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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/04/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 483/2024
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Maria Rosaria Cuomo Presidente
Serena Sommariva Consigliera
Laura Bertoli Consigliera rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 3617/2023 del Tribunale di Milano, pubbl. il 3/11/2023, est. Colosimo, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio Parte_1 C.F._1
Carollo, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Vicenza, Contrà
Cordenons n. 6
Appellante
Contro
(P. IV ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Gianluca Miano del foro di Bari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari (BA), Via Quintino Sella n. 5
Appellata
e contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv.ta Maria Buffoni ed CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Inail in Milano, Via Mazzini n. 7
Appellato
E contro
(C.F./P.I. , Controparte_3 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. Franca Carbone ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Milano, Via Pontaccio n.10
Appellata in data 25/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA Sulle conclusioni così precisate: per : Parte_1
“Voglia la Corte di Appello, a riforma dell'impugnata sentenza per quanto dichiarato in premessa,
1. Dichiarare la piena responsabilità della convenuta datrice per l'infortunio sul lavoro del 6.10.2020. Per tale effetto,
2. Accertare previamente l'entità del danno anche a fini e quindi determinare CP_2
anche il punteggio al 35% CP_2
3. condannare: • , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Via Privata Bobbio 2, a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di cui in narrativa, vale a dire euro 223.058,00 – quota (salvo diversa misura), e quindi previa detrazione dei valori che CP_2 CP_2
risultassero (componente danno biologico rilevabile dal prospetto oneri o dal CP_4
conteggio Rendita allegato – doc. 18) 42.958,56. = 180.099,44, oltre alle spese mediche di euro 734,69 oltre al danno da diminuita capacità lavorativa pari ad euro 350.592,00,
• con condanna dell'Assicuratore in via di manleva dei pari importi • Con condanna al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi. In via istruttoria (…)”;
Per : Controparte_1
“1) Rigettare l'appello proposto da in quanto inammissibile e comunque Parte_1 infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa e per l'effetto riconfermare quanto statuito dal Tribunale di Milano – Sez. lavoro – con la sentenza n.
3617/2023 emessa il 03.11.2023 – R. G. n. 8873/2022;
2) Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto da , Parte_1
dichiarare la società tenuta a manlevare la società Controparte_3
e per l'effetto condannare la predetta compagnia assicurativa Controparte_1 al risarcimento dei danni riconosciuti nei confronti dell'TE, secondo i titoli e le motivazioni di cui in premessa;
3) il tutto con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
pag. 2/21 Per : CP_2
“Piaccia alla Corte adita, disattesa ogni istanza, azione e deduzione contraria, respingere le domande avversarie perchè infondate in fatto e in diritto per le suesposte ragioni, confermando la sentenza Tribunale di Milano – sez. Lavoro n.3717/2023 impugnata. Spese secondo giustizia”;
Per : Controparte_3
“Respingere il proposto appello e confermare integralmente la sentenza n. 3617/2023 pronunciata dal Tribunale di Milano Sezione Lavoro - Giudice dott.ssa Chiara
Colosimo nella causa R.G. 8873/2022, sentenza pubblicata in data 03 novembre 2023 e non notificata. Darsi atto della mancata accettazione del contraddittorio nei confronti della nuova domanda di condanna a manleva di come svolta dal CP_3
ricorrente TE. Respingere ogni ulteriore e diversa domanda di parte TE.
Respingere le prove orali come richieste dall'TE nonché le richieste di CTU ambientale e medico legale e le nuove istanze istruttorie richiamate con le lettere D) E)
- F) di cui al ricorso in appello. Disporsi lo stralcio dei documenti nuovi prodotti dall'TE per la prima volta in questo giudizio e contraddistinti con le lettere K) e
L) di cui al ricorso in appello.
Con vittoria di spese e compensi di causa di primo e secondo grado di giudizio. IN VIA
SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di riforma della impugnata sentenza, ferme restando a) la richiesta di rigetto e stralcio di prove e documenti nuovi;
b) la dichiarazione di mancata accettazione del contraddittorio nei confronti dell'TE sulla domanda di manleva: - Dichiarare in ordine alla malattia professionale del ricorrente, la inoperatività di polizza e di garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro
(R.C.O.) per inapplicabilità/inoperatività delle Condizioni Generali di Assicurazione
(Mod. 5427 Ed. 1/2019) ai sensi dell'art.
5.2.2 comma 2, con conseguente rigetto di ogni domanda risarcitoria, anche a manleva diretta e/o indiretta svolta dalla convenuta
nei confronti di sul punto. - CP_1 Parte_2
Accertare e dichiarare, con riferimento al solo infortunio del 6 ottobre 2020, ferma restando l'eccezione di inoperatività di polizza e di garanzia R.C.O. per la malattia
pag. 3/21 professionale, il concorso di responsabilità del ricorrente nella causazione dell'infortunio, ogni diversa ed ulteriore pretesa respinta e ferma restando
l'applicazione di franchigia fissa R.C.O. Lettera B Condizioni Facoltative C.G.A. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 3617 del 2023 il Tribunale di Milano, dopo avere esperito istruttoria orale, ha respinto le domande formulate da nei confronti del CP_5
proprio datore di lavoro (la società e dell' al fine di CP_1 CP_1 CP_2
ottenere: l'affermazione della responsabilità datoriale per l'infortunio sul lavoro occorsogli in data 6 ottobre 2020; l'accertamento dell'entità del danno patito anche ai fini la condanna della datrice di lavoro al risarcimento del danno differenziale. CP_2
Più precisamente, nel corso del giudizio di primo grado il ricorrente ha puntualizzato le domande inizialmente formulate, chiarendo che le proprie deduzioni tanto nei confronti di quanto nei confronti del datore di lavoro concernevano la CP_2
sola richiesta di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro, e non anche da malattia professionale (cfr. dichiarazione del procuratore del ricorrente al verbale dell'udienza del 23/11/2022 e successivamente all'udienza 31/10/2023).
Sempre nel corso del giudizio di primo grado, all'udienza del 18 gennaio 2023, dopo che aveva riconosciuto nella misura del 6% il grado di invalidità riportato CP_2
dal ricorrente in conseguenza dell'infortunio del 6.10.2020, il medesimo ricorrente ha
“dichiara[to] di rinunziare alla domanda di accertamento svolta in ricorso nei confronti dell' , in quanto già soddisfatta in sede stragiudiziale”. CP_2
Acquisite dette precisazioni sul petitum e sulla causa petendi; autorizzata la chiamata in causa, in garanzia, della compagnia assicuratrice del datore di lavoro, il primo giudice ha assunto le prove orali richieste dal datore di lavoro, ritenendo decaduto da analogo diritto il ricorrente e ha quindi respinto le richieste risarcitorie formulate da quest'ultimo.
Nel disattendere le domande attoree il Tribunale ha innanzitutto evidenziato che, in relazione alla responsabilità di cui all'art. 2087 c.c., sussiste uno specifico onere probatorio a carico del lavoratore il quale, allorquando deduca di aver subito un pag. 4/21 infortunio sul lavoro, deve provare il fatto lesivo, il danno derivatone e il nesso causale, nonché la nocività dell'ambiente di lavoro.
Nel caso di specie, ad avviso del primo giudice, il ricorrente non aveva soddisfatto l'onere della prova posto a suo carico.
Il lavoratore era infatti decaduto dalla richiesta di prova testimoniale, avendo tentato di integrare e/o sostituire i testi indicati in ricorso con soggetti diversi.
L'unico teste indicato in ricorso e correttamente citato era invece risultato irreperibile e non più presente sul territorio italiano.
Di contro, i testi di parte resistente, le cui deposizioni erano state ritualmente assunte, secondo il Tribunale avevano confutato quanto dedotto dal lavoratore circa la dinamica dell'infortunio.
Il primo giudice ha infatti evidenziato che, nel ricorso introduttivo, il lavoratore aveva dedotto che:
il 6 ottobre 2020, intorno alle 12.30, mentre era intento a trasportare un carico di
28 piatti, era caduto dai gradini della scala che portava al piano interrato del ristorante, riportando un grave trauma lombare;
la scala era “stretta e senza punti di appoggio”, scarsamente illuminata e priva di corrimano e di strisce antiscivolo, con un “andamento regolare” che “non lasciava spazio di manovra anche e specialmente con carico eccessivo”; in occasione dell'evento, peraltro, “i gradini [erano] bagnati e bagnato… il pavimento della cucina”;
non gli erano state fornite le scarpe antiscivolo e il peso che era stato costretto a trasportare era eccessivo in punto di sicurezza;
il datore di lavoro non aveva né redatto né trasmesso il DVR, e comunque non aveva informato il lavoratore circa i rischi derivanti dalla movimentazione di carichi pesanti.
Dette allegazioni, secondo il primo giudice, non avevano trovato conforto nell'istruttoria svolta ed anzi erano state smentite dai testi esaminati. Il Tribunale ha infatti stigmatizzato che il teste chef di cucina, aveva dichiarato: che il Tes_1
ricorrente non aveva motivo di recarsi al piano interrato durante il servizio;
che il lavoratore aveva riferito di essere inciampato sull'ultimo gradino;
che le scale pag. 5/21 risultavano illuminate e asciutte;
che, infine, sul luogo della caduta non erano stati rivenuti piatti. In punto di misure di sicurezza, la teste , responsabile della Tes_2
sicurezza per la società convenuta, aveva confermato l'adozione delle doverose misure preventive da parte di tra cui l'erogazione di corsi di formazione. Controparte_1
Sulla scorta di tali risultanze istruttorie, il Tribunale ha quindi concluso che il ricorrente “non [aveva] provato l'evento, le violazioni addebitate al datore di lavoro e, conseguentemente, nemmeno il nesso di causalità tra il presunto illecito datoriale e
l'evento di danno: nessuna responsabilità per infortunio può, pertanto, essere addebitata a Controparte_1
Mancando la prova della responsabilità datoriale nella causazione dell'evento del 6 ottobre 2020, il Tribunale ha pertanto rigettato il ricorso ed ha condannato il lavoratore alla rifusione delle spese di lite in favore di e di Controparte_1
Assicurazioni, liquidate in complessivi € 3.000,00 in favore di Parte_2
ciascuna. Sono state invece integralmente compensate le spese di lite tra il lavoratore e
, avendo l' riconosciuto un'invalidità del 6% solo in seguito CP_2 CP_6 all'instaurazione del giudizio.
***
Con ricorso depositato in data 1° maggio 2024 ha proposto Parte_1
appello avverso la suddetta sentenza.
Con un primo articolato motivo di gravame l'TE ha lamentato la violazione, da parte del Tribunale, delle disposizioni normative in materia di indicazione dei testi, decadenze istruttorie e poteri istruttori officiosi del giudice, prospettando l'erroneità della decisione di prime cure di ritenere il lavoratore decaduto dalla prova orale solo perché nel ricorso introduttivo del giudizio i testi erano stati indicati con i soli appellativi e soprannomi noti al lavoratore, e non anche con le generalità complete.
Nello specifico, ha criticato le ordinanze istruttorie con cui il primo Parte_1
giudice ha ritenuto il lavoratore decaduto dalla prova orale, erroneamente impedendo al ricorrente di dimostrare che i testi indicati nel ricorso ex art. 414 c.p.c. con dei semplici soprannomi, o “alias”, erano effettivamente coloro che, solo in un secondo momento il pag. 6/21 lavoratore era stato compiutamente in grado di generalizzare, chiedendo di poterli intimare.
L'TE ha sostenuto che il primo giudice, stante l'indimostrabilità ex ante dell'utilizzo di alias, avrebbe dovuto ammettere la convocazione dei testi e solo tramite il loro interrogatorio valutare l'impiego del soprannome indicato in ricorso e quindi la
“coincidenza soggettiva” dei testimoni convocati con le persone già indicate dal lavoratore nel proprio atto introduttivo;
ciò in ossequio anche al dovere di ricerca della verità.
Oltretutto, a dire dell'TE, il primo giudice aveva trascurato che il ricorrente in primo grado, al fine di meglio identificare i testimoni, aveva chiesto sin dal ricorso introduttivo l'esibizione in giudizio del libro matricola, proprio al fine di individuare i nominativi dei testi, noti al dipendente – avente scarsa conoscenza della lingua italiana- solo con nomignoli ed appellativi;
istanza rigettata in quanto a torto ritenuta esplorativa e tardiva.
A sostegno delle proprie doglianze, l'TE ha richiamato anche l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, a mente del quale nel rito del lavoro, qualora nell'atto introduttivo del giudizio la parte abbia richiesto una prova testimoniale, articolando i relativi capitoli senza indicare le generalità dei testi,
l'omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta mera irregolarità, che, ai sensi dell'art. 421, comma 1, c.p.c., consente al giudice ad assegnare alla parte un termine perentorio per porre rimedio alla riscontrata irregolarità, nell'esercizio dei poteri officiosi riconosciutigli dalla disposizione citata, in funzione dell'esigenza di contemperamento del principio dispositivo con la ricerca della verità, cui è ispirato il rito del lavoro per il carattere costituzionale delle situazioni soggettive implicate;
insegnamento dal quale il primo giudice si era immotivatamente discostato.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'TE ha censurato la sentenza di primo grado per avere violato i principi in materia di onere della prova in ambito infortunistico e per avere affermato che i testi di parte resistente avevano confutato le deduzioni attoree circa la dinamica dell'infortunio, facendo malgoverno delle prove acquisite agli atti.
pag. 7/21 In particolare, secondo il lavoratore, la corretta valutazione delle risultanze istruttorie, alla luce dei principi di cui all'art. 2087 e 2697 c.c., avrebbe dovuto condurre il Tribunale a ritenere dimostrato l'accadimento lesivo verificatosi sul luogo di lavoro e, di contro non assolto, da parte del datore di lavoro, l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure precauzionali dovute per impedire l'infortunio.
In particolare, l'TE ha evidenziato che dalle dichiarazioni del teste la verificazione dell'infortunio – costituito dalla caduta dalle scale- risultava Tes_1
dimostrata, così come dimostrata la sua dinamica, e cioè che il lavoratore era caduto mentre trasportava delle stoviglie.
Infatti, gli stessi testi intimati su iniziativa del datore di lavoro avevano confermato che, al momento della caduta, l'infortunato stava trasportando sette o otto
“barelle” di plastica vuote, così come era stato confermato che detto carico era idoneo – secondo quanto esplicitato dalla teste , incaricata dall'azienda- ad impedire a Tes_2 Tes_3
la vista dei gradini. Parte_1
Sotto altro profilo, ad avviso dell'TE era erronea l'affermazione secondo cui il datore di lavoro aveva organizzato corsi di formazione destinati all'infortunato, non essendovi prova che fosse stato offerto alcun corso di formazione “sul divieto di portare i piatti o sulla modalità/quantità del trasporto degli stessi”.
Inoltre, nella prospettiva del gravame: con riguardo alle mansioni dell'TE, lavapiatti, il DVR era carente di qualsiasi riferimento al rischio costituito dalla movimentazione dei carichi ed ai relativi limiti;
la scala ove è avvenuto l'infortunio non rispettava gli standard di sicurezza previsti dalla normativa di settore, e per questo era stato sollecitato l'espletamento di CTU ambientale;
non vi era prova che il datore di lavoro avesse correttamente adempiuto ai propri obblighi di vigilanza sull'effettivo rispetto delle misure di prevenzione e protezione.
Con il terzo motivo di gravame, l'TE ha poi lamentato il mancato espletamento di una CTU medico legale, necessaria anche al fine di verificare la correttezza della valutazione del danno effettuata da e di stimare la diminuzione CP_2
della capacità lavorativa specifica sofferta dal lavoratore in conseguenza dell'infortunio.
Con il quarto motivo di impugnazione, infine, il lavoratore ha criticato la regolazione delle spese effettuata dal primo giudice.
pag. 8/21 Ad avviso di risultava erronea la decisione del Tribunale di Parte_1 condannare il ricorrente alla refusione delle spese di lite dell'assicurazione, che il ricorrente medesimo non aveva chiamato in giudizio;
inoltre, la considerazione delle peculiarità del caso concreto avrebbe giustificato quanto meno la compensazione delle spese legali.
Per queste ragioni ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni Parte_1
sopra trascritte.
***
Con memoria difensiva depositata in data 5 agosto 2024 l' si è costituito CP_2 per il gravame, contestando la fondatezza dell'impugnazione avversaria e chiedendone il rigetto.
Nel difendere il percorso argomentativo della sentenza di primo grado, CP_2
ha evidenziato che avanti il Tribunale il ricorrente aveva riconosciuto la correttezza della valutazione di in merito al grado di invalidità permanente subita CP_2 dall'infortunato (6%) e ha reiterato l'eccezione di inammissibilità delle domande di mero accertamento svolte dal lavoratore nei confronti dell' . CP_6
***
Con memoria difensiva depositata in data 22 agosto 24 anche Controparte_3
si è costituita chiedendo la conferma integrale della sentenza di primo grado.
La compagnia assicuratrice ha eccepito l'inammissibilità della domanda (formulata per la prima volta in appello) con la quale l'TE ha chiesto la condanna di CP_3 al pagamento diretto all'infortunato di quanto dovuto dalla società assicurata.
[...]
La medesima compagnia ha poi eccepito la non operatività della polizza per i danni derivanti da malattia professionale, oltre che – nel corso dell'udienza di discussione- per i danni da invalidità temporanea da infortunio.
***
Con memoria difensiva depositata in data 6 settembre 2024 si è Controparte_1
costituita per il gravame, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c.
pag. 9/21 La società ha poi eccepito l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno da diminuita capacità lavorativa, in quanto formulata da per la prima volta Parte_1
in appello.
Nel merito, ha contestato la fondatezza dell'impugnazione avversaria, difendendo la motivazione della sentenza impugnata ed opponendosi alle istanze istruttorie formulate dall'TE, da ritenersi inammissibili e comunque irrilevanti.
***
All'esito della CTU medico legale disposta sulla persona dell'TE, all'udienza del
25 marzo 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
***
Va in primo luogo disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
L'indicazione dei motivi richiesta dagli artt. 342 e 434 c.p.c., pur dopo la novella legislativa di cui al d.lgs. n. 149/2022, richiede, infatti, un'esposizione chiara ed univoca della domanda rivolta al giudice del gravame, delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice e delle parti della decisione oggetto di critica.
Requisiti che l'atto introduttivo del presente giudizio – pur elaborato con una tecnica redazionale piuttosto farraginosa e non pienamente rispettosa dei principi di sinteticità e chiarezza- comunque soddisfa, contrapponendo alle considerazioni del primo giudice un'opposta lettura delle norme regolanti la fattispecie nonché prendendo posizione sulle risultanze e sulle istanze istruttorie.
Oltre che ammissibile, l'appello è anche parzialmente fondato.
In applicazione del principio della ragione più liquida, si esamina prioritariamente il secondo motivo di appello, che risulta meritevole di accoglimento (con assorbimento del primo).
Il Collegio ritiene infatti che dalle risultanze istruttorie acquisite nel corso del processo di primo grado emergano elementi sufficienti per affermare la responsabilità del datore di lavoro nella causazione dell'infortunio di cui l'TE, assunto come lavapiatti da
è rimasto vittima in data 6.10.2020. Controparte_1
In merito alla dinamica dell'infortunio, nel ricorso ex art. 414 c.p.c. Parte_1
aveva testualmente dedotto quanto segue:
pag. 10/21 “Alle ore 12:30 del 6.10.2020 il lavoratore cadeva sulle scale che portavano ad un piano inferiore, mentre trasportava un carico pesante di 28 piatti, riportando un violento trauma lombare.
3 Il carico di piatti era sproporzionato alla possibilità di trasporto, dovendo sempre trasportare 20-25 piatti alla volta, per 15 volte al giorno.
4 I piatti erano solo appoggiati in pila e quindi il carico era instabile, circostanza che ha agevolato la caduta.
5 Le condizioni di sicurezza erano inesistenti.
6 Il carico era movimentato ripetutamente senza alcuna verifica sulla fattibilità in sicurezza.
7 In questo caso il trasporto era su basi instabili perché la scala era stretta e senza punti di appoggio.
8 La scala aveva un andamento regolare e non lasciava spazio di manovra anche e specialmente con carico eccessivo.
9 Se il carico fosse stato più contenuto le conseguenze per il sig. sarebbero state Pt_1
meno gravi.
10 le calzature indossate dal lavoratore erano normali, senza alcun accorgimento antiscivolo.
11 I gradini erano bagnati e bagnato era il pavimento della cucina.
12 L'illuminazione sulle scale era scarsa.
13 Mancavano le strisce antiscivolo e non vi era alcun corrimano sulla scala”.
Così descritto l'accaduto, il lavoratore aveva poi variamente eccepito l'inadempimento del datore di lavoro ad obblighi di prevenzione, protezione, formazione e sorveglianza relativi, in special modo, alla movimentazione manuale dei carichi.
In ordine a tale profilo di rischio, il lavoratore aveva anche richiamato in via esemplificativa l'indicazione in merito “fornita (…) dall'Agenzia Europea per la
Sicurezza e la Salute sul Lavoro che mette particolarmente in risalto come il rischio di lesioni aumenti considerevolmente se al carico troppo pesante (20- 25 kg) si aggiungano circostanze ulteriori quali: troppo grande (ingombrante); difficile da afferrare;
instabile o sbilanciato;
difficile da raggiungere, forma e dimensioni che impediscano la visuale” (cfr. ricorso ex art. 414 pagina 6).
pag. 11/21 Tali essendo le allegazioni in fatto del lavoratore circa la dinamica dell'infortunio e circa l'inadempimento del datore di lavoro ai propri obblighi, risulta che i due testi esaminati in corso di causa dal Tribunale (l'uno, un collega di;
l'altra, la Parte_1
Responsabile Servizi di Prevenzione e Protezione della società) abbiano confermato che:
nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in ricorso, il lavoratore è effettivamente caduto dalle scale mentre scendeva al piano inferiore;
la caduta si è verificata mentre il lavoratore stava trasportando dei contenitori da cucina in plastica, denominate “barelle”, di ingombro non trascurabile (secondo quanto dichiarato dal teste trattasi di contenitori rettangolari con bordo di altezza Tes_1
compresa tra i 6 e 10 cm, del peso di un chilo ciascuna); il numero di contenitori trasportati, pari a 7 o 8, era tale, considerato l'ingombro, da limitare la visuale dei gradini per chi percorreva le scale, specialmente in discesa;
che per il trasporto di detto tipologia di contenitore la aveva valutato come Tes_3
sicuro il carico di una sola barella per volta.
Più nello specifico, il teste dipendente di Testimone_4 CP_1
con mansioni di cuoco, presente nel locale commerciale in giorno
[...] dell'infortunio, ha dichiarato: “Al la cucina è al piano terra, poi c'è un piano CP_1
interrato con magazzino e celle. Al piano interrato si accede tramite una scala dritta,
c'è una ringhiera a destra;
le luci della scala sono sempre accese, si accendono al mattino e vengono spente alla sera quando ce ne andiamo. Normalmente, non c'è nessuna necessità di portare su e giù i piatti, perché i piatti sono sempre e solo stoccati tutti in cucina, non vengono portati al piano interrato;
non accade mai che vengano portati giù i piatti, perché non è il loro posto: i piatti che abbiamo sono tutti studiati per stare nelle mensole dove si scaldano o sopra la cucina per essere usati. Giù c'è il magazzino del secco, la cella positiva del pesce, la cella positiva della verdura, la cella negativa del pesce, più i frigoriferi dove vengono tenuti gli altri cibi. Fui avvertito della caduta del ricorrente a fine servizio, durante il servizio non me ne accorsi: a un certo punto, un lavapiatti mi ha chiesto dove fosse il ricorrente perché non lo trovava, a quel punto ho mandato i cuochi a cercarlo e lo hanno trovato al piano inferiore a terra, mi hanno avvisato e sono sceso subito. Ho visto il ricorrente a terra con delle barelle vuote
pag. 12/21 di plastica (contenitori rettangolari con il bordo altro tra i 6 e i 10 centimetri, ognuna vuota pesa un chilo), non ricordo esattamente, ma mi pare che a terra ce ne fossero sette o otto, erano vuote. La luce era accesa e i gradini della scala erano asciutti. Non so da quanto tempo fosse a terra, ero preso dal servizio. Le barelle si tengono normalmente giù, perché al piano inferiore c'è una zona di stoccaggio dove si tiene normalmente la plastica;
vengono usate per trasportare il cibo dalla cucina o per contenere il cibo durante la lavorazione: a fine servizio vengono lavate e riportate giù.
Quando sono arrivato, il ricorrente era ancora a terra;
gli ho chiesto cosa fosse successo, mi ha detto che era scivolato sull'ultimo gradino (…) Il ricorrente indossava la sua divisa e le scarpe antinfortunistiche, date in dotazione dall'azienda” (cfr. verbale udienza del 22 febbraio 2023).
La teste pure esaminata dal Tribunale (cfr. verbale Testimone_5
udienza del 22 febbraio 2023) nella sua qualificata veste di RSPP e di “autrice” del
DUVRI della società appellata, ha dichiarato: “Il si compone di due piani, il CP_1 piano terra dove c'è somministrazione, cucina e lavaggio;
piano interrato adibito a deposito e spogliatoio. Per passare da un piano all'altro, c'è una scala dritta. La scala non ha le strisce antiscivolo, è tutta fatta di un materiale antiscivolo ruvido. Per accedere alla scala si supera un cancelletto, poi c'è un corrimano da un lato che segue tutta la scala, mi pare sia a destra, e dall'altro lato c'è la parete;
ci sono luci che illuminano le scale, non rammento se a soffitto o a parete. Nella valutazione dei rischi, ho anche valutato la movimentazione dei carichi che deve essere normalmente fatta da su a giù e viceversa. Non ho valutato la movimentazione dei piatti, perché i piatti non devono essere portati giù: tutte le volte che ho fatto sopralluoghi, non ho mai trovato piatti al piano inferiore. Ho considerato la movimentazione delle barelle (i contenitori in plastica che si usano per la movimentazione degli alimenti e che pesano al massimo un chilo ciascuno), ne ho considerata al massimo una da trasportare giù, una vuota alla volta, non di più perché altrimenti creerebbero ingombro e non si riuscirebbero a vedere i gradini delle scale. Nel DUVRI, come pesi, ho riportato i pesi secondo il D.
Lgs. 81/2008 in funzione del sesso e dell'età della persona. Con la sola esclusione degli addetti alla sala, la convenuta fornisce ai dipendenti scarpe antinfortunistiche, sono quindi scarpe antiscivolo con la punta rinforzata. Confermo che il ricorrente ha seguito
pag. 13/21 un corso di formazione su prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro, relativa anche alla prevenzione infortuni: lavoro dal 2012 come formatrice, corsi di formazione presso la convenuta sono stati fatti almeno tre volte all'anno. Durante il corso di formazione è stato spiegato al ricorrente il peso massimo di carichi che doveva trasportare”.
Tuttavia, dall'esame del DUVRI prodotto in causa dalla società si desume la presenza di prescrizioni sulla movimentazione manuale dei carichi (pagina 38) e sull'impiego delle scale (pagina 32-33), ma non si rinvengono prescrizioni specifiche circa la necessità che i lavoratori addetti alla movimentazione di carichi sulle scale non trasportino oggetti (non solo eccedenti il peso previsto ma anche) di ingombro tale da ostacolare la visuale nel salire o scendere dai gradini.
Né risulta che di tale prescrizione, che la RSPP reputava necessaria, l'TE fosse stato informato o che questa prescrizione fosse stata oggetto di specifica trattazione nei corsi di formazione menzionati dalla teste . Tes_2
Della presenza del rischio di caduta dalle scale in caso di trasporto di più di una barella la teste particolarmente qualificata in ragione della propria formazione Tes_2
professionale- fornisce tuttavia una inequivocabile conferma laddove dichiara, giova ripeterlo, di avere considerato la movimentazione delle barelle e di averne “considerata al massimo una da trasportare giù, una vuota alla volta, non di più perché altrimenti creerebbero ingombro e non si riuscirebbero a vedere i gradini delle scale”.
Come sopra visto, l'infortunato è invece caduto dalle scale mentre stava trasportando 7 o 8 barelle vuote, rinvenute ai piedi della scala nel giorno della caduta;
un numero di gran lunga superiore a quello che la dell'azienda reputava sicuro Tes_3
trasportare per le scale senza correre il rischio di non vedere i gradini e, quindi- non potendo nemmeno usare il corrimano, visto che le mani erano impiegate per il trasporto degli oggetti- inciampare, o scivolare, e cadere, come avvenuto all'TE.
Che sia stata questa la causa della caduta dell'TE è poi comprovato dal fatto che l'infortunato sia stato ritrovato vigile alla base della scala, e che egli stesso abbia subito dichiarato di essere scivolato;
né del resto dagli accertamenti medici eseguiti nei giorni successivi la caduta è emersa una possibile causa alternativa giustificante la caduta (ad esempio, un malore di natura cardiologica o neurologica).
pag. 14/21 Una volta appurato, sulla scorta delle risultanze istruttorie, che l'TE, svolgendo la propria attività lavorativa all'interno del ristorante, sia caduto inciampando sulle scale mentre trasportava un carico di ingombro tale da impedire di vedere i gradini, oltre che di utilizzare il corrimano, ad avviso del Collegio la responsabilità del datore di lavoro deve essere affermata, non avendo la società dimostrato, come era suo onere, di avere correttamente adempiuto agli obblighi di prevenzione e protezione su di essa gravanti e dei quali il lavoratore aveva eccepito l'inadempimento (relativamente: alla corretta compilazione del DUVRI;
alla corretta formazione dei lavoratori sugli oneri da osservare per il trasporto di carichi sulle scale;
alla vigilanza circa l'effettiva osservanza di tali oneri da parte dei dipendenti).
Alla formulazione di detto giudizio sulla sussistenza della responsabilità datoriale non osta, ad avviso del Collegio, la circostanza che la dinamica dell'infortunio acclarata in giudizio sia per certi aspetti difforme da quella esposta nel ricorso ex art. 414 c.p.c. (atto nel quale, come visto, il lavoratore riferiva di essere caduto mentre trasportava un pesante carico di piatti, e non delle barelle vuote).
Il Collegio condivide infatti l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui «l'art. 2087 c.c., non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento;
ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi" (Cass. n. 24742/2018; Cass. n.
26495/2018 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione); 5.4. è stato, poi, precisato che la nocività dell'ambiente di lavoro, che deve essere allegata e provata dal lavoratore, altro non è che il fattore di rischio, circostanziato in ragione della modalità della prestazione lavorativa (Cass. n. 28516/2019), sicché gli oneri di allegazione e di prova che gravano sul lavoratore non possono prescindere dalle caratteristiche della
pag. 15/21 situazione rappresentata e vanno delimitati tenendo conto anche del principio, che discende dalla natura contrattuale della responsabilità, secondo cui la parte che subisce l'inadempimento non è tenuta a dimostrare la colpa del contraente inadempiente dato che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., è il datore di lavoro, debitore dell'obbligo di sicurezza, a dover dimostrare che l'impossibilità della prestazione alla quale è tenuto o la non esatta esecuzione della stessa derivano da causa a lui non imputabile;
5.5. se ne è tratta la conseguenza che " laddove la concreta situazione di fatto descritta dal lavoratore, sulla base della quale questi assume la violazione dell'obbligo di sicurezza, si presenti priva di particolari profili di complessità e cioè tale da consentire in maniera agevole, la individuazione delle condotte che astrattamente potevano pretendersi dal soggetto datore di lavoro o anche, specularmente, di escludere in radice la sussistenza di un siffatto obbligo, non vi è ragione di gravare il lavoratore di un onere di allegazione che nel contesto descritto finirebbe per assumere un rilievo meramente formalistico, in contrasto con la esigenza di effettività di tutela e con la stessa natura primaria degli interessi coinvolti." (Cass. n.
29909/2021)» (così Cass. 29/04/2022, n. 13640).
Ad avviso del Collegio, la circostanza che l'infortunato stesse trasportando barelle, piuttosto che piatti, non muta il nucleo essenziale delle circostanze di fatto relative alla dinamica dell'infortunio, né ha pregiudicato il diritto di difesa del datore di lavoro.
Che si trattasse di barelle, piuttosto che di piatti, come si è visto quel che il lavoratore ha sin da subito allegato è di essere caduto dalla scala perché aveva le mani occupate da un carico pesante e che gli impediva la visuale degli scalini;
allo stesso modo, che si trattasse di barelle o di piatti, quel che il datore di lavoro avrebbe dovuto dimostrare era di avere adeguatamente formato il lavoratore circa la necessità di trasportare un numero di oggetti (non solo non eccedente il peso consentito ma anche) di ingombro tale da non pregiudicare la vista degli scalini, vigilando altresì sulla concreta osservanza di dette misure precauzionali.
***
Ritenuto che, in accoglimento del secondo motivo di gravame, vada affermata la responsabilità di nella causazione dell'infortunio del 6 ottobre Controparte_1
pag. 16/21 2020, espletata la CTU medico- legale sollecitata dal terzo motivo di appello, la Corte reputa altresì (parzialmente) fondata la domanda risarcitoria formulata da Pt_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
L'elaborato peritale è stato redatto con l'ausilio di un esperto in radiologia, all'esito della visita del periziando e dell'attento esame di documentazione medica sia precedente che successiva al sinistro.
Con motivazione esaustiva e coerente, frutto di pertinenti competenze medico- scientifico, la CTU ha così concluso: “Alla luce degli elementi documentali disponibili
e della rivalutazione radiologica esperita, è da ritenere che all'evento traumatico occorso in data 06.10.2020 non siano riconducibili postumi di carattere permanente;
depone in tal senso la assenza di segni radiologici di natura traumatica atti a riconoscere al trauma ruolo, anche solo concausale, nel determinismo di una evoluzione clinica risultata progressivamente peggiorativa, che appare coerente con la storia naturale della pre-esistente condizione rachidea non trattata chirurgicamente. In merito all'invalidità temporanea biologicamente intesa, il concorrere del trauma con preesistenze patologiche naturali è da ritenere condizione certamente idonea a rendere ragione di un più lento processo di guarigione clinica. Nel contesto di un giudizio limitato dalla impossibilità di disgiungere gli effetti temporanei del trauma dalle manifestazioni della patologia rachidea di base si ritiene congruo riconoscere un periodo di malattia biologica complessivo di sessanta giorni, venti dei quali da riferire alla forma parziale mediamente al 75%, venti al 50%, ed, infine, venti al 25%. Ciò posto, tenuto conto anche natura delle mansioni lavorative svolte all'epoca dei fatti, nei limiti di giudizio anzidetti, pare congruo ammettere un periodo di inabilità lavorativa assoluta della durata di sessanta giorni, pari alla durata della invalidità temporanea biologica”.
L'esattezza di dette conclusioni, condivise dal Collegio, non è scalfita dalle osservazioni critiche svolte dal CTP dell'TE (reiterate dal difensore dell'TE durante l'udienza di discussione), tese ad ottenere il riconoscimento di un'invalidità permanente conseguente all'infortunio, sulla scorta della considerazione che, dopo l'infortunio, l'TE non sarebbe stato più in grado di lavorare, in quanto l'infortunio avrebbe “slatentizzato” la condizione patologica sottostante (che, tuttavia,
pag. 17/21 prima dell'infortunio, non aveva mai impedito all'TE di assolvere alle proprie mansioni lavorative).
La tesi dell'TE è stata adeguatamente confutata dal CTU e dall'ausiliare radiologo, che hanno escluso che l'infortunio sia stato causa dell'aggravamento della patologia sottostante, evidenziando, in modo convincente, quanto segue: «il signor Pt_1
è comprovatamente affetto da un complesso quadro patologico rachideo naturale a natura cronico-progressiva per il quale, già in data 09.03.2020, era stata posta indicazione a “… intervento chirurgico di decompressione del canale a livello L4-5
…”. L'evoluzione peggiorativa del quadro clinico registrata nel caso di specie risulta del tutto in linea con la storia naturale della patologia non trattata. Una lesività quale quella descritta dal consulente di parte, oltre a non trovare supporto negli accertamenti prescritti al signor nell'intervallo cronologico, pari a oltre quattro anni, sotteso Pt_1 tra l'evento traumatico del 06.10.2020 e l'attuale accertamento, difficilmente non avrebbe dato segno di sé al controllo neurochirurgico condotto, per la patologia di base, trascorsi soli due mesi e mezzo dalla caduta (23.12.2020): in tale occasione non fu descritto alcun segno/sintomo suggestivo per il sovrapporsi di un danno assonale acuto né, più in generale, riferibile al trauma (ecchimosi, escoriazione, punti dolorabili
…). La ricostruzione prospettata dal consulente di parte appellata non trova, pertanto, supporto nelle evidenze strumentali e nella storia clinica documentata, tanto più a fronte di una spiegazione causale alternativa, del tutto atta a rendere ragione del quadro attuale, contrassegnata da un elevato grado di coerenza con gli elementi di giudizio disponibili».
Dette considerazioni sono di per sé sufficienti ad escludere la necessità di rinnovare la CTU, o di disattenderne gli esiti.
Procedendo quindi alla liquidazione del danno non patrimoniale connesso al
(solo) periodo di invalidità temporanea appurato dalla CTU;
considerata l'età del danneggiato (48 anni) all'epoca dell'infortunio; applicati i parametri costituiti dalle
Tabelle del Tribunale di Milano del giugno 2024; individuato nel valore di 115 euro giornalieri l'importo liquidabile a titolo di complessivo danno non patrimoniale per una giornata di invalidità temporanea assoluta;
il Collegio liquida in complessivi €
10.350,00 il risarcimento del danno dovuto dal datore di lavoro all'TE.
pag. 18/21 ***
Come già sopra rilevato, nei confronti di l'TE aveva rinunciato alle CP_2
proprie domande già nel primo grado di giudizio, ragione per cui le richieste formulate dal lavoratore in grado di appello sono inammissibili.
Va parimenti dichiarata inammissibile la domanda di condanna diretta formulata dal danneggiato nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile;
assicurazione che, tra l'altro, nel caso di specie non è chiamata a rispondere nemmeno nei confronti dell'assicurata Controparte_1
La clausola 5.2.2. delle condizioni generali di contratto, rubricata
“Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro” prevede infatti che “ , CP_3 nei limiti del massimale, tiene indenne l'assicurato (…) di quanto sia tenuto a pagare
(…) quale civilmente responsabile (…) b) ai sensi del codice civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30.6.2965 n. 1124 e del
d.lgs. 23.2.2000 n.38 per danni cagionati ai prestatori di lavoro (…) per morte e per lesioni personali conseguenti ad infortunio dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base dei criteri utilizzati da ”; CP_2
condizione, questa, che sulla scorta degli esiti della CTU espletata in giudizio non può dirsi verificata.
***
Quanto alle spese di lite, va considerato il principio per cui "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado" (Cass. Sez.
23/03/2016 n. 5820; Cass. 28/09/2015 n. 19122; in senso conforme anche Cass. n.
6259/2014, n. 23226/2013, n. 18837/2010, n. 15483/2008).
Per queste ragioni, ogni ulteriore motivo di gravame assorbito, in applicazione del principio di soccombenza, le spese del doppio grado di giudizio vengono poste a carico pag. 19/21 del datore di lavoro (tenendosi tuttavia conto del disposto dell'art. 5, secondo comma, ultimo periodo del DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, secondo cui, ai fini della liquidazione delle spese, “si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti”).
Avuto riguardo al valore del credito riconosciuto sussistente in capo all'TE, alla natura della controversia ed al numero delle parti, allo svolgimento di istruttoria orale in primo grado e di istruttoria tecnica in grado d'appello, le spese vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal
DM n. 147/2022 - in euro 3.000,00, per il primo grado ed in euro 3.000,00 per il grado d'appello, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
Vista l'istanza in tal senso formulata dal difensore dell'TE, di tali esborsi va disposta la distrazione a favore del procuratore antistatario (per mero errore materiale, che qui si emenda, la distrazione non è stata indicata nel dispositivo di sentenza).
Per il principio di soccombenza vanno poste a carico del datore di lavoro anche le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
Considerato l'esito del giudizio ed i rapporti contrattuali tra le altre parti processuali, le ulteriori spese vengono compensate.
PQM
In parziale riforma della sentenza n. 3617/2023 del Tribunale di Milano, accerta la responsabilità di nella causazione dell'infortunio del 6 ottobre Controparte_1
2020 e per l'effetto condanna a pagare a la Controparte_1 Parte_1
somma di euro € 10.350,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione dalla sentenza al saldo;
conferma le restanti statuizioni di merito;
condanna a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_1
lite del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 6.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%; pone definitivamente a carico di le spese di CTU, Controparte_1
già liquidate con separato decreto;
pag. 20/21 compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio delle altre parti processuali.
Milano, 25/03/2025
La Presidente La Consigliera est.
Maria Rosaria Cuomo Laura Bertoli
pag. 21/21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 483/2024
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Maria Rosaria Cuomo Presidente
Serena Sommariva Consigliera
Laura Bertoli Consigliera rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 3617/2023 del Tribunale di Milano, pubbl. il 3/11/2023, est. Colosimo, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio Parte_1 C.F._1
Carollo, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Vicenza, Contrà
Cordenons n. 6
Appellante
Contro
(P. IV ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Gianluca Miano del foro di Bari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari (BA), Via Quintino Sella n. 5
Appellata
e contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv.ta Maria Buffoni ed CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Inail in Milano, Via Mazzini n. 7
Appellato
E contro
(C.F./P.I. , Controparte_3 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. Franca Carbone ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Milano, Via Pontaccio n.10
Appellata in data 25/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA Sulle conclusioni così precisate: per : Parte_1
“Voglia la Corte di Appello, a riforma dell'impugnata sentenza per quanto dichiarato in premessa,
1. Dichiarare la piena responsabilità della convenuta datrice per l'infortunio sul lavoro del 6.10.2020. Per tale effetto,
2. Accertare previamente l'entità del danno anche a fini e quindi determinare CP_2
anche il punteggio al 35% CP_2
3. condannare: • , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Via Privata Bobbio 2, a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di cui in narrativa, vale a dire euro 223.058,00 – quota (salvo diversa misura), e quindi previa detrazione dei valori che CP_2 CP_2
risultassero (componente danno biologico rilevabile dal prospetto oneri o dal CP_4
conteggio Rendita allegato – doc. 18) 42.958,56. = 180.099,44, oltre alle spese mediche di euro 734,69 oltre al danno da diminuita capacità lavorativa pari ad euro 350.592,00,
• con condanna dell'Assicuratore in via di manleva dei pari importi • Con condanna al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi. In via istruttoria (…)”;
Per : Controparte_1
“1) Rigettare l'appello proposto da in quanto inammissibile e comunque Parte_1 infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa e per l'effetto riconfermare quanto statuito dal Tribunale di Milano – Sez. lavoro – con la sentenza n.
3617/2023 emessa il 03.11.2023 – R. G. n. 8873/2022;
2) Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto da , Parte_1
dichiarare la società tenuta a manlevare la società Controparte_3
e per l'effetto condannare la predetta compagnia assicurativa Controparte_1 al risarcimento dei danni riconosciuti nei confronti dell'TE, secondo i titoli e le motivazioni di cui in premessa;
3) il tutto con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
pag. 2/21 Per : CP_2
“Piaccia alla Corte adita, disattesa ogni istanza, azione e deduzione contraria, respingere le domande avversarie perchè infondate in fatto e in diritto per le suesposte ragioni, confermando la sentenza Tribunale di Milano – sez. Lavoro n.3717/2023 impugnata. Spese secondo giustizia”;
Per : Controparte_3
“Respingere il proposto appello e confermare integralmente la sentenza n. 3617/2023 pronunciata dal Tribunale di Milano Sezione Lavoro - Giudice dott.ssa Chiara
Colosimo nella causa R.G. 8873/2022, sentenza pubblicata in data 03 novembre 2023 e non notificata. Darsi atto della mancata accettazione del contraddittorio nei confronti della nuova domanda di condanna a manleva di come svolta dal CP_3
ricorrente TE. Respingere ogni ulteriore e diversa domanda di parte TE.
Respingere le prove orali come richieste dall'TE nonché le richieste di CTU ambientale e medico legale e le nuove istanze istruttorie richiamate con le lettere D) E)
- F) di cui al ricorso in appello. Disporsi lo stralcio dei documenti nuovi prodotti dall'TE per la prima volta in questo giudizio e contraddistinti con le lettere K) e
L) di cui al ricorso in appello.
Con vittoria di spese e compensi di causa di primo e secondo grado di giudizio. IN VIA
SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di riforma della impugnata sentenza, ferme restando a) la richiesta di rigetto e stralcio di prove e documenti nuovi;
b) la dichiarazione di mancata accettazione del contraddittorio nei confronti dell'TE sulla domanda di manleva: - Dichiarare in ordine alla malattia professionale del ricorrente, la inoperatività di polizza e di garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro
(R.C.O.) per inapplicabilità/inoperatività delle Condizioni Generali di Assicurazione
(Mod. 5427 Ed. 1/2019) ai sensi dell'art.
5.2.2 comma 2, con conseguente rigetto di ogni domanda risarcitoria, anche a manleva diretta e/o indiretta svolta dalla convenuta
nei confronti di sul punto. - CP_1 Parte_2
Accertare e dichiarare, con riferimento al solo infortunio del 6 ottobre 2020, ferma restando l'eccezione di inoperatività di polizza e di garanzia R.C.O. per la malattia
pag. 3/21 professionale, il concorso di responsabilità del ricorrente nella causazione dell'infortunio, ogni diversa ed ulteriore pretesa respinta e ferma restando
l'applicazione di franchigia fissa R.C.O. Lettera B Condizioni Facoltative C.G.A. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 3617 del 2023 il Tribunale di Milano, dopo avere esperito istruttoria orale, ha respinto le domande formulate da nei confronti del CP_5
proprio datore di lavoro (la società e dell' al fine di CP_1 CP_1 CP_2
ottenere: l'affermazione della responsabilità datoriale per l'infortunio sul lavoro occorsogli in data 6 ottobre 2020; l'accertamento dell'entità del danno patito anche ai fini la condanna della datrice di lavoro al risarcimento del danno differenziale. CP_2
Più precisamente, nel corso del giudizio di primo grado il ricorrente ha puntualizzato le domande inizialmente formulate, chiarendo che le proprie deduzioni tanto nei confronti di quanto nei confronti del datore di lavoro concernevano la CP_2
sola richiesta di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro, e non anche da malattia professionale (cfr. dichiarazione del procuratore del ricorrente al verbale dell'udienza del 23/11/2022 e successivamente all'udienza 31/10/2023).
Sempre nel corso del giudizio di primo grado, all'udienza del 18 gennaio 2023, dopo che aveva riconosciuto nella misura del 6% il grado di invalidità riportato CP_2
dal ricorrente in conseguenza dell'infortunio del 6.10.2020, il medesimo ricorrente ha
“dichiara[to] di rinunziare alla domanda di accertamento svolta in ricorso nei confronti dell' , in quanto già soddisfatta in sede stragiudiziale”. CP_2
Acquisite dette precisazioni sul petitum e sulla causa petendi; autorizzata la chiamata in causa, in garanzia, della compagnia assicuratrice del datore di lavoro, il primo giudice ha assunto le prove orali richieste dal datore di lavoro, ritenendo decaduto da analogo diritto il ricorrente e ha quindi respinto le richieste risarcitorie formulate da quest'ultimo.
Nel disattendere le domande attoree il Tribunale ha innanzitutto evidenziato che, in relazione alla responsabilità di cui all'art. 2087 c.c., sussiste uno specifico onere probatorio a carico del lavoratore il quale, allorquando deduca di aver subito un pag. 4/21 infortunio sul lavoro, deve provare il fatto lesivo, il danno derivatone e il nesso causale, nonché la nocività dell'ambiente di lavoro.
Nel caso di specie, ad avviso del primo giudice, il ricorrente non aveva soddisfatto l'onere della prova posto a suo carico.
Il lavoratore era infatti decaduto dalla richiesta di prova testimoniale, avendo tentato di integrare e/o sostituire i testi indicati in ricorso con soggetti diversi.
L'unico teste indicato in ricorso e correttamente citato era invece risultato irreperibile e non più presente sul territorio italiano.
Di contro, i testi di parte resistente, le cui deposizioni erano state ritualmente assunte, secondo il Tribunale avevano confutato quanto dedotto dal lavoratore circa la dinamica dell'infortunio.
Il primo giudice ha infatti evidenziato che, nel ricorso introduttivo, il lavoratore aveva dedotto che:
il 6 ottobre 2020, intorno alle 12.30, mentre era intento a trasportare un carico di
28 piatti, era caduto dai gradini della scala che portava al piano interrato del ristorante, riportando un grave trauma lombare;
la scala era “stretta e senza punti di appoggio”, scarsamente illuminata e priva di corrimano e di strisce antiscivolo, con un “andamento regolare” che “non lasciava spazio di manovra anche e specialmente con carico eccessivo”; in occasione dell'evento, peraltro, “i gradini [erano] bagnati e bagnato… il pavimento della cucina”;
non gli erano state fornite le scarpe antiscivolo e il peso che era stato costretto a trasportare era eccessivo in punto di sicurezza;
il datore di lavoro non aveva né redatto né trasmesso il DVR, e comunque non aveva informato il lavoratore circa i rischi derivanti dalla movimentazione di carichi pesanti.
Dette allegazioni, secondo il primo giudice, non avevano trovato conforto nell'istruttoria svolta ed anzi erano state smentite dai testi esaminati. Il Tribunale ha infatti stigmatizzato che il teste chef di cucina, aveva dichiarato: che il Tes_1
ricorrente non aveva motivo di recarsi al piano interrato durante il servizio;
che il lavoratore aveva riferito di essere inciampato sull'ultimo gradino;
che le scale pag. 5/21 risultavano illuminate e asciutte;
che, infine, sul luogo della caduta non erano stati rivenuti piatti. In punto di misure di sicurezza, la teste , responsabile della Tes_2
sicurezza per la società convenuta, aveva confermato l'adozione delle doverose misure preventive da parte di tra cui l'erogazione di corsi di formazione. Controparte_1
Sulla scorta di tali risultanze istruttorie, il Tribunale ha quindi concluso che il ricorrente “non [aveva] provato l'evento, le violazioni addebitate al datore di lavoro e, conseguentemente, nemmeno il nesso di causalità tra il presunto illecito datoriale e
l'evento di danno: nessuna responsabilità per infortunio può, pertanto, essere addebitata a Controparte_1
Mancando la prova della responsabilità datoriale nella causazione dell'evento del 6 ottobre 2020, il Tribunale ha pertanto rigettato il ricorso ed ha condannato il lavoratore alla rifusione delle spese di lite in favore di e di Controparte_1
Assicurazioni, liquidate in complessivi € 3.000,00 in favore di Parte_2
ciascuna. Sono state invece integralmente compensate le spese di lite tra il lavoratore e
, avendo l' riconosciuto un'invalidità del 6% solo in seguito CP_2 CP_6 all'instaurazione del giudizio.
***
Con ricorso depositato in data 1° maggio 2024 ha proposto Parte_1
appello avverso la suddetta sentenza.
Con un primo articolato motivo di gravame l'TE ha lamentato la violazione, da parte del Tribunale, delle disposizioni normative in materia di indicazione dei testi, decadenze istruttorie e poteri istruttori officiosi del giudice, prospettando l'erroneità della decisione di prime cure di ritenere il lavoratore decaduto dalla prova orale solo perché nel ricorso introduttivo del giudizio i testi erano stati indicati con i soli appellativi e soprannomi noti al lavoratore, e non anche con le generalità complete.
Nello specifico, ha criticato le ordinanze istruttorie con cui il primo Parte_1
giudice ha ritenuto il lavoratore decaduto dalla prova orale, erroneamente impedendo al ricorrente di dimostrare che i testi indicati nel ricorso ex art. 414 c.p.c. con dei semplici soprannomi, o “alias”, erano effettivamente coloro che, solo in un secondo momento il pag. 6/21 lavoratore era stato compiutamente in grado di generalizzare, chiedendo di poterli intimare.
L'TE ha sostenuto che il primo giudice, stante l'indimostrabilità ex ante dell'utilizzo di alias, avrebbe dovuto ammettere la convocazione dei testi e solo tramite il loro interrogatorio valutare l'impiego del soprannome indicato in ricorso e quindi la
“coincidenza soggettiva” dei testimoni convocati con le persone già indicate dal lavoratore nel proprio atto introduttivo;
ciò in ossequio anche al dovere di ricerca della verità.
Oltretutto, a dire dell'TE, il primo giudice aveva trascurato che il ricorrente in primo grado, al fine di meglio identificare i testimoni, aveva chiesto sin dal ricorso introduttivo l'esibizione in giudizio del libro matricola, proprio al fine di individuare i nominativi dei testi, noti al dipendente – avente scarsa conoscenza della lingua italiana- solo con nomignoli ed appellativi;
istanza rigettata in quanto a torto ritenuta esplorativa e tardiva.
A sostegno delle proprie doglianze, l'TE ha richiamato anche l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, a mente del quale nel rito del lavoro, qualora nell'atto introduttivo del giudizio la parte abbia richiesto una prova testimoniale, articolando i relativi capitoli senza indicare le generalità dei testi,
l'omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta mera irregolarità, che, ai sensi dell'art. 421, comma 1, c.p.c., consente al giudice ad assegnare alla parte un termine perentorio per porre rimedio alla riscontrata irregolarità, nell'esercizio dei poteri officiosi riconosciutigli dalla disposizione citata, in funzione dell'esigenza di contemperamento del principio dispositivo con la ricerca della verità, cui è ispirato il rito del lavoro per il carattere costituzionale delle situazioni soggettive implicate;
insegnamento dal quale il primo giudice si era immotivatamente discostato.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'TE ha censurato la sentenza di primo grado per avere violato i principi in materia di onere della prova in ambito infortunistico e per avere affermato che i testi di parte resistente avevano confutato le deduzioni attoree circa la dinamica dell'infortunio, facendo malgoverno delle prove acquisite agli atti.
pag. 7/21 In particolare, secondo il lavoratore, la corretta valutazione delle risultanze istruttorie, alla luce dei principi di cui all'art. 2087 e 2697 c.c., avrebbe dovuto condurre il Tribunale a ritenere dimostrato l'accadimento lesivo verificatosi sul luogo di lavoro e, di contro non assolto, da parte del datore di lavoro, l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure precauzionali dovute per impedire l'infortunio.
In particolare, l'TE ha evidenziato che dalle dichiarazioni del teste la verificazione dell'infortunio – costituito dalla caduta dalle scale- risultava Tes_1
dimostrata, così come dimostrata la sua dinamica, e cioè che il lavoratore era caduto mentre trasportava delle stoviglie.
Infatti, gli stessi testi intimati su iniziativa del datore di lavoro avevano confermato che, al momento della caduta, l'infortunato stava trasportando sette o otto
“barelle” di plastica vuote, così come era stato confermato che detto carico era idoneo – secondo quanto esplicitato dalla teste , incaricata dall'azienda- ad impedire a Tes_2 Tes_3
la vista dei gradini. Parte_1
Sotto altro profilo, ad avviso dell'TE era erronea l'affermazione secondo cui il datore di lavoro aveva organizzato corsi di formazione destinati all'infortunato, non essendovi prova che fosse stato offerto alcun corso di formazione “sul divieto di portare i piatti o sulla modalità/quantità del trasporto degli stessi”.
Inoltre, nella prospettiva del gravame: con riguardo alle mansioni dell'TE, lavapiatti, il DVR era carente di qualsiasi riferimento al rischio costituito dalla movimentazione dei carichi ed ai relativi limiti;
la scala ove è avvenuto l'infortunio non rispettava gli standard di sicurezza previsti dalla normativa di settore, e per questo era stato sollecitato l'espletamento di CTU ambientale;
non vi era prova che il datore di lavoro avesse correttamente adempiuto ai propri obblighi di vigilanza sull'effettivo rispetto delle misure di prevenzione e protezione.
Con il terzo motivo di gravame, l'TE ha poi lamentato il mancato espletamento di una CTU medico legale, necessaria anche al fine di verificare la correttezza della valutazione del danno effettuata da e di stimare la diminuzione CP_2
della capacità lavorativa specifica sofferta dal lavoratore in conseguenza dell'infortunio.
Con il quarto motivo di impugnazione, infine, il lavoratore ha criticato la regolazione delle spese effettuata dal primo giudice.
pag. 8/21 Ad avviso di risultava erronea la decisione del Tribunale di Parte_1 condannare il ricorrente alla refusione delle spese di lite dell'assicurazione, che il ricorrente medesimo non aveva chiamato in giudizio;
inoltre, la considerazione delle peculiarità del caso concreto avrebbe giustificato quanto meno la compensazione delle spese legali.
Per queste ragioni ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni Parte_1
sopra trascritte.
***
Con memoria difensiva depositata in data 5 agosto 2024 l' si è costituito CP_2 per il gravame, contestando la fondatezza dell'impugnazione avversaria e chiedendone il rigetto.
Nel difendere il percorso argomentativo della sentenza di primo grado, CP_2
ha evidenziato che avanti il Tribunale il ricorrente aveva riconosciuto la correttezza della valutazione di in merito al grado di invalidità permanente subita CP_2 dall'infortunato (6%) e ha reiterato l'eccezione di inammissibilità delle domande di mero accertamento svolte dal lavoratore nei confronti dell' . CP_6
***
Con memoria difensiva depositata in data 22 agosto 24 anche Controparte_3
si è costituita chiedendo la conferma integrale della sentenza di primo grado.
La compagnia assicuratrice ha eccepito l'inammissibilità della domanda (formulata per la prima volta in appello) con la quale l'TE ha chiesto la condanna di CP_3 al pagamento diretto all'infortunato di quanto dovuto dalla società assicurata.
[...]
La medesima compagnia ha poi eccepito la non operatività della polizza per i danni derivanti da malattia professionale, oltre che – nel corso dell'udienza di discussione- per i danni da invalidità temporanea da infortunio.
***
Con memoria difensiva depositata in data 6 settembre 2024 si è Controparte_1
costituita per il gravame, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c.
pag. 9/21 La società ha poi eccepito l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno da diminuita capacità lavorativa, in quanto formulata da per la prima volta Parte_1
in appello.
Nel merito, ha contestato la fondatezza dell'impugnazione avversaria, difendendo la motivazione della sentenza impugnata ed opponendosi alle istanze istruttorie formulate dall'TE, da ritenersi inammissibili e comunque irrilevanti.
***
All'esito della CTU medico legale disposta sulla persona dell'TE, all'udienza del
25 marzo 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
***
Va in primo luogo disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
L'indicazione dei motivi richiesta dagli artt. 342 e 434 c.p.c., pur dopo la novella legislativa di cui al d.lgs. n. 149/2022, richiede, infatti, un'esposizione chiara ed univoca della domanda rivolta al giudice del gravame, delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice e delle parti della decisione oggetto di critica.
Requisiti che l'atto introduttivo del presente giudizio – pur elaborato con una tecnica redazionale piuttosto farraginosa e non pienamente rispettosa dei principi di sinteticità e chiarezza- comunque soddisfa, contrapponendo alle considerazioni del primo giudice un'opposta lettura delle norme regolanti la fattispecie nonché prendendo posizione sulle risultanze e sulle istanze istruttorie.
Oltre che ammissibile, l'appello è anche parzialmente fondato.
In applicazione del principio della ragione più liquida, si esamina prioritariamente il secondo motivo di appello, che risulta meritevole di accoglimento (con assorbimento del primo).
Il Collegio ritiene infatti che dalle risultanze istruttorie acquisite nel corso del processo di primo grado emergano elementi sufficienti per affermare la responsabilità del datore di lavoro nella causazione dell'infortunio di cui l'TE, assunto come lavapiatti da
è rimasto vittima in data 6.10.2020. Controparte_1
In merito alla dinamica dell'infortunio, nel ricorso ex art. 414 c.p.c. Parte_1
aveva testualmente dedotto quanto segue:
pag. 10/21 “Alle ore 12:30 del 6.10.2020 il lavoratore cadeva sulle scale che portavano ad un piano inferiore, mentre trasportava un carico pesante di 28 piatti, riportando un violento trauma lombare.
3 Il carico di piatti era sproporzionato alla possibilità di trasporto, dovendo sempre trasportare 20-25 piatti alla volta, per 15 volte al giorno.
4 I piatti erano solo appoggiati in pila e quindi il carico era instabile, circostanza che ha agevolato la caduta.
5 Le condizioni di sicurezza erano inesistenti.
6 Il carico era movimentato ripetutamente senza alcuna verifica sulla fattibilità in sicurezza.
7 In questo caso il trasporto era su basi instabili perché la scala era stretta e senza punti di appoggio.
8 La scala aveva un andamento regolare e non lasciava spazio di manovra anche e specialmente con carico eccessivo.
9 Se il carico fosse stato più contenuto le conseguenze per il sig. sarebbero state Pt_1
meno gravi.
10 le calzature indossate dal lavoratore erano normali, senza alcun accorgimento antiscivolo.
11 I gradini erano bagnati e bagnato era il pavimento della cucina.
12 L'illuminazione sulle scale era scarsa.
13 Mancavano le strisce antiscivolo e non vi era alcun corrimano sulla scala”.
Così descritto l'accaduto, il lavoratore aveva poi variamente eccepito l'inadempimento del datore di lavoro ad obblighi di prevenzione, protezione, formazione e sorveglianza relativi, in special modo, alla movimentazione manuale dei carichi.
In ordine a tale profilo di rischio, il lavoratore aveva anche richiamato in via esemplificativa l'indicazione in merito “fornita (…) dall'Agenzia Europea per la
Sicurezza e la Salute sul Lavoro che mette particolarmente in risalto come il rischio di lesioni aumenti considerevolmente se al carico troppo pesante (20- 25 kg) si aggiungano circostanze ulteriori quali: troppo grande (ingombrante); difficile da afferrare;
instabile o sbilanciato;
difficile da raggiungere, forma e dimensioni che impediscano la visuale” (cfr. ricorso ex art. 414 pagina 6).
pag. 11/21 Tali essendo le allegazioni in fatto del lavoratore circa la dinamica dell'infortunio e circa l'inadempimento del datore di lavoro ai propri obblighi, risulta che i due testi esaminati in corso di causa dal Tribunale (l'uno, un collega di;
l'altra, la Parte_1
Responsabile Servizi di Prevenzione e Protezione della società) abbiano confermato che:
nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in ricorso, il lavoratore è effettivamente caduto dalle scale mentre scendeva al piano inferiore;
la caduta si è verificata mentre il lavoratore stava trasportando dei contenitori da cucina in plastica, denominate “barelle”, di ingombro non trascurabile (secondo quanto dichiarato dal teste trattasi di contenitori rettangolari con bordo di altezza Tes_1
compresa tra i 6 e 10 cm, del peso di un chilo ciascuna); il numero di contenitori trasportati, pari a 7 o 8, era tale, considerato l'ingombro, da limitare la visuale dei gradini per chi percorreva le scale, specialmente in discesa;
che per il trasporto di detto tipologia di contenitore la aveva valutato come Tes_3
sicuro il carico di una sola barella per volta.
Più nello specifico, il teste dipendente di Testimone_4 CP_1
con mansioni di cuoco, presente nel locale commerciale in giorno
[...] dell'infortunio, ha dichiarato: “Al la cucina è al piano terra, poi c'è un piano CP_1
interrato con magazzino e celle. Al piano interrato si accede tramite una scala dritta,
c'è una ringhiera a destra;
le luci della scala sono sempre accese, si accendono al mattino e vengono spente alla sera quando ce ne andiamo. Normalmente, non c'è nessuna necessità di portare su e giù i piatti, perché i piatti sono sempre e solo stoccati tutti in cucina, non vengono portati al piano interrato;
non accade mai che vengano portati giù i piatti, perché non è il loro posto: i piatti che abbiamo sono tutti studiati per stare nelle mensole dove si scaldano o sopra la cucina per essere usati. Giù c'è il magazzino del secco, la cella positiva del pesce, la cella positiva della verdura, la cella negativa del pesce, più i frigoriferi dove vengono tenuti gli altri cibi. Fui avvertito della caduta del ricorrente a fine servizio, durante il servizio non me ne accorsi: a un certo punto, un lavapiatti mi ha chiesto dove fosse il ricorrente perché non lo trovava, a quel punto ho mandato i cuochi a cercarlo e lo hanno trovato al piano inferiore a terra, mi hanno avvisato e sono sceso subito. Ho visto il ricorrente a terra con delle barelle vuote
pag. 12/21 di plastica (contenitori rettangolari con il bordo altro tra i 6 e i 10 centimetri, ognuna vuota pesa un chilo), non ricordo esattamente, ma mi pare che a terra ce ne fossero sette o otto, erano vuote. La luce era accesa e i gradini della scala erano asciutti. Non so da quanto tempo fosse a terra, ero preso dal servizio. Le barelle si tengono normalmente giù, perché al piano inferiore c'è una zona di stoccaggio dove si tiene normalmente la plastica;
vengono usate per trasportare il cibo dalla cucina o per contenere il cibo durante la lavorazione: a fine servizio vengono lavate e riportate giù.
Quando sono arrivato, il ricorrente era ancora a terra;
gli ho chiesto cosa fosse successo, mi ha detto che era scivolato sull'ultimo gradino (…) Il ricorrente indossava la sua divisa e le scarpe antinfortunistiche, date in dotazione dall'azienda” (cfr. verbale udienza del 22 febbraio 2023).
La teste pure esaminata dal Tribunale (cfr. verbale Testimone_5
udienza del 22 febbraio 2023) nella sua qualificata veste di RSPP e di “autrice” del
DUVRI della società appellata, ha dichiarato: “Il si compone di due piani, il CP_1 piano terra dove c'è somministrazione, cucina e lavaggio;
piano interrato adibito a deposito e spogliatoio. Per passare da un piano all'altro, c'è una scala dritta. La scala non ha le strisce antiscivolo, è tutta fatta di un materiale antiscivolo ruvido. Per accedere alla scala si supera un cancelletto, poi c'è un corrimano da un lato che segue tutta la scala, mi pare sia a destra, e dall'altro lato c'è la parete;
ci sono luci che illuminano le scale, non rammento se a soffitto o a parete. Nella valutazione dei rischi, ho anche valutato la movimentazione dei carichi che deve essere normalmente fatta da su a giù e viceversa. Non ho valutato la movimentazione dei piatti, perché i piatti non devono essere portati giù: tutte le volte che ho fatto sopralluoghi, non ho mai trovato piatti al piano inferiore. Ho considerato la movimentazione delle barelle (i contenitori in plastica che si usano per la movimentazione degli alimenti e che pesano al massimo un chilo ciascuno), ne ho considerata al massimo una da trasportare giù, una vuota alla volta, non di più perché altrimenti creerebbero ingombro e non si riuscirebbero a vedere i gradini delle scale. Nel DUVRI, come pesi, ho riportato i pesi secondo il D.
Lgs. 81/2008 in funzione del sesso e dell'età della persona. Con la sola esclusione degli addetti alla sala, la convenuta fornisce ai dipendenti scarpe antinfortunistiche, sono quindi scarpe antiscivolo con la punta rinforzata. Confermo che il ricorrente ha seguito
pag. 13/21 un corso di formazione su prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro, relativa anche alla prevenzione infortuni: lavoro dal 2012 come formatrice, corsi di formazione presso la convenuta sono stati fatti almeno tre volte all'anno. Durante il corso di formazione è stato spiegato al ricorrente il peso massimo di carichi che doveva trasportare”.
Tuttavia, dall'esame del DUVRI prodotto in causa dalla società si desume la presenza di prescrizioni sulla movimentazione manuale dei carichi (pagina 38) e sull'impiego delle scale (pagina 32-33), ma non si rinvengono prescrizioni specifiche circa la necessità che i lavoratori addetti alla movimentazione di carichi sulle scale non trasportino oggetti (non solo eccedenti il peso previsto ma anche) di ingombro tale da ostacolare la visuale nel salire o scendere dai gradini.
Né risulta che di tale prescrizione, che la RSPP reputava necessaria, l'TE fosse stato informato o che questa prescrizione fosse stata oggetto di specifica trattazione nei corsi di formazione menzionati dalla teste . Tes_2
Della presenza del rischio di caduta dalle scale in caso di trasporto di più di una barella la teste particolarmente qualificata in ragione della propria formazione Tes_2
professionale- fornisce tuttavia una inequivocabile conferma laddove dichiara, giova ripeterlo, di avere considerato la movimentazione delle barelle e di averne “considerata al massimo una da trasportare giù, una vuota alla volta, non di più perché altrimenti creerebbero ingombro e non si riuscirebbero a vedere i gradini delle scale”.
Come sopra visto, l'infortunato è invece caduto dalle scale mentre stava trasportando 7 o 8 barelle vuote, rinvenute ai piedi della scala nel giorno della caduta;
un numero di gran lunga superiore a quello che la dell'azienda reputava sicuro Tes_3
trasportare per le scale senza correre il rischio di non vedere i gradini e, quindi- non potendo nemmeno usare il corrimano, visto che le mani erano impiegate per il trasporto degli oggetti- inciampare, o scivolare, e cadere, come avvenuto all'TE.
Che sia stata questa la causa della caduta dell'TE è poi comprovato dal fatto che l'infortunato sia stato ritrovato vigile alla base della scala, e che egli stesso abbia subito dichiarato di essere scivolato;
né del resto dagli accertamenti medici eseguiti nei giorni successivi la caduta è emersa una possibile causa alternativa giustificante la caduta (ad esempio, un malore di natura cardiologica o neurologica).
pag. 14/21 Una volta appurato, sulla scorta delle risultanze istruttorie, che l'TE, svolgendo la propria attività lavorativa all'interno del ristorante, sia caduto inciampando sulle scale mentre trasportava un carico di ingombro tale da impedire di vedere i gradini, oltre che di utilizzare il corrimano, ad avviso del Collegio la responsabilità del datore di lavoro deve essere affermata, non avendo la società dimostrato, come era suo onere, di avere correttamente adempiuto agli obblighi di prevenzione e protezione su di essa gravanti e dei quali il lavoratore aveva eccepito l'inadempimento (relativamente: alla corretta compilazione del DUVRI;
alla corretta formazione dei lavoratori sugli oneri da osservare per il trasporto di carichi sulle scale;
alla vigilanza circa l'effettiva osservanza di tali oneri da parte dei dipendenti).
Alla formulazione di detto giudizio sulla sussistenza della responsabilità datoriale non osta, ad avviso del Collegio, la circostanza che la dinamica dell'infortunio acclarata in giudizio sia per certi aspetti difforme da quella esposta nel ricorso ex art. 414 c.p.c. (atto nel quale, come visto, il lavoratore riferiva di essere caduto mentre trasportava un pesante carico di piatti, e non delle barelle vuote).
Il Collegio condivide infatti l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui «l'art. 2087 c.c., non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento;
ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi" (Cass. n. 24742/2018; Cass. n.
26495/2018 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione); 5.4. è stato, poi, precisato che la nocività dell'ambiente di lavoro, che deve essere allegata e provata dal lavoratore, altro non è che il fattore di rischio, circostanziato in ragione della modalità della prestazione lavorativa (Cass. n. 28516/2019), sicché gli oneri di allegazione e di prova che gravano sul lavoratore non possono prescindere dalle caratteristiche della
pag. 15/21 situazione rappresentata e vanno delimitati tenendo conto anche del principio, che discende dalla natura contrattuale della responsabilità, secondo cui la parte che subisce l'inadempimento non è tenuta a dimostrare la colpa del contraente inadempiente dato che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., è il datore di lavoro, debitore dell'obbligo di sicurezza, a dover dimostrare che l'impossibilità della prestazione alla quale è tenuto o la non esatta esecuzione della stessa derivano da causa a lui non imputabile;
5.5. se ne è tratta la conseguenza che " laddove la concreta situazione di fatto descritta dal lavoratore, sulla base della quale questi assume la violazione dell'obbligo di sicurezza, si presenti priva di particolari profili di complessità e cioè tale da consentire in maniera agevole, la individuazione delle condotte che astrattamente potevano pretendersi dal soggetto datore di lavoro o anche, specularmente, di escludere in radice la sussistenza di un siffatto obbligo, non vi è ragione di gravare il lavoratore di un onere di allegazione che nel contesto descritto finirebbe per assumere un rilievo meramente formalistico, in contrasto con la esigenza di effettività di tutela e con la stessa natura primaria degli interessi coinvolti." (Cass. n.
29909/2021)» (così Cass. 29/04/2022, n. 13640).
Ad avviso del Collegio, la circostanza che l'infortunato stesse trasportando barelle, piuttosto che piatti, non muta il nucleo essenziale delle circostanze di fatto relative alla dinamica dell'infortunio, né ha pregiudicato il diritto di difesa del datore di lavoro.
Che si trattasse di barelle, piuttosto che di piatti, come si è visto quel che il lavoratore ha sin da subito allegato è di essere caduto dalla scala perché aveva le mani occupate da un carico pesante e che gli impediva la visuale degli scalini;
allo stesso modo, che si trattasse di barelle o di piatti, quel che il datore di lavoro avrebbe dovuto dimostrare era di avere adeguatamente formato il lavoratore circa la necessità di trasportare un numero di oggetti (non solo non eccedente il peso consentito ma anche) di ingombro tale da non pregiudicare la vista degli scalini, vigilando altresì sulla concreta osservanza di dette misure precauzionali.
***
Ritenuto che, in accoglimento del secondo motivo di gravame, vada affermata la responsabilità di nella causazione dell'infortunio del 6 ottobre Controparte_1
pag. 16/21 2020, espletata la CTU medico- legale sollecitata dal terzo motivo di appello, la Corte reputa altresì (parzialmente) fondata la domanda risarcitoria formulata da Pt_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
L'elaborato peritale è stato redatto con l'ausilio di un esperto in radiologia, all'esito della visita del periziando e dell'attento esame di documentazione medica sia precedente che successiva al sinistro.
Con motivazione esaustiva e coerente, frutto di pertinenti competenze medico- scientifico, la CTU ha così concluso: “Alla luce degli elementi documentali disponibili
e della rivalutazione radiologica esperita, è da ritenere che all'evento traumatico occorso in data 06.10.2020 non siano riconducibili postumi di carattere permanente;
depone in tal senso la assenza di segni radiologici di natura traumatica atti a riconoscere al trauma ruolo, anche solo concausale, nel determinismo di una evoluzione clinica risultata progressivamente peggiorativa, che appare coerente con la storia naturale della pre-esistente condizione rachidea non trattata chirurgicamente. In merito all'invalidità temporanea biologicamente intesa, il concorrere del trauma con preesistenze patologiche naturali è da ritenere condizione certamente idonea a rendere ragione di un più lento processo di guarigione clinica. Nel contesto di un giudizio limitato dalla impossibilità di disgiungere gli effetti temporanei del trauma dalle manifestazioni della patologia rachidea di base si ritiene congruo riconoscere un periodo di malattia biologica complessivo di sessanta giorni, venti dei quali da riferire alla forma parziale mediamente al 75%, venti al 50%, ed, infine, venti al 25%. Ciò posto, tenuto conto anche natura delle mansioni lavorative svolte all'epoca dei fatti, nei limiti di giudizio anzidetti, pare congruo ammettere un periodo di inabilità lavorativa assoluta della durata di sessanta giorni, pari alla durata della invalidità temporanea biologica”.
L'esattezza di dette conclusioni, condivise dal Collegio, non è scalfita dalle osservazioni critiche svolte dal CTP dell'TE (reiterate dal difensore dell'TE durante l'udienza di discussione), tese ad ottenere il riconoscimento di un'invalidità permanente conseguente all'infortunio, sulla scorta della considerazione che, dopo l'infortunio, l'TE non sarebbe stato più in grado di lavorare, in quanto l'infortunio avrebbe “slatentizzato” la condizione patologica sottostante (che, tuttavia,
pag. 17/21 prima dell'infortunio, non aveva mai impedito all'TE di assolvere alle proprie mansioni lavorative).
La tesi dell'TE è stata adeguatamente confutata dal CTU e dall'ausiliare radiologo, che hanno escluso che l'infortunio sia stato causa dell'aggravamento della patologia sottostante, evidenziando, in modo convincente, quanto segue: «il signor Pt_1
è comprovatamente affetto da un complesso quadro patologico rachideo naturale a natura cronico-progressiva per il quale, già in data 09.03.2020, era stata posta indicazione a “… intervento chirurgico di decompressione del canale a livello L4-5
…”. L'evoluzione peggiorativa del quadro clinico registrata nel caso di specie risulta del tutto in linea con la storia naturale della patologia non trattata. Una lesività quale quella descritta dal consulente di parte, oltre a non trovare supporto negli accertamenti prescritti al signor nell'intervallo cronologico, pari a oltre quattro anni, sotteso Pt_1 tra l'evento traumatico del 06.10.2020 e l'attuale accertamento, difficilmente non avrebbe dato segno di sé al controllo neurochirurgico condotto, per la patologia di base, trascorsi soli due mesi e mezzo dalla caduta (23.12.2020): in tale occasione non fu descritto alcun segno/sintomo suggestivo per il sovrapporsi di un danno assonale acuto né, più in generale, riferibile al trauma (ecchimosi, escoriazione, punti dolorabili
…). La ricostruzione prospettata dal consulente di parte appellata non trova, pertanto, supporto nelle evidenze strumentali e nella storia clinica documentata, tanto più a fronte di una spiegazione causale alternativa, del tutto atta a rendere ragione del quadro attuale, contrassegnata da un elevato grado di coerenza con gli elementi di giudizio disponibili».
Dette considerazioni sono di per sé sufficienti ad escludere la necessità di rinnovare la CTU, o di disattenderne gli esiti.
Procedendo quindi alla liquidazione del danno non patrimoniale connesso al
(solo) periodo di invalidità temporanea appurato dalla CTU;
considerata l'età del danneggiato (48 anni) all'epoca dell'infortunio; applicati i parametri costituiti dalle
Tabelle del Tribunale di Milano del giugno 2024; individuato nel valore di 115 euro giornalieri l'importo liquidabile a titolo di complessivo danno non patrimoniale per una giornata di invalidità temporanea assoluta;
il Collegio liquida in complessivi €
10.350,00 il risarcimento del danno dovuto dal datore di lavoro all'TE.
pag. 18/21 ***
Come già sopra rilevato, nei confronti di l'TE aveva rinunciato alle CP_2
proprie domande già nel primo grado di giudizio, ragione per cui le richieste formulate dal lavoratore in grado di appello sono inammissibili.
Va parimenti dichiarata inammissibile la domanda di condanna diretta formulata dal danneggiato nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile;
assicurazione che, tra l'altro, nel caso di specie non è chiamata a rispondere nemmeno nei confronti dell'assicurata Controparte_1
La clausola 5.2.2. delle condizioni generali di contratto, rubricata
“Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro” prevede infatti che “ , CP_3 nei limiti del massimale, tiene indenne l'assicurato (…) di quanto sia tenuto a pagare
(…) quale civilmente responsabile (…) b) ai sensi del codice civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30.6.2965 n. 1124 e del
d.lgs. 23.2.2000 n.38 per danni cagionati ai prestatori di lavoro (…) per morte e per lesioni personali conseguenti ad infortunio dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base dei criteri utilizzati da ”; CP_2
condizione, questa, che sulla scorta degli esiti della CTU espletata in giudizio non può dirsi verificata.
***
Quanto alle spese di lite, va considerato il principio per cui "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado" (Cass. Sez.
23/03/2016 n. 5820; Cass. 28/09/2015 n. 19122; in senso conforme anche Cass. n.
6259/2014, n. 23226/2013, n. 18837/2010, n. 15483/2008).
Per queste ragioni, ogni ulteriore motivo di gravame assorbito, in applicazione del principio di soccombenza, le spese del doppio grado di giudizio vengono poste a carico pag. 19/21 del datore di lavoro (tenendosi tuttavia conto del disposto dell'art. 5, secondo comma, ultimo periodo del DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, secondo cui, ai fini della liquidazione delle spese, “si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti”).
Avuto riguardo al valore del credito riconosciuto sussistente in capo all'TE, alla natura della controversia ed al numero delle parti, allo svolgimento di istruttoria orale in primo grado e di istruttoria tecnica in grado d'appello, le spese vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal
DM n. 147/2022 - in euro 3.000,00, per il primo grado ed in euro 3.000,00 per il grado d'appello, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
Vista l'istanza in tal senso formulata dal difensore dell'TE, di tali esborsi va disposta la distrazione a favore del procuratore antistatario (per mero errore materiale, che qui si emenda, la distrazione non è stata indicata nel dispositivo di sentenza).
Per il principio di soccombenza vanno poste a carico del datore di lavoro anche le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
Considerato l'esito del giudizio ed i rapporti contrattuali tra le altre parti processuali, le ulteriori spese vengono compensate.
PQM
In parziale riforma della sentenza n. 3617/2023 del Tribunale di Milano, accerta la responsabilità di nella causazione dell'infortunio del 6 ottobre Controparte_1
2020 e per l'effetto condanna a pagare a la Controparte_1 Parte_1
somma di euro € 10.350,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione dalla sentenza al saldo;
conferma le restanti statuizioni di merito;
condanna a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_1
lite del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 6.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%; pone definitivamente a carico di le spese di CTU, Controparte_1
già liquidate con separato decreto;
pag. 20/21 compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio delle altre parti processuali.
Milano, 25/03/2025
La Presidente La Consigliera est.
Maria Rosaria Cuomo Laura Bertoli
pag. 21/21