Sentenza 4 marzo 2025
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- 2. Il risarcimento ai prossimi congiunti non è un danno punitivo, ma in caso di dolo aumentaAccesso limitatoRoberto Foffa · https://www.altalex.com/ · 16 aprile 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/03/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1502/2022
REPY
BLICA ITALIABBLY
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Dania Mori Presidente
Consigliere Estensore Dott.ssa Giulia Conte
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1502/2022 promossa da:
(C.F.
), in proprio e quale erede pro-quota TE 1 C.F. 1
(1/3) della madre TE 2 (C.F. (C.F. PEsona 1 C.F. 2
in proprio e quale erede pro-quota (1/3) della madre C.F. 3 PE_1
[...] (C.F. C.F. 2 TE_3 (C.F. C.F. 4 '
TE 4 (C.F.
), TE_5 (C.F. C.F. 5
), con il patrocinio (C.F. C.F. 6 ), TE_6 C.F. 7
degli avv.ti ALESSANDRO NAPOLEONI e ROBERTO NAPOLEONI, elettivamente domiciliati come da procura in atti
APPELLANTI
contro
Controparte_1 (c.f. P.IVA 1 con il patrocinio degli
MATTEO ORLANDINI, avv.ti SILVIA CARLI, LUCA CEI, SERENA SPIZZAMIGLIO e elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATA
E nei confronti di
CP 2 (c.f. C.F. 8 anche quale coerede di PEsona 1
APPELLATO NON COSTITUITO
PE parte appellante:
"voglia la Corte d'Appello adita, in parziale riforma della impugnata sentenza n.352/2022 per le motivazioni esposte nell'atto di appello ed eventualmente previa ammissione dei mezzi di prova non ammessi in primo grado:
- quantificare il risarcimento del danno non patrimoniale spettante agli appellanti in conformità ai principi di cui alla nota sentenza della S.C. (Cass. civ. Sez. Terza Sent.,
21/04/2021, n. 10579) e quindi applicando le tabelle romane o le tabelle milanesi nel
-
frattempo adottate con aumento degli importi risultanti dalle suddette tabelle alla luce
-
delle circostanze concrete che hanno caratterizzato il caso in esame e per l'effetto condannare | in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, al risarcimento del danno non patrimoniale in favore degli appellanti così come indicato nelle tabelle riportate a pag.9 dell'atto di appello;
condannare I Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno patrimoniale relativo alle spese funerarie (all.9 atto di citazione primo grado) in favore degli eredi della sig.ra PEsona 1 ovvero i figli e TE 2 ; TE 1
- condannare I Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, alle spese di lite relative al giudizio di primo grado secondo lo scaglione di valore che risulterà all'esito della parziale riforma della sentenza impugnata.
In ogni caso con vittoria integrale di onorari e spese di lite da riconoscersi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari."
PE parte appellata:
"Voglia l'Ecc.mo Corte d'Appello di Firenze, adversis rejectis, rigettare la domanda attrice e per l'effetto ridurre il risarcimento corrisposto in base alla sentenza di primo grado in quella misura che sarà ritenuta di giustizia con conseguente condanna alla restituzione nei confronti dell'appellata delle somme esorbitanti;
in subordine confermare la sentenza impugnata;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio."
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 352/2022 del Tribunale di Livorno, in materia di responsabilità per fatto doloso del dipendente e/o per colpa propria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte. Con atto di citazione ritualmente notificato CP_2 Pt 1 PEsona_1
TE 3 TE 4 TE 2
[...] TE 5 e convenivano davanti al Tribunale di Livorno la TE 6 Controparte 1 esponendo:
[...] deceduto il 24 novembre 2014 presso il
- di essere coniuge, figli e nipoti di PEsona 2 reparto di terapia intensiva dell'Ospedale di Piombino, dove era ricoverato a seguito di intervento chirurgico di riduzione e sintesi di frattura al femore;
che il decesso si era verificato a seguito di improvvisa ed inspiegabile emorragia;
· che nel medesimo reparto, tra il gennaio 2014 ed il marzo 2015, si erano verificati 10 decessi di pazienti riconducibili ad improvvisi ed apparentemente non spiegabili eventi emorragici associati ad alterazioni della coagulazione del sangue;
-che a seguito di indagini penali era stato disposto il rinvio a giudizio per omicidio plurimo continuato aggravato di una infermiera in servizio presso il reparto, Per 3
[...] ; che dalla relazione della Commissione tecnica nominata dalla Regione Toscana
dell'aprile 2016, emergeva una situazione di carenza organizzativa e gestionale del reparto di terapia intensiva dell'Ospedale di Piombino che aveva condotto ad un ritardo nell'accertamento delle anomalie nei decessi;
- che dalla consulenza tecnica collegiale svolta dal Pubblico Ministero e successivamente dalla perizia collegiale svolta in sede di incidente probatorio era stato accertato che il decesso del Sig. PEsona 2 era stato determinato da un evento emorragico riconducibile alla somministrazione indebita di eparina al di fuori degli schemi terapeutici;
- che anche nella relazione della Commissione nominata dal Ministero della Salute era emerso il mancato monitoraggio di strategie di contenimento del rischio clinico;
-che sussisteva una responsabilità dell Controparte_3 convenuta.
Gli attori chiedevano quindi la condanna della convenuta al risarcimento dei danni.
L'azienda si costituiva, deducendo che il sig. PE 2 era un paziente anziano con pluripatologie, elevato rischio di decesso ed aspettativa di vita ridotta, e che al più poteva parlarsi di perdita di chance;
che per l'omicidio del medesimo l'infermiera imputata, Sig,ra PE 3, era stata assolta dal Tribunale di Livorno con la sentenza di primo grado "perché il fatto non sussiste"; che non era stata provata la somministrazione anomala di eparina;
che non vi era prova del fatto doloso di un dipendente e del nesso causale;
che | CP 1 era comunque parte lesa, e non sussisteva alcuna responsabilità contrattuale;
che non sussisteva una responsabilità a fronte di una deviazione da parte del dipendente totalmente aberrante dal proprio ruolo;
che era contestata anche la pretesa quantificazione dei danni. Espletata l'istruttoria, con produzioni documentali, prove orali e ctu, con sentenza n.
352/22 il tribunale ha evidenziato che:
la vicenda di causa si inseriva nell'ambito di una serie di decessi anomali verificatesi presso il reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Piombino, dovuti alla somministrazione ai pazienti ricoverati di anticoagulanti al di fuori di prescrizione mediche, per i quali all'esito delle indagini penali era stato disposto il rinvio a giudizio dell'infermiera PEsona 3 , dipendente della convenuta CP_1 ed in servizio presso tale reparto, con l'imputazione di omicidio doloso plurimo in continuazione aggravato (la triste sequenza è: PEsona 4 , deceduta il 22/09/2014, PEsona 5
deceduto il 02/10/2014, PEsona 2 , deceduto il 24/11/2014, PEsona_6
PEsona 8 , deceduto il deceduta il 26/11/2014, PEsona 7, deceduta il 20/12/2014, deceduto il deceduta il 09/01/2015, 28/12/2014, 'PEsona 10 PEsona_9 '
PEsona 12 , deceduto il deceduto il 2.7.2015 e 11/03/2015, PEsona 11 '
29.9.2015);
il giudizio penale di primo grado s'era concluso con la condanna per l'omicidio doloso di quattro pazienti (i Signori PEsona 12 PEsona_9 Controparte_4 e
PEsona 10 ) dell'imputata, che era invece stata assolta per insussistenza del fatto in relazione al decesso di altri sei pazienti, tra i quali il Sig. PEsona_2 all'esito del giudizio di appello, l'imputata era stata poi assolta dal reato di omicidio continuato e pluriaggravato nei confronti di tutti i pazienti con la formula "per non aver commesso il fatto".
Tanto premesso, il tribunale ha rilevato che, indipendentemente dalla individuazione del soggetto responsabile, risultava provato dalla consulenza svolta su incarico della Procura, dalla perizia medico-legale collegiale svolta in sede di incidente probatorio e dal dispositivo della sentenza di appello che il decesso del Sig. PEsona 2 era riconducibile, quale concausa, in un quadro clinico già gravemente problematico, alla somministrazione, al di fuori di qualsiasi prescrizione medica e schema terapeutico, di farmaci anticoagulanti, mentre era ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Ha dunque ritenuto che di tale condotta dovesse rispondere la struttura sanitaria, posto che, ragionevolmente, le somministrazioni erano avvenute da parte di personale sanitario, unico che aveva libero accesso al piccolo reparto in orari anche diversi, nei quali non era consentito l'accesso dall'esterno. In ordine al quantum debeatur, ha evidenziato di voler adottare la tabella "a punti" del Tribunale di Roma e, premesso che quali elementi concreti per la determinazione del danno subito dagli attori occorreva considerare il rapporto di parentela, la convivenza o meno della vittima primaria e di quella secondaria,
l'età del Sig. PEsona 2 e l'età dei singoli familiari ( PEsona 1 coniuge
Pt 1convivente di anni 78; CP_2 figlio non convivente di anni 57; [...] figlio non convivente, di anni 52; figlia di Pt 1 , nipote non TE 3 figlia di Pt 1 nipote non convivente di anni convivente di anni 23; TE 4
figlio di Pt 2, figlia non convivente di anni 50; 14; TE 2 TE 5 figlio di Pt 2, nipote non nipote non convivente, di anni 15; TE 6
PE 2 (affetto da convivente, di anni 16), nonché le condizioni di salute del Sig. sindrome di Parkinson, "con multimorbilità e polifarmaco terapia di base"), e le concrete e reali aspettative di vita al momento del suo ingresso nella struttura ospedaliera quali emergenti dalla consulenza e dalla perizia in precedenza richiamate, rilevato che l'Azienda sanitaria pubblica convenuta si trovava ad affrontare, in relazione a tale situazione del tutto peculiare ed eccezionale, la liquidazione complessiva del danno a favore di una pluralità di familiari appartenenti al medesimo nucleo, nella fattispecie particolarmente ampio, e che la tabella romana (che prevedeva valori monetari medi più elevati rispetto a quelli del Tribunale di Milano, in uso da tempo nella maggioranza dei
Tribunali) sottovalutava l'età della vittima e l'aspettativa di vita residua, affermava che ex 1226 c.c. era equo e congruo liquidare nella fattispecie importi corrispondenti a meno della metà di quanto risultante, nel minimo, dall'applicazione delle richiamate "tabelle", ovvero euro 120.000,00 a favore del coniuge euro 45.000,00 perPEsona 1 euro 20.000,00 ciascuno dei figli CP 2 TE 1 TE 2
per ciascuno dei nipoti TE 3 Parte 4 TE_7
[...] in valore attuali, già comprensivi di interessi e rivalutazione;
il tutto, con condanna della convenuta alle spese di lite.
TE 1 e TE 2 figli della vittima, in proprio e anche quale eredi ciascuno per la quota di un terzo della madre deceduta il 12.1.2022 (a PEsona 1
fronte di una sentenza di primo grado pubblicata il 19.4.2022), nonché i nipoti Pt 3
TE 6 hanno appellato tale TE 4 TE 5[...] e sentenza, facendo valere i seguenti motivi:
I MOTIVO: ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA' MANIFESTA IN ORDINE ALLA
QUANTIFICAZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE. Gli appellanti hanno dedotto che il tribunale aveva errato nel ritenere inadeguate le tabelle romane perché attribuivano scarso rilievo all'età ed alle concrete aspettative residue di vita della vittima, quando invece la Corte di Cassazione le aveva ritenute idonee;
era poi irragionevole aver liquidato importi corrispondenti a meno della metà del minimo dando rilievo ad un elemento del tutto irrilevante quale la pluralità di congiunti che avevano avanzato richieste risarcitorie;
la natura dolosa del fatto, peraltro, anziché giustificare un decremento doveva piuttosto giustificare un aumento rispetto alla somma tabellata, indicata in relazione a fatti colposi;
infine, erroneamente il primo giudice aveva ridotto il risarcimento in base alle pregresse condizioni di vita del paziente, posto che esse non erano affatto così gravi da incidere sensibilmente sulle sua aspettative di vita, tanto che il ricovero in Ospedale era avvenuto per una semplice frattura al femore.
II MOTIVO: OMESSA VALUTAZIONE DI CIRCOSTANZE DECISIVE AI FINI DEL
DECIDERE. Nel disapplicare sostanzialmente il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui era sì possibile applicare dei correttivi sull'importo finale risultante dalle tabelle in ragione della "particolarità della situazione", ma non prescindere totalmente da esse, come era invece avvenuto nel caso in esame, il tribunale aveva poi ignorato che dall'istruttoria era emersa una particolare intensità del vincolo familiare esistente tra la vittima ed i prossimi congiunti;
inoltre, la natura dolosa dell'omicidio avrebbe imposto un aumento tabellare nella misura minima del 50%. Gli appellanti hanno quindi chiesto che il loro credito risarcitorio fosse determinato applicando le tabelle romane ed aumentando in misura pari almeno al 50% gli importi così risultanti.
III MOTIVO: OMESSA PRONUNCIA SULLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO
PATRIMONIALE IN RELAZIONE ALLE SPESE FUNERARIE. Infine, il tribunale nulla aveva detto in merito alla domanda di PEsona 1 di corresponsione delle spese funerarie da lei sostenute per € 2.217,00, seppure si trattasse di esborsi documentati (doc.15 atto di citazione primo grado) e conseguenza diretta dell'illecito; TE_1 e Pt 2
[...], quali eredi della PE 1 hanno quindi insistito nella relativa liquidazione per un importo pari ad 1/3 ciascuno.
L'appellata s'è costituita l'8.3.2024 (4 giorni prima dell'udienza differita ex art. 168 bis) e ha rilevato che le morti anomale avevano riguardato i seguenti pazienti: PE 13
(deceduto il 19/01/2014), PEsona 14 (deceduto il 27/06/2014), [...]
[...]
(deceduta il 22/09/2014), (deceduto il 02/10/2014), PE 4 PEsona 5
(deceduto il 24/11/2014), PEsona 6 (deceduta il PEsona 2
PEsona 7 (deceduta il 20/12/2014), PEsona 8 (deceduto il 26/11/2014),
PEsona_9 (deceduta il 09/01/2015), PEsona 10 (deceduto 28/12/2014), il 11/03/2015), PEsona 12 (deceduto PEsona 11 (deceduto il 2.7.2015), il 29.9.2015); ha dunque evidenziato che nella sequela la morte del Sig. PE 2 era uno dei primi casi e quindi vi era una obiettiva difficoltà per essa Azienda di intuire che vi era un killer che si aggirava per l'ospedale, ciò che giustificava la riduzione del risarcimento;
inoltre, il caso in esame configurava una mera "anticipazione dell'evento morte", posto che l'aspettativa di vita del Sig. PE 2 era molto modesta viste le sue comorbilità e stante il fatto che i pazienti ultrasettantenni (il Sig. PE 2 peraltro, aveva già 85 anni) sopravvivono agli interventi chirurgici solo nel 50% dei casi, ciò che giustificava anche il mancato riconoscimento delle spese funerarie.
Questa Corte, trattenuta una prima volta la causa in decisione, con ordinanza di rimessione sul ruolo del 23.5.2024 ha rilevato che tra gli attori che in primo grado avevano agito per ottenere la condanna a risarcire loro il danno per l'uccisione del proprio congiunto PEsona 2 vi era anche il figlio CP 2 che non aveva, invece, interposto appello e a cui l'atto d'impugnazione degli altri familiari non era stato notificato. Ha dunque evidenziato che la mancata notifica dell'appello a CP 2 quale danneggiato iure proprio, non poneva di per sé alcun problema, dal momento che tra i diversi danneggiati la causa era scindibile ed ormai la posizione di CP 2 iure proprio era passata in giudicato, ex art. 332 c.p.c., e che però nel proprio atto d'appello
TE 1 avevano dato conto che la loro madre, e Parte 2 [...] era deceduta il 12.1.2022 (dunque, nel corso del giudizio innanzi al tribunale PE_1
- dove essa era parte attrice essendo la sentenza di primo grado stata pubblicata il
19.4.2022), ed avevano dichiarato di impugnare in proprio e anche quale eredi ciascuno per la quota di un terzo della madre. Posto che, secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte, la morte di una parte nel corso del giudizio di primo grado determina la trasmissione della relativa legittimazione processuale attiva e passiva agli eredi, per cui costoro vengono a trovarsi nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali
(indipendentemente, cioè, dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale), con conseguente configurazione, in fase di gravame, di un'ipotesi di causa inscindibile ai sensi dell'art. 331 c.p.c., ha dunque ordinato d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_2 non si èGli appellanti hanno proceduto all'integrazione del contraddittorio e CP 2
costituito; la causa è stata dunque nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza in data 20.12.2024, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.12.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Il perimetro della presente causa.
Preliminarmente, si rileva che parte appellata non ha interposto appello incidentale avverso la sentenza di primo grado né avrebbe potuto interporlo, ex art. 334 c.p.c.,
-
essendosi costituita tardivamente.
E' dunque coperta da giudicato l'affermazione di responsabilità dell CP_1 per il decesso di PEsona 2 avvenuto per il contegno doloso di un dipendente (di cui non era stata stabilita l'identità), che ha proceduto alla somministrazione, al di fuori di qualsiasi prescrizione medica e schema terapeutico, di farmaci anticoagulanti, a tale paziente come ad altri, in una sequela di omicidi volontari. Sono quindi del tutto irrilevanti le disquisizioni dell'appellata in ordine al fatto che, essendo la morte del Sig. PE 2 la terza in ordine temporale tra quelle prese in considerazione nel processo penale, non vi era per essa ancora l'obiettiva possibilità di ipotizzare che un serial killer si aggirasse per il reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Piombino. PEtanto, nel presente grado si controverte unicamente del quantum debeatur, ed in particolare della richiesta degli appellanti di aumento del risarcimento liquidato in primo grado.
Dalla mancata proposizione di appello incidentale discende, poi, ulteriormente, che sia inammissibile la pretesa trasfusa dall'appellata nelle proprie conclusioni, di "ridurre il risarcimento corrisposto in base alla sentenza di primo grado in quella misura che sarà ritenuta di giustizia con conseguente condanna alla restituzione nei confronti dell'appellata delle somme esorbitanti"; invero, contrariamente a quanto sostenuto dall CP 1 il solo fatto che il capo di sentenza relativo al quantum sia stato impugnato dai congiunti del PE 2 non consente a questa Corte di rimettere in discussione l'ammontare dei crediti anche in senso sfavorevole agli appellanti, né tale risultato potrebbe prodursi solo perché l'appellata ha riproposto le proprie deduzioni in punto di quantificazione del danno già avanzate in primo grado. Come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte (cfr. ex plurimis Cass.
06/10/2020 n. 21504), "Il divieto di "reformatio in peius" consegue alle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del "thema decidendum" in appello, per cui, una volta stabilito il "quantum devolutum", l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado".
Gli argomenti spesi dall CP 1 volti a dimostrare l'esosità dei crediti risarcitori liquidati dal tribunale appaiono dunque irrilevanti, se non per la loro ipotetica attitudine a contrastare gli argomenti opposti e contrari degli appellanti, volti ad incrementare tali crediti.
3. Il primo ed il secondo motivo d'appello: la quantificazione del danno da lesione del rapporto parentale.
Il tribunale, dopo aver affermato di voler liquidare il danno applicando la tabella romana,
e aver ricostruito le relazioni parentali, le età delle vittime secondarie e le situazioni di convivenza o non ( PEsona_1 coniuge convivente di anni 78; CP_2 figlio non figlio non convivente, di anni 52; convivente di anni 57; TE 3 TE 1 figlia di Pt 1 , nipote non convivente di anni 23; TE 4 figlia di Pt 1 nipote non convivente di anni 14; figlia non convivente di anni 50; Pt 5 TE 2
[...] figlio di Pt 2, nipote non convivente, di anni 15; TE_6 figlio di Pt 2, nipote non convivente, di anni 16), ha proceduto alla quantificazione dei crediti risarcitori così argomentando "Oltre a tali elementi occorre invero tenere in adeguata considerazione le condizioni di salute del Sig. PE 2 (affetto da sindrome di Parkinson, "con multimorbilità e polifarmaco terapia di base"), le concrete e reali aspettative di vita al momento del suo ingresso nella struttura ospedaliera quali emergenti dalla consulenza e dalla perizia in precedenza richiamate (anziano 85enne con varie patologie, ricoverato per frattura al femore già con protesi, di per sé ad elevato rischio mortalità, per il quale si era deciso di procedere ad una mera "stabilizzazione" della frattura), le circostanze del tutto eccezionali relative al caso in esame (correlate, ragionevolmente, ad una del tutto anomala condotta dolosa e delittuosa), la pluralità di richieste risarcitorie che | [...]
TE 8 convenuta si trova ad affrontare in relazione a tale situazione del tutto peculiare ed eccezionale, la liquidazione complessiva del danno a favore di una pluralità di familiari appartenenti al medesimo nucleo, nella fattispecie particolarmente ampio, le già evidenziate caratteristiche delle Tabelle "a punti" in uso al Tribunale di Roma (valori monetari medi più elevati rispetto a quelli del Tribunale di Milano, in uso da tempo nella maggioranza dei Tribunali, obbiettiva sottovalutazione dell'età della vittima e dell'aspettativa di vita residua). Considerati gli elementi tutti in precedenza riassunti, con valutazione necessariamente equitativa ex 1226 c.c. si ritiene equo e congruo liquidare nella fattispecie importi corrispondenti a meno della metà di quanto risultante, nel minimo, dall'applicazione delle richiamate "tabelle", ovvero euro 120.000,00 a favore del coniuge PEsona 1 euro 45.000,00 per ciascuno dei figli CP 2
TE_2 euro 20.000,00 per ciascuno dei nipoti Pt 3 TE_1
TE 7 in valore attuali, già
[...] TE 4 comprensivi di interessi e rivalutazione".
Gli appellanti hanno dedotto che il tribunale aveva errato nel ritenere inadeguate le tabelle romane perché attribuivano scarso rilievo all'età ed alle concrete aspettative residue di vita della vittima, quando invece la Corte di Cassazione le aveva ritenute idonee, che era irragionevole aver liquidato importi corrispondenti a meno della metà del minimo dando rilievo ad un elemento del tutto irrilevante quale la pluralità di congiunti che avevano avanzato richieste risarcitorie, che la natura dolosa del fatto, anziché
giustificare un decremento, doveva piuttosto giustificare un aumento rispetto alla somma tabellata, indicata in relazione a fatti colposi, e che, infine, erroneamente il primo giudice aveva ridotto il risarcimento in base alle pregresse condizioni di vita del paziente, posto che esse non erano affatto così gravi da incidere sensibilmente sulle aspettative di vita, essendo il ricovero in ospedale avvenuto per una semplice frattura al femore. Hanno infine rilevato che, tra l'altro, dall'istruttoria espletata in primo grado era emersa una particolare intensità del vincolo familiare esistente tra la vittima ed i prossimi congiunti.
PE converso, secondo l'appellata il danno andava quantificato tenendo conto del fatto che la relazione parentale si sarebbe in ogni caso interrotta entro un brevissimo lasso di tempo, a seguito del sopraggiungere della morte a causa dell'intervento chirurgico e delle altre malattie dalle quali era affetto il congiunto, che comunque il PE 2 era un uomo di
85 anni che aveva già superato le normali aspettative di vita date dalla statistica demografica, che il calcolo andava effettuato applicando le nuove Tabelle di Milano, che nelle more avevano accolto il metodo a punti, e, infine, che la circostanza che l'omicidio fosse avvenuto con dolo doveva portare ad una riduzione risarcitoria perché essa azienda non poteva in alcun modo prevenire il fatto.
Passando dunque all'esame di tali contrapposte circostanze, si deve intanto rilevare come in difetto d'impugnazione incidentale da parte dell'azienda non possa essere posta in discussione la tabella romana quale strumento di liquidazione rivendicato dai congiunti del sig. PE 2 e prescelto dal tribunale, e meglio comprendere quali sarebbero state le somme "standard" riconoscibili ai danneggiati sulla base di tale tabella, posto che il tribunale non ha effettuato un calcolo analitico.
Poi, si deve rilevare che la riduzione è stata effettuata dal tribunale sulla base di una pluralità di fattori tra cui quello (a cui non si sa quale peso sia stato attribuito nel complessivo ragionamento) per cui la situazione sarebbe del tutto peculiare ed eccezionale, trattandosi di liquidazione complessiva del danno a favore di una pluralità di familiari appartenenti al medesimo nucleo, nella fattispecie particolarmente ampio. Si tratta di argomento che, come dedotto dagli appellanti, è privo di ogni fondamento giuridico, posto che il risarcimento del danno non ha funzione punitiva, ma prettamente compensativa, e la liquidazione deve avvenire avuto riguardo al danno effettivamente subito dalla persona danneggiata, senza guardare all'impatto sul debitore danneggiante e/o alle sue condizioni economiche (dunque, nella quantificazione del credito la pluralità di congiunti può rilevare solo perché lo stesso sistema a punti, nel soppesare il nocumento, valorizza la presenza di ulteriori congiunti, oltre al defunto).
Inoltre, è fondata la deduzione degli appellanti secondo cui non vi era alcuno spazio per ritenere le tabelle romane troppo "generose", quando esse avevano ricevuto un giudizio d'idoneità e congruità da parte della Cassazione.
Ancora, si deve rilevare che, proprio per la funzione compensativa e non punitiva del risarcimento del danno, la circostanza che la morte del congiunto degli attori sia stata determinata da un fatto non colposo - che è il caso sul quale sono parametrate le tabelle romane e milanesi - ma doloso deve determinare un aumento, e non una diminuzione, del credito.
E' vero, infatti, che per l'azienda è certamente più difficile da concepire che un proprio dipendente volontariamente uccida un paziente, piuttosto che un errore medico, e tuttavia, una volta statuito con pronuncia passata in giudicato che di tale fatto essa deve comunque rispondere, la sua posizione soggettiva non ha alcuna rilevanza ai fini risarcitori. PE converso, secondo l'id quod plerumque accidit è più sconvolgente ed inaccettabile per un congiunto sapere che il proprio familiare è morto in conseguenza di un atto doloso, piuttosto che pensare che un medico ha commesso un errore, e per questo - pur restando identica la perdita del rapporto affettivo - nel primo caso il patema d'animo è maggiore e, dunque, si giustifica un incremento del credito risarcitorio. Invero, la ravvisabilità di un reato doloso è certamente uno di quegli elementi eccezionali che giustifica una personalizzazione perché determina ex se una maggiore l'intensità delle sofferenze psicofisiche patite dalla vittima (primaria o secondaria), tanto più che nel caso in esame la morte procurata è stata atroce e cruenta.
D'altro canto, appunto, come ricordato ad esempio anche dall'Osservatorio sulla Giustizia
Civile di Milano, nella relazione 2018 sui criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale, la tabella (non solo quella milanese, anche quella romana), "costituisce la sintesi di un monitoraggio di sentenze aventi ad oggetto fatti illeciti che sono, di regola, penalmente irrilevanti o comunque integrano gli estremi di un reato colposo. Laddove, invece, ricorrano tutti presupposti per ravvisare la sussistenza di un reato doloso [..] senza aderire alla tesi del c.d. "danno punitivo" (nettamente smentita dalla Cass. Sez. U. n. 15350/2015 e ben circoscritta dalla recente sentenza Cass. Sez. U. n. 16601/2017) è indubbio che, nelle ipotesi menzionate, sia (di regola) maggiore l'intensità delle sofferenze psicologiche patite dalla vittima primaria o secondaria."
Tutto ciò giustifica, nel suo complesso, in via equitativa, un aumento del risarcimento del danno nella misura del 25%, per la natura dolosa del fatto.
Tanto premesso, si deve poi comprendere come incidano le condizioni personali del sig.
PE 2 A tale riguardo, si deve escludere poter dare rilievo, in diminuzione rispetto alle somme tabellate, al fatto che questi avesse 85 anni - come vorrebbe parte appellata, che ha invocato (tra l'altro) il fatto che il paziente avesse ormai superato le normali aspettative di vita date dalla statistica demografica - perché già le tabelle tengono conto di tale fattore, attribuendo punteggi diversi a seconda dell'età della vittima primaria, e ci si deve invece interrogare su quali fossero le concrete aspettative di vita del sig. PE 2
Ci si deve, cioè, domandare, se egli fosse un soggetto ottantacinquenne con un'aspettativa di vita standard, per l'età, o avesse effettivamente, come sostenuto dall'appellata e ritenuto dal primo giudice, una ridotta aspettativa di vita.
Secondo gli appellanti, il loro congiunto aveva "una semplice frattura al femore"; tuttavia, purtroppo, una persona di 85 anni che subisce una frattura del femore non versa affatto in una situazione "semplice", perché si tratta di una patologia importante, che può condurre anche alla morte e che anche in caso di sopravvivenza determina normalmente un decadimento delle condizioni generali. In particolare, i consulenti della Procura, Prof. PE 15 e Dott.ssa PEsona 16 con argomenti condivisibili perché fondati su dati obiettivi, nel descrivere le cause del decesso del Sig. PEsona 2 hanno dato conto di un precario equilibrio del paziente, evidenziando (vedi doc. 2 di parte attrice, pagg. 299 e seguenti) che:" si trattava di soggetto 85enne che, per caduta accidentale, riportava frattura di femore sinistro a motivo della quale accedeva presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Piombino. Sin dall'inizio del decorso, le condizioni sono connotate da criticità cliniche tanto che alle ore
[... 10.45 del 21 novembre il Per 2 necessitava di trasferimento presso la U.O. del medesimo nosocomio dove veniva descritto Controparte_5
"soporoso, difficilmente risvegliabile, dispnoico, iperpiretico" e l'anestesista riteneva necessario differire l'intervento chirurgico. Ferme restando le gravi condizioni generali, i parametri coagulativi si mantenevano stabili e nella norma ma, già in queste giornate, iniziava a presentare calo emoglobinico. [...] la mortalità e la morbidità tra i pazienti di età superiore ai 70 anni sono più alte rispetto alle altre fasce di età, la mortalità per trauma maggiore nell'anziano sfiora il 50%. In questo contesto si inserisce l'intervento chirurgico del 24 novembre 2014 che veniva limitato alla sola stabilizzazione della frattura proprio in considerazione delle precarie condizioni del paziente. E, trattando altri casi, ci siamo già ampiamente soffermati sul fatto che anche lo stress chirurgico può far precipitare situazioni cliniche già ampiamente compromesse quale quella del PE 2 [...]
Si tratta, in definitiva, di un paziente anziano, con multimorbilità e polifarmacoterapia di base, che vede gravemente peggiorata la sua pregressa condizione di fragilità dalla frattura del femore su protesi."
Dunque, certamente la causa assorbente del decesso è stata l'iniezione di eparina, e tuttavia il PE 2 in quel momento correva comunque il rischio di morire in un breve lasso di tempo, non tanto per le sue pregresse patologie (invero pressoché inevitabili in un uomo di 85 anni e dunque già considerate dai parametri liquidatori tabellati), ma per il tracollo determinato dalla frattura del femore.
Questo, ovviamente, non significa che non sia ravvisabile un omicidio, perché la vita è un bene giuridicamente rilevante anche quando non è temporalmente molto esteso (e del resto tale assunto è ormai incontrovertibile in difetto d'impugnazione), e finanche qualora vi fosse la certezza che il sig. PE 2 sarebbe comunque morto dopo poche settimane per le proprie patologie resterebbe l'imputazione dell'evento morte hic et nunc all'azienda. PEò, si deve tener conto del fatto che, forse - perché certezze sul punto non ve ne sono e, anzi, i suddetti periti indicano che la mortalità per trauma maggiore nell'anziano sfiora il 50%, riconoscendo dunque una percentuale lievemente superiore al
50% di sopravvivenza al trauma il PE 2 sarebbe potuto venire a mancare a breve
(settimane o mesi); se anche avesse superato il periodo più critico, poi, l'allettamento prolungato, alla sua età, avrebbe comunque determinato un decadimento generale, incidendo sulla sua specifica aspettativa di vita.
Dunque, la liquidazione del danno non può non tener conto del fatto che i suoi prossimi congiunti, anche in mancanza della condotta omicida, dovevano aver preso in considerazione la possibilità di perdere il proprio parente entro un limitato lasso di tempo e che, anche a prescindere da ciò, il sig. PE 2 a seguito della grave frattura vedeva obiettivamente limitata la sua aspettativa di vita rispetto a quella di un altro soggetto della medesima età. Tuttavia, tale valutazione deve al contempo considerare anche che vi erano comunque discrete probabilità che, invece, il PE 2 superasse la crisi e trascorresse ancora del tempo coi propri congiunti in condizioni di salute accettabili.
Tutto ciò giustifica, nel suo complesso, in via equitativa, una diminuzione del risarcimento del danno nella misura del 45%, per la compromissione delle condizioni di salute del paziente.
Dunque, compensato l'aumento del 25% con la diminuzione del 45%, si deve operare nel complesso una diminuzione del 20% rispetto al valore individuato sulla base della tabella romana.
Quindi, la scelta del primo giudice di liquidare (per sua stessa affermazione) meno della metà di quanto risultante, nel minimo, dall'applicazione delle richiamate "tabelle", appare incongrua ed impone una nuova liquidazione.
Tale liquidazione deve avvenire sulla base della tabella romana attualmente vigente, posto che è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui "In assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito"
(cfr., ex multis, Cass. n. 19229 del 15/06/2022; Cass. n. 5013 del 28/02/2017; Cass. n.
7272 del 11/05/2012). È stato infatti da tempo chiarito che per la liquidazione del danno non patrimoniale occorre fare riferimento alla tabella più recente in uso al momento della decisione;
diversamente, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali determina la violazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c. (cfr. Cass. n.
24155/2018; Cass. n. 25485/2016; Cass. n. 11152/2015).
Nel procedere a tale liquidazione, si debbono recepire i dati già riportati dal tribunale in punto di età delle vittime secondarie e di convivenza o non (a convivere con il sig.
PE 2 era solo la moglie) e, quanto alle peculiari caratteristiche del rapporto, rilevare che dall'istruttoria espletata in primo grado (v. testi Testimone 1 Testimone 2
Testimone 3 e Testimone 4 è emerso che:
la figlia TE 2 era solita fare visita tutti i giorni ai genitori (per i quali faceva anche la spesa), pranzando spesso con loro, e gestendone, in definitiva, la quotidianità; i nipoti TE 6 e TE 5 , figli di Pt 2, avevano un rapporto particolarmente stretto con il nonno, nato quando essi avevano pochi anni ed i loro genitori si erano separati, di talché durante le ore di lavoro della madre stavano coi nonni e durante il periodo estivo spesso dormivano a casa loro;
il figlio TE 1 , pur abitando a Scandicci, aveva un orario di lavoro flessibile ed andava spesso a trovare i genitori: almeno due volte al mese, ma talvolta anche di più; inoltre, trascorreva le ferie estive a casa dei genitori, con la propria famiglia
(composta dalla moglie e dalle due figlie appellanti, Pt 4 e TE 3 tutta la famiglia si ritrovava per Pasqua, Natale e le altre festività.
Posto che per i figli ed i nipoti non conviventi con la vittima, il punteggio complessivo (e dunque il risarcimento), già parametrato sull'assenza di convivenza, può essere ulteriormente ridotto fino a ½ (per meglio adattare al caso concreto il danno, posto che se ad una convivenza corrisponde sempre una certa intensità di rapporto ad una non convivenza possono corrispondere rapporti molto diversi tra loro), si ritiene:
a) di non dover ridurre il punteggio per i figli, entrambi assiduamente presenti col padre ( Pt 1 nei limiti della distanza geografica), a conferma di un'indubbia intensità di rapporto;
b) di dover ridurre del 10% il risarcimento per i nipoti figli di Pt 2 , perché se è vero che l'istruttoria ha evidenziato che da piccoli frequentavano intensamente la casa dei nonni nulla ha detto della frequentazione al momento del fatto (se non per le festività);
1di dover ridurre del 20% il risarcimento per i nipoti figli di Pt 1 perché non c)
abitavano vicini ai nonni, neppure da piccoli, e sostanzialmente li hanno sempre visti per le festività e le vacanze estive, con un rapporto dunque certamente intenso, ma non nella misura massima.
PEtanto, sulla base della tabella romana dovrebbero spettare le seguenti somme
"standard": a PEsona 1 coniuge convivente di anni 78, che aveva altri familiari non conviventi, punti 29,5, euro 335.006,43;
• a TE 1 figlio di anni 52 non convivente, ma con una frequentazione assidua, che ha altri familiari sia conviventi che non conviventi, punti 21,5, euro
244.157,23;
• a TE 2 figlia di anni 50 non convivente, ma quotidianamente accanto ai genitori, che ha altri familiari sia conviventi che non conviventi, punti 22, euro
249.835,30;
• a TE 3 figlia di Pt 1 , nipote non convivente di anni 23, che ha altri familiari sia conviventi che non conviventi, punti 11, riduzione del 20%, euro 99.934,12; a TE 4 figlia di PT 1 nipote non convivente di anni 14, che ha altri familiari sia conviventi che non conviventi, punti 11,5, riduzione del 20%, euro
104.476,58;
'Pt 2 nipote non convivente, di anni 15, che ha altri a TE 5 figlio di conviventi, punti 11,5, riduzione del 10%, euro familiari sia conviventi che non
117.536,15;
TE 6 figlio di Pt 2 , nipote non convivente, di anni 16, che ha altri ad familiari sia conviventi che non conviventi, punti 11,5, riduzione del 10%, euro
117.536,15.
Di conseguenza, applicata per tutti la decurtazione del 20%, la giusta liquidazione è la seguente:
per PEsona 1 euro 268.005,14;
per TE_1 euro 195.325,78;
per TE_2 euro 199.868,24;
• per TE 3 euro 79.947,29;
per TE_4 euro 83.581,26;
per TE_5 euro 94.028,92;
per TE_6 euro 94.028,92.
Essendo oggetto di debiti di valore, già attualizzati, i suddetti importi devono essere maggiorati degli interessi compensativi maturati sulla somma devalutata al momento del fatto e rivalutata anno per anno, non avendo l'azienda convenuta documentato il pagamento di acconti (neppure in forza della sentenza di primo grado).
Quindi, i complessivi crediti ammontano:
per PEsona 1 ad euro 296.058,29;
per TE 1 ad euro 215.771,30;
per TE_2 ad euro 220.789,21; ad euro 88.315,69;
• per TE 3
ad euro 92.330,04; per TE 4
per TE_5 ad euro 103.871,27; ad euro 103.871,27. per TE 6
PE_1 sono subentrati ciascuno per 1/3 i figli Pt 2 e Pt 1
Considerato che
alla sig.
[...] (oltre al figlio CP 2, non costituito), tale credito dev'essere suddiviso tra i tre figli sono dovuti a nella misura di un terzo ciascuno, e dunque agli appellanti Pt 2 e Pt 1 tale titolo euro 98.686,09 a testa.
PEtanto, il complessivo credito a titolo di danno non patrimoniale di Pt 2 e Pt 1
[...] (tra iure proprio e iure successionis) è pari, rispettivamente, ad euro 319.475,30, per Pt 2 e ad euro 314.457,39 per Pt 1 .
4. Il terzo motivo d'appello: le spese funerarie.
In merito alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale per spese funerarie, svolta nell'atto introduttivo del primo grado dalla sola PE 1 moglie del defunto, che le aveva quantificate nella somma di € 2.217,00 (come da all.15), il primo giudice nulla ha detto, incorrendo in un'omessa pronuncia.
PE tutto quanto premesso, poiché la morte del marito della sig. PE 1 è imputabile all'azienda ed a rilevare è l'evento hic et nunc, tale somma costituisce un danno emergente risarcibile.
Trattandosi di debito di valore, essa dev'essere maggiorata della rivalutazione monetaria intervenuta dalla data del pagamento (27.11.2014) ad oggi, e sulla somma rivalutata anno per anno sono dovuti gli interessi cd. compensativi, quali danno per il ritardato pagamento, per complessivi euro 2.945,00
nella misura di 'Tale importo spetta pro-quota ai tre eredi, Pt 1 Pt_2 e CP_2 spettano ulteriori un terzo ciascuno, e dunque agli appellanti TE 2 Pt_1 e euro 981,66 ciascuno.
Quindi conclusivamente, i complessivi crediti risarcitori ammontano:
• per TE 1 ad euro 315.439,06;
• per TE 2 ad euro 320.456,96;
• per TE 3 ad euro 88.315,69; per TE 4 ad euro 92.330,04;
. per TE 5 ad euro 103.871,27;
• per TE_6 ad euro 103.871,27.
Su tali importi sono dovuti gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
5. Le spese di lite.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3
-, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016). Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che gli appellanti, già vittoriosi in primo grado (tanto che avevano ottenuto la condanna dell'azienda alle spese), all'esito dei due gradi hanno visto il loro credito incrementato in misura tale da determinare il passaggio allo scaglione superiore (da 52.0001/260.000 a 260.001/520.000, avuto riguardo al credito più consistente, posto che il valore della causa non è dato dalla sommatoria delle domande proposte da più soggetti, ma dal valore della domanda più elevata: cfr. ex plurimis Cass. 10367/24).
PEtanto, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, stante la media complessità della controversia, sono dovuti: per il primo grado, stante l'aumento ex art. 4 comma 1 bis per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione del fascicolo, ed ex art. 4 comma secondo
D.M. 55/14 per la difesa di 8 parti (cfr. Cass. 10367/24) e rilevato che gli attori
-
avevano espressamente limitato tale ultima maggiorazione alla complessiva misura del 60% euro 42.668,30;
per il secondo grado, euro 34.001,50, come richiesti da parte appellante, ex art. 112
•
c.p.c., posto che la medesima in questo grado ha redatto la propria notula domandando soltanto la maggiorazione ex art. 4 comma 1 bis, non anche quella ex art. 4 comma secondo D.M. 55/14.
Tali spese debbono essere corrisposte dall'appellata agli avvocati Alessandro e Roberto
Napoleoni, difensori dei congiunti del sig. PE_2 dichiaratisi antistatari in entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in proprio e quali eredi pro- TE 1 e TE 2 quota (1/3) della madre PEsona 1 TE 3 TE_4 ' '
avverso la sentenza n. 352/2022 del TE 6 TE_5 e istanza, eccezione, deduzione Tribunale di Livorno, ogni altra domanda, disattesa od assorbita, così provvede: in parziale accoglimento dell'impugnazione, ridetermina i crediti degli appellanti come segue:
A) a titolo di danno non patrimoniale: per gli eredi di euro 98.686,09 ciascuno;
PEsona 1
• per TE 1 euro 215.771,30;
• per TE 2 ad euro 220.789,21;
per TE 3 ad euro 88.315,69;
per TE 4 ad euro 92.330,04;
per TE_5 ad euro 103.871,27; per TE 6 ad euro 103.871,27;
B) a titolo di danno patrimoniale, per gli eredi di PEsona 1 euro 981,66
ciascuno.
Condanna dunque l'appellata a corrispondere le seguenti maggiori somme (in sostituzione di quelle oggetto della sentenza appellata):
• a TE 1 (anche quale erede della madre PE 1 , euro
315.439,06;
a TE 2 (anche quale erede della madre PE 1 euro
320.456,96;
euro 88.315,69;
• a TE_3
euro 92.330,04; a TE 4
• a TE_5 ed TE_6 la somma di euro 103.871,27
ciascuno.
Condanna altresì l'appellata a corrispondere agli avvocati Alessandro e Roberto
Napoleoni, procuratori degli appellanti dichiaratisi antistatari, le spese di lite, che liquida nella somma di euro 42.668,30 per il primo grado (in sostituzione della minor somma riconosciuta dal tribunale) e di euro 34.001,50, per il secondo grado, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 20.2.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196
e successive modificazioni e integrazioni.