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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 06/12/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai Signori Magistrati
Dott. OL Caschili Presidente rel. est.
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 298 del ruolo di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 tra
, nata a [...] il [...], residente in [...]al Vico Sardegna snc, Parte_1
c.f. elettivamente domiciliata in Tortolì alla via Tirso 26, presso C.F._1 lo Studio legale dell'Avv. Vito Cofano che la rappresenta e difende come da procura in atti
Ricorrente
e
, nato a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1
c.f. , elettivamente domiciliato in Lanusei alla via Roma n.5 presso C.F._2 lo studio legale dell'Avv. Francesca Greco che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Resistente
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: cessazione degli effetti civili del matrimonio– materia famiglia.
Conclusioni congiunte nell'interesse delle parti come da ricorso del 21.07.2025 e da note di trattazione scritta per l'udienza del 30.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Dagli atti è emerso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Tortolì il 16.05.2009 registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo comune al n. 8, parte 2, S. A, Vol.1, Uff.1, anno 2009 (estratto del matrimonio prodotto).
Dall'unione sono nati tre figli: (il 16.03.2010), (il 31.07.2014) e OL (il Per_1 Per_2
26.05.2017).
I coniugi sono entrambi economicamente indipendenti.
Le parti si sono separate con omologa del 29.05.2023 (r.g. 473/2022).
Con ricorso del 21.07.2025, le parti hanno adito il Tribunale di Lanusei chiedendo unicamente che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
- i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere reciprocamente alcuna somma a titolo di mantenimento;
- i figli saranno affidati congiuntamente con collocazione alternata: staranno in eguale misura con i genitori, senza differenza tra periodo scolastico ed extra scolastico, secondo le seguenti modalità: il sig. li terrà dal giovedì dalle 16.30 sino al Controparte_1 lunedì alle 07.30; la sig.ra li terrà dal lunedì alle 07.30 sino al giovedì Parte_1 alle 16.30. Con alternanza per i giorni festivi di Natale, Capodanno, Pasqua e Pasquetta;
- i genitori provvederanno al mantenimento dei bambini direttamente sostenendo le spese straordinarie. Le spese straordinarie, ivi comprese quelle scolastiche, saranno divise al
50% e saranno preventivamente concordate, salvo che si tratti di spese urgenti o spese mediche e farmaceutiche prescritte dal medico di base;
- l'assegno unico continuerà ad essere percepito nella misura del 50% ciascuno;
- i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto, con inserimento del minore e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
- le spese legali sono interamente compensate tra le parti.
Così anche all'udienza del 30.10.2025, tenutasi a trattazione scritta, in cui le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso.
I coniugi si sono separati a seguito di procedimento di separazione concluso con omologa del 29.05.2023 (r.g. 473/2022).
È dunque decorso il tempo prescritto dall'art. 3, comma 3, legge 898/70.
I coniugi non si sono riconciliati né hanno ripreso la convivenza.
Deve quindi ritenersi accertato il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza dei presupposti di cui all'art.3 n. 2 lett. b legge 898/70. A ciò consegue la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti nel luogo e nella data sopra indicate.
Preso atto della adesione del PM (del 5.08.2025) alla domanda congiunta delle parti, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Tortolì il
16.05.2009 fra e , così come sopra identificati, registrato Parte_1 Controparte_1 negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo comune al n. 8, parte 2, S. A, Vol.1,
Uff.1, anno 2009;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tortolì le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- dispone in conformità alle condizioni di divorzio consensualmente stabilite dalle parti, come sopra riportate;
- spese di lite compensate
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 4.12.2025
Il Presidente rel.est.
Dott. OL Caschili