Art. 1.
E' concesso al Provveditorato al porto di Venezia un contributo straordinario di lire 10 milioni, nelle spese per il personale gia' dipendente dall'Azienda dei magazzini generali di Fiume, assunto in osservanza del decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520 .
E' concesso al Provveditorato al porto di Venezia un contributo straordinario di lire 10 milioni, nelle spese per il personale gia' dipendente dall'Azienda dei magazzini generali di Fiume, assunto in osservanza del decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520 .