il direttore commerciale
, il quale, infatti, in proposito ha affermato che le direttive sulle ven- Per_1
dite erano decise dalla soc. e poi era sua cura diffonderle tra i ven- CP_1
19 ditori, mediante riunioni periodiche con tutti venditori, sia dipendenti che agenti.
Anche se non direttamente rilevante la deposizione del teste Tes_2
agente di commercio in favore della convenuta dal 1996, in quanto ha
[...]
lavorato insieme con il soltanto negli anni 2005-2006 nella sede di via Pt_1
Appia n. 803, in essa però si ravvisano elementi di conferma del consolidato tipo di andamento dell'attività dei venditori sopra evidenziata;
ad esempio, il teste ha affermato che riceveva direttive in merito alle politiche di vendita dal
, attraverso riunioni cui partecipavano tutti i venditori;
che, in caso Per_1
dovesse assentarsi, avvertiva il direttore ma anche i colleghi “affinché ci fosse garanzia che il salone non rimanesse scoperto”; e che, in genere, gli agenti si mettevano d'accordo tra di loro per garantire una presenza minima in sede, senza che sia mai stato necessario un intervento del per assicurare la Per_1 presenza del numero sufficiente di venditori.
Non utile la deposizione del teste il quale si è limitato Testimone_3
a dichiarare di aver frequentato la sede di via Appia Nuova siccome interessa- to all'acquisto di un'autovettura (poi acquistata presso altro concessionario) e, successivamente, per interventi di assistenza tecnica sul suo veicolo. Il teste ha avuto modo quindi di conoscere e di avere contatti con il ricorrente ma non è stato in grado di riferire circostanze rilevanti per comprendere la natura dei rapporti intercorrenti tra le parti.
11. - In definitiva, mancando la prova della instaurazione di fatto di un rapporto di lavoro subordinato ed essendo anzi emersi elementi utili a confer- mare che, anche nei fatti, il rapporto di lavoro svoltosi tra il 1° settembre 2014 ed il 31 marzo 2018 abbia avuto natura autonoma, deve essere respinta ogni richiesta di condanna al pagamento di somme che trovino titolo in un rapporto di lavoro subordinato.
12. - Quanto alla domanda avanzata in via subordinata volta ad ottenere
“l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia, per come risulterà dovuta
20 in corso di giudizio e secondo il presente conteggio redatto solamente in estremo subordine”, a prescindere dal fatto che non consta, né nel corpo del ricorso né tra i documenti allegati, alcun conteggio di somme pretese a titolo di indennità di cessazione del rapporto né sono allegate le specifiche circo- stanze di fatto che, in base alla legge (art. 1751 c.c.), giustificherebbero l'attribuzione di detta indennità, è sufficiente osservare che, comunque, la stessa non è dovuta perché, come detto, il rapporto è cessato per recesso dell'agente (v. art. 1751, 3° comma, c.c.).
13. - La domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. (v. pagg. 21-22 della memoria di costituzione) deve essere respinta in quanto, a prescindere da ogni altra considerazione, la convenuta ha omesso di offrire elementi utili a valutare se l'azione proposta dal abbia cagionato danni, sia pur liquidabili equi- Pt_1 tativamente, essendosi limitata ad asserire di aver subito un danno ammontan- te ad €5.000,00 (v. Cass. civ., Sez. Unite, 20/04/2004, n. 7583; Cass. civ., Sez.
I, Sentenza, 26/11/2008, n. 28226; Cass. civ., Sez. II, 18/03/2002, n. 3941; per la giurisprudenza di merito v. Corte appello Campobasso, 16/03/2022, n. 91:
“In tema di lite temeraria, affinché la parte soccombente sia condannabile, occorre che la mala fede o la colpa grave emergano in tutta evidenza, non es- sendo sufficiente provare che il soccombente abbia portato avanti tesi giuridi- che che il giudice abbia ritenute errate. Il presupposto oggettivo è costituito dall'esistenza e dall'entità di un danno concreto ed effettivo patito dalla parte vittoriosa, nonché il nesso di causalità tra l'illecita condotta processuale del soccombente e il danno stesso. I danni possono essere liquidati nella sentenza che chiude il giudizio e il giudice può provvedervi anche d'ufficio. A tal fine è necessario che la parte che chiede il risarcimento dia la prova sia dell'an sia del quantum debeatur o almeno che tali elementi siano desumibili dagli atti di causa”).
14. - Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccom- benza.
21 Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteri- stiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle al- legate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, come modi- ficato dal D.M. n. 147/2022. Si fa riferimento alle dette tabelle nel loro valore minimo (per controversie di valore compreso tra €260.000,01 ed €520.000,00) considerati l'ordinario livello di complessità delle questioni di fatto e la man- canza di nuove o particolari questioni di diritto.
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 27 novembre 2024, così provvede: Parte_1
1. - rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2. - rigetta la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla soc. Controparte_1
3. - condanna al pagamento, in favore della soc. Parte_1 [...]
delle spese di giudizio che liquida in complessivi Controparte_1
€10.877,00# di cui €1.419,00# per spese generali ed €9.459,00# per compensi, oltre IVA e CPA.
Roma, 18 settembre 2025
Il Giudice
dott. Antonio M. Luna
22