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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 31/03/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 338/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) entrambi elettivamente domiciliati in Rieti, Via Liberato di Benedetto n. CodiceFiscale_2
26 presso lo studio dell'Avv. Rocco Cerroni, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio a Rieti in data 03.10.1982, Parte_3 Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto Comune (anno 1982, numero 178, parte II,
Serie A).
Dalla unione coniugale sono nati nell'anno 1983, e , nell'anno Persona_1 Persona_2
1987, entrambi autonomi economicamente.
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, deducendo il venir meno dell'affectio coniugalis, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e saranno liberi di fissare la propria residenza ovunque vorranno.
1
2. L'abitazione coniugale sita in Rieti, alla Via Cervellati n. 15, resterà assegnata alla sig.ra Parte_2
mentre il sig. si sposterà presso altro immobile sito in Leonessa (RI), località Villa Alesse.
[...] Parte_1
3. La sig.ra ha un reddito da pensione ed il sig. , al momento, è privo Parte_2 Parte_1 di reddito ed esegue prestazioni saltuarie.
4. La sig.ra verserà, sino al 31.12.2025, al sig. la somma di € 200,00 Parte_2 Parte_1 mensile, a titolo di mantenimento, entro il 10 di ciascun mese.
5. I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione per il rilascio del passaporto e permesso di espatrio sia per lavoro che per finalità turistica.
All'udienza del 13 marzo 2025, sostituita da note scritte, i coniugi hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separarsi alle condizioni sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dedotto dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto le condizioni inerenti ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese vista la domanda congiunta delle parti difese da uno stesso difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_3 Parte_2 contratto matrimonio a Rieti in data 03.10.1982, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto Comune (anno 1982, numero 178, parte II, Serie A);
- recepisce le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rieti (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Rieti, il 26.3.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) entrambi elettivamente domiciliati in Rieti, Via Liberato di Benedetto n. CodiceFiscale_2
26 presso lo studio dell'Avv. Rocco Cerroni, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio a Rieti in data 03.10.1982, Parte_3 Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto Comune (anno 1982, numero 178, parte II,
Serie A).
Dalla unione coniugale sono nati nell'anno 1983, e , nell'anno Persona_1 Persona_2
1987, entrambi autonomi economicamente.
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, deducendo il venir meno dell'affectio coniugalis, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e saranno liberi di fissare la propria residenza ovunque vorranno.
1
2. L'abitazione coniugale sita in Rieti, alla Via Cervellati n. 15, resterà assegnata alla sig.ra Parte_2
mentre il sig. si sposterà presso altro immobile sito in Leonessa (RI), località Villa Alesse.
[...] Parte_1
3. La sig.ra ha un reddito da pensione ed il sig. , al momento, è privo Parte_2 Parte_1 di reddito ed esegue prestazioni saltuarie.
4. La sig.ra verserà, sino al 31.12.2025, al sig. la somma di € 200,00 Parte_2 Parte_1 mensile, a titolo di mantenimento, entro il 10 di ciascun mese.
5. I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione per il rilascio del passaporto e permesso di espatrio sia per lavoro che per finalità turistica.
All'udienza del 13 marzo 2025, sostituita da note scritte, i coniugi hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separarsi alle condizioni sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dedotto dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto le condizioni inerenti ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese vista la domanda congiunta delle parti difese da uno stesso difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_3 Parte_2 contratto matrimonio a Rieti in data 03.10.1982, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto Comune (anno 1982, numero 178, parte II, Serie A);
- recepisce le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rieti (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Rieti, il 26.3.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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