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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 06/02/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 102/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente Relatore dott. Franco Pastorelli Giudice dott. Massimiliano Magliacani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di e Controparte_1
Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. con ricorso 21.8.2024, aveva proposto domanda di Parte_1
apertura di liquidazione giudiziale di poi rinunciata (v. decreto Controparte_1
3.10.2024);
2. con ricorso 20.9.2024, e assumen- Controparte_2 Controparte_1
do la loro natura di gruppo di imprese, chiedevano la fissazione del termine ex art. 44 C.C.I.I.,
3. con decreto 20.9.2024, il Tribunale concedeva il termine di 60 giorni (poi prorogato di altri 60 giorni), nominando commissario giudiziale il dott. Persona_1
4. con ricorso 8.10.2024, proponeva Parte_2
domanda di apertura di liquidazione giudiziale di Controparte_2
5. con ricorso 18.1.2025, essendo spirato il termine concesso e prorogato e non avendo depositato la proposta, il piano o gli accordi, le ricorrenti hanno chiesto l'apertura della loro liquidazione giudiziale, allegando la documentazione prevista dall'art. 39
C.C.I.I.
1 6. Esponevano le ricorrenti che l'abbandono del percorso concordatario era dovuto all'impossibilità di ottenere, nei brevi tempi previsti dall'art. 44 C.C.I.I., la finanza esterna necessaria per poter dar vita ad un piano di risanamento che potesse passare il vaglio del Tribunale e dei creditori, confermando la situazione di conclamata in- solvenza.
7. Il decreto di fissazione dell'udienza veniva comunicato anche all'originaria ricor- rente, che però non compariva all'udienza odierna.
8. Deve essere, preliminarmente, dichiarato inammissibile il procedimento di risolu- zione alternativa della crisi, non essendo stati presentati proposta e piano nel termi- ne concesso.
9. Ritiene, poi, il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i pre- supposti per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII, atteso che:
• questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi degli artt. 27 ss. CCII, in quanto la sede legale dell'impresa si trova nel circondario;
• i limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posto dall'art. 33 CCII sono stati rispettati, in quanto l'impresa non ha cessato la propria attività;
• i ricorrenti sono imprenditori commerciali costituiti in forma di società di capitali;
• l'impresa è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in ragione del docu- mentato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d)
C.C.I.I., come emerge dai bilanci depositati;
• i debiti del debitore, scaduti e non pagati, superano di gran lunga la soglia di € 30.000 prevista dall'art. 49 n. 5 CCII, così come emerge dai bilanci dell'ultimo triennio in copia agli atti;
• Lo stato d'insolvenza, ovverosia l'incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbli- gazioni, emerge, oltre che dalle dichiarazioni confessorie rese dalle debitrici nel corso dell'istruttoria, dall'ingente importo dei debiti esigibili, circa € 8 Mln per SMS e € 3,4
Mln per , risultanti dai bilanci depositati. Tale elemento denota l'incapacità della CP_1
società di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni.
P.Q.M.
2 Dichiara inammissibile il procedimento di risoluzione alternativa della crisi depositato dalle ricorrenti di Controparte_1 Controparte_2
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
di Controparte_2
Nomina il dott. Gianmarco Marinai Giudice Delegato per la procedura.
Nomina curatore di entrambe le liquidazioni il dott. che farà pervenire la Persona_1
propria accettazione entro 2 giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre co- pia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 mag- gio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri interme- diari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina al debitore, qualora non lo abbia già fatto a norma dell'articolo 39 CCII, di deposi- tare in cancelleria entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, non- ché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del 21 maggio 2025, alle ore 10:00.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
3 Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comu- nicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore e al P.M. nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 06/02/2025.
Il Presidente relatore dott. Gianmarco Marinai
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente Relatore dott. Franco Pastorelli Giudice dott. Massimiliano Magliacani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di e Controparte_1
Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. con ricorso 21.8.2024, aveva proposto domanda di Parte_1
apertura di liquidazione giudiziale di poi rinunciata (v. decreto Controparte_1
3.10.2024);
2. con ricorso 20.9.2024, e assumen- Controparte_2 Controparte_1
do la loro natura di gruppo di imprese, chiedevano la fissazione del termine ex art. 44 C.C.I.I.,
3. con decreto 20.9.2024, il Tribunale concedeva il termine di 60 giorni (poi prorogato di altri 60 giorni), nominando commissario giudiziale il dott. Persona_1
4. con ricorso 8.10.2024, proponeva Parte_2
domanda di apertura di liquidazione giudiziale di Controparte_2
5. con ricorso 18.1.2025, essendo spirato il termine concesso e prorogato e non avendo depositato la proposta, il piano o gli accordi, le ricorrenti hanno chiesto l'apertura della loro liquidazione giudiziale, allegando la documentazione prevista dall'art. 39
C.C.I.I.
1 6. Esponevano le ricorrenti che l'abbandono del percorso concordatario era dovuto all'impossibilità di ottenere, nei brevi tempi previsti dall'art. 44 C.C.I.I., la finanza esterna necessaria per poter dar vita ad un piano di risanamento che potesse passare il vaglio del Tribunale e dei creditori, confermando la situazione di conclamata in- solvenza.
7. Il decreto di fissazione dell'udienza veniva comunicato anche all'originaria ricor- rente, che però non compariva all'udienza odierna.
8. Deve essere, preliminarmente, dichiarato inammissibile il procedimento di risolu- zione alternativa della crisi, non essendo stati presentati proposta e piano nel termi- ne concesso.
9. Ritiene, poi, il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i pre- supposti per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII, atteso che:
• questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi degli artt. 27 ss. CCII, in quanto la sede legale dell'impresa si trova nel circondario;
• i limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posto dall'art. 33 CCII sono stati rispettati, in quanto l'impresa non ha cessato la propria attività;
• i ricorrenti sono imprenditori commerciali costituiti in forma di società di capitali;
• l'impresa è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in ragione del docu- mentato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d)
C.C.I.I., come emerge dai bilanci depositati;
• i debiti del debitore, scaduti e non pagati, superano di gran lunga la soglia di € 30.000 prevista dall'art. 49 n. 5 CCII, così come emerge dai bilanci dell'ultimo triennio in copia agli atti;
• Lo stato d'insolvenza, ovverosia l'incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbli- gazioni, emerge, oltre che dalle dichiarazioni confessorie rese dalle debitrici nel corso dell'istruttoria, dall'ingente importo dei debiti esigibili, circa € 8 Mln per SMS e € 3,4
Mln per , risultanti dai bilanci depositati. Tale elemento denota l'incapacità della CP_1
società di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni.
P.Q.M.
2 Dichiara inammissibile il procedimento di risoluzione alternativa della crisi depositato dalle ricorrenti di Controparte_1 Controparte_2
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
di Controparte_2
Nomina il dott. Gianmarco Marinai Giudice Delegato per la procedura.
Nomina curatore di entrambe le liquidazioni il dott. che farà pervenire la Persona_1
propria accettazione entro 2 giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre co- pia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 mag- gio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri interme- diari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina al debitore, qualora non lo abbia già fatto a norma dell'articolo 39 CCII, di deposi- tare in cancelleria entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, non- ché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del 21 maggio 2025, alle ore 10:00.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
3 Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comu- nicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore e al P.M. nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 06/02/2025.
Il Presidente relatore dott. Gianmarco Marinai
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