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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 31/10/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4781/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., comma 3, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 4781/2024, promossa da
(C.F: P.I: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 dall'Avv. PIETRO RISSOTTI e dall'Avv. SABINA SALA del Foro di Alessandria;
OPPONENTE contro
(P.I: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. PAOLO CARNEVALI del Foro di Pavia;
OPPOSTO
Oggetto: Vendita di cose mobili.
Conclusioni:
- parte opponente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis , NEL
MERITO IN VIA PRINCIPALE Accertare e dichiarare per tutti i motivi indicati,
l'illegittimità della pretesa azionata da nei confronti dell'opponente CP_1
a mezzo del decreto ingiuntivo opposto n. 1771/2024 e per l'effetto: Parte_1
REVOCARE, dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto e comunque accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente nei confronti dell'opposta. - IN
VIA RICONVENZIONALE: accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, con condanna al risarcimento del danno nella misura di euro 16.089,62 o nella veriore somma che verrà definita in corso di giudizio, - in ogni caso, seppur in subordine, accertata comunque l'infondatezza e l'abnormità della pretesa vantata da ovvero reputandola non provata, nonché visto i gravi inadempimenti CP_1 della stessa, considerare risolto il contratto con diritto al risarcimento del danno, nella misura ritenuta consona dal Giudicante;
- in ulteriore subordine, nella non creduta ipotesi in cui fosse accertato un diverso importo eventualmente dovuto, in quanto ex adverso provato a seguito dell'istruttoria, dall'opponente, dichiararlo tenuto alla somma ritenuta di giustizia, ovvero del caso e di legge, in ogni caso compensando tale somma con il maggior o minore importo comunque ritenuto dovuto in esito all'istruttoria, anche in relazione alla domanda riconvenzionale. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali.”;
- parte opposta: “Piaccia all'ill.mo Tribunale di Pavia, disattesa ogni contraria istanza;
In via principale nel merito - rigettare l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1771/2024 del Tribunale di Pavia perché del tutto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- rigettare la domanda spiegata in via riconvenzionale di condanna al risarcimento del danno di euro 16.089,62 perché del tutto infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso - condannare l'opponente a rifondere compensi professionali e spese del presente giudizio come da nota che si deposita in allegato alle note conclusive;
”.
Fatto e svolgimento del processo
Con decreto n. 1771/2024 del 08.11.2024, il Tribunale di Pavia intimava a (titolare Parte_1 dell'omonima impresa agricola corrente in Tortona, fraz. Rivalta Scrivia) di pagare in favore della ricorrente (società dedita al commercio all'ingrosso di prodotti per l'impiego Controparte_1 agricolo e zootecnico con sede a Sant'Alessio con Vialone), la somma di € 25.984,76, oltre interessi di mora dalle singole scadenze, a saldo di nove fatture elettroniche emesse tra il 17.03.2023 e il
25.03.2024 per la fornitura di prodotti agricoli zootecnici.
Con atto di citazione notificato il 18.12.2024, proponeva tempestiva opposizione Parte_1 avverso il suddetto decreto, lamentando che la fornitura in oggetto afferisse a semente ammalorata, recante vizi ed in ogni caso carente delle qualità promesse, oltre che dannosa per l'acquirente stante l'infruttuosità del raccolto. In fatto riferiva:
- di avere “impiegato le forniture di sementi, concimi e fitofarmaci acquistati dalla società intimante” per l'attività di semina e coltivazione dei propri appezzamenti di terreno della superficie complessiva di ha. 8,90, utilizzando per la semina il prodotto “COLZA
AMBASSADOR INTEGRALPRO” acquistato da come da fattura n. 4128 Controparte_1 del 21.09.2023;
- che dopo avere preparato il terreno i primi di settembre 2023 ed eseguito “tutti i consueti trattamenti del caso”, non riscontrava tuttavia lo sviluppo della pianta, se non in quantità minime, tanto che la colza si presentava “ancora verde ed acerba nel normale periodo di raccolto (prima e seconda decade di giugno)”, con conseguente “impossibilità di procedere al raccolto mediante mietitura con mietitrebbia”;
- che delle anomalie riscontrate aveva prontamente informato un referente della società venditrice, sig. invitandolo ad eseguire un sopralluogo per verificare lo Persona_1 stato delle colture;
- che l'insufficienza del raccolto e lo stato delle piante (composte da “fusti rachitici” e da
“semente frammischiata a sporcizia”) era stata rilevata anche dai contoterzisti incaricati delle operazioni di trebbiatura;
- che ancora a settembre 2024, ad ormai un anno dalla semina, la colza non raggiunse livelli sufficienti per il raccolto e fu costretto a trinciare tutto il prodotto per liberare i terreni in vista della semina per la stagione successiva;
- che, in conseguenza di quanto sopra, aveva subito un danno patrimoniale quantificabile in complessivi Euro 16.089,62 oltre IVA, di cui Euro 6.450,92 a titolo di “danno emergente costituito dall'acquisto delle sementi improduttive, per il vano impiego di concimi, diserbanti e fitofarmaci e per il costo delle lavorazioni inutilmente effettuate sui terreni in questione (aratura, semina, erpicatura, rullatura, diserbo, concimazione, tentativi di mietitura o trebbiatura, trinciatura di colza ed infestanti oltre al gasolio impiegato)” ed Euro 9.638,70
a titolo di “lucro cessante ovvero mancato guadagno calcolato sulla base di un criterio prudenziale di una resa di 28,50 q.li/ha per 8,90 ha coltivati con un prezzo di vendita di €. 38 circa per quintale di prodotto”.
A fronte di quanto dedotto, chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto ed Parte_1 accogliersi la domanda riconvenzionale di risarcimento danni, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
Con comparsa di risposta del 19.03.2025, si costituiva in giudizio la società Controparte_1 evidenziando:
- che l'opponente non aveva minimamente contestato di avere ordinato e ricevuto i prodotti oggetto delle fatture allegate al ricorso monitorio, né di non avere pagato il prezzo delle singole forniture e neppure lamentato vizi e difformità (qualitative e/o quantitative) dei vari prodotti acquistati, se non limitatamente alla semente di colza - di cui alla fattura n. 4128 del
21.09.2023 - per appena € 908,00 oltre IVA;
- che riguardo a quest'ultima, poiché la colza “impone requisiti di lavorazione del terreno molto severi e reagisce in modo sensibile agli errori di coltivazione” (rispetto dei tempi stagionali, corretta irrigazione, equilibrato apporto di macro e micronutrienti, impiego di disinfestanti e fertilizzanti azotati, ispezioni routinarie, ecc.), quanto “laconicamente rappresentato” dall'opponente non era affatto sufficiente per infirmare una “scarsa qualità della semente fornita” e per ritenerla causa delle lamentate problematiche sulla produttività del raccolto;
- che la prima comunicazione inviata dalla controparte al proprio dipendente Persona_1 su asserite problematiche relative all'impiego della colza fornita - contrariamente a quanto riferito - era datata 08.08.2024, “ben due mesi dopo il normale periodo di raccolta”, ciò rafforzando i “dubbi sulla corretta avvenuta preparazione del terreno per la semina e sulla corretta esecuzione dei trattamenti necessari alla propria coltura di colza da parte di
[...]
”; Pt_1
- che la fornitura oggetto dell'unica fattura contestata riguardava quattro sacchi di semente
”, appartenenti al lotto “F0964L001626”, lo stesso lotto di Controparte_2 produzione fornito nel medesimo periodo ad un altro cliente della zona, il quale si diceva invece soddisfatto della resa.
Alla luce di quanto precede, l'opposta insisteva per il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale avversa, in quanto pretestuosa, infondata e sprovvista di qualsivoglia elemento probatorio a supporto.
Esperite le verifiche preliminari, solo parte opposta provvedeva al deposito delle memorie integrative nei termini di cui all'art. 171-ter c.p.c.
Alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. del 11.06.2025 compariva il solo difensore di parte opposta, mentre nessuno si presentava per la parte opponente;
sciogliendo la riserva assunta ed accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio ex art. 648
c.p.c., si procedeva in istruttoria con l'acquisizione dei documenti prodotti e l'assunzione delle prove orali articolate nell'interesse della società; anche per tale incombente i difensori di parte opponente omettevano di comparire.
All'udienza del 02.10.2025, alla presenza del solo difensore di parte opposta e registratasi nuovamente l'assenza della difesa di parte opponente, la causa veniva discussa oralmente;
all'esito, procedendo ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., il giudice riservava il deposito della sentenza.
Ragioni giuridiche della decisione §1. Sebbene la condotta processuale complessiva mantenuta dall'opponente - il quale dopo l'atto introduttivo (in assenza di formale rinuncia da parte dei due difensori nominati) ha mancato di comparire a tutte le udienze e di svolgere qualsiasi attività difensiva, nonostante le regolari comunicazioni di cancelleria - induca a ritenere abbandonata la pretesa azionata in via riconvenzionale (v. Cass. n. 31571/2019) e finanche presuntivamente rinunciata l'eccezione (nella specie non contrastata da elementi rivelatori di una diversa volontà), deve tuttavia osservarsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione, nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
1.1 Com'è noto, “l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui occorre procedere, con cognizione piena, all'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito fatto valere nel procedimento monitorio, senza che l'inversione della posizione formale delle parti comporti un'alterazione delle regole in tema di onere della prova, il quale resta a carico dell'opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, per quanto riguarda i fatti costitutivi della pretesa azionata, mentre incombe sullo opponente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, relativamente ai fatti estintivi, modificativi ed impeditivi” (cfr. Cass. n.
2356/2023).
1.2 Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta quindi al creditore opposto fornire la prova del fatto costitutivo del credito vantato, non potendo - di regola - la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi.
1.3 Se in linea generale è vero che la “fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito” (Cass. n.
299/2016; Cass. n. 15383/2010), ciò nondimeno, “quando tale rapporto non sia contestato tra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto” (Cass. n. 11736/2018; Cass. n. 22784/2024).
1.4 Nel caso che occupa, l'esistenza del rapporto commerciale intercorso tra le parti nel periodo marzo 2023 - marzo 2024 non è in discussione.
Come evidenziato sin dalla prima difesa della parte opposta, alcuna contestazione è stata mai avanzata dall'opponente (né in questa sede processuale e neppure in corso di rapporto) in relazione al perfezionamento delle compravendite e neppure in ordine alla loro regolare esecuzione con consegna di tutta la merce acquistata nel corso del 2023 e inizi del 2024.
L'opponente non ha infatti contestato di avere effettuato personalmente gli acquisti dei prodotti oggetto delle nove fatture azionate da (v. doc.
1-9 proc. mon.), né ha negato Controparte_1
l'esecuzione delle forniture per numero e quantità di beni descritti in ciascuna fattura, che anzi implicitamente (ma in modo non equivoco) riconosce, quando afferma di avere effettivamente impiegato le “forniture di sementi, concimi e fitofarmaci acquistati dalla società intimante” per l'attività di “semina e coltivazione dei propri appezzamenti di terreno”.
1.5 Già alla luce di questi rilievi, le fatture elettroniche (generate e trasmesse mediante il Sistema di
Interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall'Agenzia delle entrate) ben potrebbero costituire un valido elemento di prova della consistenza delle prestazioni eseguite, in un contesto processuale in cui non solo l'esistenza del rapporto, ma anche l'effettiva consegna dei beni oggetto di fornitura sono fatti pacifici in causa.
1.6 D'altronde, il riparto dell'onere della prova dell'inadempimento di una obbligazione contrattuale si risolve nel principio di diritto secondo cui “il creditore che agisce per il pagamento del corrispettivo ha l'onere di provare il titolo del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass., Sez. U., n. 13533/2001). Infatti, il pagamento integra un fatto estintivo dell'altrui diritto, la cui prova incombe sul debitore che l'eccepisca (cfr. Cass. n.
23174/2014).
1.7 Nella fattispecie in esame, l'odierno opponente - non avendo dato prova dei pagamenti delle forniture oggetto delle plurime fatture azionate dalla società con il ricorso monitorio (che pure inopinatamente tratta come una “spesa” inutile e dannosa) - fonda l'opposizione al decreto ingiuntivo esclusivamente su di un ipotizzato inadempimento del venditore per asseriti vizi o mancanza di qualità determinanti l'inidoneità alla coltivazione del prodotto agricolo “COLZA
AMBASSADOR INTEGRALPRO 1500MGR”, oggetto della fattura n. 4128 del 21.09.2023 e del documento di trasporto n. 1338 del 05.09.2023.
1.8 Orbene, non può mancarsi di rilevare come l'asserita fallanza della semente di colza venduta da elevata dall'acquirente a causa esclusiva dei ritardi e delle problematiche Controparte_1 incontrate nel portare a termine una produzione stagionale soddisfacente (per qualità e quantità di prodotto normalmente atteso), siano rimaste mere asserzioni apodittiche basate su argomenti di puro genere, non supportate da elementi dotati di concreta efficacia dimostrativa. Non vi è alcuna ragione di credere che l'insufficienza del raccolto lamentato dall'opponente
(insufficienza soltanto accennata, non essendo probanti appena due fotogrammi di “colza raccolta e gettata”, del tutto privi di riferimenti spazio-temporali) sia dipesa da un difettoso grado di germinabilità delle sementi di colza vendute dalla società opposta.
1.9 Premesso che non vi è alcuna prova di quanto narrato dall'opponente nel proprio atto di opposizione (circa la regolare preparazione dei suoi terreni e l'osservanza di tutte le lavorazioni necessarie per favorire la germinazione della colza prima dell'inverno e agevolarne la maturazione nel periodo primaverile-estivo, nozioni da ritenersi certamente note al compratore esperto ed imprenditore agricolo), nel corso dell'istruttoria si è avuto modo di accertare che la semente di
” appartenente al medesimo lotto di produzione cod. Controparte_2
“F0964L001626”, ovvero sia lo stesso prodotto venduto e consegnato a in quattro Parte_1 sacchi (chiusi e sigillati) il 05 settembre 2023 (v. d.d.t. n. 1338/2023, sub. doc. 4 fasc. opp.), veniva fornita in quel periodo anche ad un altro coltivatore diretto della zona di OR d'IS (PV), sig.
, come d'altronde può desumersi dal riscontro incrociato delle fatture allegate (doc. Persona_2
3 e 5 fasc. opp.)
Sentito come teste all'udienza del 17.09.2025, il sig. ha confermato di avere Persona_2 seminato nel settembre 2023 la stessa semente di colza venduta da (identico lotto Controparte_1 di appartenenza) su una superficie di terreno di circa 10 ettari, ottenendo nel giugno 2024 una resa ottimale, precisamente di 309,80 quintali complessivi, pari a 30,98 quintali di colza per ettaro di terreno lavorato.Il teste ha altresì riconosciuto in aula le fotografie allegate in atti dall'opposta e mostrate durante l'escussione (cfr. doc.
7-9 fasc. opp.) – che a seguito del disposto confronto tra testimoni ex art. 254 c.p.c. si è chiarito essere state scattate tra aprile e maggio 2024 dal sig. Per_1
, dipendente della società opposta dal 21.11.2023 come tecnico commerciale - le quali
[...] attestano una regolare fioritura sui campi coltivati dal teste . Testimone_1
1.10 È dunque ben possibile - ed anzi verosimile, non essendovi alcuna prova del contrario - che la
“pessima resa” delle colture lamentata dall'acquirente odierno, lungi dal trovare causa nella scarsa qualità o in vizi preesistenti nelle sementi di colza fornite dalla venditrice, dipenda da errori nella semina o nella esecuzione dei trattamenti necessari o comunque da fattori esterni indipendenti dalla integrità e idoneità della cosa venduta all'uso al quale era destinata.
1.11 Occorre, peraltro, rilevare come la disciplina della vendita (art. 1470 c.c.) impone al venditore di trasferire la proprietà della cosa al compratore (quale effetto automatico del consenso traslativo di cui all'art. 1376 c.c.) e di consegnarla nello stato in cui si trovava al momento della vendita (art. 1477, c.c. comma 1), senza alcun riferimento alla immunità della cosa da vizi, la quale attiene - secondo il reiterato insegnamento della giurisprudenza di legittimità a Sezioni unite (v. Cass. Sez. U., n. 19702/2012 Cass. Sez. U., n. 11748/2019) - non già ad una “obbligazione” del venditore, ma ad una garanzia (art. 1490 c.c.) cui è “soggetto” il venditore nei confronti del compratore che di essa si avvalga.
In questa prospettiva si è affermato che “lo schema concettuale a cui ricondurre l'ipotesi che la cosa venduta risulti viziata non può essere quello dell'inadempimento di una obbligazione”, proprio perché “la garanzia per i vizi pone il venditore in una condizione non di "obbligazione" (dovere di prestazione) ma di "soggezione"” (cfr. Cass., Sez. U., n. 17748/2019).
1.12 Il precipitato logico di tale condivisibile orientamento è che nelle azioni edilizie di cui agli artt.
1490 e 1492 c.c. (ma la stessa regola vale per il caso di mancanza di qualità, ex art. 1497 c.c.; Cass.
n. 14895/2023), non spetta al venditore dimostrare di avere consegnato una cosa immune da vizi, piuttosto grava sul compratore l'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi. E ciò anche in applicazione del principio di vicinanza della prova e del tradizionale canone riassunto nel brocardo
“negativa non sunt probanda”.
1.13 Onere probatorio che, nel caso di vendita di cose mobili, è ancora più accentuato, in quanto “in tema di vendita di cose mobili, nell'ipotesi di cui al cpv. dell'art. 1513 cod. civ. (che dispone che "la parte, che non ha chiesto la verifica della cosa, deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l'identità e lo stato") la prova sull'identità e lo stato della cosa, con riferimento alla valutazione che il giudice deve farne, deve essere data rigorosamente, nel senso che la prova stessa deve essere tale da ingenerare nel giudice un convincimento pieno e preciso, senza alcun riguardo alla difficoltà in cui la parte, che è tenuta all'onere probatorio, possa trovarsi per non essersi avvalsa della facoltà di provocare un accertamento giudiziale preventivo" (cfr. Cass. n. 9425/1987).
D'altro canto, se è pur vero che “la procedura di accertamento dei difetti della cosa venduta ex art.
1513 c.c. costituisce una facoltà e non un onere, ben potendo la parte che non abbia ritenuto di avvalersene, fare ricorso a qualsiasi mezzo di prova, con la conseguenza che spetta sempre al compratore di fornire la prova dei vizi della merce” (cfr. Cass. n. 6767/1994; Cass. n. 6196/1986;
Cass. n. 1649/1979), ciononostante “Il mancato ricorso alla procedura di cui agli art. 1513 c.c. e
696 e ss. c.c. (accertamento dei difetti della cosa venduta) non comporta alcuna preclusione o limitazione circa i mezzi di prova utilizzabili per dimostrare i difetti della cosa oggetto di vendita, ma solo la conseguenza che, in caso di contestazione, la prova deve essere particolarmente rigorosa, cioè tale da generare nel giudice un convincimento pieno e preciso, senza alcun riguardo alla difficoltà in cui la parte interessata possa trovarsi per non essersi avvalsa della facoltà di provocare un accertamento giudiziale preventivo.” (cfr. Cass. n. 6767/1994).
1.14 Nel caso di specie, in mancanza di un accertamento tecnico preventivo, le prove documentali e le istanze istruttorie dedotte nell'atto di citazione in opposizione circa il vizio della cosa avrebbero dovuto essere “particolarmente rigorose”, tali da generare nel giudice “un convincimento pieno e preciso”.
Il che, evidentemente, non è avvenuto.
1.15 Oltretutto, benché - come accennato - la pretesa risarcitoria avanzata in via riconvenzionale dall'opponente possa ritenersi abbandonata, a fronte del completo disinteresse al processo manifestato dopo la notifica dell'atto di citazione in opposizione e costituzione in giudizio, la domanda va, per completezza, respinta, atteso che i danni patrimoniali subiti (da maggiori oneri di raccolta e lavorazione e da mancato guadagno) sono rimasti semplicemente enunciati e sforniti di qualunque apporto probatorio.
1.16 In definitiva, l'opposizione è del tutto infondata e va dunque rigettata;
segue la conferma del decreto ingiuntivo opposto, già munito di esecutività.
§2. Le spese del giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri medi per fasi di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. dal D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore della domanda.
2.1 Ricorrono, inoltre, i presupposti per condannare d'ufficio la parte opponente, integralmente soccombente, al pagamento, in favore della parte opposta vittoriosa, di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Invero, la proposizione di un'opposizione pretestuosa, per le plurime ragioni sopra esposte, con doglianze generiche in ordine alla qualità dei beni e pretese risarcitorie prive di alcun supporto probatorio, denota uno scopo ingiustificatamente dilatorio del dovuto pagamento delle fatture azionate dal creditore opposto;
anche il comportamento assente ed omissivo mantenuto dall'opponente per il tutto il corso del giudizio, costituisce indice di mala fede o colpa grave e si traduce in una condotta processuale contraria ai canoni di correttezza, nonché idonea a determinare un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali.
2.2 Un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come quella in disamina, si pone in contrasto con il quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art. 6 CEDU) e, dall'altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi o sanzionatori (v. C. Cost. n. 152/2016, dove si sottolinea anche “la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende - o non è, comunque, esclusivamente - quello della parte stessa,
e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici”) rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose (v. Cass. n. 25498/2025; Cass. n. 11801/2023; Cass. n 38528/2021; Cass.
n. 27623/2017), specie quando “proposte con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione” (Cass. n. 9679/2024).
2.3 Tale condotta, integrando gli estremi dell'abuso del processo, si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna della parte soccombente al pagamento, in favore della parte vittoriosa, di una somma che si stima equo determinare in misura pari a circa un terzo dei compensi calcolati sulle spese processuali (cfr. Cass. n. 26435/2020; Cass. n. 16898/2019; Cass. n. 21570/2012).
2.4 A tale statuizione consegue, altresì, ai sensi dell'art. 96, comma 4 c.p.c. (comma aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023), la condanna della parte soccombente ad una somma in favore della
[...] che si determina equitativamente in € 500,00. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione, ove non abbandonata, disattesa o assorbita, così provvede:
• rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1771/2024 emesso dal
Tribunale di Pavia in data 08.11.2024 (R.G. n. 3588/2024);
• condanna la parte soccombente, , al rimborso delle spese di lite in favore Parte_1 della parte vittoriosa, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi di Controparte_1 giudizio (di cui: € 919,00 fase di studio;
€ 777,00 fase intr.; € 1.680,00 fase istr./trat.; €
1.701,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge;
• condanna la parte soccombente, , al pagamento in favore della parte Parte_1 vittoriosa, di una somma equitativamente determinata in € 1.600,00, ai Controparte_1 sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.;
• condanna la parte soccombente al pagamento della somma di € 500,00 in Parte_1 favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96, comma 4 c.p.c.
Così è deciso in Pavia, lì 31 ottobre 2025 Il Giudice dott. Giacomo Rocchetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., comma 3, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 4781/2024, promossa da
(C.F: P.I: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 dall'Avv. PIETRO RISSOTTI e dall'Avv. SABINA SALA del Foro di Alessandria;
OPPONENTE contro
(P.I: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. PAOLO CARNEVALI del Foro di Pavia;
OPPOSTO
Oggetto: Vendita di cose mobili.
Conclusioni:
- parte opponente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis , NEL
MERITO IN VIA PRINCIPALE Accertare e dichiarare per tutti i motivi indicati,
l'illegittimità della pretesa azionata da nei confronti dell'opponente CP_1
a mezzo del decreto ingiuntivo opposto n. 1771/2024 e per l'effetto: Parte_1
REVOCARE, dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto e comunque accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente nei confronti dell'opposta. - IN
VIA RICONVENZIONALE: accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, con condanna al risarcimento del danno nella misura di euro 16.089,62 o nella veriore somma che verrà definita in corso di giudizio, - in ogni caso, seppur in subordine, accertata comunque l'infondatezza e l'abnormità della pretesa vantata da ovvero reputandola non provata, nonché visto i gravi inadempimenti CP_1 della stessa, considerare risolto il contratto con diritto al risarcimento del danno, nella misura ritenuta consona dal Giudicante;
- in ulteriore subordine, nella non creduta ipotesi in cui fosse accertato un diverso importo eventualmente dovuto, in quanto ex adverso provato a seguito dell'istruttoria, dall'opponente, dichiararlo tenuto alla somma ritenuta di giustizia, ovvero del caso e di legge, in ogni caso compensando tale somma con il maggior o minore importo comunque ritenuto dovuto in esito all'istruttoria, anche in relazione alla domanda riconvenzionale. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali.”;
- parte opposta: “Piaccia all'ill.mo Tribunale di Pavia, disattesa ogni contraria istanza;
In via principale nel merito - rigettare l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1771/2024 del Tribunale di Pavia perché del tutto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- rigettare la domanda spiegata in via riconvenzionale di condanna al risarcimento del danno di euro 16.089,62 perché del tutto infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso - condannare l'opponente a rifondere compensi professionali e spese del presente giudizio come da nota che si deposita in allegato alle note conclusive;
”.
Fatto e svolgimento del processo
Con decreto n. 1771/2024 del 08.11.2024, il Tribunale di Pavia intimava a (titolare Parte_1 dell'omonima impresa agricola corrente in Tortona, fraz. Rivalta Scrivia) di pagare in favore della ricorrente (società dedita al commercio all'ingrosso di prodotti per l'impiego Controparte_1 agricolo e zootecnico con sede a Sant'Alessio con Vialone), la somma di € 25.984,76, oltre interessi di mora dalle singole scadenze, a saldo di nove fatture elettroniche emesse tra il 17.03.2023 e il
25.03.2024 per la fornitura di prodotti agricoli zootecnici.
Con atto di citazione notificato il 18.12.2024, proponeva tempestiva opposizione Parte_1 avverso il suddetto decreto, lamentando che la fornitura in oggetto afferisse a semente ammalorata, recante vizi ed in ogni caso carente delle qualità promesse, oltre che dannosa per l'acquirente stante l'infruttuosità del raccolto. In fatto riferiva:
- di avere “impiegato le forniture di sementi, concimi e fitofarmaci acquistati dalla società intimante” per l'attività di semina e coltivazione dei propri appezzamenti di terreno della superficie complessiva di ha. 8,90, utilizzando per la semina il prodotto “COLZA
AMBASSADOR INTEGRALPRO” acquistato da come da fattura n. 4128 Controparte_1 del 21.09.2023;
- che dopo avere preparato il terreno i primi di settembre 2023 ed eseguito “tutti i consueti trattamenti del caso”, non riscontrava tuttavia lo sviluppo della pianta, se non in quantità minime, tanto che la colza si presentava “ancora verde ed acerba nel normale periodo di raccolto (prima e seconda decade di giugno)”, con conseguente “impossibilità di procedere al raccolto mediante mietitura con mietitrebbia”;
- che delle anomalie riscontrate aveva prontamente informato un referente della società venditrice, sig. invitandolo ad eseguire un sopralluogo per verificare lo Persona_1 stato delle colture;
- che l'insufficienza del raccolto e lo stato delle piante (composte da “fusti rachitici” e da
“semente frammischiata a sporcizia”) era stata rilevata anche dai contoterzisti incaricati delle operazioni di trebbiatura;
- che ancora a settembre 2024, ad ormai un anno dalla semina, la colza non raggiunse livelli sufficienti per il raccolto e fu costretto a trinciare tutto il prodotto per liberare i terreni in vista della semina per la stagione successiva;
- che, in conseguenza di quanto sopra, aveva subito un danno patrimoniale quantificabile in complessivi Euro 16.089,62 oltre IVA, di cui Euro 6.450,92 a titolo di “danno emergente costituito dall'acquisto delle sementi improduttive, per il vano impiego di concimi, diserbanti e fitofarmaci e per il costo delle lavorazioni inutilmente effettuate sui terreni in questione (aratura, semina, erpicatura, rullatura, diserbo, concimazione, tentativi di mietitura o trebbiatura, trinciatura di colza ed infestanti oltre al gasolio impiegato)” ed Euro 9.638,70
a titolo di “lucro cessante ovvero mancato guadagno calcolato sulla base di un criterio prudenziale di una resa di 28,50 q.li/ha per 8,90 ha coltivati con un prezzo di vendita di €. 38 circa per quintale di prodotto”.
A fronte di quanto dedotto, chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto ed Parte_1 accogliersi la domanda riconvenzionale di risarcimento danni, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
Con comparsa di risposta del 19.03.2025, si costituiva in giudizio la società Controparte_1 evidenziando:
- che l'opponente non aveva minimamente contestato di avere ordinato e ricevuto i prodotti oggetto delle fatture allegate al ricorso monitorio, né di non avere pagato il prezzo delle singole forniture e neppure lamentato vizi e difformità (qualitative e/o quantitative) dei vari prodotti acquistati, se non limitatamente alla semente di colza - di cui alla fattura n. 4128 del
21.09.2023 - per appena € 908,00 oltre IVA;
- che riguardo a quest'ultima, poiché la colza “impone requisiti di lavorazione del terreno molto severi e reagisce in modo sensibile agli errori di coltivazione” (rispetto dei tempi stagionali, corretta irrigazione, equilibrato apporto di macro e micronutrienti, impiego di disinfestanti e fertilizzanti azotati, ispezioni routinarie, ecc.), quanto “laconicamente rappresentato” dall'opponente non era affatto sufficiente per infirmare una “scarsa qualità della semente fornita” e per ritenerla causa delle lamentate problematiche sulla produttività del raccolto;
- che la prima comunicazione inviata dalla controparte al proprio dipendente Persona_1 su asserite problematiche relative all'impiego della colza fornita - contrariamente a quanto riferito - era datata 08.08.2024, “ben due mesi dopo il normale periodo di raccolta”, ciò rafforzando i “dubbi sulla corretta avvenuta preparazione del terreno per la semina e sulla corretta esecuzione dei trattamenti necessari alla propria coltura di colza da parte di
[...]
”; Pt_1
- che la fornitura oggetto dell'unica fattura contestata riguardava quattro sacchi di semente
”, appartenenti al lotto “F0964L001626”, lo stesso lotto di Controparte_2 produzione fornito nel medesimo periodo ad un altro cliente della zona, il quale si diceva invece soddisfatto della resa.
Alla luce di quanto precede, l'opposta insisteva per il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale avversa, in quanto pretestuosa, infondata e sprovvista di qualsivoglia elemento probatorio a supporto.
Esperite le verifiche preliminari, solo parte opposta provvedeva al deposito delle memorie integrative nei termini di cui all'art. 171-ter c.p.c.
Alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. del 11.06.2025 compariva il solo difensore di parte opposta, mentre nessuno si presentava per la parte opponente;
sciogliendo la riserva assunta ed accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio ex art. 648
c.p.c., si procedeva in istruttoria con l'acquisizione dei documenti prodotti e l'assunzione delle prove orali articolate nell'interesse della società; anche per tale incombente i difensori di parte opponente omettevano di comparire.
All'udienza del 02.10.2025, alla presenza del solo difensore di parte opposta e registratasi nuovamente l'assenza della difesa di parte opponente, la causa veniva discussa oralmente;
all'esito, procedendo ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., il giudice riservava il deposito della sentenza.
Ragioni giuridiche della decisione §1. Sebbene la condotta processuale complessiva mantenuta dall'opponente - il quale dopo l'atto introduttivo (in assenza di formale rinuncia da parte dei due difensori nominati) ha mancato di comparire a tutte le udienze e di svolgere qualsiasi attività difensiva, nonostante le regolari comunicazioni di cancelleria - induca a ritenere abbandonata la pretesa azionata in via riconvenzionale (v. Cass. n. 31571/2019) e finanche presuntivamente rinunciata l'eccezione (nella specie non contrastata da elementi rivelatori di una diversa volontà), deve tuttavia osservarsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione, nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
1.1 Com'è noto, “l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui occorre procedere, con cognizione piena, all'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito fatto valere nel procedimento monitorio, senza che l'inversione della posizione formale delle parti comporti un'alterazione delle regole in tema di onere della prova, il quale resta a carico dell'opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, per quanto riguarda i fatti costitutivi della pretesa azionata, mentre incombe sullo opponente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, relativamente ai fatti estintivi, modificativi ed impeditivi” (cfr. Cass. n.
2356/2023).
1.2 Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta quindi al creditore opposto fornire la prova del fatto costitutivo del credito vantato, non potendo - di regola - la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi.
1.3 Se in linea generale è vero che la “fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito” (Cass. n.
299/2016; Cass. n. 15383/2010), ciò nondimeno, “quando tale rapporto non sia contestato tra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto” (Cass. n. 11736/2018; Cass. n. 22784/2024).
1.4 Nel caso che occupa, l'esistenza del rapporto commerciale intercorso tra le parti nel periodo marzo 2023 - marzo 2024 non è in discussione.
Come evidenziato sin dalla prima difesa della parte opposta, alcuna contestazione è stata mai avanzata dall'opponente (né in questa sede processuale e neppure in corso di rapporto) in relazione al perfezionamento delle compravendite e neppure in ordine alla loro regolare esecuzione con consegna di tutta la merce acquistata nel corso del 2023 e inizi del 2024.
L'opponente non ha infatti contestato di avere effettuato personalmente gli acquisti dei prodotti oggetto delle nove fatture azionate da (v. doc.
1-9 proc. mon.), né ha negato Controparte_1
l'esecuzione delle forniture per numero e quantità di beni descritti in ciascuna fattura, che anzi implicitamente (ma in modo non equivoco) riconosce, quando afferma di avere effettivamente impiegato le “forniture di sementi, concimi e fitofarmaci acquistati dalla società intimante” per l'attività di “semina e coltivazione dei propri appezzamenti di terreno”.
1.5 Già alla luce di questi rilievi, le fatture elettroniche (generate e trasmesse mediante il Sistema di
Interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall'Agenzia delle entrate) ben potrebbero costituire un valido elemento di prova della consistenza delle prestazioni eseguite, in un contesto processuale in cui non solo l'esistenza del rapporto, ma anche l'effettiva consegna dei beni oggetto di fornitura sono fatti pacifici in causa.
1.6 D'altronde, il riparto dell'onere della prova dell'inadempimento di una obbligazione contrattuale si risolve nel principio di diritto secondo cui “il creditore che agisce per il pagamento del corrispettivo ha l'onere di provare il titolo del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass., Sez. U., n. 13533/2001). Infatti, il pagamento integra un fatto estintivo dell'altrui diritto, la cui prova incombe sul debitore che l'eccepisca (cfr. Cass. n.
23174/2014).
1.7 Nella fattispecie in esame, l'odierno opponente - non avendo dato prova dei pagamenti delle forniture oggetto delle plurime fatture azionate dalla società con il ricorso monitorio (che pure inopinatamente tratta come una “spesa” inutile e dannosa) - fonda l'opposizione al decreto ingiuntivo esclusivamente su di un ipotizzato inadempimento del venditore per asseriti vizi o mancanza di qualità determinanti l'inidoneità alla coltivazione del prodotto agricolo “COLZA
AMBASSADOR INTEGRALPRO 1500MGR”, oggetto della fattura n. 4128 del 21.09.2023 e del documento di trasporto n. 1338 del 05.09.2023.
1.8 Orbene, non può mancarsi di rilevare come l'asserita fallanza della semente di colza venduta da elevata dall'acquirente a causa esclusiva dei ritardi e delle problematiche Controparte_1 incontrate nel portare a termine una produzione stagionale soddisfacente (per qualità e quantità di prodotto normalmente atteso), siano rimaste mere asserzioni apodittiche basate su argomenti di puro genere, non supportate da elementi dotati di concreta efficacia dimostrativa. Non vi è alcuna ragione di credere che l'insufficienza del raccolto lamentato dall'opponente
(insufficienza soltanto accennata, non essendo probanti appena due fotogrammi di “colza raccolta e gettata”, del tutto privi di riferimenti spazio-temporali) sia dipesa da un difettoso grado di germinabilità delle sementi di colza vendute dalla società opposta.
1.9 Premesso che non vi è alcuna prova di quanto narrato dall'opponente nel proprio atto di opposizione (circa la regolare preparazione dei suoi terreni e l'osservanza di tutte le lavorazioni necessarie per favorire la germinazione della colza prima dell'inverno e agevolarne la maturazione nel periodo primaverile-estivo, nozioni da ritenersi certamente note al compratore esperto ed imprenditore agricolo), nel corso dell'istruttoria si è avuto modo di accertare che la semente di
” appartenente al medesimo lotto di produzione cod. Controparte_2
“F0964L001626”, ovvero sia lo stesso prodotto venduto e consegnato a in quattro Parte_1 sacchi (chiusi e sigillati) il 05 settembre 2023 (v. d.d.t. n. 1338/2023, sub. doc. 4 fasc. opp.), veniva fornita in quel periodo anche ad un altro coltivatore diretto della zona di OR d'IS (PV), sig.
, come d'altronde può desumersi dal riscontro incrociato delle fatture allegate (doc. Persona_2
3 e 5 fasc. opp.)
Sentito come teste all'udienza del 17.09.2025, il sig. ha confermato di avere Persona_2 seminato nel settembre 2023 la stessa semente di colza venduta da (identico lotto Controparte_1 di appartenenza) su una superficie di terreno di circa 10 ettari, ottenendo nel giugno 2024 una resa ottimale, precisamente di 309,80 quintali complessivi, pari a 30,98 quintali di colza per ettaro di terreno lavorato.Il teste ha altresì riconosciuto in aula le fotografie allegate in atti dall'opposta e mostrate durante l'escussione (cfr. doc.
7-9 fasc. opp.) – che a seguito del disposto confronto tra testimoni ex art. 254 c.p.c. si è chiarito essere state scattate tra aprile e maggio 2024 dal sig. Per_1
, dipendente della società opposta dal 21.11.2023 come tecnico commerciale - le quali
[...] attestano una regolare fioritura sui campi coltivati dal teste . Testimone_1
1.10 È dunque ben possibile - ed anzi verosimile, non essendovi alcuna prova del contrario - che la
“pessima resa” delle colture lamentata dall'acquirente odierno, lungi dal trovare causa nella scarsa qualità o in vizi preesistenti nelle sementi di colza fornite dalla venditrice, dipenda da errori nella semina o nella esecuzione dei trattamenti necessari o comunque da fattori esterni indipendenti dalla integrità e idoneità della cosa venduta all'uso al quale era destinata.
1.11 Occorre, peraltro, rilevare come la disciplina della vendita (art. 1470 c.c.) impone al venditore di trasferire la proprietà della cosa al compratore (quale effetto automatico del consenso traslativo di cui all'art. 1376 c.c.) e di consegnarla nello stato in cui si trovava al momento della vendita (art. 1477, c.c. comma 1), senza alcun riferimento alla immunità della cosa da vizi, la quale attiene - secondo il reiterato insegnamento della giurisprudenza di legittimità a Sezioni unite (v. Cass. Sez. U., n. 19702/2012 Cass. Sez. U., n. 11748/2019) - non già ad una “obbligazione” del venditore, ma ad una garanzia (art. 1490 c.c.) cui è “soggetto” il venditore nei confronti del compratore che di essa si avvalga.
In questa prospettiva si è affermato che “lo schema concettuale a cui ricondurre l'ipotesi che la cosa venduta risulti viziata non può essere quello dell'inadempimento di una obbligazione”, proprio perché “la garanzia per i vizi pone il venditore in una condizione non di "obbligazione" (dovere di prestazione) ma di "soggezione"” (cfr. Cass., Sez. U., n. 17748/2019).
1.12 Il precipitato logico di tale condivisibile orientamento è che nelle azioni edilizie di cui agli artt.
1490 e 1492 c.c. (ma la stessa regola vale per il caso di mancanza di qualità, ex art. 1497 c.c.; Cass.
n. 14895/2023), non spetta al venditore dimostrare di avere consegnato una cosa immune da vizi, piuttosto grava sul compratore l'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi. E ciò anche in applicazione del principio di vicinanza della prova e del tradizionale canone riassunto nel brocardo
“negativa non sunt probanda”.
1.13 Onere probatorio che, nel caso di vendita di cose mobili, è ancora più accentuato, in quanto “in tema di vendita di cose mobili, nell'ipotesi di cui al cpv. dell'art. 1513 cod. civ. (che dispone che "la parte, che non ha chiesto la verifica della cosa, deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l'identità e lo stato") la prova sull'identità e lo stato della cosa, con riferimento alla valutazione che il giudice deve farne, deve essere data rigorosamente, nel senso che la prova stessa deve essere tale da ingenerare nel giudice un convincimento pieno e preciso, senza alcun riguardo alla difficoltà in cui la parte, che è tenuta all'onere probatorio, possa trovarsi per non essersi avvalsa della facoltà di provocare un accertamento giudiziale preventivo" (cfr. Cass. n. 9425/1987).
D'altro canto, se è pur vero che “la procedura di accertamento dei difetti della cosa venduta ex art.
1513 c.c. costituisce una facoltà e non un onere, ben potendo la parte che non abbia ritenuto di avvalersene, fare ricorso a qualsiasi mezzo di prova, con la conseguenza che spetta sempre al compratore di fornire la prova dei vizi della merce” (cfr. Cass. n. 6767/1994; Cass. n. 6196/1986;
Cass. n. 1649/1979), ciononostante “Il mancato ricorso alla procedura di cui agli art. 1513 c.c. e
696 e ss. c.c. (accertamento dei difetti della cosa venduta) non comporta alcuna preclusione o limitazione circa i mezzi di prova utilizzabili per dimostrare i difetti della cosa oggetto di vendita, ma solo la conseguenza che, in caso di contestazione, la prova deve essere particolarmente rigorosa, cioè tale da generare nel giudice un convincimento pieno e preciso, senza alcun riguardo alla difficoltà in cui la parte interessata possa trovarsi per non essersi avvalsa della facoltà di provocare un accertamento giudiziale preventivo.” (cfr. Cass. n. 6767/1994).
1.14 Nel caso di specie, in mancanza di un accertamento tecnico preventivo, le prove documentali e le istanze istruttorie dedotte nell'atto di citazione in opposizione circa il vizio della cosa avrebbero dovuto essere “particolarmente rigorose”, tali da generare nel giudice “un convincimento pieno e preciso”.
Il che, evidentemente, non è avvenuto.
1.15 Oltretutto, benché - come accennato - la pretesa risarcitoria avanzata in via riconvenzionale dall'opponente possa ritenersi abbandonata, a fronte del completo disinteresse al processo manifestato dopo la notifica dell'atto di citazione in opposizione e costituzione in giudizio, la domanda va, per completezza, respinta, atteso che i danni patrimoniali subiti (da maggiori oneri di raccolta e lavorazione e da mancato guadagno) sono rimasti semplicemente enunciati e sforniti di qualunque apporto probatorio.
1.16 In definitiva, l'opposizione è del tutto infondata e va dunque rigettata;
segue la conferma del decreto ingiuntivo opposto, già munito di esecutività.
§2. Le spese del giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri medi per fasi di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. dal D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore della domanda.
2.1 Ricorrono, inoltre, i presupposti per condannare d'ufficio la parte opponente, integralmente soccombente, al pagamento, in favore della parte opposta vittoriosa, di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Invero, la proposizione di un'opposizione pretestuosa, per le plurime ragioni sopra esposte, con doglianze generiche in ordine alla qualità dei beni e pretese risarcitorie prive di alcun supporto probatorio, denota uno scopo ingiustificatamente dilatorio del dovuto pagamento delle fatture azionate dal creditore opposto;
anche il comportamento assente ed omissivo mantenuto dall'opponente per il tutto il corso del giudizio, costituisce indice di mala fede o colpa grave e si traduce in una condotta processuale contraria ai canoni di correttezza, nonché idonea a determinare un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali.
2.2 Un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come quella in disamina, si pone in contrasto con il quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art. 6 CEDU) e, dall'altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi o sanzionatori (v. C. Cost. n. 152/2016, dove si sottolinea anche “la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende - o non è, comunque, esclusivamente - quello della parte stessa,
e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici”) rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose (v. Cass. n. 25498/2025; Cass. n. 11801/2023; Cass. n 38528/2021; Cass.
n. 27623/2017), specie quando “proposte con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione” (Cass. n. 9679/2024).
2.3 Tale condotta, integrando gli estremi dell'abuso del processo, si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna della parte soccombente al pagamento, in favore della parte vittoriosa, di una somma che si stima equo determinare in misura pari a circa un terzo dei compensi calcolati sulle spese processuali (cfr. Cass. n. 26435/2020; Cass. n. 16898/2019; Cass. n. 21570/2012).
2.4 A tale statuizione consegue, altresì, ai sensi dell'art. 96, comma 4 c.p.c. (comma aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023), la condanna della parte soccombente ad una somma in favore della
[...] che si determina equitativamente in € 500,00. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione, ove non abbandonata, disattesa o assorbita, così provvede:
• rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1771/2024 emesso dal
Tribunale di Pavia in data 08.11.2024 (R.G. n. 3588/2024);
• condanna la parte soccombente, , al rimborso delle spese di lite in favore Parte_1 della parte vittoriosa, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi di Controparte_1 giudizio (di cui: € 919,00 fase di studio;
€ 777,00 fase intr.; € 1.680,00 fase istr./trat.; €
1.701,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge;
• condanna la parte soccombente, , al pagamento in favore della parte Parte_1 vittoriosa, di una somma equitativamente determinata in € 1.600,00, ai Controparte_1 sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.;
• condanna la parte soccombente al pagamento della somma di € 500,00 in Parte_1 favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96, comma 4 c.p.c.
Così è deciso in Pavia, lì 31 ottobre 2025 Il Giudice dott. Giacomo Rocchetti