Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 07/04/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. n. 20098 / 2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO Il Giudice Nel procedimento iscritto al n. RG 20098/2018, viste le note di trattazione aticamente da avv. NT NA nell' ; Avv. Romeo Palamara nell'interesse di Controparte_1 [...]
; avv. nell'interesse di Controparte_2 Controparte_3 sulla scorta del decreto di regolamentazione Controparte_4
ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. del 20/11/2024 (fissata per discussione, come da provvedimento adottato il 20/02/2023) pronuncia la seguente SENTENZA tra
, nato a [...] il [...], (C.F. Controparte_1 C.F._1
), residente in [...] Torre Faro (ME), n.q. di procuratore
[...] speciale dei Sigg.ri , nata a [...] [...], residente Parte_1 CP_4 in Venezia Mestre Via Oberdan 24; , nata a [...]_2 CP_4
23.12.1944, residente in [...]n. 29 Gilbank St. ReservoirVic. 3073;
, nato a [...] [...], residente in [...]al n. Parte_3 CP_4
5 Fitzroy St. West Preston Vic. 3072; nata a [...]_4 CP_4
26.03.1931, residente in [...]al n. 293 Great North Road, Five Dock NSW Australia;
nata a [...] [...], residente in [...]al Parte_5 CP_4
n. 353 Great North Road, Five Dock NSW, tutti quali eredi di Per_1
nato a [...] [...] e ivi deceduto il 10.04.1992, e di
[...] CP_4 Per_2
nata a [...] [...] e deceduta in Messina il 08.08.2005,
[...] CP_4 elettivamente domiciliato in Via Lepanto n. 7, presso lo studio degli Avv.ti Mario Antonio Schepici e NT NA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti attore Contro (C.F e P.I. ), con sede in Controparte_4 P.IVA_1 P.IVA_2 CP_4
Piazza Mazzini n. 27, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato nel presente giudizio in Barcellona P.G., via Roma n. 204 presso lo studio dell'Avv.
Pag. 1 a 11
che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata in atti;
Controparte_3
, con sede in Via Controparte_5 CP_4
Trento, frazione di Canneto, (P.I ), in persona del Liquidatore sig. P.IVA_3
, elettivamente domiciliata a in Via F. Mancuso, Controparte_6 CP_4 presso e nello studio dell'Avv. Romeo Palamara, che la rappresenta e difende per procura in atti;
Convenuti
Oggetto: risarcimento danni da occupazione illegittima ed accessione invertita.-
In fatto ed in diritto
L'attore, con atto di citazione datato 30.11.2018 conveniva in giudizio i convenuti chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande: “In via principale
- previo accertamento dell'illegittimità della procedura espropriativa e, conseguentemente, della responsabilità del e della società Controparte_4
Cooperativa “Eldorado”, condannare i predetti convenuti alla corresponsione di un'indennità di occupazione stabilita ai sensi dell'art. 20 L. 865/71 come novellato dall'art. 14 L. 10/77 e successive modifiche per tutto il periodo di occupazione legittima ed illegittima nonché condannare il in Controparte_4
persona del sindaco pro tempore, con sede in Piazza Mazzini, 1 – CAP 98055
Lipari (ME) e la società Cooperativa Eldorado, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Canneto – Via Trento, al CP_4
risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, in ragione del valore reale del terreno, quale corrispettivo della sua definitiva perdita e dell'inverarsi della cd. accessione invertita, da quantificare a seguito della disposta CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. In ogni caso, con vittoria di spese,
Pag. 2 a 11 R. G. n. 20098 / 2018
diritti ed onorari del presente Giudizio con rimborso spese generali al 15 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge”.
L'attore, nella qualità, esponeva che con delibera consiliare n. 116 del
20/6/1989, il Consiglio Comunale di aveva deliberato l'assegnazione di CP_4
una vasta porzione di terreno alla Cooperativa ”, tra cui CP_5
l'appezzamento di terreno censito in catasto al fg. 67 part. 402, per la realizzazione di n. 23 alloggi sociali, delegando, ai sensi dell'art. 60 della Legge
22/10/1971 n. 865, il Legale Rappresentante della Cooperativa a promuovere in nome e per conto del tutti gli atti necessari all'acquisizione Controparte_4
delle aree. Con convenzione stipulata il 22/12/1989, ai rogiti del notaio , Per_3
n. 5089 di Rep. e n. 1695 di Racc., registrato a il 20/12/1989 al n. 318, CP_4
trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Messina l'11/1/1990 ai nn.
1293/1140, il Comune di concedeva quindi alla CP_4 Controparte_5
il diritto di superficie “ad edificandum” per la durata di anni
[...]
novantanove sulle aree indicate.
Successivamente, con ordinanza n. 127/90 del 10/10/1990, considerato che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 27/6/1974 n. 247, l'indicazione delle aree effettuata ai sensi dell'art. 51 della Legge 865/71, comportasse la dichiarazione di pubblica utilità di tutte le opere che su di esse dovevano essere eseguite, il
Sindaco di disponeva, in via temporanea ed urgente, per la durata di anni CP_4
5, l'occupazione delle suddette aree necessarie per la realizzazione del programma costruttivo;
occupazione che è avvenuta il 15/1/1991.
Premetteva poi che il fondo risultasse “… accatastato a favore del CP_4
e della (dati estratti dall'Atto Pubblico
[...] Controparte_7
Pag. 3 a 11 R. G. n. 20098 / 2018
voltura n. 6889:1/1996 del 16.01.1996 in atti dal 17.12.2002 – protocollo n.
355696 – Repertorio n. 11429 rogato dal Not. ) e che la relativa cubatura Per_4
edificatoria dello stesso risulta – parzialmente – sfruttata dalla CP_5
superficiaria (pertanto senza alcun titolo legittimante)”.
[...]
Quindi affermava che il vesse riconosciuto l'illegittimità della Controparte_4
procedura di esproprio, delegando a tal fine la , Controparte_5
stante quanto previsto sul punto dalla convenzione stipulata tra il e la CP_4
prefata cooperativa, nella persona del Presidente pro tempore, “…a predisporre
– immediatamente – tutti gli atti necessari al fine di consentire la regolarizzazione dell'esproprio nonché la determinazione del risarcimento del danno”, come da nota del 24.06.2010 Prot. n. 24984) dallo stesso prodotta.
Concludeva quindi che “…ad oggi, nonostante quanto sopra – in uno con le ulteriori diffide notificate (da ultimo nel 2017) nonché l'esito negativo del tentativo di mediazione obbligatoria previsto ex lege1 - niente di quanto previsto
è stato realizzato sicché tale sfruttamento di superficie allo stato non è assistito da nessun procedimento amministrativo valido né da alcun atto legittimante”.
Con comparsa datata 18/04/2019 si costituiva il comune di che CP_4
preliminarmente ed in via pregiudiziale eccepiva “…il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, indicando la giurisdizione del giudice amministrativo…”; quindi chiedeva “… 2) In subordine, In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del per l'effetto estromettere Controparte_4
dal giudizio il - e - … 3)Nel merito accertare e dichiarare la Controparte_8
prescrizione delle domande di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sottese al mancato godimento del bene così come formulate
Pag. 4 a 11 R. G. n. 20098 / 2018
nell'atto di citazione 4) In ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare la in persona del legale Controparte_9
rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare e tenere indenne il CP_4
dagli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree anche nei
[...]
suoi confronti. Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
A supporto di tali domande evidenziava che “… Ai sensi dell'art.. 34 D.lgs
80/1998, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia”, precisando che “…dopo le note pronunce della Corte Cost. nn. 204/04 e 191/06, la Corte di Cassazione a
Sezioni Unite ha ripetutamente affermato che rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, istituita dall'art. 7 legge n. 205/00 e ribadita dall'art. 133, lett. g) della legge n. 104/10 del 2010, le occupazioni illegittime preordinate all'espropriazione attuate in presenza di un concreto esercizio del potere, riconoscibile per tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate, in consonanza con le norme che lo regolano e tutte quelle in cui l'esercizio del potere si è manifestato con l'adozione della dichiarazione di p.u., pur se poi l'ingerenza nella proprietà privata e/o la sua utilizzazione nonché la sua irreversibile trasformazione sono avvenute senza alcun titolo che le consentiva, ovvero malgrado detto titolo sia stato annullato dalla stessa autorità amministrativa che lo aveva emesso oppure dal giudice amministrativo (Cass. nn. 27994/13, 16093/09, 26798/08, 14794/07, 7256/07, 509/11, 1787/10,
14954/07, 3724/07, 2689/07)”.
A supporto poi dell'eccepito difetto di legittimazione passiva, poiché
“…allorché la cooperativa che ha eseguito la costruzione dell'opera sia stato Pag. 5 a 11 R. G. n. 20098 / 2018
delegato anche al compimento della procedura ablativa, la delega ricevuta comporta l'obbligo di armonizzare attività materiale e attività amministrativa e quindi la sua responsabilità sussiste anche nel caso in cui abbia perseverato nel conservare il possesso dell'immobile oltre la scadenza del termine di occupazione legittima, pur essendo consapevole che tale scadenza la rendeva abusiva e comportava l'obbligo della restituzione al proprietario, resa invece impossibile proprio dalla sua attività di trasformazione ed acquisizione del fondo (Cass. 11849/2007; 2626/2006; 4070/2003; 9424/2001; 4206/1999;
4571/1998; 457/1997)”.
Si costituiva anche l'altra convenuta, Controparte_5
in Liquidazione con comparsa datata 25/06/2019 che eccepiva anch'essa il difetto di giurisdizione “… del Tribunale adito, essendo la controversia devoluta alla cognizione del Giudice Amministrativo”, dichiarando poi “…inammissibili e, comunque, con qualsiasi statuizione rigettare, perché infondate in fatto ed inattendibili in diritto, tutte le domande attrici;
3) …il difetto di legittimazione passiva della convenuta 4) … prescritto il diritto Controparte_5
degli attori a conseguire l'indennità per il periodo di occupazione legittima e per il periodo di occupazione illegittima, quanto meno con riferimento al periodo anteriore i cinque anni dalla notifica della citazione, nonché il diritto al risarcimento del danno per la (inipotizzabile) accessione invertita…” e quindi
“5) Emettere ogni altro provvedimento conforme a legge ed a giustizia, non esclusa l'ammissione dei mezzi istruttori che saranno richiesti in corso di causa nei modi, forme e termini di legge. 6) Con il favore delle spese del giudizio”.
Alla udienza del 31/10/2019 le parti ribadivano le proprie rispettive posizioni processuali e parte attrice nel contestare, in particolare, l'eccepito difetto di Pag. 6 a 11 R. G. n. 20098 / 2018
giurisdizione rilevava “… in particolare …che la giurisdizione del giudice amministrativo, si impone nei casi di illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o di mancato esercizio di quella obbligatoria e sempre che si tratti comunque nell'ambito di interessi legittimi…”. La causa era quindi rimessa per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 2.07.2020.
Seguivano poi dei rinvii dovuti anche alla emergenza pandemica e, all'esito della udienza del 20.02.2023, era fissata quella del 14.12.2023 per la discussione ex art. 281 sexies cpc.
La causa poi era rinviata al 17.01.2024 e quindi al 20.11.2024 per assenza delle parti. In tale occasione la causa era rinviata al 27.02.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione.
L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle convenute è fondata per le ragioni che seguono.
In punto di diritto, va premesso che il criterio generale di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo si fonda sulla natura della situazione giuridica lesa e, in particolare, sulla distinzione -recepita dall'art. 103 Cost. - tra diritti soggettivi e interessi legittimi.
Tale criterio risulta positivizzato all'art. 7 D.Lgs. n. 104/2010, secondo il quale
“sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti
Pag. 7 a 11 R. G. n. 20098 / 2018
riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni”.
Il criterio di riparto fondato sulla natura della situazione giuridica lesa pone il problema di capire quando si è in presenza di un diritto soggettivo e quando di un interesse legittimo.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità prevalente applica il criterio della carenza di potere/cattivo uso del potere (distinzione coniata per la prima volta dalla pronuncia Cass. Su 1657/1949): ove la domanda dell'attore contesti la carenza di potere dell'amministrazione, la posizione azionata sarà di diritto soggettivo, devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario;
ove, invece, la censura riguardi il cattivo esercizio del potere, essa sarà qualificabile in termini di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo. Con la precisazione che la carenza di potere fondante la giurisdizione ordinaria è solo quella assoluta o “in astratto”, “cioè l'assenza in astratto di qualsivoglia norma giuridica attributiva del potere esercitato con il provvedimento amministrativo” (cfr. Cass. Su 5097/2018 e, in senso conforme,
Cass. Su 7643/2020).
La giurisdizione del giudice amministrativo è, pertanto, da riconoscersi in tutti i casi in cui “l'amministrazione agisca […] come autorità e cioè attraverso la spendita di poteri amministrativi, che possono essere esercitati sia mediante atti unilaterali e autoritativi, sia mediante moduli consensuali, sia mediante comportamenti, purché questi ultimi siano posti in essere nell'esercizio di un potere pubblico e non consistano, invece, in meri comportamenti materiali avulsi da tale esercizio” (cfr. Corte Cost. 179/2016).
Pag. 8 a 11 R. G. n. 20098 / 2018
A specificazione però di tale principio vi è da dire che unanime e coerente giurisprudenza ha sostenuto, in tema di espropriazione per pubblica utilità, che rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie, anche di natura risarcitoria, relative ad occupazioni illegittime preordinate all'espropriazione e attuate in presenza di un concreto esercizio del potere ablatorio (Cass. SS.UU., 12 novembre 2021, n. 33847), ipotesi applicabile al caso di specie.
Come afferma parte attrice, avviata la procedura di espropriazione iniziata con delibera consiliare n. 116 del 20/06/1989 con la quale “ il Consiglio Comunale di deliberava l'assegnazione di una vasta porzione di terreno alla CP_4
– della quale fa parte il terreno censito nel foglio di Controparte_5
mappa 67 particella n. 402 – al fine di consentire la realizzazione di n. 23 alloggi sociali...”, proseguiva con la ordinanza sindacale n. 127/90 che autorizzava
“…l'occupazione d'urgenza per pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti della
Legge 865/71, del fondo prefato, in via temporanea e per la durata complessiva di 5 anni”; visto che la immissione in possesso avveniva il 15/01/1991, la procedura andava conclusa entro il quinquennio successivo.
La procedura si doveva esplicare “…sulla base di un'apposita convenzione stipulata tra il e la predetta cooperativa, quest'ultima avrebbe dovuto CP_4
procedere (come si evince per altro dall'art. 4 dell'ordinanza sindacale nonché dallo stesso verbale di immissione in possesso del terreno) alla corresponsione di indennità d'occupazione, stabilita secondo i criteri previsti ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 L. 865/71 come novellato dall'art. 14 L. 10/77 e successive modifiche…”, lamentando però che non fosse mai stato “…disposto alcun decreto di esproprio, né tanto meno si è mai proceduto al versamento della Pag. 9 a 11 R. G. n. 20098 / 2018
conseguente corresponsione dell'indennità di esproprio…”, pur risultando il fondo “…attualmente, accatastato a favore del e della Controparte_4
(dati estratti dall'Atto Pubblico voltura n. Controparte_7
6889:1/1996 del 16.01.1996 in atti dal 17.12.2002 – protocollo n. 355696 –
Repertorio n. 11429 rogato dal Not. ) e che la relativa cubatura Per_4
edificatoria dello stesso risulta – parzialmente – sfruttata dalla CP_5
superficiaria (pertanto senza alcun titolo legittimante)”.
[...]
In diritto poi parte attrice, sulla base di tali presupposti ha concluso che appariva emergere “… ictu oculi l'illegittimità della procedura espropriativa e, al contempo la fondatezza – in diritto – della pretesa risarcitoria (per i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati) avanzata nei confronti del CP_4
e della società “ ”, ipotesi perfettamente calzante e
[...] CP_7 CP_5
corrispondente a quella esaminata e risolta dalla S. C. secondo cui “In tema di espropriazione per pubblica utilità e di pretese restitutorie, risarcitorie o ripristinatorie del privato coinvolto dalla relativa attività della P.A. o della sua concessionaria, ex art. 133, comma 1, lett. g), al D.Lgs. n. 104 del 2010, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorquando il comportamento della
P.A. cui si ascrive la lesione sia la conseguenza diretta di un assetto di interessi conformato da un originario provvedimento ablativo, sia esso legittimo o illegittimo, in quanto comunque espressione di un potere amministrativo (in concreto) esistente cui la condotta successiva si ricollega in senso causale;
sussiste invece la giurisdizione del giudice ordinario per quelle condotte connesse per mera occasionalità a quelle indispensabili per la realizzazione dell'opera pubblica, compiute su immobili fin dall'origine esclusi dall'oggetto di questa” (Cass. SS.UU., 12 novembre 2021, n. 33847).
Pag. 10 a 11 R. G. n. 20098 / 2018
Conclusivamente, deve quindi essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.
Le spese del giudizio vengono interamente compensate in considerazione della natura processuale della decisione e della novità e complessità della questione affrontata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa nel giudizio iscritto al n. R. G.
20098/2018:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, assegnando alle parti il termine di legge per la riassunzione del giudizio;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Barcellona Pozzo di Gotto il 7/04/2025.
Il Giudice
Got Francesco Montera
Pag. 11 a 11