Art. 5. Convenzioni 1. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a stipulare apposite convenzioni con il Governatore della Banca d'Italia per regolare i rapporti nascenti dall'attuazione della presente legge tra il Tesoro dello Stato e l'Istituto di emissione.
Articolo 5 della Legge 7 aprile 1997, n. 96
Articolo 4
Articolo 5 della Legge 7 aprile 1997, n. 96
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27 aprile 1997
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