Articolo 12 della Legge 5 febbraio 1992, n. 143
Articolo 11
Versione
7 marzo 1992
Art. 12. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 630 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all' articolo 26, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 , che vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Nota all'art. 12:
- Il testo dell' art. 26, primo comma, della legge n. 845/1978 (Legge-quadro in materia di formazione professionale) e' il seguente: "Un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al quarto comma dell'articolo precedente e' versato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con periodicita' trimestrale, in un conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, per la successiva acquisizione all'entrata del bilancio statale e contemporanea iscrizione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare il finanziamento dei progetti speciali di cui all' art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 ".
Entrata in vigore il 7 marzo 1992