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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 748/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 748/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. PILO STEFANO, elettivamente domiciliato in Via Roma, 95 07100 Sassari ITALIA presso il difensore avv. PILO STEFANO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCOPETANI NICCOLO, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA TREBBIA 57 58100 GROSSETO presso il difensore avv. SCOPETANI NICCOLO'
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 9 OGGETTO: somministrazione
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: “IN VIA PRELIMINARE
a) accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze in favore di quello di
Sassari e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo che non poteva essere emesso dal
Tribunale di Firenze;
b) con vittoria delle spese secondo i parametri forensi;
NEL MERITO
c)revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui all'espositiva;
ci)in via subordinata accertare e dichiarare che la società Parte_2
nulla deve alla società in relazione al credito azionato in virtù di tutte le motivazioni in fatto CP_1
e diritto di cui all'espositiva.
cii)In tutti casi con vittoria delle spese del giudizio secondo i parametri forensi e del rimborso del contributo unificato”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
Preliminarmente, affermata la propria competenza territoriale, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 4959/2021 del 29.11.2021 emesso dal Tribunale di Firenze nel giudizio R.G.
n. 12816/2021 ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
Nel merito, in via principale, rigettare l'opposizione ex adverso spiegata perché infondata in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 4959/2021 del 29.11.2021 emesso dal Tribunale di Firenze nel giudizio R.G. n. 12816/2021;
Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento parziale dell'opposizione proposta dalla controparte, accertare e dichiarare creditrice nei confronti di parte CP_1 opponente dell'importo di € 18.924,17 per capitale, oltre interessi di mora dal giorno del dovuto al saldo effettivo, ovvero del diverso importo che il Giudice riterrà dovuto ad per le CP_1
causali di cui al presente giudizio.
Vinte, in ogni caso, le spese”.
pagina 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
ha convenuto in giudizio proponendo opposizione avverso il decreto
[...] CP_1
ingiuntivo n. 4959 del 29 novembre 2021, N.R.G. 12816/2021, con cui il Tribunale di Firenze ha ingiunto all'attrice di pagare alla convenuta la somma di euro 18.924,17, oltre interessi e spese, a saldo della fattura n. 336962 dell'8 aprile 2021, emessa dalla società opposta.
In particolare, l'attrice, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice adito, ha rilevato l'infondatezza della pretesa avanzata in sede monitoria da parte convenuta, evidenziando:
- che, in data 12 aprile 2020, la ha sottoscritto con la Parte_1
società il contratto n. MAP19E/1852380 per la somministrazione di energia elettrica. CP_1
- che il suddetto rapporto di fornitura è proseguito sino al 31 marzo 2021, data in cui il contratto di somministrazione di energia elettrica è stato trasferito ad un diverso fornitore mediante Switching.
- che, a seguito dell'interruzione della fornitura, l'opposta ha emesso la fattura n. 336962/2021, con la quale è stato addebitato alla società attrice anche un importo di euro 18.000,00 a titolo di penale per il mancato rispetto del termine di preavviso.
- che le somme portate dalla fattura ingiunta devono ritenersi illegittime.
Costituitasi regolarmente in giudizio, ha chiesto che venisse concessa la provvisoria CP_1 esecutorietà del D.I. n. 4959/2021 e che venisse rigettata l'opposizione promossa dalla
[...]
sostenendo che le somme ingiunte alla medesima fossero Parte_1 assolutamente dovute, stante l'infondatezza delle eccezioni formulate in sede di opposizione.
All'udienza dell'11 maggio 2022, il Tribunale ha concesso la provvisoria esecutorietà del D.I. n.
4959/2021, N.R.G. 12816/2021.
A seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e tramite l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 17 settembre 2024, le parti hanno precisato le conclusioni come sopra, e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
Come noto, il giudicante, nella fase decisionale, è tenuto a rispettare l'ordine previsto dal codice di rito nelle diverse questioni da affrontare.
pagina 3 di 9 1. Di conseguenza, in quanto logicamente preliminare, va per prima tutto esaminata l'eccezione, svolta dall'attrice, di incompetenza per territorio del Tribunale di Firenze.
A tal proposito si rileva che, siccome la presente decisione non concerne solo la declaratoria di competenza o incompetenza per territorio, ma investe anche la delibazione della conseguente nullità o meno del decreto ingiuntivo opposto, la relativa questione dev'essere necessariamente decisa con sentenza, e non con ordinanza, come sancito dalla Corte di cassazione (Cass. n. 14594/2012).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che l'eccezione di incompetenza sollevata da parte opponente non sia fondata e vada pertanto rigettata, per i seguenti motivi.
Il foro convenzionale esclusivo è applicabile al caso in esame, atteso che le condizioni generali relative al contratto intercorso tra le parti prevedono espressamente, all'art. 17, che “Ferma restando
l'obbligatorietà delle procedure conciliative e di mediazione, comunque denominate, eventualmente previste dalla legislazione vigente e dalla normativa di settore, e fatta eccezione per i casi in cui la legge stabilisca l'obbligatorietà del Foro del luogo di residenza o di domicilio del Cliente stesso, se ubicati nel territorio dello Stato, per qualunque controversia originata dal rapporto contrattuale o comunque ad esso connessa, le Parti convengono ed accettano la competenza esclusiva del Foro di
Firenze.” (cfr. doc. 3 di parte convenuta).
In particolare, sul punto occorre evidenziare che l'art. 28 c.p.c., indica un'eccezione al principio dell'inderogabilità della competenza di cui all'art. 6 del c.p.c., prevedendo che la competenza territoriale può essere derogata per accordo delle parti, le quali possono stabilire concordemente che nel caso in cui sorgano delle controversie tra le stesse in ordine ad un determinato rapporto, la lite verrà decisa da un giudice diverso da quello territorialmente competente secondo le regole ordinarie.
Ne consegue che la designazione di un foro per accordo delle parti in virtù del combinato disposto degli artt. 28 e 29 c.p.c. ed in deroga a quello territoriale stabilito per legge, attribuisce al foro così designato valenza di competenza esclusiva ove risulti, come nella fattispecie, un'espressa ed esplicita manifestazione di volontà in tal senso.
Ed invero, nel caso di specie, la pattuizione inerente al foro competente risulta espressamente richiamata dal modulo di adesione sottoscritto dall'attrice (cfr. doc. 1 di cui al fascicolo monitorio), la quale ha conseguentemente accettato, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., quanto stabilito dal già richiamato art. 17 delle condizioni generali del contratto.
Pertanto, va riconosciuta la competenza territoriale del Tribunale di Firenze.
pagina 4 di 9 2. Venendo al merito, si osserva anzitutto che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento, cioè, antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio. Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione” (ex plurimis Cass. n. 24815/05; n.
25857/11).
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
“La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria” (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
3. Ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'opposizione non sia fondata per i motivi di seguito esposti.
pagina 5 di 9 In primo luogo, sono da considerare applicabili al caso concreto, avente ad oggetto una pretesa creditoria fondata su fatture contenenti importi addebitati a titolo di consumi e penali relativi a contratti di fornitura di energia elettrica, i criteri di distribuzione degli oneri probatori stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di contratti di somministrazione, secondo cui “nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità. In caso di contestazione dei consumi da parte del somministrato, grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (ovvero il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore
l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi” (Cass. n. 19154/2018; Cass. n. 23699/2016).
In particolare, stante l'accettazione consensuale delle parti contraenti del contatore quale strumento deputato alla misurazione dei consumi e la natura tecnica degli accertamenti implicati, è l'utente ad avere l'onere di contestare in modo specifico e circostanziato il malfunzionamento dello strumento di rilevazione richiedendo una verifica del corretto funzionamento e “dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione)” (cfr. Cass. n. 297/2020), dovendosi, in caso contrario, considerare pienamente operante la presunzione di corretto funzionamento del sistema di rilievo dei consumi mediante contatore e non più revocabile in dubbio la debenza dei relativi importi così come riportati in fattura.
Di conseguenza, in considerazione delle generiche contestazioni formulate sul punto da parte opponente, risultano dovute ad le spese per la materia energia, oltre alle spese per il CP_1
trasporto, per la gestione del contatore, gli oneri di sistema e le imposte, così come contabilizzate nella fattura n. 336962 dell'8 aprile 2021 (cfr. doc. 6 di parte convenuta).
pagina 6 di 9 Passando ora all'esame delle somme imputate a titolo di penale per il mancato rispetto dei termini di preavviso, è anzitutto opportuno rilevare come la Suprema Corte si sia recentemente pronunciata stabilendo che “in materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra parte in caso di recesso anticipato o inadempimento non avendo natura vessatoria non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione”
(Cass. n. 18550/2021).
Ad ogni buon conto, si sottolinea che, analogamente a quanto si è già osservato circa la pattuizione inerente al foro di competenza, l'attrice, sottoscrivendo il modulo di adesione al contratto n.
MAP19E/1852380, ha accettato specificatamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., anche quanto stabilito dall'art. 12 di cui alle condizioni generali di fornitura.
Ciò posto, risultano validamente applicabili al caso di specie sia il sopra citato art. 12 CGC, sia la delibera ARERA n° 783/2017/R/com come modificata ed integrata dalla delibera 196/2019/R/com vigente ratione temporis, che integra il contratto ai sensi dell'art. 1339 c.c.
A tal proposito, non si ritiene condivisibile la tesi di parte opponente, secondo cui quanto convenzionalmente determinato dalle condizioni generali di fornitura si pone in contrasto con la regolamentazione ARERA.
Difatti, a ben vedere, la già richiamata normativa di settore, vieta l'applicazione di penali o costi di chiusura soltanto nelle ipotesi in cui la fornitura venga resa nei confronti di clienti finali di piccole dimensioni, in quanto il divieto posto dall'art. 6.5, allegato 2, delibera ARERA n° 783/2017/R/com, è contenuto nel Titolo II del predetto allegato, che, come stabilito dall'art.
2.2 del provvedimento in esame, reca “disposizioni specifiche relativamente alle modalità di esercizio del diritto di recesso da un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale con riferimento ai clienti di piccole dimensioni”.
Ai sensi dell'art. 1.1, allegato 2, delibera ARERA n° 783/2017/R/com, sono clienti di piccole dimensioni “i clienti finali di energia elettrica e/o gas naturale di cui: all'articolo 2.3, lettera a) del
TIV e all'articolo 2.3 lettere a) e b) del TIVG;
all'articolo 2.3, lettera c) del TIV e all'articolo 2.3 lettera d) del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000
Smc;”.
pagina 7 di 9 Di conseguenza, risultano esclusi dall'ambito di applicabilità delle disposizioni in esame i clienti di cui all'art.
2.3. lett. e) TIV, ossia i punti di prelievo in media tensione per gli usi diversi da quelli in media tensione per l'illuminazione pubblica di cui alla lettera d) della medesima disposizione.
Ed invero, appare pacifico che la ricada in quest'ultima Parte_1 Parte_1
categoria, posto che, come si evince dalla fattura prodotta in sede monitoria da la CP_1 società attrice ha usufruito di una tensione di alimentazione in “Media Tensione” (cfr. doc. 3 di cui al fascicolo monitorio).
Alla luce di quanto sinora esposto, non vi sono dubbi circa l'applicabilità alla fattispecie concreta di quanto previsto dall'art. 12.4 CGC, ovverosia che “Nel caso di utenze connesse in Media tensione, di utenze con consumi superiori a 200.000 Smc/anno o di Clienti multisito, titolari di una pluralità di PdP di cui almeno uno connesso in media tensione o alta tensione e/o con consumi superiori a 200.000
Smc/anno, il Cliente potrà recedere dal contratto, con riferimento a tutti i PdP, con un preavviso pari a
12 (dodici) mesi, purchè la data di efficacia del recesso (c.d. switch-out) decorra non prima di 12 mesi effettivi di fornitura, pena l'applicazione di una penale pari al 30% del consumo medio di energia e gas utilizzato dal Cliente, per ogni mese di preavviso non rispettato, con un minimo fisso di € 1.500,00
(euro millecinquecento/00) iva esclusa per ogni mese di preavviso non rispettato con riferimento ad ogni singolo punto connesso in media tensione o alta tensione e/o con consumi superiori a 200.000
Smc/anno e di € 500,00 (euro cinquecento/00) iva esclusa per le utenze in bassa tensione e/o con consumo inferiore ai 200.000 Smc/anno”.
In merito al quantum della penale da applicare, si osserva che, nel rispetto del termine di preavviso di cui all'art. 12. 4 CGC, essendo il contratto sottoscritto in data 12 aprile 2020, lo switch-out si sarebbe dovuto verificare con decorrenza dal mese di aprile del 2022.
Tuttavia, come constatato dal consulente d'ufficio, in un modo convincente da un punto di vista logico- tecnico, “la richiesta di acquisizione del POD a mezzo del nuovo fornitore è stata inserita sul Sistema
Informativo Integrato nel mese di marzo 2021 (05 marzo 2021), con decorrenza del termine dal successivo mese di aprile 2021 (01 aprile 2021)”.
Conseguentemente, appare corretto l'addebito dell'importo di euro 18.000,00, ottenuto moltiplicando il minimo contrattualmente stabilito di euro 1.500,00, per i 12 mesi di mancato preavviso.
Di contro, non si ritiene che sussistano i presupposti per ritenere la quantificazione della suddetta penale manifestamente sproporzionata, ai sensi dell'art. 1384 c.c.
pagina 8 di 9 Infatti, sebbene la riduzione possa anche essere disposta d'ufficio, l'esercizio di tale potere è comunque subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova incombenti sulla parte circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare ex actis, ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo (Cass. n. 34021/2019).
La parte, dunque, pur se non sollevi espressamente la relativa eccezione, deve comunque dedurre e dimostrate le circostanze rilevanti al fine di formulare un giudizio di manifesta eccessività della penale stessa (Cass. n. 19320/2018).
Tuttavia, nel caso concreto la società opponente non ha fornito elementi tali da poter verificare se la penale potesse essere sproporzionata, rispetto alle perdite subite per effetto del recesso senza preavviso.
In conclusione, risultano dovuti ad anche gli importi addebitati a titolo di penale per il CP_1 mancato rispetto dei termini di preavviso stabiliti dall'art. 12.4 CGC.
4. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi, vengono poste a carico dell'attrice, sulla base del principio generale della soccombenza.
Le spese per la consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti in via solidale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) rigetta l'opposizione proposta dalla Parte_1
e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 4959/2021, N.R.G. 12816/2021, del Tribunale di
Firenze;
2) condanna la a rimborsare alla Parte_1
e spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali nella CP_1
misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge;
3) pone definitivamente a carico di entrambe le parti in via solidale le spese per la consulenza tecnica liquidate con separato decreto
Firenze, 10 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 748/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. PILO STEFANO, elettivamente domiciliato in Via Roma, 95 07100 Sassari ITALIA presso il difensore avv. PILO STEFANO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCOPETANI NICCOLO, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA TREBBIA 57 58100 GROSSETO presso il difensore avv. SCOPETANI NICCOLO'
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 9 OGGETTO: somministrazione
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: “IN VIA PRELIMINARE
a) accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze in favore di quello di
Sassari e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo che non poteva essere emesso dal
Tribunale di Firenze;
b) con vittoria delle spese secondo i parametri forensi;
NEL MERITO
c)revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui all'espositiva;
ci)in via subordinata accertare e dichiarare che la società Parte_2
nulla deve alla società in relazione al credito azionato in virtù di tutte le motivazioni in fatto CP_1
e diritto di cui all'espositiva.
cii)In tutti casi con vittoria delle spese del giudizio secondo i parametri forensi e del rimborso del contributo unificato”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
Preliminarmente, affermata la propria competenza territoriale, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 4959/2021 del 29.11.2021 emesso dal Tribunale di Firenze nel giudizio R.G.
n. 12816/2021 ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
Nel merito, in via principale, rigettare l'opposizione ex adverso spiegata perché infondata in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 4959/2021 del 29.11.2021 emesso dal Tribunale di Firenze nel giudizio R.G. n. 12816/2021;
Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento parziale dell'opposizione proposta dalla controparte, accertare e dichiarare creditrice nei confronti di parte CP_1 opponente dell'importo di € 18.924,17 per capitale, oltre interessi di mora dal giorno del dovuto al saldo effettivo, ovvero del diverso importo che il Giudice riterrà dovuto ad per le CP_1
causali di cui al presente giudizio.
Vinte, in ogni caso, le spese”.
pagina 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
ha convenuto in giudizio proponendo opposizione avverso il decreto
[...] CP_1
ingiuntivo n. 4959 del 29 novembre 2021, N.R.G. 12816/2021, con cui il Tribunale di Firenze ha ingiunto all'attrice di pagare alla convenuta la somma di euro 18.924,17, oltre interessi e spese, a saldo della fattura n. 336962 dell'8 aprile 2021, emessa dalla società opposta.
In particolare, l'attrice, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice adito, ha rilevato l'infondatezza della pretesa avanzata in sede monitoria da parte convenuta, evidenziando:
- che, in data 12 aprile 2020, la ha sottoscritto con la Parte_1
società il contratto n. MAP19E/1852380 per la somministrazione di energia elettrica. CP_1
- che il suddetto rapporto di fornitura è proseguito sino al 31 marzo 2021, data in cui il contratto di somministrazione di energia elettrica è stato trasferito ad un diverso fornitore mediante Switching.
- che, a seguito dell'interruzione della fornitura, l'opposta ha emesso la fattura n. 336962/2021, con la quale è stato addebitato alla società attrice anche un importo di euro 18.000,00 a titolo di penale per il mancato rispetto del termine di preavviso.
- che le somme portate dalla fattura ingiunta devono ritenersi illegittime.
Costituitasi regolarmente in giudizio, ha chiesto che venisse concessa la provvisoria CP_1 esecutorietà del D.I. n. 4959/2021 e che venisse rigettata l'opposizione promossa dalla
[...]
sostenendo che le somme ingiunte alla medesima fossero Parte_1 assolutamente dovute, stante l'infondatezza delle eccezioni formulate in sede di opposizione.
All'udienza dell'11 maggio 2022, il Tribunale ha concesso la provvisoria esecutorietà del D.I. n.
4959/2021, N.R.G. 12816/2021.
A seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e tramite l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 17 settembre 2024, le parti hanno precisato le conclusioni come sopra, e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
Come noto, il giudicante, nella fase decisionale, è tenuto a rispettare l'ordine previsto dal codice di rito nelle diverse questioni da affrontare.
pagina 3 di 9 1. Di conseguenza, in quanto logicamente preliminare, va per prima tutto esaminata l'eccezione, svolta dall'attrice, di incompetenza per territorio del Tribunale di Firenze.
A tal proposito si rileva che, siccome la presente decisione non concerne solo la declaratoria di competenza o incompetenza per territorio, ma investe anche la delibazione della conseguente nullità o meno del decreto ingiuntivo opposto, la relativa questione dev'essere necessariamente decisa con sentenza, e non con ordinanza, come sancito dalla Corte di cassazione (Cass. n. 14594/2012).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che l'eccezione di incompetenza sollevata da parte opponente non sia fondata e vada pertanto rigettata, per i seguenti motivi.
Il foro convenzionale esclusivo è applicabile al caso in esame, atteso che le condizioni generali relative al contratto intercorso tra le parti prevedono espressamente, all'art. 17, che “Ferma restando
l'obbligatorietà delle procedure conciliative e di mediazione, comunque denominate, eventualmente previste dalla legislazione vigente e dalla normativa di settore, e fatta eccezione per i casi in cui la legge stabilisca l'obbligatorietà del Foro del luogo di residenza o di domicilio del Cliente stesso, se ubicati nel territorio dello Stato, per qualunque controversia originata dal rapporto contrattuale o comunque ad esso connessa, le Parti convengono ed accettano la competenza esclusiva del Foro di
Firenze.” (cfr. doc. 3 di parte convenuta).
In particolare, sul punto occorre evidenziare che l'art. 28 c.p.c., indica un'eccezione al principio dell'inderogabilità della competenza di cui all'art. 6 del c.p.c., prevedendo che la competenza territoriale può essere derogata per accordo delle parti, le quali possono stabilire concordemente che nel caso in cui sorgano delle controversie tra le stesse in ordine ad un determinato rapporto, la lite verrà decisa da un giudice diverso da quello territorialmente competente secondo le regole ordinarie.
Ne consegue che la designazione di un foro per accordo delle parti in virtù del combinato disposto degli artt. 28 e 29 c.p.c. ed in deroga a quello territoriale stabilito per legge, attribuisce al foro così designato valenza di competenza esclusiva ove risulti, come nella fattispecie, un'espressa ed esplicita manifestazione di volontà in tal senso.
Ed invero, nel caso di specie, la pattuizione inerente al foro competente risulta espressamente richiamata dal modulo di adesione sottoscritto dall'attrice (cfr. doc. 1 di cui al fascicolo monitorio), la quale ha conseguentemente accettato, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., quanto stabilito dal già richiamato art. 17 delle condizioni generali del contratto.
Pertanto, va riconosciuta la competenza territoriale del Tribunale di Firenze.
pagina 4 di 9 2. Venendo al merito, si osserva anzitutto che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento, cioè, antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio. Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione” (ex plurimis Cass. n. 24815/05; n.
25857/11).
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
“La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria” (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
3. Ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'opposizione non sia fondata per i motivi di seguito esposti.
pagina 5 di 9 In primo luogo, sono da considerare applicabili al caso concreto, avente ad oggetto una pretesa creditoria fondata su fatture contenenti importi addebitati a titolo di consumi e penali relativi a contratti di fornitura di energia elettrica, i criteri di distribuzione degli oneri probatori stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di contratti di somministrazione, secondo cui “nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità. In caso di contestazione dei consumi da parte del somministrato, grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (ovvero il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore
l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi” (Cass. n. 19154/2018; Cass. n. 23699/2016).
In particolare, stante l'accettazione consensuale delle parti contraenti del contatore quale strumento deputato alla misurazione dei consumi e la natura tecnica degli accertamenti implicati, è l'utente ad avere l'onere di contestare in modo specifico e circostanziato il malfunzionamento dello strumento di rilevazione richiedendo una verifica del corretto funzionamento e “dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione)” (cfr. Cass. n. 297/2020), dovendosi, in caso contrario, considerare pienamente operante la presunzione di corretto funzionamento del sistema di rilievo dei consumi mediante contatore e non più revocabile in dubbio la debenza dei relativi importi così come riportati in fattura.
Di conseguenza, in considerazione delle generiche contestazioni formulate sul punto da parte opponente, risultano dovute ad le spese per la materia energia, oltre alle spese per il CP_1
trasporto, per la gestione del contatore, gli oneri di sistema e le imposte, così come contabilizzate nella fattura n. 336962 dell'8 aprile 2021 (cfr. doc. 6 di parte convenuta).
pagina 6 di 9 Passando ora all'esame delle somme imputate a titolo di penale per il mancato rispetto dei termini di preavviso, è anzitutto opportuno rilevare come la Suprema Corte si sia recentemente pronunciata stabilendo che “in materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra parte in caso di recesso anticipato o inadempimento non avendo natura vessatoria non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione”
(Cass. n. 18550/2021).
Ad ogni buon conto, si sottolinea che, analogamente a quanto si è già osservato circa la pattuizione inerente al foro di competenza, l'attrice, sottoscrivendo il modulo di adesione al contratto n.
MAP19E/1852380, ha accettato specificatamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., anche quanto stabilito dall'art. 12 di cui alle condizioni generali di fornitura.
Ciò posto, risultano validamente applicabili al caso di specie sia il sopra citato art. 12 CGC, sia la delibera ARERA n° 783/2017/R/com come modificata ed integrata dalla delibera 196/2019/R/com vigente ratione temporis, che integra il contratto ai sensi dell'art. 1339 c.c.
A tal proposito, non si ritiene condivisibile la tesi di parte opponente, secondo cui quanto convenzionalmente determinato dalle condizioni generali di fornitura si pone in contrasto con la regolamentazione ARERA.
Difatti, a ben vedere, la già richiamata normativa di settore, vieta l'applicazione di penali o costi di chiusura soltanto nelle ipotesi in cui la fornitura venga resa nei confronti di clienti finali di piccole dimensioni, in quanto il divieto posto dall'art. 6.5, allegato 2, delibera ARERA n° 783/2017/R/com, è contenuto nel Titolo II del predetto allegato, che, come stabilito dall'art.
2.2 del provvedimento in esame, reca “disposizioni specifiche relativamente alle modalità di esercizio del diritto di recesso da un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale con riferimento ai clienti di piccole dimensioni”.
Ai sensi dell'art. 1.1, allegato 2, delibera ARERA n° 783/2017/R/com, sono clienti di piccole dimensioni “i clienti finali di energia elettrica e/o gas naturale di cui: all'articolo 2.3, lettera a) del
TIV e all'articolo 2.3 lettere a) e b) del TIVG;
all'articolo 2.3, lettera c) del TIV e all'articolo 2.3 lettera d) del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000
Smc;”.
pagina 7 di 9 Di conseguenza, risultano esclusi dall'ambito di applicabilità delle disposizioni in esame i clienti di cui all'art.
2.3. lett. e) TIV, ossia i punti di prelievo in media tensione per gli usi diversi da quelli in media tensione per l'illuminazione pubblica di cui alla lettera d) della medesima disposizione.
Ed invero, appare pacifico che la ricada in quest'ultima Parte_1 Parte_1
categoria, posto che, come si evince dalla fattura prodotta in sede monitoria da la CP_1 società attrice ha usufruito di una tensione di alimentazione in “Media Tensione” (cfr. doc. 3 di cui al fascicolo monitorio).
Alla luce di quanto sinora esposto, non vi sono dubbi circa l'applicabilità alla fattispecie concreta di quanto previsto dall'art. 12.4 CGC, ovverosia che “Nel caso di utenze connesse in Media tensione, di utenze con consumi superiori a 200.000 Smc/anno o di Clienti multisito, titolari di una pluralità di PdP di cui almeno uno connesso in media tensione o alta tensione e/o con consumi superiori a 200.000
Smc/anno, il Cliente potrà recedere dal contratto, con riferimento a tutti i PdP, con un preavviso pari a
12 (dodici) mesi, purchè la data di efficacia del recesso (c.d. switch-out) decorra non prima di 12 mesi effettivi di fornitura, pena l'applicazione di una penale pari al 30% del consumo medio di energia e gas utilizzato dal Cliente, per ogni mese di preavviso non rispettato, con un minimo fisso di € 1.500,00
(euro millecinquecento/00) iva esclusa per ogni mese di preavviso non rispettato con riferimento ad ogni singolo punto connesso in media tensione o alta tensione e/o con consumi superiori a 200.000
Smc/anno e di € 500,00 (euro cinquecento/00) iva esclusa per le utenze in bassa tensione e/o con consumo inferiore ai 200.000 Smc/anno”.
In merito al quantum della penale da applicare, si osserva che, nel rispetto del termine di preavviso di cui all'art. 12. 4 CGC, essendo il contratto sottoscritto in data 12 aprile 2020, lo switch-out si sarebbe dovuto verificare con decorrenza dal mese di aprile del 2022.
Tuttavia, come constatato dal consulente d'ufficio, in un modo convincente da un punto di vista logico- tecnico, “la richiesta di acquisizione del POD a mezzo del nuovo fornitore è stata inserita sul Sistema
Informativo Integrato nel mese di marzo 2021 (05 marzo 2021), con decorrenza del termine dal successivo mese di aprile 2021 (01 aprile 2021)”.
Conseguentemente, appare corretto l'addebito dell'importo di euro 18.000,00, ottenuto moltiplicando il minimo contrattualmente stabilito di euro 1.500,00, per i 12 mesi di mancato preavviso.
Di contro, non si ritiene che sussistano i presupposti per ritenere la quantificazione della suddetta penale manifestamente sproporzionata, ai sensi dell'art. 1384 c.c.
pagina 8 di 9 Infatti, sebbene la riduzione possa anche essere disposta d'ufficio, l'esercizio di tale potere è comunque subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova incombenti sulla parte circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare ex actis, ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo (Cass. n. 34021/2019).
La parte, dunque, pur se non sollevi espressamente la relativa eccezione, deve comunque dedurre e dimostrate le circostanze rilevanti al fine di formulare un giudizio di manifesta eccessività della penale stessa (Cass. n. 19320/2018).
Tuttavia, nel caso concreto la società opponente non ha fornito elementi tali da poter verificare se la penale potesse essere sproporzionata, rispetto alle perdite subite per effetto del recesso senza preavviso.
In conclusione, risultano dovuti ad anche gli importi addebitati a titolo di penale per il CP_1 mancato rispetto dei termini di preavviso stabiliti dall'art. 12.4 CGC.
4. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi, vengono poste a carico dell'attrice, sulla base del principio generale della soccombenza.
Le spese per la consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti in via solidale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) rigetta l'opposizione proposta dalla Parte_1
e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 4959/2021, N.R.G. 12816/2021, del Tribunale di
Firenze;
2) condanna la a rimborsare alla Parte_1
e spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali nella CP_1
misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge;
3) pone definitivamente a carico di entrambe le parti in via solidale le spese per la consulenza tecnica liquidate con separato decreto
Firenze, 10 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
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