Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 02/09/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00987/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00194/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la RI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 194 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Truppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno-Prefettura della Provincia della Spezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, n. 2;
per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS-, con il quale è stata respinta l'istanza del ricorrente tesa a ottenere il rinnovo del porto d'arma per difesa personale, nonché ogni atto preordinato, preparatorio, presupposto e consequenziale e/o comunque connesso con il provvedimento di cui sopra
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c) e 85, co. 9 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2025 il dott. Nicola Pistilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto introduttivo notificato in data 6 marzo 2022 e depositato il successivo 30 marzo 2022 il nominato in epigrafe ha esposto quanto segue.
2. Il ricorrente ha chiesto il rinnovo del porto d’armi per uso difesa personale.
La Prefettura di Genova, all’esito dell’istruttoria, ha rigettato l’istanza valorizzando una denuncia per violazione dell’art. 38 del T.U.L.P.S., la convivenza del ricorrente con persona pregiudicata per reati contro la persona e la non attualità delle esigenze manifestate.
3. Impugnando tale determinazione, il ricorrente ha rappresentato la necessità del porto d’armi, essendo lo stesso stato coinvolto in operazioni contro la criminalità organizzata. Inoltre, ha lamentato l’eccesso di potere per illogicità e travisamento dei fatti, deducendo di essere stato prosciolto per particolare tenuità del fatto e negando la convivenza suddetta, posto che la persona indicata dalla Prefettura presta servizio quale collaboratrice domestica dei genitori; inoltre, nei confronti di costei è stata dichiarata sentenza di non doversi procedere per remissione della querela.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, instando per la reiezione del gravame.
In data 14 luglio 2025 il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso di primo grado, notificata nella medesima data all’Amministrazione.
All’udienza del 18 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso della possibile declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
4. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La dichiarazione versata in atti, sebbene non tempestiva rispetto al termine di cui all’art. 84, co. 3 c.p.a., è idonea a valere come argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, secondo quanto previsto dall’art. 84, co. 4 c.p.a. ( ex multis Cons. Stato, Sez. II, 14 novembre 2019, n. 7822), imponendo la relativa declaratoria.
5. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
6. Le spese possono essere compensate in ragione della natura degli interessi sottesi alla controversia, della parziale fondatezza della doglianza relativa alla convivenza con persona pregiudicata e della definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la RI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, co. 1 e 2 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'art. 9 parr. 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Marcello Bolognesi, Referendario
Nicola Pistilli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Pistilli | Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.