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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 7285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7285 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA TERZA SEZIONE CIVILE
Così composta:
1) Dott. Angelo Martinelli Presidente
2) Dott.ssa Silvia Di Matteo Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Mannacio Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n.ro 4708/2020 R.G. posto in decisione all'udienza del 21.6.2023 TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
elett.te dom.ta in VIALE TRASTEVERE n. 154 ROMA presso lo studio dell'avv.to GALLO MARIA LUISA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti. APPELLANTE E
(N. 901/2014) ( C.F. Controparte_1
) P.IVA_2 elett.te dom.to in VIA SIRTE n. 44 ROMA presso lo studio dell'avv.to NICOLAI MARCO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti. APPELLATO Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9785/2020 del Tribunale di ROMA, depositata in data 06/07/2020 in materia di cessione dei crediti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Questi in sintesi i fatti di causa come riassunti dal Tribunale nella sentenza gravata.
< Con atto di citazione notificato in data 3/8/2017 la , in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la curatela del Fallimento n. 901/2014 della , Controparte_1 in persona del curatore pro tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 15541/2017, R.G. n. 35375/16, emesso dal Tribunale di Roma in data 28/06/2017, con cui le era stato intimato il pagamento della somma di € 153.747,50, oltre agli interessi
1 ed alle spese processuali, chiedendone la revoca, previo accertamento della inesistenza dell'avversa pretesa creditoria. L'opponente deduceva:
- che, con atto a rogito Notaio del 27/5/2013, rep. 142377, racc. 17382, Persona_1 registrato in Albano Laziale il 27/05/2013, n. 2755, serie 1T e trascritto il 28/05/2013 presso Roma 2 reg. gen. 22180 / reg. part. 15791, la s.r.l. Studio Pomezia aveva ceduto pro soluto alla i crediti vantati nei confronti della Controparte_1 [...]
in forza dei decreti ingiuntivi n. 23820/12, per € 50.207,70, n. Parte_1
25969/12 per € 50.322,79, n. 71286/12 per € 53.217,01, per complessivi € 153.747,50, verso il corrispettivo rappresentato dalla alienazione degli immobili di proprietà della di cui all'art. 5 del contratto di cessione;
Controparte_1
- che la , società controllante la Parte_1 Controparte_1
, detenendone il 65% del capitale sociale, ai sensi dell'art. 4 del contratto di
[...] cessione, aveva dichiarato di accettare la cessione, dando atto che la Controparte_1
era stata socia della fino al dicembre 2009;
[...] Parte_1
- che la , tuttavia, anteriormente alla stipulazione del suddetto Parte_1 atto di cessione, era creditrice della di un importo Controparte_1 superiore al credito ceduto, avendo effettuato, per il solo 2011, erogazioni a titolo di anticipazioni in favore della s.r.l. per complessivi di € Controparte_1
377.200,00; L'opponente eccepiva pertanto l'estinzione per compensazione dell'avversa pretesa creditoria. La Curatela del Fallimento n. 901/2014 della , in Controparte_1 persona del curatore pro tempore, costituitasi con comparsa del 22.12.2017, chiedeva il rigetto dell'opposizione e, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al pagamento in proprio favore della ulteriore somma di € 76.650,00, oltre agli interessi ex lege, in misura pari al saggio di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea e, previo annullamento per conflitto di interessi del del contratto di cessione di Parte_2 credito del 27/5/2013, stipulato dal predetto in qualità di legale rappresentante delle società e emettere ogni Controparte_1 Parte_1 conseguente statuizione di natura restitutoria nei confronti sia della Parte_1
che della , autorizzando la chiamata in
[...] Controparte_2 causa di quest'ultima società; in subordine, chiedeva la condanna della controparte al pagamento dell'effettivo prezzo degli immobili alienati contestualmente alla cessione del credito. L'opposta contestava l'avversa eccezione di compensazione, deducendo che dal giornale di contabilità della società fallita relativo all'anno 2011 emergeva che la
[...]
aveva versato l'importo di € 9.500,00 per l'acquisto di Controparte_1 partecipazioni nella ed aveva, altresì, maturato crediti nei Parte_1 confronti di quest'ultima società, a titolo di finanziamenti, per complessivi € 1.680.465,15 e che tale ultimo importo, al termine dell'esercizio relativo all'anno 2011, era pari ad €
2 1.199.580,83, come confermato dai partitari della Controparte_1 relativi all'anno 2011 e dall'estratto conto di CP_3
L'ingiungente esponeva, inoltre, che i pagamenti eseguiti dall'opponente in favore della corrispondevano, nelle date e negli importi, a quelli Controparte_1 indicati nei suddetti partitari, eccezion fatta per i seguenti rimborsi, effettuati in data 30/03/2011 per € 284,32, 04/04/2011 per € 43.400,00 e 4/4/2011 per € 60.000,00, che erano stati oscurati nell'estratto conto prodotto dalla controparte. CP_3
Riteneva, quindi, comprovato che gli importi corrisposti dalla Parte_1 alla società fallita costituivano il rimborso di una quota del maggior finanziamento erogato dalla in favore della società opponente. Controparte_1
La curatela fallimentare chiedeva, poi, l'annullamento del contratto di cui sopra in quanto concluso in violazione dell'art. 1395 c.c. per l'evidente conflitto di interessi del legale rappresentante della , che era altresì Controparte_1 CP_ intervenuto quale legale rappresentante della ed invocava Parte_1
l'autorizzazione alla chiamata in causa della . Controparte_4
Esperiti gli incombenti preliminari, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e denegata l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 23/1/2020, al cui esito tratteneva la causa in decisione, con i termini ex articolo 190 c.p.c.. Nelle more dei termini concessi ex art. 190 c.p.c. intervenivano l'art. 83, co. II, D.L. n. 18/2020, convertito con L. n. 27/2020 e l'art. 36, comma I, D.L. n. 23/2020, che sospendevano i termini processuali dal 9/3/2020 all'11/5/2020.>> Il Tribunale così definiva il giudizio:
< -RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 15541/2017, R.G. n. 35375/16, emesso dal Tribunale di Roma il 28/6/2017;
-DICHIARA inammissibili le domande riconvenzionali proposte dalla curatela del Fallimento n. 901/2014 della avverso la Controparte_1 CP_1 [...]
; Parte_1
-RIGETTA la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dall'opposta;
-CONDANNA la al pagamento in favore della controparte Parte_1 delle spese processuali, che liquida in € 10.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.>> Queste le motivazioni poste a fondamento della decisione:
<< Con l'unico motivo la eccepisce la compensazione del Parte_1 credito azionato in sede monitoria dalla curatela del Fallimento n. 901/2014 della
[...]
con il proprio maggior credito vantato nei confronti di Controparte_1 quest'ultima società anteriormente alla sua dichiarazione di fallimento, intervenuta con sentenza del Tribunale di Roma n. 917/2014 del 12/11/2014. L'opposizione è infondata. Invero, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di
3 scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001). Nella specie, l'opposta ha provato l'esistenza della propria pretesa, avendo versato in atti il contratto di cessione di credito stipulato il 27/5/2013 con la Controparte_4
1, cui ha partecipato anche l'odierna opponente, che ha dichiarato di accettare la
[...] CP_ cessione, con cui la ha ceduto alla Controparte_4 CP_1 CP_1
i crediti vantati nei confronti dell'odierna opponente, pari ad € 153.747,50,
[...] derivanti dai decreti ingiuntivi nn. 23820/12, 25969/12 e 71286/13 emessi dal Tribunale di Roma, mentre la controparte non ha provato il pagamento, né altra causa estintiva dell'obbligazione. Non vale a paralizzare l'azione ingiuntiva dell'opposta l'eccezione di compensazione sollevata dalla e fondata sui pagamenti effettuati nel 2011 per Parte_1 la somma complessiva di € 377.200,00, poiché dagli estratti conto di cui al doc. n. 3) dell'opponente risulta che i suddetti pagamenti sono stati eseguiti a titolo di “restituzione finanziamento soci”, quindi non sono idonei ad elidere il credito azionato in sede monitoria dall'opposta. Deve essere, quindi, respinta l'opposizione proposta dalla 148. Parte_1
Sono, invece, inammissibili le domande riconvenzionali e la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo proposte dalla curatela del fallimento della CP_1
, non venendo in rilievo i presupposti di ammissibilità della
[...] CP_1 riconvenzionale da parte dell'opposta. Ed invero, nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, potendo a tale principio derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione di una "reconventio reconventionis", che però, per non essere tardiva, può essere introdotta solo nella domanda di risposta e non nel corso del giudizio di primo grado (cfr. Cass. civ. n. 22754 del 04/10/2013). Nella specie, non venendo in rilievo tali presupposti, la riconvenzionale e la richiesta di chiamata in causa del terzo da parte dell'opposta sono inammissibili. Nondimeno, avuto riguardo alle questioni trattate, non ricorrono i presupposti di cui all'articolo 96 c.p.c., quindi la relativa domanda risarcitoria dell'opposta deve essere respinta. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la prevalente soccombenza dell'opponente.>>
4 La società ha interposto appello chiedendo prelminarmente la Parte_1 sospensione dell'esecutività della sentenza e rassegando le seguenti conclusioni:
“Piaccia ….., respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata , in accoglimento dello spiegato appello ed in parziale riforma della sentenza n.9785/2020 del 6.77.2020 resa dal Tribunale Ordinario di Roma nel giudizio n.56844/2017, e in accoglimento della spiegata opposizione, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito azionato in via monitoria dal per i motivi esposti in atti e Controparte_5 da intendersi qui richiamati, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale ordinario di Roma in data 27.6.2017 e pubblicato in data 28.6.2017 in accoglimento del ricorso promosso dal Controparte_6 nei confronti di distinto con 35375/17 R.G. o
[...] Parte_1 comunque dichiarare non dovuti da al Fallimento n. 901/2014 Parte_1 di gli importi oggetto dell'ingiunzione medesima per i motivi Controparte_1 esposti nelle motivazioni in fatto ed in diritto del presente atto da intendersi qui richiamati. Con vittoria di spese di lite. Fermo il resto.” Si è costituita in giudizio la che ha resistito all'impugnazione Controparte_7 così concludendo:
“a) invia pregiudiziale per tutte le ragioni esposte in narrativa accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso da Parte_1
b) nel merito, per tutte le ragioni esposte in narrativa, rigettare l'impugnazione di dichiararne la infondatezza, e, per l'effetto, confermare Parte_1 interamente la pronunzia emessa in data 16 giugno 2020 dal Tribunale di Roma……, anche in ordine alla condanna della società appellante alla rifusione di tutte le spese del primo grado di giudizio;
c) rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza…. perché infondata e/o inammissibile, e adottare i provvedimenti di cui all'articolo 283 comma 2 c.p.c.; d) condannare, per le ragioni meglio evidenziate in narrativa, al Parte_1 pagamento in favore del Parte_3
[...
di tutti gli importi oggetto della sentenza gravata e dell'ulteriore importo di euro 76.650,00 oltre interessi ex lege, in misura pari al saggio di interesse applicato dalla banca centrale europea aggiornato di 7 punti(ai sensi dell'articolo 5 DLGS numero 231 2005), dal dì del dovuto fino a quello di effettiva restituzione;
e) nella denegata ipotesi in cui la sentenza numero 9785/ 2020 emessa dal Tribunale di Roma dovesse essere riformata anche solo parzialmente, accertare e dichiarare per le ragioni di cui in narrativa, l'annullabilità del contratto di cessione di crediti a titolo oneroso ai sensi dell'articolo 1395 CC per l'evidente palese conflitto di interessi del signor il quale, in data 27 maggio 2013, ha stipulato, a rogito del Controparte_8 notaio dottor di Genzano di Roma, il suddetto atto pubblico di cessione Persona_1 di crediti a titolo oneroso….nella qualità di legale rappresentante di Controparte_1
[..
[...] e di legale rappresentante di con ogni connessa e Parte_4 Parte_1 conseguente statuizione di natura restitutoria ai danni di , che, Parte_1 pertanto dovrà essere condannata a corrispondere al fallimento…… oltre a quanto richiesto al superiore punto delle rassegnate conclusioni, anche il valore effettivo, oltre interessi ex lege in misura pari al saggio di interesse applicato dalla banca centrale europea aggiornato di 7 punti….. dalla data di conclusione del contratto di cessione di crediti a titolo oneroso…. sino al dì dell'effettivo pagamento, dei beni immobili oggetto dell'atto pubblico avente rep. n. 142377 e racc 173821, e qualora non fosse possibile restituirli alla procedura concorsuale appellata, valore effettivo che sarà accertato in corso di causa anche mediante consulenza tecnica d'ufficio di cui si chiede sin d'ora l'ammissione ovvero valore effettivo che sarà determinato secondo equità dal collegio giudicante;
f) condannare anche in via equitativa immobiliare ai sensi dell'articolo 96 Parte_1
c.p.c.; con vittoria di spese……..” Disattesa, per inammissibilità, la richiesta di inibitoria, la causa è stata assunta in decisione all'esito di udienza di precisazione delle conclusioni tenuta in modalità cartolare con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE La ha sollevato eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 CP_7
c.p.c.. Si osserva che - nella configurazione assunta nel codice di rito dopo la riforma del 1990, ed ancor più dopo quella del 2012 - l'appello non è un mezzo con cui sottoporre ad un altro giudice l'esame della causa, secondo il modello del novum iudicium, ma consiste in una revisio prioris instantiae fondata sulla denunzia di specifici vizi di ingiustizia o di nullità della sentenza impugnata;
sicché l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza delle singole censure mosse alle singole statuizioni offerte dalla sentenza impugnata, il cui riesame è chiesto per ottenere la riforma del capo decisorio appellato. Per questo, sulla scorta del consolidato orientamento del S.C. (cristallizzato nella fondamentale sentenza ( Cass.SS.UU.n.16/2000) i motivi di appello devono rispettare il principio di specificità stabilito dall'art. 342 c.p.c., traducendosi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte nella sentenza impugnata e dirette ad incrinarne il fondamento logico - giuridico. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di legittimità ha chiarito che l'onere della specificazione dei motivi di appello non può ritenersi assolto mediante la mera riproposizione della domanda (o dell'eccezione decisa in senso sfavorevole dal giudice di primo grado) poiché i motivi di gravame, per essere idonei a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, devono accompagnare la parte volitiva, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, con una parte argomentativa che contrasti e confuti le ragioni addotte dal primo giudice (per tutte: Cass., sez. un., n.
6 16/2000 cit.; Cass. n. 7849/2001; Cass. n. 10401/2001; Cass. n. 15558/2005; Cass. n. 6630/2006).
Per rispettare l'art.342 c.p.c. “La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”, e non è sufficiente indicare solo dal punto “letterale” come si chiede venga modificata la decisione impugnata, essendo necessario soprattutto che l'appellante motivi l'appello con l'indicazione, a pena di inammissibilità, “delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Deve tuttavia evidenziarsi che, secondo quanto affermato dalla S.C., la specificità dei motivi non deve essere ispirata ad un esagerato formalismo, ma che il vaglio di specificità deve ritenersi superato allorchè siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione; ossia che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (cfr. Cass. Ord. n. 2320/2023). E l'appello, per come articolato, rispetta i requisiti di ammissibilità prescritti dall'art. 342 c.p.c.. L'appellante, con un unico motivo, censura la sentenza per errata valutazione delle prove del credito vantato da nei confronti del e conseguente Parte_1 CP_1 infondatezza del rigetto dell'eccezione di compensazione da essa sollevata. La critica il punto di motivazione con cui il Tribunale, in Parte_1 riferimento all'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente, dopo avere correttamente evidenziato che è onere dell'opponente dimostrare il fatto estintivo del credito azionato dal ceditore opposto, aveva poi ritenuto che i versamenti effettuati dall' non erano idonei a fornire tale prova poichè recavano quale causale la Parte_1 seguente dicitura “ restituzione finanziamento soci.” Sostiene l'appellante che nel decidere in tal senso il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che le causali dei versamenti fanno prova “solo dei fatti contrari a chi riceve il pagamento e non per i fatti ad esso sfavorevoli”. ( cfr. pag. 9 e seg. atto di appello); inoltre il Giudice nemmeno avrebbe considerato che nè nella documentazione contabile dell'opposta e dell'opponente, nè nella corrispondenza pregressa vi fosse traccia dell'asserito finanziamento che giustificherebbe i versamenti restitutori dell'opponente. Il motivo è infondato. Il Giudice ha correttamente valorizzato la causale indicata negli estratti conto depositati dalla odierna appellante in primo grado, inviati da alla propria correntista CP_3 dai quali si evince che la causale dei versamenti non fu Parte_1
l'erogazione di anticipazioni a favore della come Controparte_1
7 sostenuto dalla difesa dell'appellante a supporto del supposto credito eccepito in compensazione, bensi' la restituzione, alla , di somme ricevute a titolo di CP_1 finanziamento. Il Tribunale, pur avendo utilizzato, per motivare il rigetto dell'opposizione, un documento che la stessa opponente aveva prodotto, non è incorso in alcuna violazione stante il principio, vigente del giudizio civile, di acquisizione processuale. Secondo detto principio il giudice deve valutare tutti gli elementi di prova acquisiti, perché le risultanze istruttorie comunque ottenute, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione del convincimento del giudice, per l'impossibilità per le parti di disporre degli effetti delle prove, le quali possono giovare o nuocere all'una o all'altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte (cfr. ex multis Cass. n. 23490/2020, Cass. n. 14284/2018; Cass.n.4216/2003; Cass.n. 5980/1998). Inoltre, sotto il profilo probatorio, l'assenza di riferimento a detto finanziamento nella corrispondenza pregressa intercorsa tra le parti non costituisce elemento probatorio indiziario univocamente significativo dell'inesistenza del finanziamento. Ed ancora la pretesa assenza di riscontri, nelle scritture contabili, del supposto finanziamento sono sconfessate dalle risultanze del bilancio della Parte_1
relativo all'anno 2010, (anno precedente a quello di esecuzione dei bonifici bancari)
[...] che dimostra l'esistenza di debiti verso finanziatori per l'importo di € 1.685.567,00; debiti in flessione nel successivo bilancio del 2011 (Cfr. bilanci prodotti in primo grado dall'odierna appellata). L'appello dell' va quindi respinto. Parte_1
Si osserva che dalle conclusioni svolte dalla Curatela appellata parrebbe evincersi la volontà di riproporre la domanda riconvenzionale di condanna della controparte al pagamento della ulteriore somma di € 76.650.00; domanda ritenuta inammissibile dal giudice di primo grado. Tuttavia dalla lettura della comparsa di costituzione appare chiara la volontà dell'appellata di volere insistere in via subordinata sulle domande riconvenzionali dichiarate inammissibili, per la sola ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado. (Cfr. pag. 27 della comparsa di costituzione del
); e pertanto la conferma integrale della sentenza di primo grado esonera la CP_1
Corte dall'esame delle critiche volte al capo di sentenza con cui è stata dichiarata l'inammissibilità delle riconvenzionali spiegate dalla Curatela. Va poi disattesa la richiesta di parte appellata, di condanna dell' per Parte_1 lite temeraria, non essendovi prova del necessario elemento soggettivo richiesto dall'art. 96 primo comma c.p.c.. In ragione del rigetto dell'appello le spese di lite del presente grado vanno poste a carico dell'appellante soccombente;
e sono liquidate mediante riferimento ai parametri medi previsti dal DM Giustizia n. 147/2022 nelle cause di valore compreso tra € 52.000,00 ed
€ 260.000,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
8 Sussistono i presupposti per la debenza, in capo all'appellante, di somma pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 9785/2020 del Tribunale di Roma, ogni altra domanda
[...] disattesa, così decide:
- respinge l'appello;
- condanna la l pagamento, in favore del Parte_1 [...]
delle spese di lite del presente grado Controparte_5 di giudizio, liquidandole in complessivi € 14.317,00 per compensi oltre iva , cpa e rimborso spese generali come per legge sull'importo dei compensi;
- dichiara sussistere i presupposti per la debenza, in capo all'appellante, di somma pari al contributo unificato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.7.2024.
Il Consigliere estensore Dott.ssa Patrizia Mannacio Il Presidente
Dott. Angelo Martinelli
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