Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/02/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 18795/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18795 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. RUSSOLILLO EVA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via dei Missionari n.11
E
(nata a [...] il [...] ) rappresentata e difesa, Parte_2 CodiceFiscale_2 giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. ARTIACO LUIGIA presso la quale elettivamente domicilia in Pozzuoli (NA) al Corso Terracciano n.56
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
N. 70/2017 R.G. - pag. 1 di 6
aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale era nata il [...] rappresentavano la Per_1 volontà di addivenire congiuntamente alla disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore, stante la fine della loro relazione affettiva.
In particolare chiedevano recepirsi le condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano:
1) La figlia minore, viene affidata ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso la Per_1
madre, sig.ra residente in [...] interno 5; I genitori potranno Parte_2
esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della figlia presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, e alla salute della minore saranno invece adottate di comune accordo, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni della minore.
2) I sig.ri e si impegnano altresì a svolgere nel modo più sereno il ruolo Parte_2 Parte_1
di genitori, portandosi reciproco rispetto (ed anche verso i rispettivi nuclei familiari) favorendo ciascuno il rapporto con l'altro genitore (ed i rispettivi rami parentali) e la conseguente frequentazione secondo le modalità concordate, che, di comune accordo e con il dovuto anticipo, le parti potranno modificare, in conformità ai rispettivi impegni lavorativi ed alle esigenze scolastiche e ludiche della minore, secondo criteri di flessibilità e tolleranza reciproca.
SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISITA
3) Fermo restando che il padre potrà tenere con sé la figlia tutte le volte che lo vorrà di comune Per_1 accordo con la madre, previo appuntamento telefonico nelle 24 ore precedenti l'incontro, tenendo conto della tenera età della minore, la piccola non pernotterà con il padre fino al raggiungimento dei 3 anni e mezzo/4 anni (sempre al fine di evitare qualsivoglia turbamento per la piccola e sempre che si sia instaurato un rapporto padre-figlia caratterizzato da continuità) ma potrà, in caso di disaccordo, vedere e stare con la figlia secondo il calendario che segue:
a) due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 16.00 sino alle ore 20.00;
b) il sabato o la domenica (generalmente in maniera alternata) il padre potrà tenere con sé la piccola, la mattina o il pomeriggio per 4 ore, concordando con la madre di settimana in settimana l'orario migliore per la piccola, anche secondo le necessità dei genitori. Se il padre torna a Quarto solo per weekend o comunque pochi giorni, la madre si impegnerà a favorire più incontri con la figlia, anche tutti i giorni. Se la madre della bambina dovesse partire per il fine settimana con la figlia, previo avviso al padre, il
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 6 diritto dovere di visita da esercitarsi o il sabato o la domenica sarà recuperato in un altro giorno da stabilirsi di comune accordo;
c) per le festività natalizie, la minore resterà dalle ore 10.00 del 24 dicembre alle ore 13.00 del 24 dicembre con il padre e dalle ore 10.00 del 25 dicembre alle ore 13.00 del 25 dicembre, nonché dalle ore
10.00 del 31 dicembre fino alle ore 13 del 31 dicembre e dalle 10,00 del 1° gennaio alle 13,00 del 1
Gennaio. Il giorno dell'Epifania sarà trascorso dalla minore con il padre dalle 16,00 alle 19,00. Per il periodo Pasquale la piccola resterà dalle ore 10.00 alle 13,00 del sabato Santo o della Domenica di
Pasqua.
d) Le ricorrenze del 25 aprile e del 1°maggio vedranno alternarsi di anno in anno i due genitori nel tenere presso di sé la piccola le parti stabiliscono inoltre che, fino a quando non avrà Per_1 Per_1
compiuto i tre anni di età, nei giorni su indicati resterà con il padre per 3 ore.
e) per il periodo estivo(giugno/luglio/agosto) il sig. potrà tenere con se la figlia due settimane, Parte_1
anche non consecutive, dalle ore 10,00 alle ore 13.00, da concordarsi con la madre entro il 30/5 di ogni anno.
La signora consentirà il collegamento telefonico a mezzo videochiamata della bambina Parte_2
con il padre, una volta al giorno, con orario da concordare di volta in volta secondo le esigenze dei genitori. Le parti stabiliscono inoltre che considerata l'attività lavorativa del signore che lo Parte_1
costringe a lavorare lontano da casa, qualora si verificasse per esigenze lavorative, un periodo di + tre settimane consecutive di assenza del padre, il primo incontro (o anche il secondo se la bambina non fosse pronta ad andare via con il padre al primo incontro) tra ed il padre avverrà alla presenza della Per_1
signora per facilitare il riavvicinamento del padre alla figlia, ciò solo nell'interesse della Parte_2
serenità della piccola Per_1
Dal compimento dei quattro anni della minore ( : a) La minore potrà stare con il padre due Per_1
pomeriggi infrasettimanali (indicativamente il lunedì e/giovedì) dalle ore 16.00, all‟uscita della scuola, sino alle ore 20.30 (inclusa la cena con il padre), con possibilità per i genitori di modificare tali giorni, purché ne diano avviso 24 ore prima;
b) a week end alterni con pernotto, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica (nei week end estivi di giugno-luglio-agosto dalle ore 10.00 fino alle 20.30);
c) per le festività natalizie, la minore resterà alternativamente dalle ore 10.00 del 24 dicembre alle ore
11.00 del 25 dicembre con uno dei due genitori e dalle ore 11.00 del 25 dicembre alle ore 10.00 del 26 dicembre con l'altro genitore, nonché dalle ore 10.00 del 31 dicembre fino alle ore 10 del 1° gennaio con
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 6 uno dei due genitori e dalle ore 11.00 del 1° gennaio alle ore 11.00 del 2 gennaio di ogni anno con l'altro genitore. Il giorno dell'Epifania sarà trascorso dalla minore alternativamente con il genitore presso cui non ha festeggiato la Vigilia di Natale. Per il periodo Pasquale la piccola resterà dalle ore
10.00 del sabato Santo alle ore 18.00 della Domenica di Pasqua e dalle ore 18 della Domenica di
Pasqua alle ore 20.00 del lunedì dell'Angelo, ora con l'uno ora con l'altro genitore;
d) Le ricorrenze del
25 aprile e del 1°maggio vedranno alternarsi di anno in anno i due genitori nel tenere presso di sé la piccola Per_1
e) per il periodo estivo il sig. potrà tenere con se la figlia (giugno/luglio/o agosto) due Parte_1
settimane, non consecutive, da concordare e comunicare alla sig.ra entro il 30 maggio di ciascun Pt_2
anno.
f) il compleanno e l'onomastico della minore sarà festeggiato con entrambi i genitori in luogo neutro;
g)
Per le festività inerenti ai compleanni ed onomastici dei genitori, nonché la festa della mamma e quella del papà saranno trascorse rispettivamente con l'uno e con l'altro genitore.
4) Le parti si impegnano altresì a che nei giorni e nei periodi in cui la figlia è con un genitore, Per_1
questi dovrà garantire ed assicurare all'altro contatti telefonici giornalieri con la figlia. Le parti si impegnano altresì a comunicarsi vicendevolmente eventuali alterazioni dello stato di salute della figlia durante il periodo di sua permanenza presso ciascun genitore. Per_1
SUL MANTENIMENTO
5) Il sig. si obbliga, a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso, a versare alla sig.ra Parte_1 la somma di € 250,00 mensili entro il 20 di ogni mese titolo di concorso al mantenimento della Pt_2
figlia minore, oltre all'assegno unico che sarà interamente percepito dalla madre, l'importo sarà aggiornato secondo gli indici Istat. Con tali importi determinati per il mantenimento della figlia minore, il sig. contribuirà, proporzionalmente, alle seguenti spese: vitto, abbigliamento, contributo per Parte_1 spese di abitazione (utenze), tutto in conformità a quanto previsto dal protocollo d'intesa del Tribunale di
Napoli, a cui le parti dichiarano di aderire e che è stato attentamente visionato dai ricorrenti.
6) Il sig. si farà altresì carico nella misura del 50% delle spese medico-sanitarie straordinarie Parte_1
afferenti la figlia minore non coperte dal SSN. Per_1
7) A tal riguardo i coniugi concordano che il parametro di riferimento è rappresentato dal Servizio
Sanitario Nazionale, il ricorso a specialisti, esami diagnostici, analisi cliniche, cicli di logopedia/psicoterapia, spese dentistiche e di ortodonzia, interventi chirurgici in genere e relativi degenze, che deroghino quanto previsto e concesso da detto SSN, dovrà essere preventivamente
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 6 concordato e documentato tra i genitori, salvo i casi di comprovata urgenza, sempre in conformità a quanto previsto dal protocollo d'intesa del Tribunale di Napoli, che forma parte integrante del presente accordo.
8) Il sig. si obbliga, altresì, a corrispondere il50% delle spese straordinarie d'istruzione Parte_1
sostenute per la figlia.
9) I coniugi concordano che il parametro di riferimento è rappresentato dai programmi degli Istituti
Statali, sia della scuola dell'obbligo che delle superiori. L'eventuale ricorso a deroghe, quali istituti privati, istruttori privati, gite scolastiche e/o viaggi a scopo di studio di più giorni e simili, libri extra programma scolastico e/o materiale didattico e/o di cancelleria c.d. “griffato” e di particolare valore economico, dovrà essere preventivamente concordato e documentato tra i genitori.
10) I genitori si impegnano a non pubblicare foto e/o video della minore sui social, anche se con profili privati, e quindi ad eliminare definitivamente foto e/o video già postati.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc. e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 14.01.2025 celebrata in modalità cartolare, i ricorrenti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di disciplinare la responsabilità genitoriale sulla minore in conformità ai patti riportati nel ricorso.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore sia per la sua tenera età e sia perchè non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 6 1.omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
2. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
2. nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17.01.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 6 di 6